Violazione del divieto di assistenza finanziaria: la tutela del risparmiatore

È di vivo interesse la sentenza del Tribunale di Venezia, Sezione Impresa, numero 1220 del 24 giugno 2022 perché accorda tutela al cliente di una banca che si duole dell’erogazione di finanziamenti concessi per l’acquisto di azioni della banca medesima in violazione del divieto di assistenza finanziaria. Il Tribunale, nell’introdurre il concetto di «collegamento intenzionale», dichiara nulli per violazione della norma imperativa di cui all’articolo 2358 c.c. i contratti di concessione del finanziamento al cliente e di acquisto delle azioni della banca finanziatrice, con conseguente azzeramento della relativa esposizione in conto corrente.

La questione in lite Due risparmiatori citavano in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia, Sezione Impresa, la propria banca esponendo a di essere privi di conoscenze specifiche in materia di strumenti finanziari b di aver concordato  nell'anno 2011 con il dipendente dell'istituto di credito convenuto una operazione volta a recuperare le perdite derivanti da pregressi investimenti in titoli c che detta operazione consisteva nella intestazione fiduciaria delle azioni della banca che sarebbero state acquistate senza alcun esborso e con possibilità di restituirle senza alcun rischio di perdita d che la banca avrebbe così garantito ai clienti una remunerazione annua. Conseguentemente, attraverso la concessione del fido per elasticità di cassa, gli attori acquistavano azioni della banca senza tuttavia sottoscrivere la modulistica di investimento . Ritenendo «anomale» queste operazioni, i clienti chiedevano più volte alla banca di estinguerle, ottenendo all'opposto rassicurazioni dai dipendenti della filiale e vedendo progressivamente aumentare il numero di azioni loro intestate. Nel 2015 i clienti venivano invitati a restituire alla banca le somme oggetto dei finanziamenti loro concessi. Da qui l'avvio del contenzioso volto ad ottenere la nullità dei contratti di acquisto di azioni e di finanziamento per essere stati posti in violazione dell' articolo 2358 c.c. che sancisce il divieto di assistenza finanziaria per l'acquisto di azioni proprie. Nelle more della costituzione la banca veniva sottoposta al procedimento di liquidazione coatta amministrativa. Si costituiva la banca in persona dei commissari liquidatori, contestando la fondatezza delle domande degli attori. Veniva assunta la testimonianza del gestore dei titoli della banca che confermava la dinamica della complessiva operazione la quale avrebbe potuto concludersi con il riacquisto delle azioni intestate ai clienti e la cancellazione del fido. Il Tribunale accoglieva le domande dei risparmiatori. Il carattere imperativo del divieto di assistenza finanziaria Ad avviso del Tribunale di Venezia, l' articolo 2358 c.c. , nel prevedere le condizioni che rendono possibile l'assistenza finanziaria, afferma un divieto che ha carattere imperativo posto che lo stesso, laddove non derogato in ragione della sussistenza delle condizioni di ammissibilità dell'assistenza finanziaria, è chiaramente diretto a impedire operazioni che possano determinare un'erosione, anche potenziale, del capitale sociale, nell'interesse dei creditori della società Cass. numero 15398/2013 . Puntualizza il Tribunale che l'imperatività del divieto di assistenza finanziaria si scorge nel fatto che il legislatore ha voluto escludere il rischio della non effettività, totale o parziale, del conferimento dei nuovi soci al tempo dell'aumento di capitale, con ricaduta sul patrimonio netto, stante il rischio di inadempimento del socio entrante inadempimento che sarà riferito all'obbligazione del rimborso del finanziamento, non a quella del conferimento, già adempiuta con i mezzi finanziari messi a disposizione della società si veda Cass. numero 25005/2006 . In questa direzione deve escludersi, a detta del Giudice, che le norme imperative, la cui violazione comporta la nullità del contratto, siano solo quelle che si riferiscano alla struttura o al contenuto del regolamento negoziale delineato dalle parti. L'area delle norme inderogabili è più ampia dovendosi comprendere anche quelle che, in assoluto oppure in presenza o in difetto di determinate condizioni, oggettive o soggettive, direttamente o indirettamente, vietano la stipulazione stessa del contratto, per cui ove lo stesso sia concluso, nonostante il divieto imposto dalla legge, è la stessa sua esistenza a porsi in contrasto con la norma imperativa Cass. numero 26724/2007 . Il collegamento negoziale «intenzionale» la concessione del finanziamento al cliente e l'acquisto, da parte del cliente, delle azioni della banca Ciò chiarito, evidenzia il Tribunale di Venezia che, nella specie, la concessione al cliente di operare “a debito” è intenzionalmente effettuata dalla banca allo scopo di finanziare l'acquisto delle azioni della stessa banca finanziatrice. I negozi collegati sono, cioè, posti in essere “intenzionalmente” oltre che “obiettivamente”, proprio e solo per conseguire acquisti finanziati vietati da norma imperativa. Ricorda poi il Tribunale che la disposizione normativa di cui all' articolo 2358 c.c. prevede che l'operazione di assistenza finanziaria debba essere preventivamente autorizzata