L’attuazione del provvedimento cautelare non deve essere effettuata nel rispetto delle formalità del processo esecutivo

«Poiché l’interdetto possessorio, a differenza della sentenza di condanna resa all’esito della successiva fase di merito, non è mai suscettibile di esecuzione ma soltanto di attuazione ai sensi dell’articolo 699- duodecies c.p.c., richiamato dal capoverso dell’articolo 703 c.p.c., sono inammissibili sia l’attività del beneficiario volta a porlo in attuazione nelle forme previste per l’esecuzione e consistente nell’intimazione di un precetto non previsto dalla legge o dal giudice, sia il dispiegamento di contestazioni mediante opposizione a quest’ultimo, l’una e l’altra in violazione della competenza funzionale ed inderogabile del giudice che ha emanato il detto provvedimento possessorio, a questi dovendo rivolgersi il destinatario della notifica di quell’inammissibile precetto per contestare il diritto di conseguire l’attuazione del provvedimento interdittale».

La fattispecie. Nel caso in esame la Corte d'Appello aveva, in applicazione del principio di soccombenza virtuale, aveva condannato l'opposta al pagamento delle spese processuali. A dire del Giudice di gravame il provvedimento di reintegra nel possesso non poteva essere attuato con le formalità del processo di esecuzione e, più precisamente, previa notifica dell'atto di precetto ma va conseguita unicamente ai sensi dell'articolo 669 -duodecies codice di rito. La posizione della Corte e l'attuazione del provvedimento possessorio. Il Collegio di legittimità ha osservato che la concreta realizzazione del comando impartito dal provvedimento possessorio si deve svolgere nell'ambito dello stesso giudizio e con le sole forme stabilite dal Giudice che lo abbia emesso al fine di salvaguardare le esigenze cautelari e conservative che l'hanno determinato. D'altronde i provvedimenti interinali di reintegrazione hanno il carattere dell'esecutività ma non danno luogo ad esecuzione forzata atteso che si realizza un fenomeno intrinsecamente coattivo di realizzazione forzosa che si svolge per iniziativa dell'ufficiale giudiziario. La non applicabilità delle formalità dell'azione esecutiva. Pertanto, la loro attuazione deve avvenire senza l'osservanza delle formalità dell'ordinario processo di esecuzione e, quindi, senza la preventiva notificazione dell'atto di precetto. La forzosa realizzazione del comando contenuto in un provvedimento di urgenza in materia possessoria dà luogo a una ulteriore fase del procedimento stesso necessariamente devoluta, per esigenze di concentrazione, alla competenza dello stesso Giudice che ha emesso il provvedimento e non dà luogo a una esecuzione forzata che sarebbe competenza del Giudice dell'Esecuzione. Ne consegue che la legittimità dell'attuazione può essere contestata solo nell'ambito del giudizio possessorio e non con l'opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi.

Presidente De Stefano - Relatore Valle  Fatti di causa La Corte d'Appello di Catania, con sentenza numero 2051 del 23/09/2019, in accoglimento dell'appello promosso da omissis s.a. nei confronti di Ci.Gi., C.G., C.M., C.O., G.M.e S.M.A., avverso la sentenza del Tribunale di Ragusa del 21/09/2017 con la quale era stata dichiarata cessata la materia del contendere in dipendenza della dichiarata improcedibilità del processo esecutivo, con conseguente condanna alle spese dell'opposta creditrice sulla virtuale soccombenza nei confronti sia degli originari opponenti che dell'intervenuta , in parziale riforma della stessa condannava Ci.Gi., C.G., C.M., C.O., in solido tra loro, a rifondere a omissis s.a. le spese dei due gradi del giudizio e compensava integralmente le stesse tra omissis s.a. e S.M.A Ci.Gi., C.G., C.M., C.O., G.M.e S.M.A. propongono ricorso in cassazione affidato a cinque motivi. omissis s.a. resiste con controricorso. Per l'udienza pubblica del 23/06/2022 il Procuratore Generale ha presentato conclusioni scritte, per il rigetto del ricorso. Non risulta il deposito di memorie. Ragioni della decisione I motivi di ricorso censurano come segue la sentenza della Corte territoriale. Il primo mezzo deduce l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell' articolo 360 c.p.c. , comma 1, numero 5, in relazione alla circostanza che il preavviso di accesso per l'esecuzione dell'obbligo di fare aveva