«[…] Le ipotesi di nullità del voto sono configurabili come eccezione al principio della sua salvaguardia e devono essere circoscritte agli specifici casi in cui segni, scritture o errori siano tali da essere intesi in modo inoppugnabile e univoco come volontà dell'elettore di far riconoscere il proprio suffragio ovvero da non trovare alcuna ragionevole spiegazione».
Alcuni elettori contestavano i risultati delle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale , ritenendo che l'altro candidato avesse ricevuto un maggior numero di voti e non sarebbe risultato eletto per una serie di irregolarità, inerenti i simboli una serie di cerchi marcati stile scarabocchi posti sulle schede elettorali, che pregiudicherebbero la correttezza e la validità dell'espressione di voto. Il Consiglio di Stato ricorda a riguardo che «l'attuale disciplina in materia elettorale è ispirata al principio generale del favore per la validità del voto, nel senso che il suffragio deve essere considerato valido ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore, dovendo salvaguardarsi la volontà del cittadino elettore ogni qualvolta le anomalie contenute nella scheda possano trovare ragionevoli spiegazioni nelle modalità con cui l'elettore ha espresso il voto, tenendo conto dell'esigenza di assicurare valore alle scelte effettuate anche da coloro che non siano in grado di apprendere appieno e di osservare alla lettera le istruzioni per l'espressione del voto le ipotesi di nullità del voto sono configurabili come eccezione al principio della sua salvaguardia e devono essere circoscritte agli specifici casi in cui segni, scritture o errori siano tali da essere intesi in modo inoppugnabile e univoco come volontà dell'elettore di far riconoscere il proprio suffragio ovvero da non trovare alcuna ragionevole spiegazione» CdS 1327/2018, numero 3368/2015, numero numero 7241/2009 numero 6070/2011 numero 3992/2012 numero 12/2013 29 novembre 2013 . Ne consegue che «l'apposizione di plurime linee circolari in aggiunta al crocesegno, piuttosto che tradire in modo inoppugnabile l'intenzione di rendere riconoscibile il proprio voto, è volta ad enfatizzare la volontà dell'elettore di esprimere la propria preferenza».
Presidente Scanderberg – Relatore Boscarino Fatto 1. I ricorrenti, cittadini elettori iscritti nelle liste del Comune di … , hanno contestato i risultati delle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale del citato Comune, di popolazione inferiore a 15.000 abitanti, tenutesi il 3 e 4 ottobre 2020. Dalla consultazione elettorale è risultato eletto Sindaco del Comune … , candidato della Lista numero 1, con 198 voti, a fronte dei 196 voti ricevuti dalla Lista numero 2, il cui candidato alla carica di Sindaco era VincenzoTridico. Secondo i ricorrenti quest'ultimo avrebbe ricevuto un maggior numero di votie non sarebbe risultato eletto per una serie di irregolarità a nella Sezione numero 1, tra le schede assegnate alla Lista numero 1 ve ne sarebbe statauna che riportava nel simbolo una serie di cerchi marcati a mo' discarabocchio altra scheda conteneva un segno molto ricalcato sul simboloLista numero 1 ed il nome del candidato a Sindaco “Matalone” scritto nello spazioper l'espressione della preferenza su tre schede il crocesegno sarebbe statovergato con un pennarello, anziché con la matita copiativa b nella Sezione numero 1, tra le otto schede dichiarate nulle, ve ne sarebbero statedue in cui il crocesegno fuoriusciva dal simbolo c nella Sezione numero 2, tra le schede assegnate alla Lista numero 1 ve ne sarebberostate cinque con puntini e segni diversi dalla croce, sul simbolo e sull'interascheda d nella Sezione numero 2, tra le schede dichiarate nulle ve ne sarebbero statequattro in cui il voto era stato espresso a favore della Lista numero 2 e nella Sezione numero 2, tra le schede dichiarate nulle ve ne sarebbero state due incui il crocesegno era stato apposto sulla Lista numero 2, ma la preferenza espressaper un candidato alla carica di consigliere comunale della Lista numero 1. 2. In esito a verificazione disposta dal TAR, non è stata reperita alcuna schedache rientrasse tra quelle sopra indicate alle lett. b , d ed e quanto ai voti ricadenti nella tipologiaindicata alla lett a , è stata reperita una scheda in cui risulta apposto, sulsimbolo elettorale della Lista numero 1, non solo un crocesegno, ma anche unasorta di scarabocchio costituito da linee continue circolari. 