dall'assemblea straordinaria, dovendo essere illustrata nella relazione accompagnatoria degli amministratori indicante le relative condizioni, quali il prezzo delle azioni, l'interesse praticato, la valutazione del merito creditizio dell'acquirente, nonché la convenienza rispetto alle ragioni, agli obiettivi imprenditoriali, ai rischi che essa comporta per la solvibilità e la liquidità della società con successiva iscrizione del verbale dell'assemblea e della relazione degli amministratori nel registro delle imprese. Da tale disciplina emerge, ancora una volta, che l'interesse preminente tutelato dal legislatore è quello della società e dei creditori all'integrità del capitale sociale interesse rilevante, questo, anche per le società cooperative per azioni quale era la banca convenuta all'epoca dei fatti di causa. Conclude il Giudice rilevando che, al momento dell'operazione in esame, non era stata attuata dalla banca alcuna formalità necessaria per il compimento dell'operazione di assistenza finanziaria. Gli effetti delle operazioni illecite nullità dei negozi e tutela «liberatoria» dei risparmiatori Dalla violazione dell' articolo 2358 c.c. discende, ad avviso del Tribunale di Venezia, la nullità dei negozi posti in essere i.e. la concessione dei finanziamenti a favore dei clienti mediante l'apertura di credito in conto corrente, vale a dire per il tramite del fido per elasticità di cassa ciascun acquisto di azioni della banca . Dalla nullità di queste operazioni ritenute illecite, deriva altresì la liberazione dei risparmiatori dagli obblighi contrattuali che non sono stati ancora adempiuti e cioè i pagamenti per ridurre la relativa esposizione debitoria nei confronti della banca. La domanda di nullità viene ritenuta procedibile perché non ha ad oggetto crediti risarcitori o restitutori contro la banca in liquidazione coatta amministrativa e dunque non si verifica alcuna sottrazione alla massa, presentando un perimetro limitato esclusivamente alla liberazione degli obblighi discendenti di contratti nulli. Da qui, oltre alla declaratoria di nullità dei contratti collegati dedotti in lite, anche l'accertamento giudiziale che niente è dovuto dagli attori in adempimento degli obblighi contrattuali discendenti dagli affidamenti, con conseguente azzeramento della relativa esposizione in conto corrente. Alcuni precedenti giurisprudenziali in materia In allineamento alla decisione qui annotata, cfr. Trib. Venezia, Sezione Impresa, 29 aprile 2016 , in Foro it., 2017, 382, emessa in sede cautelare, secondo cui «posto che a le norme sui limiti all'assistenza finanziaria, di cui all' articolo 2358 c.c. , sono compatibili con la disciplina delle società cooperative e, in particolare, delle banche popolari b la contiguità temporale tra apertura dei conti correnti con elasticità di cassa e acquisto di azioni, e la permanenza di tale elasticità, anche a seguito di numerosi e ripetuti acquisti, fondano una presunzione di unitarietà dell'operazione economica e di funzionalizzazione dei finanziamenti all'acquisto di azioni della banca erogante c la violazione del divieto dell' articolo 2358 c.c. determina la nullità dei finanziamenti concessi, va accolta la richiesta di tutela cautelare urgente avanzata da titolari di conti correnti bancari che lamentino la concessione di finanziamenti finalizzati all'acquisto di azioni della banca erogante e disposta l'inibitoria di richieste di pagamento dei saldi passivi generatisi sui conti interessati». In punto di competenza, cfr. Trib. Venezia, 27 maggio 2020 , in www.ilcaso.it, ove chiarito che «nel caso in cui i clienti di una banca popolare posta in liquidazione coatta amministrativa agiscano in giudizio per ottenere l'accertamento negativo del credito assunto al fine di acquistare azioni della banca in violazione dell' articolo 2358 c.c. c.d. operazioni baciate e degli articolo 21, 30 e 32 T.U.F. , sussiste la competenza della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale e non quella del tribunale concorsuale ai sensi dell' articolo 83 T.U.B . e la domanda risulta procedibile perché non è funzionale all'accertamento di un credito verso l'impresa in liquidazione». Esclude il rimedio della nullità, Trib. Treviso, 13 gennaio 2021 , in www.ilcaso.it, alla cui stregua «nel quadro delle operazioni bancarie c.d. baciate, la violazione del divieto di assistenza finanziaria per mancanza della preventiva autorizzazione assembleare non integra una fattispecie di nullità, ma di inefficacia per violazione di un limite legale al potere rappresentativo degli amministratori infatti l' articolo 2358 c.c. non vieta l'assistenza finanziaria in sé – come accadeva nella versione precedente il d.lgs. numero 142/2008 – ma la sottopone a determinate condizioni, la prima delle quali è l'autorizzazione assembleare» . Per la dottrina , di recente, v. Cacchi Pessani, Banche popolari e assistenza finanziaria l'applicabilità dell' articolo 2358 c.c. alle società cooperative e le conseguenze della sua violazione , in Società , 2021, 184 G. Cesari-G. Fumarola, Le conseguenze delle operazioni baciate - Profili di specialità del regime dell'assistenza finanziaria per l'acquisto di azioni proprie nelle banche , in Nuovo dir. delle società, 2020, 78 M. Ticozzi, Nullità per violazione di norme imperative e finanziamenti per acquisto di azioni proprie, in Foro pad. , 2019, I, 473.