ad oggetto dei muri a secco di cui i ricorrenti erano comproprietari. Il secondo motivo pone violazione e o falsa applicazione dell' articolo 100 c.p.c. , e articolo 880 c.c. , in relazione all' articolo 360 c.p.c. , comma 1, numero 3, sempre relativamente alla legittimazione attiva dei C. e G. ad opporsi all'intimata demolizione dei muri a secco in qualità di comproprietari degli stessi. Il terzo motivo, relativo alla posizione della S., deduce la nullità della sentenza ex articolo 360 c.p.c. , comma 1, numero 4, per violazione dell' articolo 115 c.p.c. , per errore di percezione avendo la S. nei propri atti difensivi espressamente eccepito l'inammissibilità e l'irritualità della procedura esecutiva dichiarando di voler aderire alle difese svolte dalle opponenti. Il quarto mezzo pone censura di nullità della sentenza ai sensi dell' articolo 360 c.p.c. , comma 1, numero 4, per violazione dell' articolo 112 c.p.c. , per omessa pronuncia della corte d'appello sulla domanda di correzione dell'errore materiale della sentenza di primo grado. Il quinto, e ultimo, motivo deduce l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell' articolo 360 c.p.c. , comma 1, numero 5, avendo la S, nei propri atti difensivi, espressamente eccepito l'inammissibilità e l'irritualità della procedura esecutiva dichiarando di voler aderire alle difese svolte dagli opponenti. È opportuno procedere - anche in applicazione del principio della ragione più liquida Cass. numero 30745 del 26/11/2019 Rv. 656177 - 02 - allo scrutinio dei primi due motivi di ricorso, in quanto strettamente connessi e potenzialmente dirimenti, siccome da essi, come di seguito esposto, derivano conseguenze anche in ordine ai restanti così potendo prescindersi da ogni altra preliminare valutazione in rito. Invero, l'intera controversia si riduce, alla stregua del tenore letterale delle censure, alla valutazione della correttezza o meno della conclusione cui è pervenuta la qui gravata sentenza in ordine alla soccombenza virtuale sull'opposizione originariamente dispiegata, non essendo stata espressamente o in modo adeguato contestata la dichiarata cessazione della materia del contendere quale conseguenza della definizione in rito del processo esecutivo comunque instaurato. A questo riguardo, i primi due motivi sono infondati, anche se è necessario procedere alla correzione della sentenza impugnata ai sensi dell' articolo 384 c.p.c. , comma 4, alla luce dei principi espressi da questa Corte con la sentenza numero 13175 del 17/05/2021 non massimata a quanto risulta , che il Collegio intende in questa sede ribadire, come, peraltro, chiesto dal Procuratore Generale nelle sue conclusioni scritte. Come correttamente affermato da detta decisione alla cui motivazione si farà in questa sede ampio, e per ampi passaggi pressoché testuale, riferimento l'attuazione forzosa del provvedimento di reintegrazione nel possesso va conseguita esclusivamente ai sensi dell' articolo 669 duodecies c.p.c. , e quindi con forme diverse dall'esecuzione. La concreta realizzazione del comando impartito dal provvedimento possessorio si deve svolgere nell'ambito dello stesso giudizio e con le sole forme stabilite dal giudice che lo ha emesso, onde salvaguardare le peculiari esigenze cautelari e conservative che l'hanno determinato e che sono state valutate appunto da quel giudice ed a lui e soltanto a lui sono riservate affermazione che da continuità al consolidato orientamento secondo cui i provvedimenti interinali di reintegrazione hanno il carattere della esecutività, ma non danno luogo ad esecuzione forzata, atteso che, con essi, non si realizza un'alternativa tra adempimento spontaneo ed esecuzione forzata, ma un fenomeno intrinsecamente coattivo di realizzazione forzosa che si svolge per iniziativa officiosa dell'ufficio giudiziario ex officio Cass. numero 08581 del 20/10/1994 Cass. numero 00481 del 15/01/2003 Cass. numero 07922 del 30/03/2007 Cass. numero 050510 del 26/02/2008 Cass. numero 06621 del 12/03/2008 . La loro attuazione, pertanto, deve avvenire senza l'osservanza delle formalità dell'ordinario processo di esecuzione e, quindi, senza preventiva notificazione del precetto con la conseguenza che le spese a questo relative, ove intimato, non sono neppure ripetibili Cass. numero 02460 del 27/04/1979 Cass. numero 00407 del 12/01/2006 . In accordo