Per cinque anni lontano dagli stadi il tifoso che festeggia il gol della squadra del cuore lanciando un fumogeno acceso

Confermata la legittimità del provvedimento adottato dalla Questura della Capitale nei confronti di un tifoso della Roma. Evidente, anche secondo i giudici, la pericolosità manifestata dal supporter giallorosso.

Cinque anni di Daspo , con annesso obbligo di presentazione nell'ufficio di polizia giudiziaria, per il tifoso che festeggia in maniera stupida il gol della propria squadra del cuore, cioè accendendo un lacrimogeno e lanciandolo sulla pista d'atletica che circonda il campo. A finire nel mirino è un tifoso della Roma. Sotto i riflettori finisce la condotta da lui tenuta allo stadio Olimpico il 28 novembre 2021, durante una partita tra la sua squadra del cuore e il Torino. In occasione di un gol della squadra giallorossa il tifoso ha pensato bene di festeggiarlo «accendendo un fumogeno di colore rosso, che ha poi lanciato sulla pista di atletica antistante il settore della Curva Sud che ospita i supporter romanisti». Per la Questura della Capitale, prima, e per il GIP del Tribunale di Roma, poi, è evidente la pericolosità manifestata dal tifoso . Legittimo perciò il provvedimento con cui gli viene imposto nel marzo del 2022 «il divieto di accedere per cinque anni a tutti i luoghi del territorio nazionale ed estero in cui si svolgono manifestazioni sportive di calcio di ogni categoria e grado dei campionati nazionali, delle partite della nazionale italiana di calcio, dei tornei internazionali e delle amichevoli di ogni categoria», con l'aggiunta della «prescrizione, per lo stesso arco temporale, di presentarsi presso gli uffici di polizia giudiziaria in occasione di ogni incontro disputato dalla squadra di calcio della Roma». Con il ricorso in Cassazione il legale che rappresenta il tifoso prova a rendere meno delicata la posizione del proprio cliente. In questa ottica, l'avvocato contesta «l'attualità del requisito della pericolosità» sostenuta dal Gip del Tribunale e annota che «il precedente indicato dalla Questura», e verificatosi a Firenze, «risale a nove anni fa». Allo stesso tempo, il legale ritiene illogica «la durata del provvedimento» e non dimostrate «la necessità e l'urgenza della sua adozione». Su quest'ultimo punto il legale sostiene che l'episodio contestato al suo cliente va considerato non grave, posto che «il fumogeno era stato acceso per festeggiare in modo folkloristico il gol della squadra del cuore, senza pericolo per alcuno o danno per qualcosa». Per i giudici di Cassazione, però, le obiezioni proposte dalla difesa sono assai fragili. Soprattutto perché la condotta tenuta dall'uomo nel contesto dello stadio Olimpico durante la partita tra la Roma e il Torino «è espressiva della sua pericolosità», e ciò «a prescindere dagli effetti concreti ricollegabili al lancio del fumogeno». Questa valutazione è corroborata poi da «un precedente specifico a carico del tifoso, gravato in passato da altro e analogo provvedimento inibitorio». Rispetto a tale profilo, «idoneo a giustificare non solo il giudizio sulla pericolosità del tifoso, ma anche la maggiore durata della prescrizione», «occorre evidenziare», spiegano i giudici, «che l'allegazione difensiva circa il parziale accoglimento del ricorso gerarchico proposto avverso il Daspo emesso dalla Questura di Firenze il 4 maggio 2013 non vale a inficiare la valutazione di pericolosità del tifoso, ove si consideri che, nell'annullare le prescrizioni relative all'obbligo di presentazione, la Prefettura di Firenze non ha sconfessato, nel settembre del 2013, il provvedimento impugnato, che era quello della Questura di Firenze del 4 maggio 2013, ma ne ha solo ridimensionato la portata, tanto è vero che è stato comunque confermato dalla Prefettura il divieto di accesso alle manifestazioni sportive imposto al tifoso per tre anni». In questo quadro, poi, non può non essere inserito un altro elemento significativo nel maggio del 2013 «l'iniziativa della Questura fu adottata perché il tifoso, in occasione della partita di calcio tra Fiorentina e Roma disputata nel capoluogo toscano il 4 maggio 2013, fu sorpreso presso lo stadio Artemio Franchi mentre era in possesso di un candelotto fumogeno tipo torcia illuminante, condotta, questa, che, correlata a quella che ha dato origine al successivo ‘Daspo' adottato dalla Questura di Roma, vale a delineare la personalità del tifoso in senso negativo, essendosi egli dimostrato incline, in occasione delle manifestazioni sportive, a tenere una determinata tipologia di condotte non consentite perché pericolose».