Presidente Guzzo I omissis hanno convenuto Banca P.D.V. S.p.a. allegando di essere risparmiatori privi di qualsiasi conoscenza specifica di prodotti e servizi di investimento e di essere da molti anni clienti della Banca. Hanno poi esposto, in sintesi, che nel 2011 omissis aveva concordato con la Banca un'operazione finalizzata a permettere il ristoro di perdite derivanti da pregressi investimenti in titoli e derivati, operazione proposta da omissis allora dipendente della Banca e consistente nella intestazione fiduciaria delle azioni della banca senza alcun esborso da parte dell' intestatario , detta intestazione fiduciaria avrebbe dovuto procurare una remunerazione senza rischio e in buona sostanza la Banca avrebbe intestato fittiziamente azioni omissis ed effettuato in suo favore a fronte di ciò un pagamento di un corrispettivo di circa € 20.000 - € 30.000 all'anno l'accordo prevedeva anche che le azioni potessero essere restituite in qualsiasi momento alla Banca senza alcuna perdita. In forza di detto accordo il 30.12.2011 omissis avevano acquistato 16.000 azioni per ciascuno, senza alcun esborso di denaro e con la precisazione che la omissis era rimasta all'oscuro dell'operazione e non si era mai recata in banca a sottoscrivere i moduli di acquisto. Nei mesi successivi ritenendo la operazione anomala il omissis aveva chiesto più volte omissis di chiuderla ma era stato rassicurato ed anzi il 2.9.2013 omissis avevano ulteriormente aumentato l'esposizione in titoli per controvalore di € 202.500,00 per ciascuno coniuge senza che la omissis che venisse informata. Il 27.8.2014 era stato effettuato un ulteriore aumento di intestazione titoli della Banca per € 500.000,00 e il 30.12.2014 una ulteriore intestazione di titoli per € 250.050 per ciascun coniuge degli acquisti effettuati nel 2014 erano stati tenuti all'oscuro entrambi i coniugi. Tra il 2011 e il 2014 gli attori risultavano dunque aver acquistato a più riprese azioni BPVI per un totale di 26.174 azioni per ciascuno per un controvalore teorico, al 2015 di € 3.239.441,25. Quale corrispettivo per tali investimenti, i coniugi avevano ricevuto un importo complessivo di Euro 20.000 nel 2012, di € 30.000 nel 2013, e di € 150.000 nel 2014. Le operazioni di cui sopra erano avvenute con l'anomala forma tecnica dell'apertura di credito in conto corrente c.d. fido per elasticità di cassa sul conto corrente omissis che era arrivata a raggiungere l'importo di ben € 3.637.635,35 al 30.9.2015 e proprio nel settembre 2015 il omissis era stato convocato in Banca omissis che gli aveva chiesto come intendesse restituire detta somma. Ciò esposto hanno evidenziato - che i relativi contratti di acquisto azioni e di finanziamento, collegati tra loro e miranti ad attuare un'unica complessa operazione economica, erano nulli per esser stati posti in essere in violazione della disciplina prevista dall' articolo 2358 cc richiamata per le società cooperative dall' articolo 2519 cc . norma inderogabile che sancisce il divieto di assistenza finanziaria per l'acquisto di azioni proprie - che sussisteva violazione del dovere informativo di cui ai profili MIFID raccolti rispetto alle caratteristiche degli investitori e vi era nullità dell'investimento per violazione dell'articolo 21 TUF e degli articolo 39 -40-41-42 Reg. Consob numero 16190/2007 - che vi era violazione della normativa in tema di collocamento a distanza articolo 32 TUF e articolo 67quater e ss. Cod. Consumo e art 80 Regol. Interm. - che gli acquisti delle azioni e delle obbligazioni erano annullabili per dolo contrattuale - che sussisteva in ogni caso, la responsabilità della Banca per violazione del principio di sana e prudente gestione e per violazione del principio di veridicità dei bilanci - che tra le parti era intercorso un contratto fiduciario o simulato e doveva esser pertanto disposto il ritrasferimento delle azioni alla Banca convenuta in forza del patto fiduciario, senza perdite per i clienti, o doveva comunque esser dichiarata l'inefficacia dell'intera operazione di investimento Hanno formulato le seguenti conclusioni 1 Accertarsi e dichiararsi la nullità e/o l'inesistenza e/o l'annullabilità dei contratti di sottoscrizione delle azioni Banca P.D.V. stipulati dai sig.ri omissis materia civilistica, societaria, di intermediazione finanziaria e di tutela, di raccolta e sollecitazione del risparmio, con conseguente azzeramento dell'ingiustificata esposizione del conto corrente, dovendosi dichiarare invalidi sia i contratti di investimento che di finanziamento intercorsi per collegamento contrattuale 2 In via subordinata, dichiararsi la risoluzione dei contratti di investimento e di finanziamento intercorsi tra le parti per grave violazione delle regole di comportamento della banca, con restituzione delle azioni alla banca ed estinzione del finanziamento attuato mediante la c.d. elasticità di cassa in c/c 3 In via ulteriormente subordinata, accertato che tra le parti è intercorso un contratto fiduciario o simulato, accertarsi e disporsi il ritrasferimento delle azioni alla Banca convenuta inforza del patto fiduciario, senza perdite per i clienti, o dichiararsi l'inefficacia dell'intera operazione di investimento. 