Legittimi la sospensione della responsabilità genitoriale e l’affidamento diurno dei minori a una struttura di accoglienza al fine di permettere una costruzione del rapporto fratello-sorella lontana dalla conflittualità degli ex coniugi. Con riguardo alla conservazione del rapporto tra minori e genitori non può dirsi violato alcun diritto alla bigenitorialità qualora l’affidamento non condiviso venga disposto nell’interesse della prole.
La Corte d'Appello confermava le statuizioni che in primo grado decidevano dell'affidamento dei due fratelli minori. La relazione particolarmente conflittuale dell'ex coppia di coniugi aveva già reso la convivenza particolarmente gravosa per i minori, oggetto altresì di strumentalizzazione e convincimento da parte della madre per allontanarli definitivamente dalla figura paterna. In ragione di ciò, i genitori venivano sospesi dalla responsabilità genitoriale, veniva disposta la permanenza diurna di fratello e sorella presso una struttura di accoglienza indicata dai servizi sociali e veniva deciso che durante le ore notturne e i fine settimana venissero affidati ciascuno a un genitore. Tale regime semiresidenziale e differenziato di affidamento avrebbe dovuto garantire il diritto dei fratelli a frequentarsi e continuare a costruire il proprio rapporto lontano dalla conflittualità dei genitori. Adita la Cassazione dalla madre, che lamentava l'assenza di presupposti per la sospensione della responsabilità genitoriale e la violazione del diritto di fratellanza tra fratello e sorella, ha dichiarato inammissibile il ricorso, soffermandosi sul regime disposto dai giudici, affermandone la piena opportunità e non contrarietà ad alcun principio nazionale o europeo. L'affidamento della prole, posta la prevalenza della regola dell'affidamento condiviso, è rimesso alla valutazione del giudice e, se adottato dando sufficientemente conto delle ragioni fondanti, non è suscettibile di censura in sede di legittimità Cass. civ., sez. VI-1, 4 novembre 2019, numero 28244 . Nel caso di specie, l'affidamento ai servizi sociali dei minori rientra tra i provvedimenti convenienti per l'interessi degli stessi di cui all'articolo 333 c.c. nei casi di particolare conflittualità e permette di non ricorrere alla misura della decadenza dalla responsabilità genitoriale. Nessun diritto alla fratellanza può dirsi poi violato, avendo anzi i giudici fatto tutto il possibile per permettere una frequentazione continua tra fratello e sorella, che infatti sono stati inseriti nella medesima struttura e si separano solo durante le ore notturne e i fine settimana. Tale frequentazione è stata, a maggior interesse dei minori, disposta in luoghi lontani dalla conflittualità degli ex coniugi. Infine, con riguardo alla conservazione del rapporto tra i minori e i genitori, la Cassazione ricorda che la frequentazione del tutto paritaria tra genitori e figli ha natura tendenziale e può essere disposto, nell'interesse del minore, un assetto che se ne discosti senza che possa ritenersi violato alcun diritto alla bigenitorialità. A fronte delle precisazioni svolte, la Suprema Corte dichiara inammissibile il ricorso in quanto diretto ad affermare violazione di principi correttamente interpretati dai Giudici di merito.