con la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il precetto è un atto di carattere stragiudiziale, presupposto estrinseco all'esecuzione, atto preparatorio preliminare indefettibile del procedimento esecutivo, che ha inizio nell'espropriazione forzata con il pignoramento, nell'esecuzione per consegna o rilascio con la notifica del preavviso di rilascio, nell'esecuzione per obblighi di fare e di non fare con il ricorso per la determinazione delle modalità. La forzosa realizzazione del comando contenuto nel provvedimento d'urgenza in materia possessoria dà, così, luogo ad una ulteriore fase del procedimento possessorio, necessariamente devoluta, per imprescindibili esigenze di concentrazione ed effettività della peculiare tutela cautelare del caso e quindi in base ad inderogabile principio di ordine pubblico processuale, alla competenza dello stesso giudice che ha emesso il provvedimento e non già alla serie procedimentale della esecuzione forzata era, dunque, non solo superflua, ma priva di fondamento normativo nel caso di specie la notificazione del non meglio precisato “preavviso di accesso per l'esecuzione dell'obbligo di fare ed era preclusa la proposizione del ricorso in opposizione, ferma restando la facoltà per il giudice del merito di qualificare detto ricorso come semplice istanza al giudice del merito possessorio, ove però ne ricorrano tutti i presupposti. Ne segue che la legittimità dell'attuazione forzosa ai sensi dell' articolo 669 duodecies c.p.c. , può essere contestata solo nell'ambito dello stesso giudizio possessorio e non invece con l'opposizione all'esecuzione od agli atti esecutivi, sicché tutte le deduzioni svolte da chi la subisce hanno la natura di eccezioni che, inserendosi nel giudizio di merito, sono idonee soltanto a sollecitare l'esercizio dei poteri di modifica e o di integrazione o revoca del provvedimento impugnato, spettanti al giudice del merito possessorio e non ad altri in generale Cass. numero 8581 del 20/10/1994 Cass. numero 05672 del 25/06/1997 Cass. del numero 06621 del 12/03/2008 . A diversa soluzione si giunge nel solo in caso - he peraltro, con ogni evidenza, qui non ricorre - in cui oggetto di realizzazione forzosa del comando giudiziale sia la sentenza di merito, che abbia confermato, ma in realtà assorbito in una pronuncia a cognizione piena, il provvedimento di reintegrazione interinale, condannando il convenuto ad un obbligo di fare, non fare o rilasciare in questa ipotesi l'esecuzione forzata è ammessa in forma ordinaria, ma purché in base alla sentenza e non più al precedente interdetto, poiché essa sarebbe allora fondata su di una sentenza resa all'esito della fase di merito di un ordinario giudizio di cognizione, che, in quanto tale, costituisce un titolo esecutivo ad ogni effetto e può essere azionata nelle relative forme, secondo il processo disciplinato dal libro terzo del codice di rito civile. Nè può ammettersi che l'attuazione forzosa nelle forme libere contemplate dall' articolo 669 duodecies c.p.c. , costituisca una modalità cui la parte creditrice può rinunciare optando per il modello ordinario dell'esecuzione forzata l'esigenza di riconduzione del procedimento al giudizio possessorio è a tutela dell'effettività della tutela in senso lato cautelare o, in ogni caso, interinale disegnata dal legislatore come necessariamente concentrata in capo al giudice che ha emesso quel provvedimento ed esclude una disponibilità delle forme di tutela. Sulla base di tali premesse questa Corte ha quindi affermato il seguente principio di diritto poiché l'interdetto possessorio, a differenza della sentenza di condanna resa all'esito della successiva fase di merito, non è mai suscettibile di esecuzione, ma soltanto di attuazione ai sensi dell' articolo 669 duodecies c.p.c. , richiamato dal capoverso dell' articolo 703 c.p.c. , sono inammissibili sia l'attività del beneficiario volta a porlo in attuazione nelle forme previste per l'esecuzione e consistente nell'intimazione di un precetto non previsto dalla legge o dal giudice, sia il dispiegamento di contestazioni mediante opposizione a quest'ultimo, l'una e l'altra in violazione della competenza funzionale ed inderogabile del giudice che ha emanato il detto provvedimento possessorio, a questi dovendo rivolgersi il destinatario della notifica di quell'inammissibile precetto per