4 In ogni caso, per tutte le motivazioni sopraesposte, condannarsi la banca al risarcimento di tutti i danni e/o perdite subite e/o subendo sia per danno patrimoniale che non patrimoniale, a titolo sia contrattuale che extracontrattuale secondo la somma che risulterà di giustizia con aumento di interessi legali dalla data dell'istanza di mediazione omissis Nelle more del termine per la costituzione della convenuta, con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze numero 185 del 25 giugno 2017 la Banca è stata sottoposta a procedimento di liquidazione coatta amministrativa. Gli attori hanno depositato ricorso in riassunzione ex articolo 299 e 302 c.p.comma di data 24.8.2017 nei confronti della Banca in liquidazione coatta amministrativa riproponendo le medesime domande e difese della citazione salvo proporre la domanda risarcitoria di cui al punto 4 nei limiti dell'eventuale credito della Banca convenuta ai soli fini dell'accertamento negativo delle pretese di controparte per compensazione Banca P.D.V. in liquidazione coatta amministrativa in persona dei commissari liquidatori, si è costituita in giudizio eccependo innanzitutto l'inammissibilità/improcedibilità delle domande attoree e l'incompetenza del Tribunale adito Nel merito ha chiesto il rigetto delle avverse pretese. In primis ha osservato che i omissis prima dei contestati acquisti e sin dagli anni ‘90 avevano effettuato plurime operazioni di investimento di titoli di BPVI, mai fatti oggetto di contestazione ed erano perfettamente a conoscenza di tutte le caratteristiche e degli eventuali rischi dei titoli e delle operazioni qui contestate ed in ogni caso erano stati debitamente informati dalla Banca su tutti gli aspetti a esse relativi inoltre essi si erano dichiarati titolari di un cospicuo patrimonio personale in sede di profilatura MIFID, quanto alla omissis compreso tra € 500.000,00 ed € 2.000.000 e quanto al omissis corrispondente alla fascia massima prevista oltre 2.000.000 di Euro . Ha poi contestato la fondatezza delle domande attoree, ed in primis di quelle fondate sull'asserita violazione del divieto di assistenza finanziaria di cui all' articolo 2358 cc . La convenuta ha negato la sussistenza del collegamento negoziale tra finanziamenti e acquisto titoli non prevedendo i primi nessun vincolo di utilizzo nel senso voluto dagli attori, e considerando altresì che una porzione ingente dei finanziamenti era stata pacificamente utilizzata per finalità diverse dall'acquisto dei predetti titoli In ogni caso, la banca convenuta ha sottolineato che l'intento di utilizzare le somme di cui agli affidamenti per l'acquisto delle azioni della Banca integrava un mero motivo interno alla sfera volitiva degli attori, come tale estraneo alla causa dei contratti, non potendosi intravvedere alcun oggettivo collegamento causale tra i negozi oggetto del contenzioso. Ha anche asserito che nella ipotesi in cui fosse stato individuato un nesso giuridicamente rilevante tra i contratti, non era applicabile l' articolo 2358 cc alle società cooperative, quale detta Banca era al momento dell'operazione ciò in forza del principio generale di cui all' articolo 2519 cc , potendosi applicare la disciplina delle società per azioni solo in quanto compatibile, compatibilità da escludersi in ragione del fine mutualistico dell'impresa che ben poteva per il raggiungimento di detto scopo - e, quindi al fine di promuovere la diffusione dell'azionariato e del risparmio - finanziare l'acquisto di proprie partecipazioni. Inoltre anche se si fosse ammessa la possibilità di applicare l' articolo 2358 cc , alle società cooperative la disciplina di cui alla citata norma risultava in ogni caso applicabile solo per i limiti quantitativi ma non per i commi 2 e 3 dell' art 2358 cc , circa la preventiva autorizzazione assembleare e la relativa relazione consigliare posto che nelle cooperative l' art 2529 cc preveda che l'atto costitutivo potesse autorizzare gli amministratori ad acquistare azioni proprie della società, e ciò era stato stabilito dall'art 18 dello Statuto di BPVI I limiti quantitativi non erano stati in concreto violati, tenuto conto che i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili di cui all' art 2529 cc così come quelli posti dall' art 2358 sesto comma c.comma erano stati rispettati avuto riguardo alle risultanze dei Bilanci di esercizio 2010-2013. Sempre in riferimento alla asserita violazione dell' articolo 2358 cc , Banca P.D.V. ha evidenziato che detta norma imponeva regole di comportamento agli organi gestori e le cautele e limiti previsti erano meramente interni al piano societario e funzionali alle esigenze di tutela degli interessi dei suoi soci e creditori e non poteva da una eventuale loro violazione discendere nullità del contratto posto che detta nullità per contrarietà a norme imperative poteva esser fondata solo su una violazione attinente la disciplina degli elementi intriseci della fattispecie negoziale, relativi alla struttura o al contenuto del contratto. Infine la banca ha evidenziato che, anche a voler ritenere applicabile la sanzione demolitoria invocata dall'attrice, comunque l' articolo 2358 cc comportava la possibilità di invalidare unicamente il contratto di finanziamento e non l'acquisto delle