3. Il Tribunale ha ritenuto valido il voto così espresso, tale da individuareunivocamente la volontà dell'elettore, essendo la particolare modalitàdell'espressione del voto comunque riconducibile nell'ambito dell'apposizionedi un segno sul simbolo. Quanto ad altra scheda, che secondo parte ricorrente sarebbe stata “ vergatapresumibilmente con pennarello o con matita o penna diversa da quella fornita dal seggio ”,il Tribunale, esaminata la fotoriproduzione, ha escluso che il voto sia statoespresso con una matita o un pennarello non consentito. 4. E' stata, poi, rinvenuta una scheda, in cui erano state apposte due lineelungo l'intera scheda, che dal Tribunale è stata ritenuta nulla. 5. Nella Sezione numero 1, tra le schede assegnate alla Lista 1, ne è stata rinvenutauna che, secondo i ricorrenti, presenti alle operazioni di verificazione, avrebbedovuto essere invalidata, alla stregua dei motivi di ricorso volti a contestare lapresenza di una scheda contenente un segno molto ricalcato sul simbolo Listanumero 1 ed il nome del candidato a sindaco “Matalone” scritto nello spazio perl'espressione della preferenza ma il TAR ha rilevato che tale scheda, “ noncontenendo un segno molto marcato sul simbolo elettorale, ma contenendo invece la scritta MATALON poi cancellata, non siariferibile al vizio dedotto con il ricorso introduttivo”. 6. Pertanto, il TAR ha rigettato il ricorso, per mancato superamento dellaprova della resistenza. 7. I ricorrenti appellano lamentando l'erroneità della sentenza, in quanto lo“scarabocchio” – segno inutile e sovrabbondante - apposto dall'elettorepregiudicherebbe la correttezza e la validità dell'espressione di voto, essendochiara la volontà dell'elettore di far riconoscere il proprio voto. Quanto alla scheda contenente “un segno molto ricalcato sul simbolo lista numero 1ed il nome del candidato a Sindaco Matalone” anch'esso evidentemente evolutamente rimarcato, scritto nello spazio per l'espressione della preferenza,la corrispondenza – seppur parzialmente imprecisa – tra quanto contestato equanto trovato sarebbe pacifica. Quanto alla scheda votata con un pennarello differente molto più marcato dicolore nero, i ricorrenti, anche nelle memorie difensive depositate, si eranorimessi alla valutazione del T.A.R. 8. Il Comune, costituitosi in giudizio, con memoria rileva l'infondatezzadell'appello, non essendo annullabile una scheda elettorale nella quale, invecedella croce sul simbolo di lista, compare, nello spazio riservato all'espressionedella preferenza, un altro segno grafico, non idoneo a rivelare in modoinoppugnabile, come richiesto dall'articolo 69 d.P.R. 16 maggio 1960, numero 570, lavolontà dell'elettore di rendere riconoscibile il suo voto. Difatti, l'articolo 56 del d.P.R. numero 570/1960 prescrive genericamente che il voto siesprima con “un segno”, di guisa che, in ossequio al principio del favor voti ,qualsiasi segno che non evidenzi in modo inoppugnabile la volontàdell'elettore di farsi riconoscere costituisce voto valido. Quanto al secondo motivo, il Comune esclude la “pacifica corrispondenza”tra la scheda rinvenuta e quella oggetto del ricorso, ove gli interessati avevanodedotto la nullità di una scheda sulla quale era stato apposto un segno “moltoricalcato” sul simbolo di lista e la scritta Matalone nello spazio dellepreferenze la scheda rinvenuta, viceversa, non contiene alcun segnoparticolarmente marcato, reca la scritta “Matalon”, e non “Matalone”, esoprattutto su tale scheda è apposta una cancellatura. D'altra parte, successivamente al deposito della verificazione gli appellantinon hanno ritenuto di proporre motivi aggiunti in prime cure, sicché lavalidità della scheda in questione si è cristallizzata, con conseguenteinammissibilità del motivo di appello. 9. Gli appellanti replicano, in ordine alla prima questione, che non vi è statoalcun errore di compilazione della scheda per incapacità, ma appare chiara lavolontà dell'elettore di compilare la scheda in maniera “impropria”,apponendo sulla croce un simbolo sovrabbondante, che personalizza il voto elo distingue dagli altri, forse al fine di annullare il voto espresso. Sulla seconda questione, insistono nella propria prospettazione. 