In tema di PNRR, le controversie sulle procedure amministrative finanziate anche solo parzialmente con le risorse dello stesso seguono il riparto di competenza territoriale stabilito dall’articolo 13 c.p.a
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia si è recentemente espresso in materia di competenza territoriale a conoscere dei ricorsi aventi ad oggetto procedure amministrative finanziate, anche parzialmente, dal PNRR. Il ricorso, proposto da tre Comuni messinesi contro il Ministero della Cultura, aveva ad oggetto la domanda di annullamento della nota con la quale il dicastero comunicava l'esclusione della domanda di finanziamento della proposta di intervento per la rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici da finanziare nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché dei relativi atti presupposti. Il Ministero convenuto ha eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale adito ai sensi dell'articolo 13, comma 4-bis c.p.a., individuando quale Giudice competente il TAR Lazio, sede di Roma, mentre parte ricorrente ha insistito per la competenza del TAR. Sicilia, sede di Palermo. Il Tribunale individuato dal Comune capofila con il proprio ricorso ha ritenuto l'eccezione del MiC fondata sulla scorta di quanto previsto dall'articolo 13, comma 4-bis c.p.a., che sancisce come la competenza a conoscere del provvedimento da cui deriva l'interesse a ricorrere attragga a sé anche quella relativa agli atti presupposti dello stesso pertanto, qualora unitamente a provvedimenti dell'autorità locale siano impugnati anche atti dell'autorità centrale, il ricorso viene attratto alla competenza territoriale del TAR per il Lazio, sede di Roma, ‹‹non rilevando quindi la maggiore o minore importanza che l'impugnazione dell'atto dell'autorità centrale assume nell'economia generale del ricorso›› da ultimo, TAR Campania, sez VII, 13 luglio 2020, numero 3036 . Precisa, inoltre, il TAR, che i ricorsi aventi ad oggetto procedure amministrative finanziate in tutto o in parte dal PNRR non rientrano nel novero di quelle soggette al rito abbreviato previsto dall'articolo 119 c.p.a. l'articolo 12-bis d.l. numero 68/2022 ha operato solo un parziale rinvio alla disciplina di cui all'articolo 119, comma 2, c.p.a. e non uno generale a tutti i ricorsi in questione. La competenza funzionale inderogabile prevista dall'articolo 14, comma 3, c.p.a. per i giudizi di cui all'articolo 119 c.p.a. non comprende le controversie riguardanti le procedure finanziate dal PNRR, per le quali continua a trovare applicazione l'articolo 13 c.p.a In accoglimento delle eccezioni presentate, il TAR per la Sicilia dichiara la propria incompetenza territoriale essendo, invece, competente il TAR per il Lazio.
Presidente Lento – Estensore Salone Premesso che, con ricorso depositato in data 26.07.2022, i Comuni ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l'annullamento previa adozione di idonee misure cautelari - la nota del 26 maggio 2022, con la quale il RUP presso l'Unità di Missione per l'attuazione del PNNR del segretariato generale del Ministero della Cultura ha comunicato al Comune di San Salvatore di Fitalia capofila con rappresentanza l'esclusione della domanda di finanziamento della proposta di intervento per la rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici da finanziare nell'ambito del PNNR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 M1C3 . Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, investimento 2.1 “Attrattività dei borghi storici, finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEu. - gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, e in particolare l'avviso pubblico del 20 dicembre 2021 per la presentazione delle proposte di intervento Considerato che il Ministero della Cultura e il Comune di Tripi, costituitisi in giudizio, hanno eccepito l'incompetenza per territorio del Tribunale adìto ai sensi dell'articolo 13, comma 4 bis, c.p.a., indicando quale Giudice competente il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma, mentre i ricorrenti hanno insistito per il riconoscimento della competenza territoriale del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia-sede di Palermo, in considerazione della ritenuta competenza funzionale di questo Tribunale sugli atti applicativi per effetto del combinato disposto dell'articolo 12 bis, comma 5, d.l. 68/2022, e degli articolo 14, comma 3 e 119, c.p.a. Ritenuto che l'eccezione di incompetenza territoriale è fondata Considerato, infatti, che - con il ricorso, le parti ricorrenti hanno impugnato atti del Ministero