azioni, conseguenza questa che si porrebbe in contrasto proprio con la ratio della norma, tutelante l'effettività del patrimonio sociale. Quanto alla lamentata nullità per violazione dell' art 30 TUF ha escluso la possibilità di applicare nel caso in esame detta norma asserendo che il contratto di acquisto dei titoli e di finanziamento erano stati sottoscritti nella sede della Banca filiale numero 10 di Vicenza e non fuori sede ha inoltre evidenziato che il diritto di recesso era comunque previsto nel contratto quadro, che la sanzione di nullità riguardava comunque i contratti di collocamento titoli e non i contratti di finanziamento e in ogni caso non la vendita di azioni/obbligazioni di nuova emissione effettuata direttamente dalla Emittente BPVI sicuramente Ha anche eccepito la prescrizione. Ancora ha affermato che trattandosi di nullità di protezione il contratto poteva esser convalidato mediante comportamento concludente del cliente incompatibile con la volontà di avvalersi della nullità, come avvenuto nel caso di specie in cui il cliente aveva esercitato i relativi diritti Ha poi osservato quanto alla previsione di recesso che la norma de qua intendeva perseguire lo scopo di evitare che l'investitore venisse colto impreparato e di sorpresa, circostanza questa esclusa, viste le trattative intercorse in precedenza tra le parti sicché se anche fossero risultati sussistenti i presupposti formali per l'applicazione dell' articolo 30 T.U.F. , l'utilizzo dello strumento sarebbe da ritenersi abusivo e la banca intendeva far valere l'excepito doli generalis. Ancora ha affermato l'infondatezza della domanda di nullità per violazione degli articolo 32 TUF e 67 e ss codice consumo ha negato l'inadempimento della Banca ai suoi obblighi informativi e agli altri obblighi scaturenti dal TUF e dal cd Regolamento Intermediari ha affermato l'insussistenza di simulazione o intestazione fiduciaria ha contestato la dedotta invalidità dei contratti per dolo negando che sussistessero i requisiti costitutivi della relativa fattispecie. Ha anche rilevato che non sussistevano i presupposti per la risoluzione ex art 1497 cc Infine Banca P.D.V. negando qualsivoglia responsabilità contrattuale, extracontrattuale e precontrattuale, ha dedotto anche l'infondatezza delle domande di risarcimento del danno. Concessi i termini ex art 183 VI comma c.p.comma attese le eccezioni preliminari, precisate le conclusioni come trascritte in premessa, la causa è stata trattenuta in decisione omissis repliche. Con sentenza numero 838/2020 del 22 aprile 2020 il Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, ritenuta la propria competenza ha dichiarato improseguibile la domanda attorea di risarcimento danni e compensazione da ultimo formulata al numero 5 delle allora precisate conclusioni attoree e cioè In ogni caso, per tutte le motivazioni sopraesposte, condannarsi la banca al risarcimento di tutti i danni e/o perdite subite e/o subende sia per danno patrimoniale che non patrimoniale, a titolo sia contrattuale che extracontrattuale, secondo la somma che risulterà di giustizia, con aumento di interessi legali dalla data dell'istanza di mediazione id est 20/11/2015 fino all'effettivo soddisfo, nei limiti dell'eventuale credito della Banca convenuta ai soli fini dell'accertamento negativo delle pretese di controparte per compensazione e riproposta nelle conclusioni da ultimo rassegnate al punto 4 v. conclusioni trascritte in premessa ha altresì rimesso la causa in istruttoria con da separata ordinanza Assunte prove orali le parti hanno nuovamente precisato le conclusioni e la causa, concessi i termini ex art 190 c.p.comma per conclusionali e repliche, è stata nuovamente trattenuta in decisione dal Collegio. Va innanzitutto rilevato che sulle eccezioni di inammissibilità/improcedibilità delle domande attoree, il Tribunale si è già pronunciato con la sentenza numero 838/2020 del 22 aprile 2020 e dette questioni in questo grado di giudizio non sono più riesaminabili. Con riferimento alle domande ritenute proseguibili che concernono le operazioni finanziate del 2011, del 2013 e del 2014 va innanzitutto esaminata la domanda svolta in via principale fondata sulla violazione dell' art 2358 cc . In ordine al dedotto da parte attrice collegamento negoziale tra la concessione dei finanziamenti e gli acquisti/sottoscrizioni delle azioni, collegamento negato dalla convenuta va rilevato quanto segue. E' provato documentalmente che i coniugi avevano prima delle operazioni di cui trattasi un deposito titoli il numero 002001565-000 v. doc.1 attoreo , acceso il 21/01/1999 E' altresì provato documentalmente che in data 20.12.2011 è stato aperto un nuovo ed apposito portafoglio titoli il numero 22162247 v doc 3 attoreo e su detto nuovo dossier titoli sono confluite sempre nel dicembre 2011 due tranches di 16.000,00 azioni di Banca P.D.V., ciascuna con controvalore complessivo alla data del 30.12 2011 di € 2.000.000,00 detti titoli integravano in 100% dei titoli del portafoglio. I due importi di € 1.000.020,00 ciascuno relativi all'acquisto di detti titoli, per importo complessivo di € 2.000.040,00 sono stati addebitati nel conto corrente v doc.2 , dotato di elasticità di cassa. Il 19.8.2013 vi è stato rinnovo di fido per elasticità di cassa altresì