Disciplina emergenziale e ritardo nella comunicazione delle conclusioni scritte del PM

La trasmissione tardiva alle parti private delle conclusioni scritte previste dall’articolo 23-bis, comma 2, d.l. 137/2020 tempestivamente depositate da parte del pubblico ministero che interferisce con il termine assegnato alla parte per le proprie conclusioni e che sia, comunque, effettuata prima dell’udienza, non integra alcuna nullità ma onera la stessa parte a richiedere la restituzione nel termine alla medesima concesso per le repliche.

Nell'ambito di un procedimento penale per il reato di lesioni aggravate, la difesa propone ricorso per cassazione dolendosi per la celebrazione in forma cartolare del giudizio di appello. Nello specifico il ricorso solleva il seguente quesito «se, nel vigore della disciplina emergenziale di contenimento della pandemia da COVID-19, debbano essere comunicate al difensore le modalità di celebrazione dell'udienza di appello e quali conseguenze determini la notificazione della requisitoria del Procuratore generale, tempestivamente depositata, oltre il termine previsto dall'articolo 23-bis, comma 2, d.l. numero 137/2020, conv. in l. numero 176/2020». La S.C., dopo aver ripercorso l'iter della legislazione emergenziale da COVID-19, precisa che l'articolo 23-bis citato non prevede un termine per la comunicazione delle conclusioni ma prevede solo che la stessa sia eseguita immediatamente, in tal modo volendo assicurare l'esercizio effettivo del diritto di replica. La norma non prevede inoltre alcuna sanzione correlata al ritardo sempre che la comunicazione sia effettuata in tempo utile per l'udienza configurandosi, altrimenti, un'ipotesi di omissione . In conclusione la Corte giunge ad affermare che «la trasmissione tardiva alle parti private delle conclusioni scritte previste dall'articolo 23-bis, comma 2, d.l. 137/2020 tempestivamente depositate da parte del pubblico ministero che interferisce con il termine assegnato alla parte per le proprie conclusioni e che sia, comunque, effettuata prima dell'udienza, non integra alcuna nullità ma onera la stessa parte a richiedere la restituzione nel termine alla medesima concesso per le repliche».    

Presidente Vessichelli – Relatore Tudino Ritenuto in fatto 1.Con la sentenza impugnata del 9 dicembre 2021, la Corte d'appello di Catania ha confermato la decisione del Tribunale di Ragusa dell'8 febbraio 2017, con la quale è stata affermata la responsabilità penale di D.A. per il reato di lesioni aggravate in danno di D.L., oltre statuizioni accessorie. 2. Avverso la sentenza indicata ha proposto ricorso l'imputato, con atto a firma del difensore, Avv. omissis , affidando le proprie censure a due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'articolo 173 disp. att. c.p.p., comma 1. 2.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge in riferimento alla celebrazione, in forma cartolare, del giudizio d'appello. Evidenzia il difensore che il 29 settembre 2021 veniva depositata nomina del difensore di fiducia, con revoca del precedente avvocato, e che al medesimo non risulta indirizzata alcuna comunicazione relativa al procedimento e, segnatamente, né le modalità di celebrazione, né le conclusioni del PG, depositate in data 26 novembre 2021 ed invece notificate solo il 2 dicembre 2021, in violazione del termine di dieci giorni previsto dal D.L. numero 149 del 2020, articolo 23, comma 2. Sull'istanza di trattazione orale di seguito depositata, la Corte non ha reso alcuna statuizione, deliberando in camera di consiglio. 2.2. Con il secondo motivo, deduce vizio della motivazione quanto alla conferma dell'affermazione di responsabilità, in presenza di un iter giustificativo meramente riproduttivo della sentenza di primo grado e dell'illogica affermazione di attendibilità della persona offesa. Considerato in diritto Il ricorso è complessivamente infondato. 1. Il primo motivo è infondato. 1.1. Il tema che la censura devolve a questa Corte investe il se, nel vigore della disciplina emergenziale di contenimento della pandemia da Covid-19, debbano essere comunicate al difensore le modalità di celebrazione dell'udienza d'appello e quali conseguenze determini la notificazione della requisitoria del Procuratore generale, tempestivamente depositata, oltre il termine previsto dal D.L. 28 ottobre 2020, numero 137, articolo 23-bis comma 2 convertito nella L. 18 dicembre 2020, numero 176. 