10. All'udienza pubblica del giorno 28 giugno 2022, esaurita la discussioneorale, il ricorso è stato trattenuto in decisione. Diritto 11. Il primo motivo di appello è infondato. Ritiene, infatti, il Collegio che il giudice di prime cure abbia fatto buongoverno dei principi predicabili in subiecta materia Il preteso marcato “scarabocchio consiste, in realtà, in una chiara preferenzacorrettamente espressa nello spazio apposito sul simbolo di lista, rendendocosì inequivocabile la volontà dell'elettore. Giova ricordare, in base alla consolidata giurisprudenza di questo Consiglio, edalla quale non v'è motivo di discostarsi, che < l'attuale disciplina in materiaelettorale è ispirata al principio generale del favore per la validità del voto, nel senso che ilsuffragio deve essere considerato valido ogni qualvolta se ne possa desumere la volontàeffettiva dell'elettore , dovendo salvaguardarsi la volontà del cittadino elettore ogni qualvoltale anomalie contenute nella scheda possano trovare ragionevoli spiegazioni nelle modalità concui l'elettore ha espresso il voto, tenendo conto dell'esigenza di assicurare valore alle scelteeffettuate anche da coloro che non siano in grado di apprendere appieno e di osservare allalettera le istruzioni per l'espressione del voto le ipotesi di nullità del voto sono configurabilicome eccezione al principio della sua salvaguardia e devono essere circoscritte agli specificicasi in cui segni, scritture o errori siano tali da essere intesi in modo inoppugnabile e univococome volontà dell'elettore di far riconoscere il proprio suffragio ovvero da non trovare alcunaragionevole spiegazione Consiglio di Stato sez. III, 05/03/2018, numero 1327 sez. V, 7luglio 2015, numero 3368 19 novembre 2009, numero 7241 18 novembre 2011, numero 6070 9 luglio 2012, numero 3992 7 gennaio 2013, numero 12 29 novembre 2013, numero 5720 > . L'apposizione di plurime linee circolari in aggiunta al crocesegno, piuttostoche tradire in modo inoppugnabile l'intenzione di rendere riconoscibile ilproprio voto, è volta ad enfatizzare la volontà dell'elettore di esprimere lapropria preferenza. Quindi, la spiegazione offerta dal giudice di prime cure non può dirsiimplausibile, potendo il descritto comportamento essere dettato anche dallaritenuta necessità, da parte di un elettore imperito, di dover in tal modoribadire quale fosse la propria intenzione di voto. Una finalità riconoscitiva, e il pericolo di infrangimento del velo di anonimatoche deve circondare l'espressione del voto ed il suo successivo trattamento nell'ambito del procedimento elettorale, devono essere circoscritti a quelleforme o modalità di esternazione della volontà elettorale che non sianospiegabili con la mera scarsa dimestichezza dell'elettore compresa la figuradell'elettore dotato di non particolare cultura e/o di età non giovanissima conle norme elettorali ovvero che non costituiscano il frutto di una propria personale , quanto non del tutto inverosimile, interpretazione delle regoleelettorali Consiglio di Stato, sez. III, 22/7/2020, numero 4689 e 18/07/2019, numero 5053 . Ne consegue l'infondatezza della censura. 2. Quanto al secondo motivo di appello, deve condividersi la statuizione delTAR, in quanto la censura era riferita ad una scheda, dotata di ben precisecaratteristiche, non rinvenuta nel corso delle operazioni di verificazione, e nonpuò essere “estesa” a diversa scheda. Le censure dedotte con un ricorso giurisdizionale amministrativo a maggiorragione in materia elettorale devono, sin dal primo grado di giudizio, esserespecifiche e precise a salvaguardia, tra l'altro, dell'effettiva garanzia delcontraddittorio e del diritto di difesa, postulato dall'articolo 24 della Costituzione,nonché della precisa ed univoca individuazione del thema decidendum Né la parte, come eccepito dal Comune, ha proposto motivi aggiunti, unavolta presa visione del materiale emerso a seguito della verificazione senzatralasciare che, comunque, il ricorso elettorale non può trasformareimpropriamente il ruolo del sindacato giurisdizionale in una mera funzione diripetizione dello scrutinio elettorale. Ne deriva l'impossibilità di valutare il superamento della prova di resistenza,in mancanza del quale al giudice amministrativo è inibito di esplorare in viaistruttoria la correttezza dell'esito elettorale. 13. Quanto alla statuizione riferita alla scheda votata con un pennarellodifferente, la parte ha prestato acquiescenza alla decisione in parte qua. 14. Conclusivamente, l'appello dev'essere respinto. 15. Avuto riguardo alla natura della controversia, il Collegio ritiene di disporrel'integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Seconda ,definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lorespinge. Spese compensate. Manda alla Segreteria per le comunicazioni di cui all'articolo 130, comma 8 c.p.a. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.