Anche se l’autovelox è gestito da una ditta privata, la sanzione amministrativa è comunque valida

«Nel caso di rilevamento di velocità di veicoli a mezzo di apparecchiature noleggiate, il contratto intercorso tra il Comune e la società di noleggio non si inserisce nella sequenza procedimentale che sfocia nella rilevazione dell’infrazione rilevata e contestata all’utente della strada e non condiziona la sussistenza della violazione accertata tramite tali apparecchi di rilevazione».

Un'automobilista proponeva al Giudice di pace opposizione avverso il verbale di accertamento emesso dalla Polizia municipale, con il quale le veniva contestato il superamento del limite di velocità consentito in quel tratto di strada, violazione accertata per mezzo di un autovelox. La donna deduceva la mancata contestazione immediata, non trovando coincidenza fra colui che aveva accertato l'infrazione, ossia un addetto della ditta propiretaria dell'apparecchio e chi aveva redatto il verbale. Il giudice adito accoglieva l'opposizione e annullava il verbale, diverso da quanto deciso dal Tribunale in seguito, che aveva constatato che nesuna violazone doveva ritenersi avvenuta. La ricorrente per Cassazione adduceva tre motivi, ritenuti inammisibli dalla Corte stessa. In particolare, l'automobilista lamentava che, nonostante sia lecito il rilevamento da remoto delle violazioni di limiti di velocità, tuttavia è ammissibile purchè i dispositivi vengano gestiti sotto il diretto controllo dell'organo di Polizia stradale, cosa non avvenuta nel caso di specie secondo la ricorrente. Inoltre, gli addetti della società privata, sarebbero cointeressati ai proventi delle sanzioni, percependone un corrispettivo. Specifica la Corte di Cassazione che questa percentuale percepita dalle ditte private che gestiscono gli autovelox, non sia rilevante, dal momento che le violazioni devono essere accertate dalla Polizia municiaple e non sussiste nessun profilo di invalidità del verbale connesso al vincolo di destinazione dei proventi della sanzione comminata. Ricorda infatti la Suprema Corte che «nel caso di rilevamento di velocità di veicoli a mezzo di apparecchiature noleggiate, il contratto intercorso tra il Comune e la società di noleggio non si inserisce nella sequenza procedimentale che sfocia nella rilevazione dell'infrazione rilevata e contestata all'utente della strada e non condiziona la sussistenza della violazione accertata tramite tali apparecchi di rilevazione» Cass. numero 22715/2016 e numero 38276/2021 . Alla luce di questi motivi, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso.

Presidente Manna - Relatore Falaschi Svolgimento del processo Con ricorso depositato in data 6 ottobre 2008, dinanzi al Giudice di pace di Terralba, M.M.R.P. proponeva opposizione avverso il verbale di accertamento emesso dal servizio di Polizia municipale del Comune di omissis numero omissis del 30.06.2008, con il quale le veniva contestato, in qualità di obbligata in solido, la violazione dell'articolo 142 C.d.S., comma 8, effettuato l'accertamento tramite apparecchio rilevatore Traffiphot IIISR-PhotR& V, omologato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il 24.12.2004, deducendo la mancata contestazione immediata, la non coincidenza fra colui che aveva accertato l'infrazione addetto della ditta proprietaria dell'apparecchio e chi aveva redatto il verbale, la rilevazione era stata effettuata con lesione del diritto all'informazione articolo 142 C.d.S., ex comma 6 bis. Instaurato in contraddittorio, nella resistenza del Comune di omissis , il giudice adito accoglieva l'opposizione con sentenza numero 61 del 15.02/19.11.2013 e per l'effetto annullava il verbale. In virtù di appello interposto dal Comune di omissis , costituita l'appellata che insisteva per la conferma della decisione del giudice di prime cure, il Tribunale di Oristano accoglieva il gravame e per l'effetto confermava la contestazione de qua. A fondamento della decisione il giudice del gravame rilevava - per quanto qui ancora di interesse - che risultava regolarmente effettuato l'accertamento della violazione ai sensi dell'articolo 201, comma 1 bis, lett. f , con apparecchiatura per rilevamento automatico della velocità senza la presenza degli agenti accertatori sul luogo, ragione per la quale era legittima la contestazione differita della violazione e non occorreva la segnalazione delle apparecchiature, per cui nessuna violazione del diritto all'informazione del privato ex articolo 142 C.d.S., comma 6 bis, doveva ritenersi avvenuta. Peraltro l'opponente non aveva in alcun modo specificato in che modo si sarebbe verificata la lamentata violazione della normativa in materia, né era stata allegata alcuna caratteristica dei cartelli che avrebbe inciso sulla visibilità degli stessi, con la conseguenza che illegittimamente il primo giudice aveva ampliato il thema decidendum ponendo a fondamento della decisione questioni estranee alla materia del contendere. Del pari era errato il criterio applicato dal giudice di primo grado sulla ripartizione dell'onere della prova, posto a carico dell'Amministrazione, quanto