aumentato il 6.2.2014 ad € 2350.000,00 v. doc 2 attoreo il 02/09/2013 vi sono state quattro sottoscrizioni titoli della Banca per controvalore di complessivi € 202.500,00 titoli confluiti nel conto titoli numero v. doc 3 attoreo per le quali vi sono stati sul conto corrente ordinario di cui si è detto, dotato di fido poi aumentato, 4 addebiti ciascuno dell'importo di € 50.625,00 per totali € 202.500,00 v docomma 2 . Sono state espletate prove testimoniali, offerte ed ammesse non per comprovare patti aggiunti o contrari al contenuto degli atti negoziali bensì al fine di provare fatti storici che dessero contezza del collegamento negoziale dedotto dagli attori tra finanziamenti ed acquisti/sottoscrizioni titoli della Banca stessa, avendo appunto essi asserito che si è trattato di acquisti /sottoscrizioni titoli della stessa Banca finanziatrice con finanziamenti erogati al fine degli acquisti medesimi operazioni in tesi attorca vietate dalla legge di qui l'ammissibilità di dette prove. Il teste omissis in allora gestore titoli di Banca P.D.V. pur affermando di non ricordare esatto di azioni, ha dichiarato sul punto che nel 2011 il omissis gli chiese di individuare dei clienti solvibili e riservati - e cioè che non parlassero con altri clienti di questa operazione - a cui proporre la seguente operazione intestazione di azioni a fronte di un finanziamento erogato dalla banca stessa che sarebbe poi stato remunerato dopo un anno circa con il riconoscimento di un guadagno dell'1% su contro valore delle azioni acquistate . ADR Io ho parlato solo con non con il omissis e non con la moglie e lui ha acconsentito a quella proposta che io stesso feci direttamente a lui . Ha poi proseguito confermando che dopo circa un anno e mezzo e dunque nel 2013 il nuovo capo area omissis chiese di aumentare l'acquisto delle azioni con un nuovo finanziamento. Confermo altresì che sia io sia il capo area dicemmo al omissis così come ad altri clienti, che l'operazione avrebbe potuto esser poi chiusa, dopo un certo periodo, in qualsiasi momento con il riacquisto delle azioni e la cancellazione del fido. Preciso che io consegnai tutta la documentazione al marito . La già evidenziata documentazione dà conto delle modalità con cui sono state fatte le operazioni del 2011 e del 2013 con meri addebiti in conto corrente sorretto da linea di credito per elasticità di cassa messa a disposizione dalla Banca la prova testimoniale poi dà atto della esistenza di un inequivoco collegamento intenzionale e teleologico tra la concessione di credito da parte della Banca e i correlati acquisti/sottoscrizioni di titoli della Banca si è al di fuori del caso di utilizzo su mera iniziativa autonoma del cliente di un affidamento venendo invece in rilievo proprio la volontà e l'intenzione delle parti dei collegati contratti di utilizzo della linea di credito per acquistare/ sottoscrivere le azioni della banca finanziatrice con prospettiva di azzeramento del debito di finanziamento mediante il prezzo di rivendita in orizzonte temporale limitato di quanto acquistato/sottoscritto trattasi insomma di negozi collegati piegati proprio all'acquisto finanziato dei suddetti titoli. Risulta poi dall'estratto del conto corrente doc 2 attoreo che il 27.8.2014 sono state indicate nel portafoglio titoli doc3 attoreo per l'anno 2014 due operazioni aumento capitale di pari data ciascuna di numero 4.000,00 titoli e ciascuna per controvalore di € 250.000,00 anche in tal caso il pagamento è avvenuto con due addebiti in conto corrente ciascuno di € 250.000,00 per sottoscrizione titoli BPVI, conto corrente che in data 22.9.2014 ha visto aumento del fido per elasticità di cassa ad € 3.150.000,00. Ancora in data 30.12.2014 in conto corrente sono addebitati in dare due importi di € 250.050,00 ciascuno per acquisto a contanti Banca P.D.V. , a cui corrispondono in dossier titoli in pari data due tranches di Titoli B.P.V. per nominali numero 4.000,00 ciascuna per controvalore ciascuna di € 250.050,00. Ciò' peraltro a fronte di ulteriore aumento di fido per elasticità di cassa ad € 3.700.000,00 avvenuto in data 3.12.2014. Parte attrice ha affermato che per tali operazioni del 2014 neppure era stata resa edotta dalla Banca che avrebbe operato in autonomia ma di ciò non vi è prova resta in ogni caso il fatto che si tratta di operazioni con tutta evidenza finanziate dalla stessa Banca che in pari data ha intestato i titoli agli attori, addebitandone il corrispettivo in conto affidato. Anche l'ultima operazione del 30.12.2014 nonostante la dicitura per contanti non è stata affatto condotta a mezzo di pagamento del corrispettivo in contanti bensì resa possibile dall'affidamento in conto corrente. Anche le operazioni del 2014 si collocano insomma nella prassi di cui alla relazione Ispettiva Consob prodotta sub docomma 47 attorea delle operazioni finanziate . In forza del collegamento negoziale di cui sopra ed altresì della causa concreta di dette operazioni parte attrice ne ha affermato la nullità per violazione dell' articolo 2358 cc . Detta norma, nel testo vigente dal 2008, prevede un divieto in generale per la società per azioni di accordare prestiti e di fornire garanzie per l'acquisto o la sottoscrizione delle proprie azioni, consentendo alla società di concedere assistenza