La S.C. sulla liquidazione delle spese processuali post d.m. n. 55/2014

In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. numero 55/2014, «non trova fondamento normativo il vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione […]».

Il Tribunale di Salerno condannava una nota società telefonica al pagamento, in favore di una s.r.l., di un ingente somma, a titolo di risarcimento dei danni subiti a causa del ritardo nell'esecuzione ed ultimazione dei lavori di realizzazione di un fabbricato, a causa di uno spostamento dei cavi del servizio telefonico, oltre agli interessi legali e alle spese. La Corte d'Appello campana confermava la sentenza di primo grado. La s.r.l. protagonista della vicenda ricorre in Cassazione lamentando che la Corte territoriale avrebbe liquidato le spese in suo favore non rispettando gli importi previsti nei parametri tariffari previsti dal d.m. numero 55/2014. La ricorrente rileva che nel liquidare le competenze legali, la Corte in questione avrebbe violato l'articolo 2233, comma 2, c.c., in relazione all'importanza dell'attività svolta e al decoro della professione. La doglianza è fondata. Infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità, «in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. numero 55/2014, non trova fondamento normativo il vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione […]» Cass. numero 89/2021, numero 12537/2019, nnumero 2386, 26608, 22991 e 29606/2017 . Per questi motivi, il ricorso viene accolto.

Presidente Cirillo – Relatore Iannello Rilevato in fatto che con sentenza numero 2826/2017 il Tribunale di Salerno condannò T. S.p.a. al pagamento in favore della M. S.r.l. della somma di Euro 155.520,00, oltre interessi legali ed oltre spese, a titolo di risarcimento dei danni subiti a causa del ritardo nella esecuzione ed ultimazione dei lavori di realizzazione di un fabbricato, determinato dal mancato spostamento da parte di Telecom di cavi del servizio telefonico la Corte d'appello di Salerno, con sentenza numero 98/2021, ha rigettato il gravame interposto dalla soccombente, confermando la sentenza di primo grado e condannando T. al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese del giudizio di appello, liquidate in Euro 3.677,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali c.p.a. ed Iva come per legge, con attribuzione al difensore antistatario avverso tale decisione la M. S.r.l. propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui resiste T. S.p.a. depositando controricorso essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell'articolo 380 bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza della Corte. Considerato in diritto che con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 4, vizio di motivazione solo apparente ovvero in violazione del c.d. minimo costituzionale della motivazione in relazione alla liquidazione delle competenze con conseguente nullità della sentenza lamenta che la Corte d'appello di Salerno ha liquidato le spese in suo favore in misura pari a complessivi Euro 3.677,00 in relazione a una causa del valore ricompreso nello scaglione da Euro 52.001,00 a Euro 260.000,00 e pertanto al di sotto degli importi previsti nei parametri tariffari previsti dal D.M. numero 55 del 2014, senza esporre alcuna argomentazione a giustificazione della scelta operata con il secondo motivo deduce, con riferimento all'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 3, violazione e falsa applicazione dell'articolo 91 c.p.c., e articolo 2233 c.c., comma 2, oltre che del D.M. numero 55 del 2014 rileva che, liquidando la somma di Euro 3.677,00 a titolo di competenze legali, la Corte d'appello di Salerno non solo ha liquidato una somma al di sotto dei minimi tariffari senza specificare e motivare la sua scelta, ma risulta avere violato anche l'articolo 2233 c.c., comma 2, in relazione all'importanza dell'attività svolta e al decoro della professione, tenuto conto che in base alla tariffe previste dal D.M. numero 55 del 2014 - e considerando gli importi ivi indicati per la fase di studio quella introduttiva la fase istruttoria e/o di trattazione e la fase decisionale - avrebbe potuto liquidare una somma complessiva minima di Euro 7.642,00, una somma complessiva media di Euro 13.635,00, ovvero una somma complessiva massima di Euro 25.367 le censure, congiuntamente esaminabili, sono fondate in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al D.M. numero 55 del 2014, è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, discendendone che l'esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice medesimo decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili sia le ragioni dello scostamento dalla forcella di tariffa, sia le ragioni che ne giustifichino la misura Cass., Sez. 3, Ordinanza numero 89 del 07/01/2021 Sez. L, Ordinanza numero 12537 del 10/05/2019, Rv. 653760 - 01 Sez. 6 - L, Ordinanza numero 2386 del 31/01/2017, Rv. 642544 - 01 conf. Sez. 6 - 3, Ordinanza numero 26608 del 09/11/2017, Rv. 646828 01 Sez. L, Ordinanza numero 22991 del 02/10/2017, Rv. 645613 - 01 Sez. 6 - 3, Ordinanza numero 29606 del 11/12/2017, Rv. 647183 - 01 nella specie il valore della causa, da commisurare all'importo liquidato in primo grado a titolo di risarcimento del danno, contestato in appello nell'an, era pari ad 155.520,00 in relazione al valore indicato, l'importo minimo liquidabile in base ai parametri corrispondenti allo scaglione, era pari ad Euro 7.642 comprendendo la fase istruttoria ovvero ad Euro 4.758 escludendola , anche in tale secondo caso comunque risultando il compenso minimo previsto superiore a quello di fatto liquidato di Euro 3.677 al riguardo occorre peraltro rilevare che dalla sentenza non emerge alcuna indicazione che possa giustificare l'esclusione degli importi previsti per la fase istruttoria, dovendosi peraltro considerare che il parametro è riferito alla fase istruttoria e/o di trattazione , discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo articolo 4 non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva o , sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa e e/o , la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex articolo 350 c.p.c. cfr. Cass. numero 15182 del 12/05/2022 per le esposte considerazioni la sentenza va pertanto cassata non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'articolo 384 c.p.c., comma 2, nei termini di cui in dispositivo alla soccombenza segue la condanna della controricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate come da dispositivo e da distrarsi in favore del procuratore antistatario, che ne ha fatto rituale richiesta. P.Q.M. Accoglie il ricorso, nei termini di cui in motivazione cassa la sentenza in relazione decidendo nel merito liquida i compensi dovuti per il giudizio di appello alla parte vittoriosa nell'importo di Euro 7.642, ferma ogni altra statuizione condanna T. S.p.a. al pagamento delle spese relative al presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.500 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge spese distratte in favore del procuratore antistatario, Avv. Adriano Santoro.