La domanda di accertamento della nullità proposta per la prima volta in Appello e inammissibile ai sensi dell’articolo 345, comma 1, c.p.c., deve essere convertita dal giudice ed esaminata nel merito come eccezione di nullità legittimamente formulata dall’appellante, come consentito dal secondo comma del medesimo articolo.
Una recente sentenza della Corte di Cassazione, adita in merito ad una questione afferente alla supposta nullità di un contratto di investimento in valori immobiliari per mancanza di forma scritta, si è espressa in tema di ammissibilità di tale domanda quando proposta per la prima volta con l'atto di appello, affermando un importante principio circa la sua convertibilità in eccezione di nullità da parte del giudice del gravame. Un cliente di una banca chiedeva in primo grado l'accertamento della nullità di suddetto contratto quadro di investimento, lamentando carenza di forma scritta. Rigettata in primo grado la richiesta attorea, il medesimo depositava atto d'appello allegando la nuova domanda di accertamento della nullità per mancata sottoscrizione dell'intermediario finanziario di suddetto contratto. Tale richiesta, presentata per la prima volta in secondo grado, veniva dichiarata inammissibile ai sensi dell'articolo 345, comma 1, c.p.c Depositava, quindi, ricorso per Cassazione il medesimo cliente, denunciando come il giudice d'Appello avrebbe dovuto provvedere, dopo l'accertamento dell'inammissibilità della domanda di nullità, a convertire la medesima in eccezione di accertamento della nullità, anche relativa, rilevabile d'ufficio, principio peraltro già affermato dalle Sezioni Unite nel 2014 con le sentenze 26242 e 26243. La Suprema Corte, ritenendo fondato il presente motivo di censura, cassa la sentenza e la rinvia alla Corte d'Appello con l'invito a uniformarsi al principio secondo il quale ‹‹la domanda di accertamento della nullità del contratto relativo alla prestazione di servizi di investimento in valori mobiliari per inosservanza della forma scritta […] proposta nei confronti di intermediario in valori mobiliari nella specie, banca dal cliente […], inammissibile ex articolo 345, comma 1, c.p.c., deve dal giudice di appello – obbligato comunque a rilevare di ufficio ogni possibile causa di nullità, anche se relativa di protezione, ferma la sua necessaria indicazione alle parti ai sensi dell'articolo 101, comma 2, c.p.c. – essere convertita ed esaminata nel merito come eccezione di nullità legittimamente formulata dall'appellante, come consentito dal secondo comma del citato articolo 345››. La Corte accoglie, quindi, tale motivo e cassa con rinvio la sentenza.
Presidente De Chiara – Relatore Vannucci Fatti di causa 1. C.F. convenne in giudizio avanti il Tribunale di Bologna la omissis Banca s.p.a. già omissis s.p.a. e ora omissis s.p.a. chiedendo l'accertamento della nullità, in applicazione del D.Lgs. numero 58 del 1998, articolo 23, di seguito indicato come t.u. finanza , per mancanza di forma scritta, del contratto di investimento in valori mobiliari c.d. contratto quadro a suo tempo stipulato con detta banca e, di conseguenza, l'accertamento della nullità di tutti i contratti, in esecuzione del primo stipulati nel corso dell'anno 1999, di acquisto e vendita a termine di valute e de covered warrants in subordine, la risoluzione di tale contratto quadro e di quelli in esecuzione del primo posti in essere per inadempimento della banca agli obblighi, di fonte legale, di informazione a lei mettenti capo in occasione delle operazioni di investimento in valori mobiliari specificamente indicate, rivelatesi dannose in ulteriore subordine, l'accertamento dell'inadempimento della banca a tali obblighi legali di informazione in occasione delle singole operazioni di investimento in ogni caso, la condanna dell'istituto di credito convenuto al risarcimento del danno a esso C. derivato dal compimento di tali operazioni, pari a Euro 163.297,16 perdite subite per effetto delle operazioni , oltre rivalutazione e interessi. 2. Con sentenza emessa il 27 settembre 2011 il Tribunale di Bologna rigettò tali domande, affermando, in particolare, e per quanto qui interessa, che non sussisteva la dedotta nullità in quanto il contratto quadro del 9 settembre 1997 stipulato con omissis s.p.a. presso la sua filiale di […] , in copia depositato dalla banca, era fatto per iscritto ed era stato sottoscritto da C.F. e dalla di lui madre, N.M 3. Con sentenza pubblicata l'8 giugno 2016 la Corte di appello di Bologna rigettò l'appello proposto da C. per la riforma della citata sentenza di primo grado. 3.1 Sempre per quanto qui interessa, in risposta al terzo motivo di appello, con cui l'appellante aveva eccepito la nullità del contratto stipulato il 9 settembre 1997 presso la filiale di […] della banca perché mancante della sottoscrizione della stessa banca, la motivazione della sentenza è nel senso con tale motivo l'appellante aveva introdotto in appello una domanda nuova, come tale inammissibile ex articolo 345 c.p.c., comma 1, in quanto nel giudizio di primo grado egli aveva chiesto l'accertamento della nullità di contratto quadro perché non avente forma scritta. 