Presidente e Relatore Bisogni Rilevato in fatto che Nel giudizio di separazione dei coniugi G.S. e B.R. la Corte di appello di Trieste con sentenza numero 13/2019 ha respinto gli appelli proposti in via principale dalla G. e in via incidentale dal B. e per l'effetto ha confermato le statuizioni del Tribunale di Pordenone che aveva respinto la domanda di addebito della separazione proposta dalla G. , le reciproche domande di assegnazione della casa familiare e aveva sospeso la responsabilità genitoriale della G. e del B. prescrivendo ad entrambi i coniugi la prosecuzione del loro trattamento psicoterapeutico , aveva affidato i figli minori B.B. e L. nati rispettivamente il […] e il […] ai servizi sociali del Comune di omissis disponendo un regime semiresidenziale e differenziato per entrambi consistente nella permanenza diurna di entrambi i figli presso la struttura di accoglienza indicata dai servizi sociali e nella residenza parziale, per il restante tempo dei giorni infrasettimanali e per i giorni del fine settimana, di B. presso la madre e di L. presso il padre. Secondo la Corte di appello il Tribunale aveva esaustivamente e convincentemente spiegato le ragioni della sospensione dalla responsabilità genitoriale, dell'affidamento ai servizi sociali e del regime semiresidenziale presso i genitori e la struttura di accoglienza. In particolare aveva evidenziato l'insopprimibile esigenza dei due fratelli di crescere e frequentarsi in tutta serenità in un luogo non contaminato dall'enorme conflittualità dei genitori e per altro verso aveva correttamente valutato la necessità di evitare che L., al pari di quanto accaduto per B. a causa del comportamento della madre, potesse rifiutare nel tempo la relazione con il padre. Nella sua motivazione la Corte di appello triestina ha anche sottolineato che la sospensione dalla responsabilità genitoriale si giustificava a causa di una persistente e a tratti violenta condotta conflittuale inidonea a garantire ai figli una corretta crescita ed era stata disposta comunque nell'aspettativa di un recupero delle capacità genitoriali e del superamento del rapporto conflittuale come misura auspicabilmente transitoria. Ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte distrettuale la sig.ra G. che propone due motivi di impugnazione a violazione dell'articolo 8 CEDU, e L. 27 maggio 1991, numero 176, articolo 9, essendo stata disposta la separazione dei fratelli pur in presenza di soluzioni alternative e quindi in violazione del diritto di fratellanza dei minori di crescere e vivere insieme b violazione degli articolo 330 e 333 c.c., essendo stata disposta la sospensione della responsabilità genitoriale della madre, in assenza dei presupposti di fatto e di diritto previsti dalle norme citate. B.R. propone controricorso e deposita memoria difensiva. Ritenuto in fatto che Il ricorso è inammissibile perché, in entrambi i motivi, non è diretto a contestare la valutazione compiuta effettivamente dalla Corte di appello ma ad affermare la violazione di principi normativi e giurisprudenziali che non hanno costituito affatto l'oggetto di una interpretazione contraria ed erronea da parte del giudice di merito. In quanto tale il ricorso non coglie la ragione del decidere che sorregge la sentenza impugnata. Inoltre l'interpretazione seguita dalla Corte di appello - sia in materia di affidamento dei fratelli nelle situazioni di rottura conflittuale del legame coniugale dei genitori sia in materia di limitazione della responsabilità genitoriale per effetto di gravi comportamenti lesivi del processo di crescita e di formazione della personalità dei minori - non appare affatto smentire i principi fondamentali affermati dal legislatore e dalla giurisprudenza Europea e nazionale. La questione dell'affidamento della prole, nel quadro di una prevalenza generale del criterio dell'affidamento condiviso, è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale, ove dia sufficientemente conto delle ragioni della decisione adottata, esprime un apprezzamento di fatto non suscettibile di censura in sede di legittimità Cass. civ. sez. VI-1 numero 28244 del 4.11.2019 . In questa prospettiva la Corte di appello ha ritenuto, sulla base di una motivazione ampiamente argomentata e coerente alle risultanze istruttorie, l'inidoneità, allo stato, di entrambi i genitori a esercitare pienamente la responsabilità genitoriale e ha correttamente ed espressamente seguito la giurisprudenza in tema di affidamento temporaneo ai servizi sociali secondo cui la decisione con la quale l'autorità giudiziaria dispone l'affidamento del minore ai servizi sociali