I requisiti della copia informatica quali la stringa e la coccarda apposti sul lato destro delle pagine con l’indicazione del giudice firmatario non costituiscono requisiti anche del duplicato informatico, sul quale la firma apposta digitalmente non risulta visibile nella relativa copia cartacea, pur essendo conoscibile e confrontabile tramite appositi programmi di verifica.
In una recente vertenza sorta in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di mettere in chiaro la differenza fra due atti digitali il duplicato informatico e la copia informatica della sentenza. Con un unico motivo i ricorrenti adivano i Supremi Giudici ricorrendo contro una sentenza che in secondo grado dichiarava inammissibile, in quanto tardivo, l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale con cui veniva respinta l'opposizione a ingiunzione. Ha costituito motivo di appello la supposta nullità della notifica la copia dell'atto notificato non recava né la firma digitale né quella autografa del giudice. La Corte ritenne correttamente compiuta la notifica in quanto la firma sul duplicato informatico della sentenza di primo grado, seppur non materialmente visibile, esisteva e poteva essere verificata tramite gli appositi programmi di verifica della firma elettronica. Giunti innanzi la Suprema Corte, i ricorrenti sostenevano che la sentenza notificata, ancorché autenticata dall'avvocato, non doveva considerarsi provvedimento giurisdizionale in quanto priva della sottoscrizione sia digitale che autografa del giudice l'atto avrebbe dovuto pertanto considerarsi inesistente e inidoneo a far decorrere il termine breve per l'impugnazione. Gli Ermellini, nel dichiarare infondato il ricorso, hanno con chiarezza messo in luce la confusione dei ricorrenti circa l'istituto del duplicato informatico della sentenza sottoscritta telematicamente e quello della copia informatica della stessa. I requisiti che secondo i ricorrenti mancherebbero la sottoscrizione del giudice costituiscono requisito della copia informatica di un documento, la quale presenta sul bordo destro delle pagine la stringa alfanumerica, la coccarda e l'indicazione del giudice firmatario, segni peraltro apposti dai programmi in uso nelle cancellerie e che non costituiscono da sé la firma digitalmente apposta Cass. Civ. numero 11306/2021 . Al contrario, il duplicato informatico è quel documento ottenuto mediante memorizzazione della medesima sequenza di valori binari del documento originario e la sua corrispondenza al documento originario non emerge come invece nelle copie informatiche dall'uso di segni grafici. La firma digitale è una sottoscrizione elettronica il cui segno è invisibile sull'atto analogico, ma ricavabile attraverso l'uso di programmi che consentono di verificarla. Secondo la Cassazione quindi, il duplicato informatico della sentenza di primo grado che non reca graficamente alcuna firma, benché la stessa sia apposta e verificabile tramite appositi programmi è stato ritenuto correttamente notificato ai ricorrenti con conseguente piena validità della notifica e rigetto del ricorso.
Presidente Meloni – Relatore Fidanzia Rilevato in fatto - che viene proposto da B.S. ed R.E., affidandolo ad un unico articolato motivo, ricorso avverso la sentenza numero 1547/2021 dell'11.8.2021 con la quale la Corte d'Appello di Firenze ha dichiarato inammissibile per tardività l'appello proposto dai medesimi e da altri appellanti avverso la sentenza numero 76/2017 con cui il Tribunale di Livorno aveva respinto l'opposizione proposta da tali soggetti, quali fideiussori della omissis poi fallita , avverso il decreto ingiuntivo emesso dallo stesso tribunale a titolo di saldo del conto anticipi numero 282. - che il giudice di secondo ha disatteso la prospettazione degli appellanti secondo cui la prima notificazione della sentenza di primo grado la seconda era avvenuta cinque giorni dopo , avvenuta in data 25 gennaio 2017, sarebbe stata nulla, non riportando la sentenza medesima nè la firma digitale nè quella autografa del giudice che la aveva emessa - evidenziando che il duplicato informatico della sentenza, seppur non materialmente visibile, era comunque esistente e poteva essere verificato attraverso i programmi di verifica della firma elettronica - che, pertanto, la predetta notifica del 25 gennaio 2017 era pienamente valida ed idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione, con conseguente tardività dell'atto di appello che era stato consegnato per la notifica il 