Escono e lasciano da sola per qualche ora l’anziana loro affidata: condannati due badanti per abbandono di persona incapace

Inequivocabile lo stato di sostanziale abbandono in cui versava l’anziana donna, lasciata sola da entrambi i badanti a cui era affidata e costretta a letto in un ambiente non adeguatamente riscaldato e priva della possibilità di espletare i propri bisogni essenziali.

Condanna legittima per il badante che lascia da sola, per qualche ora, la donna anziana a lui affidata. Valido riconoscere il reato di abbandono di persona incapace . A finire sotto processo sono due uomini. A metterli nei guai è il controllo effettuato dalle forze dell'ordine a casa della donna anziana a loro affidata. Gli agenti hanno difatti constatato l'assenza – prolungatasi per alcune ore – dei due uomini e hanno rilevato che la signora loro affidata era stata lasciata completamente sola, in una situazione di potenziale grave pericolo per la sua incolumità. Il quadro fornito dalle forze dell'ordine è inequivocabile, secondo i giudici di merito. Così, prima in Tribunale e poi in Appello, i due uomini vengono condannati per il reato di «abbandono di persona incapace». Col ricorso in Cassazione, però, il legale che rappresenta i due badanti sostiene che l'anziana donna affidata ai suoi clienti non sia stata posta in una situazione di pericolo. Più precisamente, il legale osserva che in Appello si è ritenuto che «la donna fosse rimasta esposta ad una situazione di pericolo potenziale, così accogliendo una nozione di pericolo astratto anziché concreto, e non effettuando quella doverosa indagine tesa a verificare se la condotta dei due badanti avesse effettivamente messo a repentaglio la vita e l'incolumità personale della donna». A sostegno di questa tesi, poi, il legale pone in evidenza che «i giudici di secondo grado hanno sostenuto che, pur non essendo visibili segni negativi di incuria, è certo che l' anziana signora non venisse assistita in maniera continuativa e fosse abbandonata a sé stessa per diverse ore al giorno» ma «tale affermazione è priva di riscontro probatorio poiché», precisa il legale, «le condizioni di salute della donna al momento del sopralluogo del medico curante erano soddisfacenti». Per completare la linea difensiva, infine, l'avvocato mette in dubbio anche il dolo nella condotta tenuta dai suoi due clienti. Secondo il legale i due badanti non avevano «la coscienza e la volontà di abbandonare una persona incapace di provvedere a sé stessa né la consapevolezza di esporla a situazioni di pericolo». E inoltre «la comprovata loro assenza per alcune ore dall'abitazione della anziana donna, in occasione del sopralluogo eseguito dalle forze dell'ordine, non può essere considerata espressione di un sistematico comportamento», anche perché, aggiunge il legale, «i due badanti hanno sempre prestato idonea assistenza alla donna loro affidata». Prima di esaminare in dettaglio la vicenda, i giudici di Cassazione chiariscono che «la condotta di abbandono» di una persona incapace «è integrata da qualunque azione od omissione contrastante con il dovere giuridico di cura o di custodia che grava sul soggetto» a cui la persona è affidata e «da cui derivi uno stato di pericolo, anche meramente potenziale, per la vita e l'incolumità» della persona bisognosa di assistenza e di custodia. Questo principio calza a pennello alla vicenda in esame, poiché «è stato dimostrato che l'anziana donna» affidata ai due badanti «è rimasta priva di assistenza per diverse ore nel corso della giornata ed avrebbe anche patito la fame e la sete se non fossero intervenuti gli agenti». Irrilevanti, perciò, le osservazioni della difesa in ordine al fatto che «tale condotta non fosse sistematica e reiterata nel corso del tempo». Per completare il quadro, infine, i giudici sottolineano che «il dolo nel delitto di abbandono di persone minori o incapaci è generico e può assumere la forma del dolo eventuale quando si accerti che il badante, pur essendosi rappresentato, come conseguenza del proprio comportamento inerte, la concreta possibilità del verificarsi di uno stato di abbandono – con pericolo anche solo potenziale per la vita e l'incolumità fisica – della persona a lui affidata, persiste nella sua condotta omissiva». In questa ottica sono inequivocabili gli elementi probatori che danno solidità all'accusa nei confronti dei due badanti. Difatti, si è accertato che in un'occasione «i due uomini hanno abbandonato la persona anziana, a loro affidata, per un arco di tempo significativo, non garantendole la dovuta assistenza, con l'evidente consapevolezza di esporla ad un pericolo, sia pure potenziale, per la sua incolumità personale, in considerazione delle sue precarie condizioni fisiche e della sua incapacità di svolgere in autonomia le funzioni vitali essenziali». Tirando le somme, è sacrosanta la condanna dei due badanti, poiché è accertata «la loro prolungata assenza» così come è acclarato «lo stato di sostanziale abbandono in cui versava l'anziana loro affidata, costretta a letto in un ambiente non adeguatamente riscaldato e priva della possibilità di espletare i propri bisogni essenziali».