contestare il diritto di conseguire l'attuazione del provvedimento interdittale . In applicazione di tale principio al caso di specie ne deriva che tale indisponibilità delle forme dell'attuazione o comunque delle forme come individuate in concreto dal giudice del possessorio esclude la legittimità della condotta di omissis s.a., beneficiaria dell'originario interdetto, la quale, attraverso la notificazione del preavviso di accesso per l'esecuzione dell'obbligo di fare , voleva rendere operativa una modalità procedimentale alternativa a quella contemplata dall' articolo 669 duodecies c.p.c. , modalità che avrebbe legittimato, tra l'altro, anche l'esperibilità delle opposizioni esecutive. Ne consegue che la S., destinataria di quell'illegittimo preavviso di accesso per l'esecuzione dell'obbligo di fare , neppure potendo con quello essere iniziato - per scolastica nozione integrando un atto anteriore o prodromico - in concreto alcun processo esecutivo od essendo individuabile un corrispondente giudice dell'esecuzione, non poteva contestare tale intimazione con il rimedio dell' articolo 615 c.p.c. ogni eventuale contestazione formale o sostanziale dell'attuazione minacciata avrebbe potuto e dovuto essere proposta esclusivamente al giudice della causa di merito possessorio, ferma l'irripetibilità delle spese contenute nella intimazione di cui all' articolo 480 c.p.c. . Quanto sopra affermato concerne sia la S. e, a maggior ragione, gli altri ricorrenti che non erano i destinatari di tale preavviso di accesso per l'esecuzione dell'obbligo di fare . In definitiva l'interdetto non si esegue, si attua e tanto implica la devoluzione funzionale ed inderogabile di ogni relativa controversia al giudice della cautela e poi a quello del merito, secondo il principio consacrato nell' articolo 669 duodecies c.p.c. , poiché non poteva ab origine essere intimato il preavviso di accesso per l'esecuzione dell'obbligo di fare e tanto meno minacciata o incoata un'esecuzione , neppure poteva essere proposta un'opposizione, perché tutte le questioni relative all'attuabilità andavano devolute al giudice che aveva emesso il provvedimento cautelare e poi a quello del relativo merito. Ne deriva che l'opposizione era quindi inammissibile e che in tale circostanza doveva identificarsi la ragione della soccombenza virtuale, da porre a fondamento della condanna alle spese. Nell'infondatezza dei due primi motivi, derivante dall'inammissibile opposizione avverso il “preavviso di accesso per l'esecuzione dell'obbligo di fare” sebbene a sua volta inammissibile restano assorbite, ma impregiudicate, le questioni sollevate, siccome non utilmente esaminabili in quella sede, oggetto dei motivi di ricorso primo e secondo. Identiche considerazioni valgono per i rimanenti tre motivi attinenti alla posizione processuale della S., posto che non sarebbe mai stato possibile giungere ad una statuizione diversa dalla pronunciata compensazione nei rapporti processuali tra interventrice ed opponente – e, a ben guardare, neppure in quelli tra la prima e l'opposta – proprio per la peculiare posizione processuale della prima, neppure ove il conseguente ruolo fosse stato a tempo debito inteso correttamente o finanche in tempo successivo rettificato invero, la S.non risulta adeguatamente, del resto proprio in quanto intervenuta in causa, avere proposto tempestivamente la tesi della radicale inammissibilità della stessa esecuzione. Il ricorso, per quanto motivato, è rigettato. Le spese di lite del presente giudizio di legittimità, tuttavia, possono adeguatamente essere compensate, comunque a tal fine rilevando che è stato attivato un rimedio inammissibile avverso un atto del pari inammissibilmente formato senza, tuttavia, potere intervenire sulle statuizioni in punto di spese della gravata sentenza, in dipendenza del rigetto del ricorso e sia pure previa correzione della motivazione, dal quale deriva la definitiva intangibilità di questa. Ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza, pure in questa sede di legittimità, dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, se dovuto Sez. U numero 04315 del 20/02/2020 . P.Q.M. Rigetta il ricorso compensa le spese del presente giudizio di legittimità. Ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13 , comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, se dovuto.