1.1.1. Giova, al riguardo, ripercorrere l'iter della legislazione emergenziale da COVID-19, evidenziando - con specifico riferimento al giudizio d'appello - come il D.L. 9 novembre 2020, numero 149, articolo 23 avesse previsto, al comma 1, che, dalla data di entrata in vigore e fino alla scadenza del termine di cui al D.L. 25 marzo 2020, numero 19, articolo 1 convertito, con modificazioni, dalla L. 22 maggio 2020, numero 35, per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado, la Corte di Appello procede in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale, o che l'imputato manifesti la volontà di comparire. La stessa norma disponeva, al comma 4, con richiamo anche al comma 2, come, qualora vi fosse stata richiesta di discussione orale, questa dovesse essere proposta per iscritto entro il termine perentorio di quindici giorni antecedenti alla data fissata per l'udienza, indirizzando la richiesta alla Corte d'Appello, in via telematica, ad uno dei recapiti, individuati ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, numero 137, articolo 24 mediante invio dall'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel Registro generale degli indirizzi certificati di cui all'articolo 7 del Regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, numero 44. Sebbene formalmente abrogato dalla legge di conversione L. 18 dicembre 2020, numero 176, articolo 1, comma 2, il D.L. numero 149 del 2020, articolo 23 è stato, tuttavia, riproposto, inserendone il contenuto nel nuovo articolo 23-bis, aggiunto al testo precedente alle modifiche. L'assetto normativo richiamato ha, pertanto, introdotto, in via ordinaria, la trattazione cartolare del giudizio d'appello, riservando la tradizionale forma orale di celebrazione solo all'esplicita e tempestiva richiesta di parte. 1.1.2. Nel solco della coerente interpretazione della varietà delle forme di celebrazione dei giudizi penali introdotte dal legislatore dell'emergenza, è stato precisato che, nel giudizio di appello, nel vigore della disciplina emergenziale, la richiesta di trattazione orale formulata dal difensore dell'imputato determina l'applicazione del rito ordinario Sez. 6, numero 1167 del 30/11/2021, dep. 2022, G., Rv. 282400 e tanto poiché se è vero che il rito ordinario rappresenta solo il risultato di un'opzione manifesta, applicandosi, altrimenti, il procedimento cartolare, nondimeno la richiesta di trattazione, ritualmente proposta, determina l'applicazione dell'interi, statuto delle garanzie di oralità e partecipazione, che costituiscono ineludibile corollario del principio del contraddittorio . 1.1.3. Nel caso in esame, è lo stesso ricorrente che - nel lamentare l'omessa comunicazione al difensore di fiducia, nominato successivamente alla proposizione del gravame, delle modalità di trattazione cartolare - rappresenta di non aver richiesto, nel termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell'udienza, ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, numero 137, articolo 23-bis, comma 4 convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, numero 176, la trattazione orale del ricorso che, come rilevato, rientra nell'esclusiva iniziativa della parte. Ne' la normativa richiamata prevede la comunicazione alle parti delle modalità di trattazione che - lo si ripete - nel caso di omessa richiesta di trattazione orale, seguono ex lege il rito cartolare. Siffatto adempimento non può ritenersi, peraltro, dovuto sol perché la nomina del difensore di fiducia è sopravvenuta il 29 settembre 2021, successivamente alla notifica del decreto di citazione al precedente difensore. La rituale esecuzione della notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello al difensore di fiducia non determina, invero, a carico dell'ufficio procedente, alcun obbligo di ulteriore notifica al nuovo difensore nominato nel corso del processo, ancorché l'altro difensore risulti essere stato revocato, sicché la relativa omissione non è causa di nullità Sez. 2, numero 30185 del 22/07/2020, De Silvio, Rv. 279858 in applicazione del principio, la Corte ha escluso che al difensore che aveva assunto il mandato con atto successivo alla fissazione del processo e depositato il giorno dell'udienza, fosse dovuta la notifica del verbale di rinvio, gravando sullo stesso l'onere di informarsi circa la data della successiva udienza e, a maggior ragione, alcuna deroga alla disciplina legale di trattazione. Il primo punto di censura e', pertanto, infondato. 1.2. E', del pari infondata l'ulteriore questione posta con il primo motivo. 