Tirocinio presso gli Uffici giudiziari e corsi di formazione obbligatoria: i pareri del CNF

Il COA Napoli ha richiesto di poter sapere se la frequenza del tirocinio presso gli Uffici giudiziari ai sensi dell’articolo 73, d.l. numero 69/2013 , la frequenza della SSPL e l’assunzione dei praticanti presso l’UpP possano costituire causa di esonero dalla frequenza dei corsi di formazione obbligatoria. Inoltre, un ultimo quesito è relativo alla possibilità di frequentare il corso in questione anche in un tempo diverso rispetto all’espletamento della pratica forense, ferma restando la necessità dell’iscrizione al Registro.

Per quanto riguarda il primo quesito, per rispondere anche all'ULOF, il CNF ha sottolineato che «il d.m. numero 17/2018 non prevede alcuna causa di esonero dalla frequenza dei corsi per i praticanti che svolgano o abbiano svolto il periodo di tirocinio presso gli uffici giudiziari ex articolo 73, d.l. numero 69/2013 ne consegue che gli stessi, per poter ottenere il certificato di compiuta pratica, devono svolgere tali corsi, eventualmente secondo le modalità concordate tra il COA e l'ufficio giudiziario nella convenzione prevista dal richiamato articolo 73. Allo stesso tempo, tuttavia, si osserva che la durata dei corsi non potrà che rispecchiare quella del tirocinio che, in caso di convalida del periodo di tirocinio svolto presso l'ufficio giudiziario, ha la durata – predeterminata da una legge successiva all'articolo 43, l. numero 247/12, e con fonte peraltro di rango superiore rispetto al d.m. 47/2018– di 6 mesi». Per ciò che attiene il secondo quesito, essendo le Scuole di specializzazione annoverate tra i soggetti erogatori dei corsi obbligatori, ne consegue che «può essere postulata una equivalenza funzionale tra la frequenza della SSPL e la frequenza del corso obbligatorio, con conseguente assorbimento dell'obbligo». Il CNF ha già chiarito anche che «l'assunzione alle dipendenze dell'Ufficio del processo comporta la sospensione per i soli praticanti ammessi al patrocinio sostitutivo. I praticanti non abilitati, invece, possono proseguire il tirocinio, con tutti i relativi doveri tra di essi, evidentemente, c'è anche quello di frequentare il corso obbligatorio». Infine, viene evidenziato che «la frequenza del corso … deve necessariamente avvenire nel corso dei primi 18 mesi di iscrizione».

Parere CNF del 15 luglio 2022 su richiesta COA Napoli Parere CNF 15 luglio 2022 su richiesta ULOF