Presidente Sarno – Relatore Zuncla Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza resa ii 2 aprile 2022, il G.I.P. del Tribunale di Roma ha convalidato il provvedimento dei Questore di Roma del 17 marzo 2022, notificato all'interessato il 31 marzo 2022, che aveva imposto a P.I., in aggiunta al divieto di accedere per cinque anni a tutti i luoghi del territorio nazionale ed estero in cui si svolgono manifestazioni sportive di calcio di ogni categoria e grado dei campionati nazionali, delle partite della omissis di calcio, dei tornei internazionali e delle amichevoli di ogni categoria, la prescrizione, per lo stesso arco temporale, di presentarsi presso gli uffici di P.G. in occasione di ogni incontro disputato dalla squadra di calcio dell' omissis . 2. Avverso l'ordinanza del G.I.P., P., tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi. Con il primo, la difesa eccepisce il difetto di motivazione del provvedimento impugnato in ordine all'attualità del requisito della pericolosità, rilevando che il G.I.P. ha disatteso sbrigativamente e in maniera del tutto generica e assertivati osservazioni difensive sollevate sul punto, non tenendo conto del fatto che il precedente indicato dal Questore risale a 9 anni fa e che, in quell'occasione, il Prefetto di Firenze aveva annullato la prescrizione relativa all'obbligoò di presentazione a seguito del ricorso gerarchico proposto dalla difesa. Con il secondo motivo, oggetto di doglianza è l'omessa motivazione in ordine aila durata del provvedimento e alla necessità e urgenza della sua adozione, non essendosi il G.I.P. confrontato con le censure esposte sul punto nella memoria difensiva depositata il 1 aprile 2022 alle ore 18.34, memoria nella quale era stato sottolineato che il fatto per cui si è proceduto era qualificabile in termini di particolare tenuità, posto che il fumogeno era stato acceso da P. per festeggiare in modo folkloristico il gol della sua squadra del cuore, senza che vi sia stato pericolo per alcuno o danno per qualcosa. Considerato in diritto II ricorso è infondato. 1. Premesso che i due motivi di ricorso sono suscettibili di trattazione unitaria, perché tra loro sovrapponibili, occorre premettere, in via preliminare, che, come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte sentenza, numero 44273 del 27 10/2004, Rv. 229112 , in sede di convalida dell'obbligo di presentazione dinanzi all'Ufficio di Polizia, il giudice non può limitarsi a un mero controllo formale, ma deve accertare, in concreto e con riferimento all'attualità, se la pericolosità del soggetto giustifichi e renda la misura stessa idonea allo scopo di prevenzione voluto dal legislatore, verificando altresì, specialmente se non è intervenuta una condanna, la stissistenza di sufficienti elementi indiziari atti a corroborare rattribuibilità al soggetto stesso della condotta pericolosa posta a fondamento del provvedimento del Questore. In definitiva, come ribadito anche dalla successiva evoluzione giurisprudenziale cfr. Sez. 3, numero 22266 del 03/02/2016, Rv. 267146 , il controllo di legalità del giudice deve riguardare l'esistenza di tutti i presupposti legittimanti l'adozione dell'atto da parte dell'Autorità amministrativa, compresi quelli imposti dalla circostanza che con esso si dispone una misura di prevenzione ragioni di necessità e urgenza, pericolosità concreta e attuale del soggetto, attribuibilità al medesimo delle condotte addebitate e loro riconducibilità alle ipotesi previste dalla norma , e investire altresì la durata della misura che, se ritenuta eccessiva, può essere congruamente ridotta dal giudice della convalida. à stato peraltro precisato dalle Sezioni Unite nella sentenza citata che, anche in questa materia, il giudice della convalida può legittimamente avvalersi della motivazione per relationem, purché dia conto del percorso giustificativo e delle ragioni di condivisione dei provvedimento richiamato, non potendosi risolvere la motivazione in una acritica recezione del provvedimento amministrativo. 