È possibile beneficiare della sospensione condizionale per una seconda volta?

È possibile, ai sensi dell’articolo 164, comma 4, c.p., una seconda concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena all’imputato che ne abbia già beneficiato in un giudizio precedente ciò a patto che la sommatoria della pena irrogata per i due reati sia contenuta nei limiti temporali di cui all’articolo 163 c.p., differenti in base all’età dell’’imputato.

In un recente caso di ricettazione, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di un imputato infra 21enne all'epoca dei fatti che lamentava la mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Di tale utilità aveva già goduto a seguito di una precedente condanna, ma ricorrendo determinati presupposti il Giudice può concederla una seconda volta per un reato successivo. Tale concessione veniva però negata in primo e secondo grado. Divisiva è stata la valutazione degli elementi che hanno portato in Appello all'esclusione della condizionale di cui all'articolo 163 c.p., ritenuti meritevoli di censura dalla Suprema Corte. Anzitutto, precisano i Giudici, tra i vari precedenti penali dell'imputato, solo uno ha avuto ad oggetto reati analoghi a quello attualmente oggetto di contestazione è stato altresì provato che il ricorrente avesse riportato un'unica condanna e a una pena di tre mesi di reclusione, con concessione del medesimo beneficio. La prima pena, già irrogata e sospesa, sommata a quella comminata con la sentenza oggetto di impugnazione, non supera il limite temporale previsto in relazione all'età dell'imputato dall'articolo 163 c.p. e, pertanto, la Suprema Corte, ritiene concedibile per un'ulteriore volta il beneficio rivendicato. In accoglimento parziale del ricorso così come depositato, limitatamente alla concessione della condizionale, la Corte di Cassazione annulla la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello.

