I compensi dell’avvocato sono liquidati secondo il sistema in vigore al momento della cessazione dell’incarico

«Nei rapporti tra avvocato e cliente, nella successione tra il sistema tariffario e quello dei parametri, i compensi professionali sono liquidati secondo il sistema in vigore al momento dell’esaurimento della prostazione ovvero della cessazione dell’incarico […]».

Tra il 2005 e il 2008, un avvocato difendeva un suo cliente ingegnere in relazione a tre procedimenti giudiziari differenti, rinunciando poi nell'agosto del 2012 al mandato professionale e chiedendo la corrisponsione dei pagamenti per l'attività effettuata. In primo grado, l'avvocato otteneva l'accoglimento parziale della sua domanda e in secondo grado su appello incidentale l'accogglimento integrale delle proprie richieste. Ricorreva per Cassazione l'ingegniere sulla base di cinque motivi di doglianza. I primi due motivi, di seguito tratttati congiuntamente, sono stati ritenuti fondati dal Collegio, che ricorda che «nei rapporti tra avvocato e cliente, nella successione tra il sistema tariffario e quello dei parametri, i compensi professioanli sono liquidati secondo il sistema in vigore al momento dell'esaurimento della prostazione ovvero della cessazione dell'incarico. L'articolo 9, comma 3, d.l. numero 1/2012 dispone che le tariffe vigenti alla data della sua entrata in vigore debbano continuare ad applicarsi, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, fino all data di entrata in vigore del d.m. numero 14072012, e comunque non oltre un termine di sbarramento fiscale calcoto invece in 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. numero 1/2012» Cass. numero 18920/2012 . Nel caso di specie, l'avvocato aveva rinunciato al mandato dopo il termine predetto, momento in cui le tariffe avevano già cessato di trovare applicazione. L'errore della Corte d'Appello risiede nel fatto che aveva calcolato i compesi dovuti all'avvocato sulla base delle vecchie tariffe, senza tenere conto dei nuovi parametri entrati in vigore dopo il 27 luglio 2012, avendo invece il professionista rinunicato al madanto pochi giorni 8 agosto 2012 dopo l'entrata in vigore dei nuovi parametri. Alla luce di questi motivi, la Corte di Cassazione accoglie quattro sui cinque motivi presentati e rinvia alla Corte d'Appello per un nuovo giudizio.

Presidente Bellini - Relatore Caponi Fatti di causa Tra il 2005 e il 2008 l'Avv. C.D. svolge mandato difensivo nell'interesse dell'Ing. B.G. in relazione ai seguenti tre procedimenti giudiziari. Un primo procedimento numero 7075/05 in cui l'Ing. B. è convenuto davanti al Tribunale di Ancona, Sez. distaccata di Jesi, per il risarcimento di danni per 25.000,00 Euro, oltre ulteriori somme da quantificarsi in corso di causa, anche in via equitativa, derivanti dal ritardo nel rilascio del certificato di conformità delle opere strutturali. In tale procedimento l'Ing. B. propone domanda riconvenzionale per 10.949,07 Euro. Il giudizio si conclude con la condanna dell'Ing. B. al risarcimento per 1.241,67 Euro e il rigetto della riconvenzionale. Un secondo procedimento è il numero 7332/07, incardinato davanti al Tribunale di Ancona, Sez. distaccata di Jesi, in cui l'Ing. B. è convenuto per il risarcimento di danni derivanti da difetti nelle costruzioni, quantificati in 187.614,00 Euro. Il giudizio si conclude con la condanna dell'Ing. B. al risarcimento per 5.787,83 Euro. Un terzo procedimento è il numero 1166/08, di appello avverso la sentenza numero 195/08, emessa nel primo procedimento menzionato il numero 7075/05 . R.G., con il quale l'Ing. B. aveva impugnato la condanna alla somma di Euro 1.241,67, il rigetto della propria domanda riconvenzionale e la condanna alla spese di lite. Nel 2012 l'Avv.ssa C.D. rinuncia al mandato professionale nei confronti dell'Ing. B.G. ed agisce in giudizio nei confronti di questi per il pagamento di compensi per l'opera prestata nei predetti procedimenti. L'attrice vede in primo grado l'accoglimento parziale e in secondo grado, su appello incidentale, l'accoglimento integrale delle proprie domande. Ricorre in cassazione B. con ricorso affidato a 5 motivi, illustrati da memorie. Resiste C. con controricorso. Ragioni della decisione 1. - La sentenza impugnata ha tre capi, aventi ad oggetto tre distinti diritti al compenso, relativi ai tre processi presupposti e collegati tra di loro per mera parziale comunanza di questioni, oltre che per l'identità delle