4. C.F. chiede la cassazione di tale sentenza con ricorso contenente quattro motivi di impugnazione, assistiti da memoria. 5. La omissis s.p.a. resiste con controricorso, assistito da memoria. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo il ricorrente deduce che la sentenza impugnata, nella parte in cui afferma la novità della domanda di accertamento della nullità contenuta nel terzo motivo di appello, contiene un duplice errore di diritto violazione dell'articolo 1421 c.c., per non avere osservato l'obbligo di accertamento officioso della nullità, relativa di diritto speciale , del contratto redatto per iscritto e non sottoscritto anche dalla banca mancato coordinamento di tale obbligo con il precetto recato dall'articolo 345 c.p.c., comma 2, non avendo il giudice di appello, dopo avere dichiarato inammissibile la domanda nuova di accertamento della nullità del contratto del 9 settembre 1997, convertito la domanda di accertamento della nullità in eccezione di accertamento della nullità, anche relativa, rilevabile d'ufficio. A sostegno del motivo il ricorrente cita il principio di diritto affermato da Cass. S.U. numero 26243 del 2014. 2. Risulta dalla sentenza impugnata ed è incontroverso fra le odierne parti anche in questa sede che il contratto della cui validità, quanto alla relativa forma, le parti discussero venne redatto per iscritto il 9 settembre 1997 e che in calce allo scritto contenente le relative clausole vennero apposte le sottoscrizioni dell'odierno ricorrente e della di lui madre. In ragione del tempo di formazione della scrittura teste menzionata, trova applicazione il D.Lgs. numero 415 del 1996, articolo 18, di attuazione della direttiva 93/22/CEE del 10 maggio 1993 relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari e della direttiva 93/6/CEE del 15 marzo 1993 relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi che prevedeva, per quanto qui rileva che i contratti relativi ai servizi di investimento dal decreto previsti dovevano essere redatti in forma scritta e che l'inosservanza della forma scritta determinava la nullità del contratto comma 1 che la nullità per inosservanza della forma scritta poteva essere fatta valere solo dal cliente comma 3 . Il contenuto precettivo di tali disposizioni è stato ribadito dall'articolo 23 del t.u. finanza comma 1 redazione per iscritto dei contratti relativi ai servizi di investimento e nullità del contratto nel caso di inosservanza di tale forma comma 3 la nullità per inosservanza della forma scritta può essere fatta valere solo dal cliente . La nullità prevista da tali disposizioni di legge è qualificabile come nullità relativa di protezione dell'investitore. La questione del coordinamento del precetto recato dall'articolo 1421 c.c. la nullità del contratto può essere rilevata d'ufficio dal giudice con le preclusioni previste dal codice di procedura civile quanto alla proposizione di domande ed eccezioni relative alla nullità del contratto, ha formato oggetto di esame da parte di Cass. S.U., numero 26242 e numero 26243 del 2014 che, per quanto qui interessa, hanno affermato i seguenti principi di diritto a il giudice innanzi al quale sia stata proposta domanda di nullità contrattuale deve rilevare d'ufficio l'esistenza di una causa di quest'ultima diversa da quella allegata dall'istante, essendo quella domanda pertinente ad un diritto autodeterminato, sicché è individuata indipendentemente dallo specifico vizio dedotto in giudizio nello stesso senso, nella giurisprudenza successiva, cfr. Cass. numero 15408 del 2016 Cass. numero 6319 del 2019 del 2019 Cass. numero 26495 del 2019 per l'applicabilità del principio anche nel giudizio di impugnazione di deliberazioni assembleari di società di capitali, cfr Cass. numero 8795 del 2016 b la rilevabilità officiosa delle nullità negoziali deve estendersi anche a quelle cosiddette di protezione, da configurarsi, alla stregua delle indicazioni provenienti dalla Corte di giustizia, come una species del più ampio genus rappresentato dalle prime, tutelando le stesse interessi e valori fondamentali - quali il corretto funzionamento del mercato articolo 41 Cost. e l'uguaglianza almeno formale tra contraenti forti e deboli articolo 3 Cost. - che trascendono quelli del singolo nello stesso senso, cfr. Cass. numero 896 del 2016 Cass. numero 3308 del 2019 . Inoltre, Cass. S.U. numero 26243 del 2014 ha anche precisato che la domanda di accertamento della nullità di un negozio proposta, per la prima volta, in appello è inammissibile ex articolo 345 c.p.c., comma 1, salva la possibilità per il giudice del gravame - obbligato comunque a rilevare di ufficio ogni possibile causa di nullità, ferma la sua necessaria indicazione alle parti ai sensi dell'articolo 101 c.p.c., comma 2, - di convertirla ed esaminarla come eccezione di