Presidente Di Paola – Relatore Borsellino Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Ancona, parzialmente riformando la sentenza resa il 17 Aprile 2019 dal Tribunale di Ancona, ha confermato l'affermazione di responsabilità dei due imputati in ordine al delitto di abbandono di persona incapace e ha rideterminato la pena loro inflitta, previa dichiarazione di estinzione e parziale assoluzione dal reato di circonvenzione di incapace contestato al capo A della rubrica ha dichiarato inammissibile l'atto di costituzione delle parti civili e ha revocato le statuizioni civili della sentenza di primo grado. 2. Avverso la detta sentenza hanno proposto ricorso gli imputati, con atto sottoscritto dai comuni difensori di fiducia, deducendo 2.1 Violazione dell' articolo 591 c.p. , e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dello stato di pericolo previsto dalla norma di riferimento. A fronte di uno specifico motivo di appello la corte ha confermato il giudizio di responsabilità ritenendo che la persona offesa fosse rimasta esposta ad una situazione di pericolo potenziale, così accogliendo una nozione di pericolo astratto anziché concreto, e non effettuando quella doverosa indagine tesa a verificare se la condotta degli imputati avesse effettivamente messo a repentaglio la vita e l'incolumità personale della B. I giudici hanno sottolineato che, pur non essendo visibili segni negativi di incuria, è certo che la persona offesa non venisse assistita in maniera continuativa e fosse abbandonata a se stessa per diverse ore al giorno. Tale affermazione è priva di riscontro probatorio poiché le condizioni di salute di B.A. al momento del sopralluogo del medico curante erano soddisfacenti. 2.2 violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del dolo richiesto dall' articolo 591 c.p. , poiché la corte ha disatteso il quinto motivo di appello con cui si lamentava l'erroneità dell'impugnata sentenza in punto di elemento soggettivo del reato che si configura quando l'agente ha la coscienza e volontà di abbandonare una persona incapace di provvedere a se stessa e la consapevolezza di esporla a situazioni di pericolo. Di contro, va ribadito che la comprovata assenza per alcune ore dall'abitazione della persona offesa, in occasione del sopralluogo eseguito l'1 marzo 2016 non può essere considerata espressione di un sistematico comportamento degli imputati che hanno sempre prestato idonea assistenza alla vittima del reato. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile poiché generico in quanto non si confronta con la motivazione resa dalla corte di appello inoltre tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione in punto di fatto, invocando una diversa valutazione delle fonti di prova da parte di questa Corte, che deve limitarsi a verificare la tenuta logica del ragionamento posto a fondamento dell'affermazione di colpevolezza o l'eventuale violazione di norme di legge. 1.1 Il primo motivo di ricorso relativo alla sussistenza del pericolo concreto per la persona offesa è manifestamente infondato, poiché ai fini della configurabilità del reato di cui all' articolo 591 c.p. , la condotta di abbandono è integrata da qualunque azione od omissione contrastante con il dovere giuridico di cura o di custodia che grava sul soggetto agente e da cui derivi uno stato di pericolo, anche meramente potenziale, per la vita o l'incolumità del soggetto passivo. Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sussistente il reato con riguardo alla condotta del genitore che, dopo aver accoltellato a morte il coniuge all'interno dell'abitazione familiare, si allontanava lasciando, sul luogo del delitto, i figli in tenera età, in balia di se stessi . Sez. 1 -, Sentenza numero 5 del 11/05/2021 Ud. dep. 03/01/2022 Rv. 282481 - 01 . Nel caso in esame è stato dimostrato che B.A. offesa è rimasta priva di assistenza per diverse ore nel corso della giornata dell'1 marzo 2016 ed avrebbe anche patito la fame e la sete se non fossero intervenuti i verbalizzanti. Le osservazioni della difesa in ordine al fatto che tale condotta non fosse sistematica e reiterata nel corso del tempo non sono conducenti e non rilevano ai fini della responsabilità penale, determinata dalla condotta abbandonica consumata l'1 marzo 2016 e neppure contestata in punto di fatto dalla difesa. 1.2 Il secondo motivo di ricorso, relativo alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato, è manifestamente infondato poiché il dolo del delitto di abbandono di persone minori o incapaci è generico e può assumere la forma del dolo eventuale quando si accerti che l'agente, pur essendosi rappresentato, come conseguenza del proprio comportamento inerte, la concreta possibilità del verificarsi di uno stato di abbandono del soggetto passivo, in grado di determinare un pericolo anche solo potenziale per la vita e l'incolumità fisica di quest'ultimo, persiste nella sua condotta omissiva, accettando il rischio che l'evento si verifichi. Sez. 5, Sentenza numero 44657 del 21/10/2021 Ud. dep. 02/12/2021 Rv. 282173 - . Nella sentenza impugnata la Corte ha reso al riguardo adeguata e congrua motivazione evidenziando che 11 Marzo 2016 i due imputati hanno abbandonato la persona offesa da loro assistita per un arco di tempo significativo, non garantendole la dovuta assistenza, con l'evidente consapevolezza di esporla ad un pericolo, sia pure potenziale, per la sua incolumità personale, in considerazione delle precarie condizioni fisiche e della incapacità della B. di svolgere in autonomia le funzioni vitali essenziali. La difesa deduce che le considerazioni della corte si fondano su congetture e presunzioni ma tale osservazione non può essere condivisa poiché la sentenza si è limitata a valorizzare gli elementi di fatto emersi in occasione del sopralluogo e cioè la prolungata assenza dei badanti e lo stato di sostanziale abbandono in cui versava la persona offesa, costretta a letto in un ambiente non adeguatamente riscaldato e priva della possibilità di espletare i propri bisogni essenziali. 2.L'inammissibilità del ricorso impone la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. numero 196 del 2003, articolo 52 , in quanto imposto dalla legge.