all'adeguatezza dei segnali di preavviso dell'esistenza dell'autovelox. Quanto poi alla lamentela della originaria ricorrente che le apparecchiature de quibus non sarebbero state gestite dalla Polizia Stradale ma da una società privata, l'articolo 345 del Regolamento di attuazione del C.d.S. D.P.R. numero 495 del 1992 nel prevedere che le apparecchiature di cui al comma 1 devono essere gestite dagli organi di polizia stradale e l'articolo 385 dello stesso d.p.s. nella specificare che nelle ipotesi di cui all'articolo 384 ove l'ente accertatore non abbia potuto far luogo all'atto dell'accertamento della violazione, compila il verbale con gli elementi di tempo, di luogo e di fatto che ha potuto acquisire specificando i motivi per i quali non è stato possibile procedere alla contestazione immediata, e lo trasmette al comando o ufficio da cui dipende , che provvede alla notifica a norma dell'articolo 386. Dal combinato disposto con il D.L. numero 121 del 2002, articolo 4, comma 3, ratione temporis applicabile al caso di specie, il Tribunale riteneva effettuata dalla normativa una chiara distinzione fra l'attività di documentazione della violazione e quella, che poteva conseguire anche in tempi successivi, di accertamento della violazione, purché utilizzate apparecchiature approvate od omologate come per legge. Nella specie si trattava di rilevamento effettuato con apparecchiature denominata Traffipot IIISR - Pfoto R& V, regolarmente omologata dal Ministero delle infrastutture e dei trasporti e sottoposta a verifica e taratura in data 03.06.2008. Inoltre dalla convenzione stipulata dal Comune con la società Project Automation s.p.a. risultava che non erano state affidate alla medesima operazioni sostanzialmente concorrenti alla formazione dell'accertamento delle infrazioni, avvenendo il rilevamento della velocità sostanzialmente in modo automatico dai dispositivi elettronici. Il Comune di OMISSIS , infatti, aveva delegato alla società la gestione dell'impianto, con il compito di provvedere al controllo ed alla verifica periodica del funzionamento delle apparecchiature ed alla loro manutenzione. Precisava, inoltre, che tutte le attrezzature erano gestite e rimanevano nella disponibilità dell'organo di polizia stradale, conformemente a quanto previsto dall'articolo 345 reg. esec. C.d.S Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la M. sulla base di tre motivi, cui ha resistito con controricorso il Comune di omissis . All'esito dell'adunanza camerale, nell'ambito della quale le parti avevano curato anche il deposito di memorie illustrative, il Collegio, con ordinanza interlocutoria numero 17982 depositata in data 23.6.2021, ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la rilevanza nomofilattica della questione relativa alla legittimità dell'accertamento nell'ipotesi in cui la gestione delle apparecchiature sia affidata ad una società esterna che riceva una percentuale sui proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie. Il ricorso è stato posto nuovamente in discussione per la decisione allo stato degli atti all'udienza pubblica del 17 febbraio 2022, ai sensi del D.L. numero 137 del 2020, articolo 23, comma 8, conv. in L. numero 176 del 2020. In prossimità della udienza è stata depositata dal sostituto procuratore generale, Dott. Alessandro Pepe, memoria con la quale ha rassegnato le conclusioni nel senso del rigetto del ricorso. Entrambe le parti, ricorrente e controricorrente, hanno curato il depositato anche di memoria ex articolo 378 c.p.c Considerato in diritto Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., numero 3, degli articolo 112 e 320 c.p.c., nonché della L. numero 689 del 1981, articolo 22, oltre a difetto di motivazione in ordine alla omessa applicazione del principio di ripartizione dell'onere della prova in materia di opposizione alle sanzioni amministrative di cui all'articolo 2697 c.c., per non avere il giudice del gravame tenuto conto che la M. con il ricorso del giudizio introduttivo in primo grado aveva specificamente eccepito l'illegittimità dei verbali impugnati per la mancata segnalazione delle postazioni di controllo della velocità, di qui la denunciata lesività del diritto all'informazione prevedendo l'articolo 142 C.d.S., comma 6 bis, e la L. numero 168 del 2002, articolo 4, di conversione del D.L. numero 121 del 2002, che le postazioni di controllo debbano essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi per la mancata segnalazione. Aggiunge la ricorrente che - come rilevato dal Giudice di pace - spettava all'Amministrazione valutare il rispetto dei parametri legali prestabiliti al riguardo anche con specifico riferimento a quello della velocità locale predominante rilevata sul tratto di strada interessato. La censura è inammissibile. Il Tribunale dopo avere rilevato che l'opponente si era limitata a censurare genericamente l'adeguatezza della segnaletica, senza neppure allegare . per quali specifiche ragioni i segnali di preavviso dell'esistenza dell'autovelox . non fossero concretamente visibili cfr pag. 11, nella parte relativa alla confutazione del secondo motivo