1.2.1. Il D.L. numero 137 del 2020, articolo 23-bis comma 2 nel testo risultante dalle modifiche apportate con la legge di conversione numero 176/2020, stabilisce che Entro il decimo giorno precedente l'udienza, il pubblico ministero formula le sue conclusioni con atto trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica ai sensi del D.L. 18 ottobre 2012, numero 179, articolo 16, comma 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, numero 221, o a mezzo dei sistemi che sono resi disponibili e individuati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati. La cancelleria invia l'atto immediatamente, per via telematica, ai sensi del D.L. 18 ottobre 2012, numero 179, articolo 16, comma 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, numero 221, ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono presentare le conclusioni con atto scritto, trasmesso alla cancelleria della Corte di appello per via telematica, ai sensi dell'articolo 24 del presente decreto . 1.2.2. Nel caso in esame, la requisitoria del Procuratore generale è stata tempestivamente depositata il 26 novembre 2021 per l'udienza del 9 dicembre 2021, mentre la comunicazione al difensore è stata effettuata solo il 2 dicembre 2022, ad un giorno di scadenza del termine ultimo per la proposizione delle proprie difese f. 3 ricorso . Pur avendo ricevuto tardiva comunicazione del tempestivo deposito delle conclusioni da parte del pubblico ministero, il difensore non deduce - né risulta dagli atti Sez. U, numero 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 - di aver richiesto il rinvio dell'udienza, né proposto istanza di restituzione nel termine per poter replicare. Deduce, invece, di avere - solo a quel punto - avanzato istanza di discussione orale. 1.3. Questa Corte di legittimità si è occupata dell'applicazione dell'articolo 23-bis più volte richiamato in riferimento alla mancata formulazione delle conclusioni del pubblico ministero e all'omessa trasmissione della requisitoria tempestivamente depositata. 1.3.1. Nel primo caso, in particolare, è stata ritenuta sussistente una nullità ai sensi dell'articolo 178 c.p.p., comma 1, lett. b , in quanto l'omissione della formulazione delle conclusioni non riguarda l'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale e, pertanto, non rientra tra le ipotesi di nullità assolute previste dall'articolo 179 c.p.p. Sez. 6, numero 26459 del 25/05/2021, Iannone, Rv. 282175 Sez. 4, numero 13218 del 24/03/2022, Cerbai, non massimata . Per altro orientamento, invece, la mancata formulazione, nel giudizio di appello, delle conclusioni scritte previste dal D.L. 28 ottobre 2020, numero 137, articolo 23-bis, comma 2, da parte del pubblico ministero, al quale sia stato dato rituale avviso, non integra alcuna nullità, trattandosi di procedimento camerale con contraddittorio cartolare in cui la partecipazione del procuratore generale è solo eventuale Sez. 1, numero 14766 del 16/03/2022, Ayari, Rv. 283307 . Nei casi, invece, di omessa comunicazione della requisitoria scritta del pubblico ministero tempestivamente depositata, è stata ritenuta sussistente la nullità prevista dall'articolo 178 c.p.p., comma 1 lett. c riguardante l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato, ma non la citazione a giudizio, né la assenza del difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza, quindi - ancora una volta - una nullità non qualificabile come assoluta ai sensi del citato articolo 179 Sez. 6, numero 10216 del 03/03/2022, M., Rv. 283048 Sez. 5, numero 20885 del 28/04/2021, H., Rv. 281152 Sez. 6, numero 7069 del 08/02/2022, El Ouizi, Rv. 282905 . 1.3.2. In ordine alla deducibilità di siffatta nullità - di ordine generale a regime intermedio - nei casi di inerzia del pubblico ministero si è rilevato come la mancata formulazione delle conclusioni da parte della pubblica accusa non precluda alla difesa di formularne di proprie entro il quinto giorno antecedente l'udienza, atteso che siffatto diritto non sorge per effetto della comunicazione telematica delle conclusioni del pubblico ministero, ma preesiste ad essa ed i diversi termini scanditi dalla norma altro non hanno che la funzione di consentire la replica ad argomenti contrari alle tesi difensive, eventualmente esposte dalla parte pubblica. In particolare, è stato sottolineato numero 26459 del 2021, cit. che l'inerzia del Procuratore generale non può essere ritenuta pregiudizievole per la difesa, in assenza dell'obbligo, per il pubblico ministero, di prendere posizione su tutte le questioni dedotte dai difensori delle parti. Si e', conseguentemente, ritenuto che, ai sensi dell'articolo 182 c.p.p., comma 1, la nullità generale a regime intermedio conseguente alla mancata formulazione di conclusioni da parte del pubblico ministero nel giudizio di appello non possa essere validamente eccepita dalla difesa appellante, che non ha interesse all'osservanza della disposizione violata e si e', ulteriormente, osservato che l'articolo 182, comma 2, citato prevede che quando la parte vi assiste, la nullità di un atto deve essere eccepita prima del suo compimento, ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo , sicché la difesa dell'imputato appellante ha l'onere di rilevare l'inerzia del pubblico ministero ed eccepire la nullità conseguente nelle conclusioni scritte depositate telematicamente, con conseguente preclusione alla deduzione della invalidità predetta con il ricorso di legittimità. 