Presidente Rago – Relatore Pardo Ritenuto in fatto 1.1 Con sentenza in data 13 aprile 2021, la corte di appello di Milano, confermava la pronuncia del tribunale di Milano datata 5-11-2019 che aveva condannato B.E. alle pene di legge in quanto ritenuto colpevole del delitto di ricettazione. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato deducendo con distinti motivi - inosservanza ed erronea applicazione di norme processuali stabilite a pena di nullità ex articolo 606 c.p.p., lett. c , mancanza della motivazione ex articolo 606 c.p.p. lette in ordine alla valutazione dei documenti prodotti dalla difesa si deduceva, in particolare, che la corte di appello di Milano aveva omesso di valutare la memoria di replica alle conclusioni del procuratore generale inviata a mezzo PEC ed alla quale venivano allegati alcuni documenti riguardanti l'attività lavorativa dell'imputato essenziali ai fini della valutazione del motivo di appello sulla richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena ne conseguiva la lesione dei diritti dell'imputato a seguito dell'udienza svolta con le forme della trattazione scritta - inosservanza ed. erronea applicazione della legge penale ex articolo 606 lett. b c.p.p. e difetto di motivazione in ordine alla omessa concessione della sospensione condizionale della pena. Con successiva memoria di replica alle conclusioni del P.G. il difensore insisteva nei motivi rappresentando in particolare, quanto alla seconda doglianza, che l'imputato aveva riportato una sola condanna a pena di mesi 3 di reclusione secondo il certificato penale che allegava. Considerato in diritto 2.1 II primo motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità ed in particolare omessa valutazione di documenti decisivi allegati dalla difesa, è infondato e deve, pertanto, essere respinto. Ed invero, in relazione al tema della disciplina del procedimento c.d. a trattazione scritta in appello, deve essere evidenziato come ai sensi del D.L. numero 149 del 2020, articolo 23 comma 2. Entro il decimo giorno precedente l'udienza, il pubblico ministero formula le sue conclusioni con atto trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica ai sensi del D.L. numero 179 del 18 ottobre 2012, 'articolo 16, comma 4, convertito, con modificazioni, dalla L. numero 221 del 17 dicembre 2012, o a mezzo dei sistemi che saranno resi disponibili ed individuati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati. La cancelleria invia l'atto immediatamente, per via telematica, ai sensi del D.L. numero 179 del 18 ottobre 2012, 'articolo 16, comma 4, convertito, con modificazioni, dalla L. numero 221 del 17 dicembre 2012, ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono presentare le conclusioni con atto scritto, trasmesso alla cancelleria della corte d'appello per via telematica, ai sensi del D.L. numero 137 del 28 ottobre 2020, articolo 24. Tale essendo la previsione normativa, secondo cui a seguito delle conclusioni del P.M. comunicate al difensore questi, a sua volta, deposita le proprie, deve essere escluso che con le conclusioni e le memorie di replica alle conclusioni del procuratore generale la parte privata possa produrre od allegare documenti mai acquisiti precedentemente al fascicolo processuale, stante che tale atto è per sua essenziale natura diretto proprio a contrastare con argomenti propri le conclusioni dell'accusa ma non a permettere l'acquisizione di documenti od elementi nuovi ai fini della formulazione del giudizio sulla fondatezza dell'impugnazione. Viceversa, se si dovesse ammettere che con le proprie conclusioni finali la difesa possa anche allegare documenti sui quali il giudice di appello è chiamato a delibare ai fini della fondatezza dei motivi, si inserirebbero nel contesto della trattazione scritta atti sottratti al contraddittorio delle parti posto che il P.G. che ha già concluso per iscritto non avrebbe possibilità di valutare gli stessi e di controdedurre, con evidente vizio del procedimento di appello. Al proposito va infatti ricordato che le Sezioni Unite nella nota sentenza Mannino hanno affermato, tra l'altro, che nel giudizio di appello l'acquisizione di documenti, pur non subordinata alla necessità di una ordinanza che disponga la rinnovazione parziale del dibattimento, dev'essere operata dopo che al riguardo sia stato assicurato il contraddittorio fra le parti, con la sanzione, in caso contrario, della inutilizzabilità dell'atto ai fini della deliberazione, ai sensi dell'articolo 526 comma 1 c.p.p. Sez. U, numero 33748 del 12/07/2005 Rv. 231676 --. 01 . Dal coordinamento del suddetto principio con le forme della trattazione scritta risulta pertanto che nella fase finale delle conclusioni non possano essere allegati documenti sottratti al regolare contraddittorio delle parti. Ne deriva pertanto affermare che ove la difesa dell'imputato nel procedimento a trattazione scritta dinanzi al giudice di appello debba procedere alla produzione di documenti sopravvenuti, la sede naturale resta quella dei motivi nuovi da presentare almeno 15 giorni prima la trattazione dell'udienza e sui quali poi il rappresentante del pubblico ministero è posto in condizioni di dedurre e formulare le proprie compiute conclusioni. Alla luce delle predette considerazioni pertanto il primo motivo non è fondato posto che la produzione ed allegazione di documenti alla memoria di replica alle conclusioni del P.G. è stata irrituale e rispetto agli stessi alcun obbligo di compiuta valutazione sussisteva a carico del giudice di secondo grado. 2.2 Fondato è invece il secondo motivo ed invero la pronuncia della corte di appello di Milano appare manifestamente contraddittoria nella parte in cui fa riferimento quale elemento ostativo della concessione del richiesta beneficio di cui all'articolo 163 c.p. alla presenza di diversi precedenti, solo uno dei quali per reati analoghi orbene, a fronte di tale affermazione, il ricorso, anche allegando il certificato del casellario giudiziale, ha provato che il ricorrente, peraltro infra2lenne al momento del fatto, risulta avere riportato un'unica condanna a pena mesi 3 di reclusione che anche cumulata a quella irrogata nel presente giudizio non impedirebbe la concessione del secondo beneficio avuto anche riguardo all'età dell'imputato. Ne consegue che l'impugnata sentenza deve essere annullata limitatamente a tale aspetto con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Milano. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Milano per nuovo giudizio. Rigetta nel resto il ricorso.