parti. Nel loro complesso i motivi di ricorso coinvolgono solo due dei tre capi corrispondenti ai processi presupposti 7332/07 e 1166/08 . Il capo relativo al processo 7075/05 è esente da censure e pertanto passa in giudicato. In particolare i primi due motivi investono il capo relativo alla liquidazione dei compensi per il processo numero 7332/07. Gli ultimi tre motivi di ricorso investono il capo relativo alla liquidazione dei compensi per la causa d'appello numero 1166/08. I primi due motivi si prestano ad essere trattati congiuntamente. Il primo motivo, ex articolo 360 c.p.c., numero 3, deduce violazione e/o falsa applicazione del D.L. numero 1 del 2012, articolo 9, comma 3, conv. in L. numero 27 del 2012 , del D.M. numero 140 del 2012, articolo 41 e 42, dell'articolo 85 c.p.c., degli articolo 2237 e 1727 c.c., nonché omesso esame circa un fatto decisivo ex articolo 360 c.p.c., numero 5 Con tale complesso motivo si assume che il giudice di appello abbia erroneamente attribuito rilevanza alla data di deposito in cancelleria dell'atto di rinuncia al mandato 9/8/2020 , invece che trattandosi di dichiarazione recettizia - alla data in cui l'atto è stato ricevuto dal cliente 4/9/2020 . In via di profilo subordinato, si assume che, quand'anche si debba dare rilievo alla data di deposito, la Corte d'appello abbia violato il D.L. numero 1 del 2012, articolo 9, comma 3, nel ritenere che a quella data continuassero ad applicarsi le vecchie tariffe forensi, invece dei nuovi parametri. Con il secondo motivo è dedotta violazione e/o falsa applicazione degli articolo 10 e 14 c.p.c., del D.M. numero 127 del 2004, articolo 6, comma 1, 2 e 4, del D.M. numero 140 del 2012, articolo 5, comma 1, nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Con tale complesso motivo si censura che, per la liquidazione del compenso nei rapporti tra avvocato e cliente, la Corte d'appello abbia fatto riferimento al petitum dell'attore nel processo presupposto che vedeva il cliente come convenuto e non a quanto la sentenza effettivamente gli ha attribuito. 2. - Tali primi due motivi sono fondati per le seguenti ragioni. Nei rapporti tra avvocato e cliente, nella successione tra il sistema tariffario e quello dei parametri D.M. numero 140 del 2012 , i compensi professionali sono liquidati secondo il sistema in vigore al momento dell'esaurimento della prestazione ovvero della cessazione dall'incarico. Il D.L. numero 1 del 2012, articolo 9, comma 3, dispone che le tariffe vigenti alla data della sua entrata in vigore debbano continuare ad applicarsi, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, fino alla data di entrata in vigore del D.M. numero 140 del 2012 poi avvenuta il 23/08/2012 e, comunque, non oltre un termine di sbarramento finale calcolato invece in 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. numero 1 del 2012, sbarramento poi verificatosi il 23/07/2012 per un riferimento puntuale in questo senso, cfr. Cass. 18920/2012 . Nel caso di specie, l'Avv. C. ha rinunciato al mandato il 9/08/2012, quindi successivamente al 23/7/2012 in cui le tariffe hanno cessato di trovare applicazione. Anche ove si ometta di attribuire rilevanza - in quanto dichiarazione recettizia - alla data di ricezione dell'atto di rinuncia da parte dell'Ing. B.   il 4/9/2012 , si devono applicare i parametri, non le tariffe, come invece ritenuto dalla Corte d'appello nel seguente luogo è chiaro che, nella fattispecie, si sarebbero dovute applicare le tariffe e non i parametri, essendo la conclusione delle prestazioni precedente all'entrata in vigore dei parametri nondimeno, applicando le tariffe, il compenso per l'avvocato sarebbe superiore alle somme richieste in pagamento, ma la Corte non può attribuire un compenso maggiore di quello richiesto. La sentenza dovrà quindi riformarsi liquidando per la causa numero 7332/07 il compenso di 7.150,00 Euro, già dedotto l'acconto ricevuto . La circostanza che l'erronea affermazione d'esordio circa l'applicabilità delle tariffe non abbia avuto un rilievo causale come argomenta la controricorrente dipende dal secondo errore in cui è incorsa la Corte d'appello, laddove ha fatto riferimento al petitum dell'attore nel processo presupposto che vedeva il cliente come convenuto e non a quanto la sentenza effettivamente gli ha attribuito. È questo intreccio che ha sollecitato ad esaminare congiuntamente i primi due motivi che investono il capo relativo alla liquidazione dei compensi per il processo numero 7332/07 e ad accogliere anche il primo dei due, giacché il nesso di causalità che collega la premessa erronea alla conclusione dispositiva è stato bensì interrotto, ma dal secondo errore della Corte d'appello. 