di appello , ha chiarito che dalla documentazione fotografica allegata agli atti e dal verbale impugnato risultava che la postazione di controllo era stata presegnalata con appositi cartelli, come previsto dall'articolo 142 C.d.S., comma 6 bis, e dal decreto ministeriale 15 agosto 2007. La decisione precisa, altresì, che le foto nel riprodurre la segnaletica di presegnalazione dell'autovelox, rappresentano trattarsi di cartelli rettangolari ben visibili, ubicati sia all'altezza del km 8+800 e del km 9+0,50, nella direzione di marcia omissis , sia all'altezza del km omissis e del km omissis , nella direzione di marcia omissis , ovverosia, rispettivamente a 400 e 150 metri dallo strumento di rilevamento, recanti la dicitura Polizia locale di omissis . ATTENZIONE Rilevamento elettronico della velocità articolo 142 C.d.S. relativamente ai cartelli posizionati in direzione di marcia omissis , nonché Comune di omissis . CONTROLLO ELETTRONICO DELLA VELOCITA' senza obbligo di contestazione immediata. articolo 142 C.d.S. , quanto ai cartelli posizionati in direzione di marcia omissis . Ne consegue che era specifico onere della ricorrente contestare tale accertamento. Al contrario, la M. non ha curato di offrire il benché minimo elemento idoneo a suffragare la censura in concreto proposta, che dunque non supera il livello della semplice congettura. Inoltre, occorre precisare, che nel caso specifico, la M. non contesta l'esistenza della segnaletica di preavviso della postazione di rilevamento della velocità a distanza, bensì la sua idoneità, in concreto. In proposito, merita di essere ribadito il principio secondo cui qualora l'opponente deduca l'inesistenza della segnaletica, la prova contraria spetta all'Amministrazione, posto che l'esistenza del segnale di preavviso o di divieto è elemento costitutivo della fattispecie sanzionata mentre quando l'opponente deduca soltanto la non adeguatezza o non idoneità della segnaletica stessa, la relativa prova è posta a suo carico Cass. numero 6242 del 1999 Cass. numero 9033 del 2016 e Cass. numero 23566 del 2017 . Per siffatte ragioni non può trovare applicazione nella specie la giurisprudenza invocata dalla medesima ricorrente, in particolare Cass. numero 28276 del 2021, riguardante analoga fattispecie, giacché nel caso in esame è ampiamente argomentato l'accertamento del giudice sull'attività espletata dalla polizia municipale. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la illegittimità della sentenza impugnata ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., numero 3, per la violazione e la falsa applicazione dell'articolo 345 reg. esec. C.d.s., in relazione alla L. numero 168 del 2002, nonché ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., numero 5, per difetto di motivazione in ordine alla omessa pronuncia su eccezione di nullità rilevabile di ufficio. Nel dettaglio, la ricorrente evidenzia che seppure la L. numero 168 del 2002, consenta il c.d. rilevamento da remoto delle violazioni dei limiti di velocità, tuttavia ciò è ammissibile purché i dispositivi vengano gestiti sotto il diretto controllo dell'organo di polizia stradale. Di converso nella specie le violazioni non erano state accertate dagli agenti della Polizia Municipale, ma da addetti di società privata, cointeressata ai proventi delle sanzioni per essere retribuita con un corrispettivo variabile del 29,10% collegato. In altri termini, ritiene la ricorrente che la società privata si sarebbe occupata di effettuare le riprese attraverso il dispositivo di rilevamento della velocità, di raccogliere i dati provenienti dall'apparato autovelox e di trasmetterli alla Polizia Municipale per la loro validazione, la verificazione dell'illecito, dunque, non sarebbe avvenuto sotto il controllo dell'autorità di Polizia, titolare della pretesa punitiva. Inoltre, la corresponsione di una percentuale degli introiti da parte della società privata avrebbe trasformato il contratto di appalto in un contratto aleatorio in quanto il corrispettivo sarebbe stato condizionato da un evento , l'accertamento della sanzione, e non da un servizio effettivamente svolto, con conseguente illiceità della causa ed indeterminatezza dell'oggetto. La circostanza che la ditta fornitrice provvedesse anche alla taratura degli apparecchi avrebbe determinato un grave conflitto di interessi in quanto la società privata sarebbe stata interessata ad attestare il regolare funzionamento degli autovelox. Ne discenderebbe l'ulteriore profilo di nullità del contratto connesso alla violazione dell'articolo 208 C.d.S., che stabilisce un vincolo di destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie. Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli articolo 11 e 12 C.d.S., e dell'articolo 345 del Regolamento di esecuzione, della L. numero 168 del 2002, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 3, e l'omesso esame di un documento decisivo per il giudizio insistendo nella circostanza che il Comune avrebbe demandato gli accertamenti relativi alla società privata, residuando a suo carico la validazione degli accertamenti, come si evincerebbe dall'articolo 6 del contratto, con conseguente delega alla società allo svolgimento di tutte le fasi del procedimento amministrativo di accertamento delle violazioni al Codice della Strada. I motivi, che per la loro connessione vanno esaminati congiuntamente, sono privi di pregio. Le censure relative alla nullità del contratto, nella parte in cui prevede un corrispettivo pari ad una percentuale dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie, non meritano accoglimento in quanto non incidenti sulla legittimità del verbale opposto. Come correttamente osservato dal Tribunale, detta questione concerne la validità della costituzione del rapporto contrattuale tra l'ente locale ed il privato ma non ha incidenza sull'accertamento dei presupposti di fatto dell'accertamento eseguito per il tramite delle apparecchiature messe a disposizione, da cui dipende la questione relativa all'esistenza dell'obbligazione di pagamento delle somme richieste a titolo di sanzione. La remuneratività del servizio in relazione ai proventi delle sanzioni amministrative non è rilevante dal momento che le violazioni devono essere accertate dalla Polizia Municipale, né sussiste alcun profilo di invalidità del verbale connesso al vincolo di destinazione dei proventi, per almeno la metà, a particolari finalità pubbliche, di cui all'articolo 208 C.d.S L'articolo 208 C.d.S., prevedendo che una quota di proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice sono devoluti agli enti pubblici, anche territoriali, quando le violazioni sono accertati dal personale in forza presso detti enti, non collide con il noleggio delle apparecchiature di rilevamento della velocità a soggetti privati. Come affermato da questa Corte Cass. numero 22715 del 2016 e Cass. numero 38276 del 2021 , con principio al quale il collegio intende dare continuità, nel caso di rilevamento di velocità di veicoli a mezzo apparecchiature noleggiate, il contratto intercorso tra il Comune e la società di noleggio non si inserisce nella sequenza procedimentale che sfocia nella rilevazione dell'infrazione rilevata e contestata all'utente della strada e non condiziona la sussistenza della violazione accertata tramite tali apparecchi di rilevazione. Quanto poi alla denuncia di delega delle funzioni di accertamento dell'infrazione, la sentenza del Tribunale di Oristano precisa che il contratto di installazione delle apparecchiature prevedeva che i dati raccolti da dette apparecchiature confluissero in un server al fine di essere validati dal personale della polizia locale, che poteva quindi accedere a detti dati, nella diretta e piena disponibilità degli organi accertatori , cui era demandato l'esame, la verifica e la elaborazione dei dati immessi nel database ai fini della contestazione delle sanzioni amministrative cfr pag. 15 della decisione impugnata . Il giudice del gravame sul punto fa riferimento all'articolo 4 del contratto, per poi richiamare anche i successivi articolo 5 e 6 del contratto, anche essi chiari nel ricondurre esclusivamente al Comune la piena disponibilità, la diretta gestione e vigilanza dei dispositivi e delle relative apparecchiature a norma delle vigenti disposizioni di legge e delle circolari ministeriali e prefettizie in materia, con conseguente esclusività della Polizia Locale stessa ad effettuare le procedure di validazione e di verbalizzazione degli accertamenti v. pag. 16 della decisione . Dunque si tratta di una valutazione di merito compiuta dal giudice di appello quanto all'attività di accertamento compiuta dalla polizia locale, valutazione che ove adeguatamente motivata, come nella specie, non appare sindacabile in sede di legittimità. Del resto sarebbe illegittima la sola totale delega delle funzioni di accertamento delle infrazioni a società privata, che nella specie il giudice del merito ha verificato essere stato effettuato dai pubblici ufficiali, come loro riservato dall'articolo 345 reg. esec. C.d.S., comma 4, e dagli articolo 11 e 12 C.d.S E proprio in ragione di siffatto specifico accertamento non può trovare applicazione nella specie la decisione di cui a Cass. numero 38276/2021 cit. In conclusione il ricorso va rigettato. Ne consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese sostenute dal controricorrente nel presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è stato rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi della L. 24 dicembre 2012, numero 228, articolo 1, comma 17, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013 , che ha aggiunto il testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, numero 115, articolo 13, comma 1 quater - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione integralmente rigettata, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso condanna la ricorrente alla rifusione in favore del controricorrente delle spese di legittimità che liquida in complessivi Euro 1.000,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misure del 15% e agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito della L. numero 228 del 2012, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, se dovuto.