della Cultura, tra cui, in particolare, l'avviso pubblico per la presentazione di proposte di intervento per la rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici da finanziare nell'ambito del PNNR - tale avviso è un atto generale di disciplina della procedura finalizzata all'erogazione di risorse in favore dei piccoli centri italiani nell'ambito dell'intervento sopra menzionato e ha dunque valenza nazionale - l'articolo 13, co. 4 bis, cod. proc. amm., stabilisce che «[l]a competenza territoriale relativa al provvedimento da cui deriva l'interesse a ricorrere attrae a sé anche quella relativa agli atti presupposti dallo stesso provvedimento tranne che si tratti di atti normativi o generali, per la cui impugnazione restano fermi gli ordinari criteri di attribuzione della competenza» - ai sensi della succitata disposizione, allorché unitamente ad atti di autorità centrale o locale, aventi effetti limitati alla circoscrizione del Tribunale periferico adito, siano impugnati atti adottati dall'autorità centrale, aventi effetti estesi all'intero territorio nazionale, il ricorso resta in ogni caso attratto nella competenza del T.A.R. per il Lazio, sede di Roma, a tal fine non rilevando la maggiore o minore importanza che l'impugnazione dell'atto dell'autorità centrale assume nell'economia generale del ricorso T.A.R. Napoli, Sez. VII, 13 luglio 2020, numero 3036 T.A.R. Palermo, Sez. II, 23 gennaio 2020, numero 208 T.A.R. Roma, Sez. I , 4 gennaio 2019, numero 50 Cons. Stato, Ad. Plenumero , 14 novembre 2011, numero 19 Cons. Stato, Sez. IV, 1 ottobre 2007, numero 5028 - a tal proposito, è poi irrilevante che l'impugnativa sia svolta in via subordinata ed eventuale ad una determinata interpretazione, giacché la medesima impugnativa determina comunque una situazione di inscindibilità processuale cfr., Cons. St., Ad. plenumero numero 6/2011 Ritenuto, inoltre, rispetto alle controdeduzioni dei ricorrenti, che - i ricorsi aventi ad oggetto procedure amministrative finanziate in tutto o in parte con risorse previste dal PNRR non rientrano nel novero di quelle soggette a rito abbreviato ai sensi dell'articolo 119, c.p.a. - ed invero, il quinto comma dell'articolo 12 bis, d.l. numero 68/2022 – nel prevedere che “Ai procedimenti disciplinati dal presente articolo si applicano, in ogni caso, gli articoli 119, comma 2, e 120, comma 9, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, numero 104” – ha operato un rinvio parziale alla disciplina del rito speciale per le procedure di affidamento dei contratti pubblici articolo 119, comma 1, lett. a, c.p.a. , richiamando solamente il secondo comma dell'articolo 119, c.p.a. relativo al dimezzamento dei termini processuali e il nono comma dell'articolo 120, c.p.a. relativo al deposito della sentenza , ma non ha operato una generale applicazione ai ricorsi di cui si tratta della disciplina processuale in materia di procedure di affidamento dei contratti pubblici né ha ampliato l'elenco delle materie soggette a rito abbreviato di cui al primo comma dell'articolo 119, c.p.a. - da ciò deriva che – contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti v. memoria del 7.09.2022 – la competenza funzionale inderogabile, prevista dall'articolo 14, comma 3, c.p.a. per i giudizi di cui all'articolo 119, non comprende le controversie riguardanti le procedure amministrative finanziate in tutto o in parte con risorse previste dal PNRR, per le quali continuano pertanto ad applicarsi gli ordinari criteri di riparto della competenza territoriale dettati dall'articolo 13, c.p.a. Visto l'articolo 15, co. 2, cod. proc. amm., in forza del quale «[i]n ogni caso il giudice decide sulla competenza prima di provvedere sulla domanda cautelare e, se non riconosce la propria competenza ai sensi degli articoli 13 e 14, non decide sulla stessa» Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'articolo 13, comma 4 bis, c.p.a., debba essere declinata la competenza di questo Tribunale in favore del T.A.R. per il Lazio, sede di Roma, dinanzi al quale il giudizio potrà essere riassunto nei termini di legge e la domanda cautelare potrà essere riproposta Ritenuto di compensare le spese di giudizio P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia Sezione Terza dichiara la propria incompetenza territoriale, essendo competente il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma. Spese compensate. La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 9 settembre 2022 con l'intervento dei magistrati Aurora Lento, Presidente FF Roberto Valenti, Consigliere Bartolo Salone, Referendario, Estensore