finanziaria solo alle condizioni specificate nella norma stessa tra cui vi è la necessità che dette operazioni siano preventivamente autorizzate dall'assemblea straordinaria. Parte convenuta, ha in primis affermato che la eventuale violazione di divieto di assistenza finanziaria integra una mera violazione di norme interne relative all'agire amministrativo e tale quindi da non comportare la nullità degli atti negoziali posti in essere con i terzi e inerenti all'operazione, potendo la nullità sussistere solo in caso di vizio genetico del contratto per violazioni che riguardino gli elementi costitutivi del negozio stesso. Ha poi osservato che detta normativa non sarebbe comunque applicabile alle società cooperative qual era la Banca all'epoca dei fatti. Sul primo punto devesi rilevare che l' articolo 2358 cc , che prevede le condizioni che rendono possibile l'assistenza finanziaria, afferma nel suo principio generale un divieto che ha carattere imperativo, posto che detto divieto laddove non derogato in ragione della sussistenza delle condizioni di ammissibilità dell'assistenza finanziaria è chiaramente diretto ad impedire operazioni che possano determinare un'erosione anche potenziale del capitale sociale, nell'interesse dei creditori della società v. pronuncia Corte Cass. numero 15398/2013 ancorché riferita al solo contratto di finanziamento posto che solo della nullità del contratto di finanziamento colà si discuteva come già affermato da questo Tribunale l'imperatività del divieto di assistenza finanziaria si scorge nel fatto che il legislatore ha voluto escludere il rischio della non effettività, totale o parziale, del conferimento dei nuovi soci al tempo dell'aumento di capitale, con ricaduta sul patrimonio netto, stante il rischio di inadempimento del socio entrante, inadempimento che sarà riferito all'obbligazione del rimborso del finanziamento, non a quella del conferimento, già adempiuta con i mezzi finanziari messi a disposizione della società Cass. numero 25005/2006 . Detto ciò e considerato il divieto di assistenza finanziaria imposto da norma imperativa, deve escludersi che le norme imperative la cui violazione comporta la nullità del contratto siano solo quelle che si riferiscano alla struttura o al contenuto del regolamento negoziale delineato dalle parti. L'area delle norme inderogabili, la cui violazione può determinare la nullità del contratto in conformità al disposto dell' articolo 1418 comma 1 cc , è più ampia di quanto parrebbe a prima vista suggerire il riferimento al solo contenuto del contratto medesimo, dovendosi ricomprendere anche le norme che, in assoluto, oppure in presenza o in difetto di determinate condizioni, oggettive o soggettive, direttamente o indirettamente, vietano la stipulazione stessa del contratto, per cui ove il contratto venga stipulato, nonostante il divieto imposto dalla legge, è la stessa sua esistenza a porsi in contrasto con la norma imperativa e non par dubbio che ne discenda la nullità dell'atto per ragioni ancora più radicali di quelle dipendenti dalla contrarietà a norma imperativa del contenuto dell'atto Cass. Sez. Unumero numero 26724/2007 Nel caso di specie come già esposto non ci si trova davanti a un mero collegamento obiettivo tra un qualsivoglia finanziamento erogato dalla Banca ed utilizzato in autonomia dal cliente per acquisti azionari propri del finanziatore ma ad un vero e proprio collegamento intenzionale tale per cui la concessione del finanziamento, o la concessione al cliente di operare a debito è addirittura effettuata intenzionalmente dalla Banca proprio allo scopo di finanziare l'acquisto/ sottoscrizione delle azioni/titoli della stessa banca finanziatrice, di tal che i negozi collegati risultano posti in essere intenzionalmente oltre che obiettivamente proprio e solo per conseguire acquisti finanziati vietati da normativa imperativa di qui la nullità negoziale. La disposizione normativa in rilievo prevede invero che l'operazione di assistenza finanziaria debba essere preventivamente autorizzata dall'assemblea straordinaria dovendo essa essere illustrata nella relazione accompagnatoria degli amministratori indicante le relative condizioni, quali il prezzo delle azioni, l'interesse praticato, la valutazione del merito creditizio dell'acquirente, nonché indicante la convenienza rispetto alle ragioni, agli obiettivi imprenditoriali, ai rischi che essa comporta per la solvibilità e la liquidità della società, dovendo il verbale dell'assemblea e la relazione degli amministratori essere iscritti nel registro delle imprese. Da detta disciplina emerge ancora una volta che l'interesse preminente tutelato dal legislatore è quello della società e dei creditori all'integrità del capitale sociale, interesse rilevante anche per le società cooperative per azioni, quale era Banca Popolare di Vicenza all'epoca dei fatti di causa. Come da precedenti di questo Tribunale la disciplina rammentata che limita le operazioni che possano mettere a rischio il capitale non può dirsi incompatibile con la finalità mutualistica propria delle cooperative, tanto che l' articolo 2529 cc , prevede una regolamentazione specifica in tema di acquisto di proprie azioni, pur non derogando espressamente alla disciplina delle altre operazioni vietate, quali quelle