rientra nei provvedimenti convenienti per l'interesse del minore, di cui all'articolo 333 c.c., in quanto diretta a superare la condotta pregiudizievole di uno o di entrambi i genitori senza dar luogo alla pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale ex articolo 330 c.c., e secondo cui tale provvedimento ha natura di atto di giurisdizione non contenziosa e, anche quando non sia previsto un termine finale dell'affidamento, è privo del carattere della definitività, risultando sempre revocabile e reclamabile, secondo il disposto di cui all'articolo 333 c.c., comma 2, come desumibile pure dalle previsioni generali di cui agli articolo 739 e 742 c.p.c., Cass. civ. sez. I numero 31902 del 10 dicembre 2018 . Per quanto riguarda poi il contenuto della decisione con riguardo alla lamentata separazione dei due fratelli, come conseguenza della separazione dei genitori, e pertanto come decisione lesiva del principio di indivisibilità del rapporto di fratellanza si osserva che nè l'affidamento ai servizi sociali nè la fissazione della residenza dei minori e il regime di frequentazione sono stati regolati dalla Corte di appello ponendo in essere una ingiustificata separazione delle vite dei due minori. La Corte di appello, infatti, nonostante abbia tenuto correttamente conto della contrastante volontà dei minori sulla residenza presso l'uno o l'altro genitore, ha inteso proprio impedire una separazione radicale dei due fratelli prevedendo una comune residenza diurna presso la struttura di accoglienza che avrebbe garantito la possibilità di una loro frequentazione al di fuori del clima familiare conflittuale e disturbante posto in essere dai genitori. Ha tenuto conto dell'interesse dei minori - sotto questo profilo in situazioni soggettivamente molto diverse - a ripristinare o sviluppare un rapporto con entrambi i genitori tenendo peraltro ben presente la necessità di evitare la produzione o l'aggravarsi di situazioni di strumentalizzazione e contrapposizione indotta dal comportamento dei genitori. Infine ha previsto la possibilità della frequentazione dei fratelli anche nel fine settimana tenendo conto della forte opposizione di B. alla frequentazione del padre e predisponendo modalità intese a garantire la frequentazione materna da parte di L. senza subire forme di manipolazioni strumentali alla permanenza dell'irrisolto rapporto conflittuale dei genitori. Deve pertanto ritenersi che lungi dal rappresentare una decisione irrispettosa dell'importanza del rapporto affettivo ed esistenziale fra i due fratelli quella emessa dalla Corte di appello sia stata ispirata e abbia perseguito concretamente, in una situazione di grave difficoltà per i minori, proprio l'obiettivo contrario e cioè quello della preservazione di un loro rapporto significativo e autonomo dalla pervasiva conflittualità genitoriale. Per altro verso la decisione è coerente, per ciò che concerne la preservazione del rapporto dei due minori con i loro genitori, alla giurisprudenza di legittimità secondo cui la frequentazione, del tutto paritaria, tra genitore e figlio che si accompagna al regime di affidamento condiviso ha natura tendenziale ben potendo il giudice di merito individuare, nell'interesse del minore, senza che possa predicarsi alcuna lesione del diritto alla bigenitorialità, un assetto che se ne discosti, al fine di assicurare al minore stesso la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena Cass. civ. sez. I numero 4790 del 14 febbraio 2022 . Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. L'interesse assolutamente prevalente dei minori nella configurazione della presente controversia e la responsabilità accertata di entrambi i genitori nella permanenza di un clima familiare contrario al processo di crescita dei figli giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite. Ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, si dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente di ulteriore importo a titolo di contributo unificato D.P.R. numero 115 del 2002, ex articolo 13, comma 1 bis, essendo la materia del contendere esclusivamente riferibile all'affidamento e alla residenza dei minori in relazione al giudizio di separazione dei genitori. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese del giudizio di cassazione. Dichiara insussistenti i presupposti per il versamento da parte della ricorrente di ulteriore importo a titolo di contributo unificato D.P.R. numero 115 del 2002, ex articolo 13, comma 1 bis. Dispone che in caso di pubblicazione o diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità e i dati identificativi delle parti.