1.3.3. Nei casi di omessa comunicazione della requisitoria tempestivamente depositata, invece, si è ritenuto che le parti private abbiano interesse all'osservanza della disposizione violata, e che la violazione possa essere fatta valere anche con il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata in grado di appello. In siffatte ipotesi, invero, la mancata comunicazione ai difensori delle parti private della requisitoria scritta depositata dal pubblico ministero finisce per ledere il diritto di difesa, sotto forma di replica alle avverse deduzioni, in violazione del contraddittorio. E, in siffatte ipotesi, neppure può trovare applicazione l'articolo 182, comma 2, in quanto le parti - rimaste ignare del deposito delle conclusioni del pubblico ministero - non potranno che averne successiva contezza solo con la comunicazione della sentenza d'appello, trovando, pertanto, applicazione l'articolo 180 c.p.p 1.4. Questa Corte si è occupata, altresì, anche dei casi di deposito tardivo delle conclusioni. Si è ritenuto, al riguardo, che, nel giudizio cartolare d'appello, la difesa dell'imputato, cui siano state trasmesse in via telematica le conclusioni del procuratore generale tardivamente depositate, è onerata, ex articolo 182 c.p.p., versandosi in ipotesi di nullità a regime intermedio, della tempestiva relativa eccezione, dovendo detta parte, a seguito della trasmissione ad essa comunque avvenuta, considerarsi presente all'atto a norma dell'articolo 182 c.p.p. Sez. 4, numero 21066 del 05/05/2022, 0., Rv. 283316 . In particolare, l'arresto richiamato si è posto in consapevole contrasto con il diverso orientamento espresso dalla sentenza numero 7069 del 2022, El Ouizi, secondo la quale l'articolo 182 c.p.p., comma 2, si riferisce alle sole nullità verificatesi in presenza della parte che vi assiste , osservando come, nel giudizio cartolare alla presenza delle parti che in ragione dell'emergenza sanitaria non può essere garantita si sostituisce la comunicazione telematica degli atti. Quando tale comunicazione è omessa come nel caso sottoposto alla sesta sezione di questa Corte nella sentenza El Ouizi la parte non può eccepire la nullità e quindi l'articolo 182, comma 2 non può operare ma, quando la comunicazione è avvenuta, il contraddittorio cartolare che si sostituisce alla presenza fisica è garantito, sicché - in presenza di una nullità generale a regime intermedio - la parte che la rileva deve eccepirla, con memoria scritta, prima del compimento dell'atto nullo V. Sez. 5, numero 5739 del 07/02/2022, Movio, Rv. 282970 in fattispecie relativa alla violazione del termine a comparire stabilito dall'articolo 601 c.p.p., comma 3 . 1.5. Nell'ipotesi di tradiva comunicazione della requisitoria tempestivamente depositata - che qui ricorre - la giurisprudenza di legittimità ha escluso la configurazione della nullità. 1.5.1. Con specifico riferimento al giudizio di appello, si è reputato che la trasmissione non immediata delle conclusioni del pubblico ministero al difensore dell'imputato non integri di per sé una violazione del diritto di difesa e che - in ragione del carattere tassativo delle nullità e dell'assenza di una sanzione processuale per tale ipotesi - il ricorrente abbia l'onere di specificare il concreto pregiudizio alle ragioni della difesa derivato dal ritardo Sez. 2, numero 34914 del 07/09/2021, Carlino, Rv. 281941 . 1.5.2. Principi analoghi sono stati affermati in caso di mancato rispetto dei termini previsti dal D.L. 28 ottobre 2020, articolo 23, numero 137, comma 8, convertito con L. 18 dicembre 2020, numero 176 per il giudizio di legittimità. Si è osservato che il mancato rispetto dei termini ivi previsti - ad eccezione di quello perentorio per la formulazione della richiesta di trattazione orale - integra un'ipotesi di nullità generale ai sensi dell'articolo 178 c.p.p., comma 1, lett. b e c solo se è stata negata alle parti la possibilità di concludere Sez. 5, numero 6207 del 17/11/2020, P., Rv. 280412 Sez. 6, numero 28032 del 33/04/2021, Simbari, Rv. 281694 Sez. 3, numero 40562 del 05/10/2021, Arduino, Rv. 282166 . In applicazione dei richiamati principi, è stato escluso che si configurasse un'ipotesi di nullità nel caso in cui le conclusioni del Procuratore generale presso la Corte di appello erano pervenute al difensore sei giorni prima dell'udienza ed egli era dunque ancora in termini - se pure con un solo giorno a disposizione - per replicare in un caso in cui, nonostante il tardivo invio della requisitoria scritta, il difensore aveva depositato una memoria di replica in un caso in cui la requisitoria del Procuratore generale presso la Corte di cassazione era stata comunicata alla parte dieci giorni prima dell'udienza. 