3. - Sulla questione di diritto oggetto del secondo motivo di ricorso, il Collegio si conforma alla disciplina vigente così come interpretata dai precedenti di questa Corte, sintetizzati nei termini seguenti. Nel sistema delle tariffe forensi D.M. numero 585 del 1994 , in relazione alle prestazioni giudiziali civili, la disciplina del compenso dell'avvocato e del procuratore articolato nelle voci onorari e diritti - dovuto dal cliente indipendentemente dalle statuizioni del giudice sulle spese giudiziali articolo 2 D.M. cit. e caratterizzato in via di principio da inderogabilità articolo 4 D.M. cit. - è articolata secondo una logica di doppio binario si distingue tra liquidazione a carico del soccombente e liquidazione a carico del cliente così è sia nell'articolo 5, che nell'articolo 6 D.M. numero 585 del 1994 cit. . Cass. SU 19014/2007 svolge il proprio discorso con riferimento al rimborso delle spese di lite a carico del soccombente, richiama l'articolo 6, comma 1 e 2 D.M. cit. ed afferma che il valore della controversia è da determinarsi in via di principio alla stregua di ciò che è richiesto nell'atto introduttiva del giudizio, di primo grado o d'impugnazione disputatum . Le Sezioni unite aggiungono tuttavia che, in caso di accoglimento parziale della domanda, è da prendere invece in considerazione il contenuto della decisione decisum , salvo che la riduzione quantitativa dipenda da un adempimento sopravvenuto del convenuto, nel quale caso il giudice, su istanza di parte, tiene conto del disputatum , ove accerti la fondatezza dell'intera pretesa. 4. - La disciplina cambia con il passaggio al sistema dei parametri di cui al D.M. numero 140 del 2012. Nel passaggio dal D.M. numero 585 del 1994, articolo 6, al D.M. numero 140 del 2012, articolo 5, la determinazione del valore della controversia si ispira ad una logica di stemperamento di differenze. In ordine ai giudizi di pagamento di somme o di liquidazione di danni, nel D.M. numero 585 del 1994, articolo 6, comma 1, la somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che quella domandata costituisce la base di calcolo della liquidazione degli onorari a carico del soccombente , mentre nel D.M. numero 140 del 2012, articolo 5, comma 1, essa serve genericamente alla liquidazione del compenso . In ogni caso si ha riguardo al valore effettivo della controversia, anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti, quando risulti manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile o alla legislazione speciale . Questa parte finale del D.M. numero 140 del 2012, articolo 5, comma 1, riprende il contenuto normativo che il D.M. numero 585 del 1994, articolo 6, comma 2, riferisce alla liquidazione degli onorari a carico del cliente . 5. - La successiva evoluzione degli orientamenti giurisprudenziali, ai quali il Collegio si conforma, riflette fedelmente il cambiamento di quadro normativo. Tra le più recenti, Cass. 5641/2022 applica anche ai rapporti tra avvocato e cliente il criterio enunciato da Cass. SU 19014/2007 in riferimento al rimborso delle spese di lite a carico del soccombente. Nel caso di specie soccorre la già citata parte finale del D.M. numero 140 del 2012, articolo 5, comma 1, poiché la somma che il cliente convenuto è stato condannato a pagare nel processo presupposto è manifestamente diversa da quella domandata dell'attore. Infatti non è condivisile l'interpretazione restrittiva che la controricorrente propugna facendo leva sulle parole valore presunto a norma del codice di procedura civile . Anche sotto tale profilo il Collegio si conforma ai precedenti giurisprudenziali di questa Corte, ove si precisa che, nel richiamo al valore presunto a norma del codice di procedura civile , la disposizione intende riferirsi a tutte le regole dettate dal codice di rito, attribuendo però al giudice la facoltà di adeguare la misura del compenso all'importanza della prestazione, parametrata alla effettiva valenza economica della controversia, ove constati una sproporzione manifesta tra tale valenza e il petitum così, Cass. 40836/2021, con rinvio ad ulteriori precedenti . In conclusione, i primi due motivi sono accolti. 