nullità legittimamente formulata dall'appellante, giusta il citato articolo 345, comma 2 in senso conforme, nella giurisprudenza successiva Cass. numero 21775 del 2015 . Tali principi sono in questa sede da ribadire. La sentenza impugnata, a fronte della novità della domanda di accertamento della nullità del contratto contenuto nella scrittura privata del 9 settembre 1997 per dedotta violazione del D.Lgs. numero 415 del 1996, articolo 18, contenuta nel terzo motivo di appello proposto dall'odierno ricorrente, avrebbe dovuto, anziché dichiararla inammissibile per violazione dell'articolo 345 c.p.c., comma 1, convertirla in eccezione, rilevabile d'ufficio, di nullità dello stesso contratto, in applicazione del comma 2 di tale articolo del codice di rito, ed esaminarne nel merito la fondatezza. Il motivo di censura è dunque fondato come del resto lealmente ammesso dalla banca controricorrente pagg. 3 e 4 del controricorso con conseguente cassazione sul punto della sentenza impugnata. 3. Con il secondo motivo il ricorrente deduce che la sentenza è caratterizzata da violazione degli articolo 1325,1326,1350 e 1418 c.c., del D.Lgs. numero 425 del 1996, articolo 18, e dell'articolo 23 del t.u. finanza, per non avere dichiarato la nullità del contratto del 9 settembre 1997 perché la scrittura che lo contiene non era stata sottoscritta anche dalla banca. 4. Il motivo è inammissibile in quanto non attinge alcuna statuizione contenuta nella sentenza impugnata questa infatti non si è pronunciata sul merito della dedotta nullità del contratto, avendo affermato l'inammissibilità della relativa domanda nel giudizio di appello con conseguente assorbimento da parte di tale pronuncia del merito della domanda stessa. La questione della nullità del contratto in discorso perché asseritamente non sottoscritto anche dalla banca , in quanto assorbita dalla, cassata, statuizione di inammissibilità della relativa domanda, resta, ovviamente, aperta davanti al giudice di rinvio giurisprudenza di legittimità consolidata in questo senso, cfr. comunque, fra le molte Cass. S.U. numero 1271 del 1971 Cass. numero 316 del 1972 Cass. numero 4424 del 2001 Cass. numero 11371 del 2006 . 5. Con il terzo motivo il ricorrente censura, per violazione degli articolo 1362,1363 e 1854 c.c., l'interpretazione data dalla sentenza impugnata al contenuto del contratto del 9 settembre 1997 pagg. 3 e 4 della sentenza, in risposta ai primi due motivi di appello . 6. Infine, il ricorrente deduce quarto motivo che la sentenza impugnata, nella parte in cui esclude che la banca sia stata inadempiente agli obblighi, di fonte legale, di informazione cui era tenuta al moneto del compimento delle singole operazioni eseguite nel 1999 pagg. 4 e 5 della sentenza, in risposta all'ultimo motivo di appello per violazione dell'articolo 128 c.c. dell'articolo 21, articolo 23, comma 6, del t.u. finanza, nonché degli articolo 28 e 29 del regolamento della CONSOB numero 11522 del 1998. 7. Non vi è obbligo di risposta a tali due motivi perché assorbiti dall'accoglimento del primo motivo che ha l'effetto di riaprire la preliminare questione di nullità del contratto del 9 settembre 1997 e, dunque, anche quelle di interpretazione dello stesso contratto e di inadempimento della banca agli obblighi di informazione predetti. 8. In conclusione, in accoglimento del primo motivo di ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte di appello di Bologna che, in diversa composizione, dovrà esaminare l'appello proposto dal ricorrente per la riforma della sentenza resa dal Tribunale di Bologna il 27 settembre 2011 uniformandosi al seguente principio di diritto la domanda di accertamento della nullità di contratto relativo alla prestazione di servizi di investimento in valori mobiliari per inosservanza della forma scritta nella specie, ai sensi del D.Lgs. numero 415 del 1996, articolo 18 proposta nei confronti di intermediario in valori mobiliari nella specie, banca dal cliente per la prima volta in appello nell'ambito di giudizio volto ad ottenere il risarcimento di danni che si assumono essere derivati dall'esecuzione del contratto medesimo, inammissibile ex articolo 345 c.p.c., comma 1, deve dal giudice di appello - obbligato comunque a rilevare di ufficio ogni possibile causa di nullità, anche se relativa di protezione, ferma la sua necessaria indicazione alle parti ai sensi dell'articolo 101 c.p.c., comma 2, - essere convertita ed esaminata nel merito come eccezione di nullità legittimamente formulata dall'appellante, come consentito dal citato articolo 345, comma 2 . Al giudice di rinvio è rimessa la pronuncia sulla ripartizione fra le parti delle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. accoglie il primo motivo del ricorso dichiara inammissibile il secondo motivo dichiara assorbiti il terzo e il quarto motivo cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione, cui rimette la pronuncia sulla ripartizione fra le parti delle spese del giudizio di cassazione.