Il principio di non contestazione si applica solo ai fatti e non anche alle contestazioni degli stessi

«Il principio di non contestazione di cui all’articolo 115 c.p.c. riguarda i fatti costitutivi, modificativi od estintivi del diritto azionato, ma non si applica alla stessa contestazione del fatto allegato, da considerarsi quale mera difesa».

Il ricorrente veniva chiamato in causa e condannato al risarcimento dei danni causati da un impianto di riscaldamento che aveva realizzato. Lo stesso proponeva quindi domanda di garanzia nei confronti della propria impresa assicuratrice, la quale negava l'operatività di una qualche garanzia essendo oggetto dell'assicurazione l'attività del muratore esecutore dei lavori e non i danni provocati dall'impianto stesso. La Corte d'Appello rigettava la domanda motivando come la mancata replica del ricorrente alla contestazione circa l'oggetto dell'assicurazione rendeva tale circostanza ammessa in quanto non contestata da controparte ricorrente. Con ricorso per Cassazione, il ricorrente lamenta la falsa applicazione del principio di non contestazione pocanzi richiamato. Nell'accogliere tale doglianza, la Suprema Corte afferma che nella decisione d'appello, la Corte ha applicato il principio di cui all'articolo 115 c.p.c. alla contestazione operata dall'assicuratrice e non rispetto al fatto costitutivo che veniva negato dalla compagnia. In accoglimento del motivo proposto, la Corte di Cassazione precisa al Giudice del rinvio che ‹‹il principio di non contestazione di cui all'articolo 115 c.p.c. riguarda i fatti costitutivi, modificativi od estintivi del diritto azionato, ma non si applica alla stessa contestazione del fatto allegato, da considerarsi quale mera difesa››.  

Presidente Lombardo – Relatore Marcheis Premesso in fatto che B.F.  ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze 13 gennaio 2021, numero 51, che, per quanto interessa nel presente giudizio, ha confermato il rigetto della domanda di garanzia proposta dal ricorrente nei confronti di omissis Insurance. Resiste con controricorso omissis Insurance. Memoria è stata depositata dal ricorrente. Considerato in diritto che Il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell'articolo 115 c.p.c., e articolo 2697 c.c. , per avere la Corte d'appello erroneamente fondato la propria decisione sul principio di non contestazione. La denuncia è manifestamente fondata. Il ricorrente chiamato in causa e poi condannato a risarcire i danni provocati da un impianto di riscaldamento da egli realizzato ha proposto nei confronti della controricorrente una domanda di garanzia fondata sul contratto di assicurazione con essa concluso e l'assicuratrice ha negato l'operatività della garanzia, in quanto si trattava di danni provocati dalla realizzazione di un impianto idraulico, mentre l'attività assicurata era quella del muratore che esegue lavori edilizi. La Corte d'appello ha confermato il rigetto della domanda di garanzia il ricorrente, a fronte della espressa contestazione della omissis Insurance, nulla ha mai replicato in primo grado , così che, in base al principio di non contestazione, la circostanza affermata dalla omissis Insurance - che la polizza non copriva i danni in questione - era da ritenersi ammessa, senza che fosse necessario esaminare il contratto e il suo allegato depositati in primo grado . In tal modo la Corte d'appello ha applicato il principio di cui all'articolo 115 c.p.c., non rispetto al fatto costitutivo - negato da omissis Insurance - ma alla contestazione operata da quest'ultima del fatto costitutivo. Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto la causa va rinviata alla Corte d'appello di Firenze che dovrà attenersi al seguente principio di diritto il principio di non contestazione di cui all'articolo 115 c.p.c., riguarda i fatti costitutivi, modificativi od estintivi del diritto azionato, ma non si applica alla stessa contestazione del fatto allegato, da considerarsi quale mera difesa il giudice di rinvio provvederà anche in relazione alle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d'appello di Firenze, in diversa composizione.