2. Alla luce di tale premessa ermeneutica, deve escludersi che. l'ordinanza impugnata presenti vizi di legittimità rilevabili in questa sede. E invero, pur se in maniera estremamente sintetica, il G.I.P. ha ritenuto sussistenti i presupposti per la convalida del provvedimento del Questore, nella parte relativa all'imposizione dell'obbligo di presentazione, condividendo le considerazioni esposte nell'ordine questorile, nel quale è stato evidenziato che P., in occasione della partita di calcio tra la omissis e il omissis del omissis , ha festeggiato in modo indebito il gol della squadra di casa, accendendo un fumogeno di colore rosso, che ha poi lanciato sulla pista di atletica antistante il settore della curva Sud che ospita i tifosi romanisti, condotta questa ritenuta in modo non illogico, espressiva della pericolosità di P., e ciò a prescindere dagli effetti concreti ricollegabili al lancio del fumogeno. A ciò deve aggiungersi che il G.I.P. non ha ignorato la memoria trasmessa dalla difesa prima della convalida, ma ne ha dato conto, ritenendo congetturali le considerazioni esposte, alla luce del precedente specifico a carico del ricorrente, gravato in passato da altro e analogo provvedimento inibitorio. Rispetto a tale profilo, idoneo a giustificare non solo il giudizio sulla pericolosità di P., ma anche la maggiore durata della prescrizione, occorre evidenziare che l'allegazione difensiva circa il parziale accoglimento del ricorso gerarchico proposto dai ricorrente avverso il cd. daspo del Questore di Firenze del 4 maggio 2013 non vale a inficiare la valutazione di pericolosità di P, ove si consideri che, nell'annullare le prescrizioni relative all'obbligo di presentazione, il Prefetto di Firenze, nel decreto del 5 settembre 2013, non ha sconfessato il provvedimento impugnato, che era appunto quello del Questore di Firenze del 4 maggio 2013, ma ne ha solo ridimensionato la portata, tanto è vero che è stato comunque confermato dal Prefetto il divieto di accesso alle manifestazioni sportive imposto a P. per tre anni, non potendosi peraltro sottacere che in quei caso l'iniziativa questorile fu adottata perché il ricorrente, in occasione della partita di calcio tra omissis e omissis disputata nel capoluogo toscano il 4 maggio 2013, fu sorpreso presso lo stadio omissis mentre era nel possesso di un candelotto fumogeno tipo torcia illuminante , condotta questa che, correlata a quella che ha dato origine al successivo daspo adottato dal Questore di Roma, vale a delineare la personalità di P. in senso negativo, essendosi egli dimostrato incline, in occasione delle manifestazioni sportive, a tenere una determinata tipologia di condotte non consentite perché pericolose. Non vi è dunque spazio per l'accoglimento delle censure difensive, che, invero, a fronte di un percorso argorrientativo non illogico, pur nella sua estrema sintesi, prospettano in termini non adeguatamente specifici, differenti valutazioni di merito che, neirambito dei giudizio di legittimità, non possono trovare ingresso. 3. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso presentato nell'interesse di P. deve essere pertanto rigettato, con onere per il ricorrente, ex articolo 616 cod, proc. penumero , di sostenere le spese del procedimento. P.Q.M. - Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.