di assistenza finanziaria. Così non può dirsi incompatibile con la natura delle società cooperative la necessità di delibera assembleare autorizzativa di cui si è fatto cenno, posto che se è esclusivo compito degli amministratori l'ammissione di nuovi soci, non è possibile escludere di per ciò stesso la necessità di delibera assembleare per autorizzare gli amministratori a collocare azioni mediante l'operazione di assistenza finanziaria… Con l'entrata in vigore del Testo Unico Bancario, giusta articolo 161, è stato abrogato il D.Lgs. numero 105/1948 che, al suo articolo 9, prevedeva la possibilità per la società di accordare anticipazioni ai soci sulle proprie azioni entro i limiti stabiliti caso per caso dall'organo cui per Legge era demandata la vigilanza sulle aziende di credito, limiti che non potevano in ogni caso eccedere il 40 % delle riserve legali. Inoltre, il nuovo testo unico bancario , introdotto con il D.Lgs. numero 310/2004 , al proprio articolo 150 bis, indica espressamente quali norme del codice civile non si applicano alle banche popolari, prevedendosi in tal senso gli articolo 2346 comma 6, 2349 comma 2, 2513, 2514 comma 2, nonché gli articolo 2512,2514 e 2530 comma 1, norme del codice civile antecedenti e successive all' articolo 2358 cc che così il legislatore non ha ritenuto di escludere dal novero di applicabilità. In altre parole, l'abrogazione del citato articolo 9 D.Lgs. numero 105/1948 ed il disposto dell' articolo 150 bis TUB , autorizzano a ritenere che sussista anche per le banche popolari il divieto di finanziare l'acquisto di proprie azioni secondo il paradigma dell' articolo 2358 cc . Nel caso in esame vi è da dire che solo nella relazione finanziaria consolidata al 30.6.2015 gli amministratori di Banca P.D.V. hanno provveduto ad iscrivere al patrimonio netto le riserve indisponibili ex articolo 2358 comma 6 cc , con ciò confermandosi che, al momento dell'operazione, non era stata attuata alcuna formalità necessaria per il compimento dell'operazione di assistenza finanziaria. I negozi oggetto di causa volti a porre in essere operazioni illecite vanno conclusivamente dichiarati nulli non potendosi predicare prescrizione di azione di nullità con la conseguenza della liberazione di parte attrice dagli obblighi contrattuali che non sono stati ancora adempiuti che i omissis non abbiano ancora effettuato pagamenti per ridurre la relativa esposizione debitoria verso la banca risulta anche dall'estratto conto sicché la domanda di nullità ritenuta procedibile c sopra esaminata, come già esposto, non ha affatto ad oggetto loro crediti risarcitori o restitutori contro la banca in l.c.a. e non è dunque volta a sottrarre alcunché alla massa avendo perimetro limitato esclusivamente alla liberazione dagli obblighi discendenti dai contratti nulli stipulati, rimanendo impregiudicata ogni questione afferente la esistenza o meno di altri e diversi eventuali obblighi delle parti restitutori e/o risarcitori che si fondino invece su altro e diverso titolo ad es. eventualmente ex art 2033 c.comma . E' interesse della parte attrice ricevere tutela liberatoria da obblighi contrattuali derivante appunto dalla nullità dei contratti liberazione non richiedibile ex se nella procedura liquidatoria a prescindere dalla verifica se sussistano o meno eventuali obblighi restitutori ad altro titolo in capo a parte attrice - obblighi negati da parte attrice che ha affermato trattarsi di mera partita di giro effettuata tramite annotazioni in conto e ricondotti invece dalla Banca all'obbligo comunque di restituzione in base a diverso titolo e cioè ex art 2033 cc di quanto ricevuto - posto che anche nella mera eventualità che sussistesse altro titolo in capo alla Banca, ad esso corrisponderebbe comunque una diversa regolamentazione giuridica - ad es. in punto interessi applicabili - contrattuali/legali e in punto decorrenza degli stessi - di tal che la domanda attorea di liberazione in ragione della invalidità del contratto dagli obblighi contrattuali di pagamento discendenti dal contratto medesimo è tutt'altro che pretesa fine a sé stessa e priva di pratiche conseguenze. Le spese di lite vengono compensate per un terzo, posto che una parte delle domande attoree su cui la parte ha insistito anche dopo la messa in LCA della convenuta, è stata dichiarata improcedibile con la sentenza non definitiva. In ragione per il resto della soccombenza parte convenuta va condannata al pagamento dei residui due terzi di dette spese. P.Q.M. Il Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, definitivamente pronunciando, così provvede 1 dichiara la nullità dei contratti collegati di cui è causa e per l'effetto, accerta e dichiara che nulla è dovuto dagli attori in adempimento degli obblighi contrattuali discendenti dagli affidamenti e relativi aumenti e rinnovazioni, per la parte utilizzata per l'acquisto/sottoscrizione titoli per cui è causa con conseguente azzeramento della relativa esposizione in conto corrente 2 compensa per un terzo le spese di lite condanna Banca P.D.V. spa in LCA a pagare in favore di parte attrice i restanti due terzi delle spese di lite quota che liquida in € 31.325,00 per compensi professionali cd € 2.248,00 per esborsi, oltre spese generali, IVA e CPA sugli importi assoggettabili.