1.6. In tale casistica si inscrive il caso all'odierno vaglio. 1.6.1. Come già rilevato, a fronte del tempestivo deposito della requisitoria il 29 novembre 2021 - e dunque nel termine di giorni dieci antecedenti all'udienza del 9 dicembre 2021 - la cancelleria ha provveduto alla comunicazione al difensore solo il 2 dicembre 2021, e dunque nel quarto dei cinque giorni liberi prima dell'udienza concessi alla parte per controdedurre. Il deposito delle conclusioni, dunque, vi è stato e la difesa ne è stata informata, ma il termine previsto per il deposito delle memorie di replica sarebbe scaduto il giorno successivo. 1.6.2. Ebbene, a fronte di siffatta situazione, alcuna iniziativa ha assunto il difensore che, avendo ricevuto comunicazione delle conclusioni ritualmente depositate, avrebbe potuto, alternativamente, formulare le proprie controdeduzioni, ovvero richiedere il rinvio dell'udienza ad una data successiva, così da essere rimesso in termini per poter replicare, ai sensi dell'articolo 175 c.p.p., comma 1. Nella valutazione in concreto della lesione del diritto di difesa, invero, il ricorrente non rappresenta che le conclusioni del pubblico ministero implicassero una disamina tale complessità da rendere effettivamente incongruo il residuo termine di un giorno utile per poter controdedurre né deduce di aver rappresentato la circostanza alla Corte procedente, richiedendo un differimento che, laddove irragionevolmente negato, avrebbe introdotto una questione deducibile con il ricorso di legittimità. Ne' rileva l'istanza di trattazione orale che, per stessa ammissione del difensore, risulta depositata solo dopo la notifica delle conclusioni del Procuratore generale e, pertanto, in violazione del termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell'udienza, ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, numero 137, articolo 23-bis, comma 4 convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, numero 176. 1.6.3. Non viene, pertanto, nel caso in esame a configurarsi alcuna nullità, rilevante sub specie di inosservanza delle disposizioni concernenti la partecipazione o l'assistenza difensiva, in presenza di effettivi rimedi in concreto esperibili e dalla parte non azionati. L'articolo 23-bis citato, invero, non prevede un termine per la comunicazione delle conclusioni, prevedendo che la stessa sia eseguita immediatamente , in tal modo volendo solo assicurare l'esercizio effettivo del diritto di replica né prevede alcuna sanzione correlata al ritardo - purché la comunicazione sia effettuata in tempo utile per l'udienza versandosi, altrimenti, all'evidenza nel diverso caso dell'omissione rimettendo all'iniziativa della parte, eventualmente pregiudicata nell'esercizio dei diritti conseguenti alla comunicazione tardiva, di assumere le iniziative atte all'effettiva esplicazione delle prerogative difensive. Per altro verso, secondo l'interpretazione letterale del dato normativo, il termine di cinque giorni è assegnato alla parte per le proprie conclusioni e, dunque, solo eventualmente per le repliche, ed è comunque indipendente, in quanto correlato alla data dell'udienza, da quello previsto per il pubblico ministero. Deve essere, pertanto, qui conclusivamente affermato che la trasmissione tardiva alle parti private delle conclusioni scritte previste dal D.L. 28 ottobre 2020, numero 137, articolo 23-bis, comma 2, tempestivamente depositate da parte del pubblico ministero, che interferisce con il termine assegnato alla parte per le proprie conclusioni e che sia, comunque, effettuata prima dell'udienza, non integra alcuna nullità, ma onera la stessa parte a richiedere la restituzione nel termine alla medesima concesso per le repliche. L'eccezione di nullità proposta dal ricorrente e', pertanto, infondata. 2. Il secondo motivo e', invece, generico. Mediante deduzione del tutto aspecifica, che non si confronta in alcun punto con l'iter giustificativo rappresentato nelle conformi sentenze di merito, rinunciando a contrastarne le valutazioni, il ricorrente svolge censure prive di qualsivoglia idoneità critica rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata Sez. U, numero 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 . 3. Al rigetto del ricorso consegue, ex articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.