La Relazione numero 87 pubblicata dall’ufficio del Massimario della Suprema Corte analizza i principi del nuovo codice della crisi di impresa e le principali novità che esso contiene rispetto alla previgente normativa, evidenziando le maggiori novità che interesseranno gli uffici giudiziari nell’applicazione delle nuove norme.
Lo scorso 15 luglio, dopo oltre due anni di rinvii, è entrato in vigore il nuovo Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, approvato con il d.lgs. 12 gennaio 2019, numero 14 e più volte modificato, prima con il c.d. correttivo d.lgs. 26 ottobre 2020, numero 147 , da ultimo con il d.lgs. 17 giugno 2022, numero 83, di attuazione della Direttiva UE 20 giugno 2019, numero 10231. L'ufficio del Massimario della Corte di Cassazione, con la Relazione numero 87, analizza le novità introdotte sottolineando l'importante novità per il nostro ordinamento «che si apre ai principi contenuti nella citata Direttiva, c.d. Insolvency, il cui Considerando numero 2 evidenzia programmaticamente come “… I quadri di ristrutturazione preventiva dovrebbero innanzitutto permettere ai debitori di ristrutturarsi efficacemente in una fase precoce e prevenire l'insolvenza e quindi evitare la liquidazione di imprese sane”». Il documento, disponibile in versione integrale in allegato, approfondisce i seguenti temi «le definizioni e il nuovo concetto di “crisi” gli “adeguati assetti” ed il ruolo dell'organo di controllo la segnalazione dei creditori pubblici qualificati clausole generali e prededuzione la composizione negoziata piano attestato di risanamento ed accordi esecutivi accordo di ristrutturazione dei debiti “ordinario”, ad efficacia estesa e agevolato la rinegoziazione dell'accordo il piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione il concordato preventivo liquidatorio il concordato preventivo in continuità il trattamento dei crediti erariali c.d. transazione fiscale la liquidazione giudiziale sostituisce il fallimento novità in tema di sovraindebitamento l'esdebitazione “di diritto” l'esdebitazione del debitore incapiente riflessi processuali e organizzativi».
Ufficio del Massimario, Relazione numero 87