28.2.2017 e ricevuto dalla banca il 3.3.2017 - che omissis si è costituita in giudizio con controricorso - che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex articolo 380 bis c.p.c. - che entrambe le parte hanno deposito la memoria ex articolo 380 bis. c.p.c Considerato in diritto 1. che i ricorrenti hanno dedotto la violazione e falsa applicazione dell'articolo 326 c.p.c., in relazione all'articolo 132 c.p.c., numero 5, e articolo 161 c.p.c., comma 2, sul rilievo che la sentenza notificata in data 25.1.2017 costituiva un documento che, ancorché autenticato dall'avvocato, non poteva essere considerato un provvedimento giurisdizionale in quanto privo sia della sottoscrizione giudice in calce all'atto, sia della firma digitale, non presentando quel documento alcun segno grafico coccarda e stringa da cui si potesse presumere l'avvenuta sottoscrizione che, pertanto, il legale della banca aveva autenticato un atto inesistente ex articolo 161 c.p.c., e come tale inidoneo a far decorrere il termine breve ex articolo 326 c.p.c., con la conseguenza che la Corte d'Appello avrebbe dovuto considerare come termine di decorrenza per la proposizione dell'appello quello della seconda notifica avvenuta in data 30.1.2017 2. che il ricorso è manifestamente infondato - che, in proposito, va osservato che i ricorrenti, nel sostenere la nullità della notifica della sentenza di primo grado, effettuata in data 25.1.2017, per essere il documento privo di alcun segno grafico che attestasse l'esistenza della firma digitale, hanno, in modo evidente, confuso l'istituto del duplicato informato della sentenza sottoscritta telematicamente con quello della copia informatica della stessa che, in particolare, i requisiti che i ricorrenti associano al duplicato informatico appartengono, invece, alla copia informatica di un documento nativo digitale, la quale presenta effettivamente, sul bordo destro delle pagine, la coccarda e la stringa alfanumerica indicante i firmatari dell'atto/provvedimento, segni grafici, che sono generati dal programma ministeriale in uso alle cancellerie degli uffici giudiziari e che non rappresentano, peraltro, la firma digitale, ma una mera attestazione in merito alla firma digitale apposta sull'originale di quel documento vedi Cass. numero 11306/2021 che, invece, come si evince dal D.L numero 179 del 2012, articolo 1, lett. i quinques, e articolo 16 bis, comma 9 bis, codice dell'amministrazione digitale , il duplicato informatico è il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario che si misurano in bit che ne consegue che la corrispondenza del duplicato informatico in ogni singolo bit al documento originario non emerge come, invece, nelle copie informatiche dall'uso di segni grafici - la firma digitale è, infatti, una sottoscrizione in bit , una firma elettronica, il cui segno, restando nel file, è invisibile sull'atto analogico, ovvero sulla carta - ma dall'uso di programmi di algoritmi, che consentano di verificare e confrontare l'impronta del file originario con il duplicato esattamente come affermato dalla Corte d'Appello che, infine, correttamente il giudice d'appello ha, altresì, affermato la non necessità di attestazione di conformità tra originale e duplicato nel caso di specie, peraltro, tale attestazione è pure stata prodotta dalla banca , atteso che l'articolo 23 bis del CAD D.L. numero 179 del 2012 comma 1 recita che I duplicati informatici hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, del documento informatico da cui sono tratti, se prodotti in conformità alle Linee guida che, alla luce delle predette considerazioni, l'assunto dei ricorrenti secondo cui il duplicato informatico della sentenza notificato il 25.1.2017 sarebbe privo della firma digitale è frutto solo di un fraintendimento sul significato di duplicato informatico, e comunque si appalesa come di merito, in quanto finalizzato a sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella operata dalla Corte d'Appello che, in conclusione, essendo la prima notifica della sentenza di primo grado del 25 gennaio 2017 effettuata dalla banca pienamente valida, correttamente la Corte d'Appello ha fatto decorrere il termine breve per l'impugnazione da quella data - che sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti in ragione della novità della questione sottoposta a questa Corte. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Compensa tra le parti le spese di lite. Ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.