6. - Il terzo, quarto e quinto motivo di ricorso investono il capo relativo alla liquidazione dei compensi per la causa d'appello numero 1166/08. Con il terzo motivo si fa valere, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 4, la nullità della sentenza per motivazione assente e/o apparente in violazione degli articolo 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., poiché la ragione della decisione si esaurisce in vale anche per questo procedimento quanto appena scritto per il numero 7332 . Con il quarto motivo, subordinato al rigetto del terzo, è dedotta violazione e/o falsa applicazione degli articolo 10 e 14 c.p.c., del D.M. numero 127 del 2004, articolo 6, commi 1, 2 e 4, del D.M. numero 140 del 2012, articolo 5, comma 1, nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Con tale motivo si censura che, per la liquidazione del compenso nei rapporti tra avvocato e cliente, la Corte d'appello sia incorsa in errore nell'aver ritenuto la causa di appello numero 1166/08 di valore indeterminabile, anziché di valore corrispondente alla somma degli importi ancora in contestazione nel giudizio di impugnazione. Con il quinto motivo, subordinato al rigetto del terzo, si deduce, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 3, violazione e/o falsa applicazione del D.L. numero 1 del 2012, articolo 9, comma 3, conv. in L. numero 27 del 2012, del D.M. numero 140 del 2012, articolo 41 e 42, dell'articolo 85 c.p.c., degli articolo 2237 e 1727 c.c., nonché, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 5, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Con tale motivo si va valere che la Corte di appello, nel pronunciarsi sull'applicabilità o meno dei parametri di cui al D.M. numero 140 del 2012, alla causa di appello numero 1166/08, abbia erroneamente attribuito rilevanza alla data di deposito in cancelleria dell'atto di rinuncia al mandato 9/8/2020 , invece che - trattandosi di dichiarazione recettizia - alla data in cui l'atto è stato ricevuto dal cliente 4/9/2020 . 7. - Il tre motivi si prestano ad essere trattati congiuntamente. Il terzo motivo è da rigettare. La stringatezza della motivazione per relationem non impedisce di coglierne la ratio, che è la stessa - erronea - che sorregge la decisione sul capo relativo al processo numero 7332/07. Ciò impone l'accoglimento del quarto e del quinto motivo di ricorso con argomentazione analoga a quella che sostiene l'accoglimento dei primi due motivi, sebbene concretizzata nei termini seguenti, con l'occhio rivolto alla liquidazione relativa alla causa di appello numero 1166/08. L'erronea assunzione che siano applicabili le tariffe ben può non aver avuto un rilievo causale. Tuttavia ciò dipende dall'ulteriore errore in cui è incorsa la Corte d'appello, laddove ha attribuito rilevanza allo scaglione relativo alle cause di valore indeterminabile, invece che a quello in cui rientra la somma degli importi ancora in contestazione nel giudizio di appello numero 1166/08 sul punto il Collegio si conforma sempre a Cass. SU 19014/2007, cit. . È questo intreccio che sollecita ad accogliere sia il quarto che il quinto motivo. 8. - In termini precettivi per il giudice del rinvio, dall'accoglimento dei primi due motivi segue che, in ordine alla liquidazione del compenso dell'avvocato per il processo presupposto numero 7332/07, si debbano applicare i parametri di cui al D.M. numero 140 del 2012, sulla base di calcolo costituita dalla somma che il cliente è stato condannato a pagare. Inoltre, dall'accoglimento del quarto e del quinto motivo segue che, in ordine alla liquidazione del compenso dell'avvocato per la causa d'appello numero 1166/08, si debbano applicare i parametri di cui al D.M. numero 140 del 2012, sulla base di calcolo costituita dalla somma degli importi ancora in contestazione in quel giudizio di appello. 9. - In conclusione, sono accolti il primo, secondo, quarto e quinto motivo di ricorso nei sensi di cui in motivazione è rigettato il terzo motivo sono cassati i due capi della sentenza impugnata relativi ai procedimenti numero 7332/07 e numero 1166/08 la causa è rinviata alla Corte di appello di Ancona in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo, secondo, quarto e quinto motivo di ricorso nei sensi di cui in motivazione rigetta il terzo motivo cassa i due capi della sentenza impugnata relativi ai procedimenti numero 7332/07 e numero 1166/08 rinvia alla Corte di appello di Ancona in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.