Nessun risarcimento per il pedone investito: quanto conta la gravità della sua condotta

In tema di sinistro stradale, la presunzione di responsabilità del conducente contenuta nell’articolo 2054, comma 1 c.c. non rappresenta una violazione del principio generale della responsabilità per fatto illecito non preclude, infatti, alcun accertamento sul ruolo della condotta del pedone investito, da apprezzarsi ai sensi dell’articolo 1227, comma 1 c.c. in quanto fatto colposo che ha concorso a cagionare il danno.

La fattispecie in questione ha visto un pedone coinvolto in un grave incidente stradale convenire in giudizio la società proprietaria dell'autovettura e quella competente per l'assicurazione r.c.a. Il Giudice di Pace rigettava la domanda attorea vedendo nella condotta imprudente del pedone la causa esclusiva del sinistro occorso. Quest'ultimo circolava in una strada extraurbana in orario notturno in assenza di alcuna illuminazione. Stesso esito ebbe il gravame esperito dal pedone, che venne ritenuto unico responsabile dell'incidente anche dalla Corte d'Appello. Avverso la sentenza di secondo grado veniva quindi proposto ricorso in Cassazione, che lo ha rigettato confermando l'insussistenza di ogni diritto al risarcimento del danno al pedone, il quale con la propria condotta colposa aveva concorso al verificarsi di tale sinistro in una misura tale da escludere qualsivoglia colpa del conducente del veicolo. La presunzione a carico del conducente sancita dall'articolo 2054 c.c. viene infatti gradualmente attenuata tanto più è stata rilevante la condotta del soggetto investito nella causazione dell'incidente, fino all'ipotesi in cui la medesima debba essere completamente esclusa come in casi più gravi e quello in questione. Tale principio, quindi, non presenta alcun contrasto con quello di responsabilità per fatto illecito fondato sul rapporto di causalità e certamente non preclude l'indagine sull'imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito. Il supposto cattivo apprezzamento, da parte del Giudice di Pace, dell'unico documento che ha costituito prova in primo grado è stato il motivo unico che ha portato il pedone a ricorrere in Cassazione. Quest'ultima ha comunque precisato che tale cattivo esercizio del potere di apprezzamento della prova non legale non dà luogo ad alcun vizio denunciabile in sede di legittimità. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del procedimento.

Presidente Amendola - Relatore Guizzi Ritenuto in fatto - che T.Y. ricorre, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza numero 1289/21, dell’8 settembre 2021, della Corte di Appello de L’Aquila, che - rigettandone il gravame esperito avverso la sentenza numero 1067/20, del 13 ottobre 2020, del Tribunale di Pescara - ha confermato il rigetto della domanda risarcitoria dallo stesso proposta contro L.M.O. e la società Groupama Assicurazioni S.p.a. - che, in punto di fatto, l’odierno ricorrente riferisce di essere stato vittima di un grave incidente stradale, occorsogli in […] il omissis sulla omissis , e di avere, pertanto, convenuto in giudizio, per il risarcimento del danno, la società Groupama Assicurazioni S.p.a. e L.M.O., rispettivamente assicuratrice per la RCA e proprietaria dell’autovettura che ebbe ad investirlo nelle circostanze di tempo e luogo testè indicate - che istruita la causa solo attraverso l’acquisizione di copia del Prontuario per la annotazioni e gli accertamenti urgenti relativi agli incidenti stradali , redatto dalla Polstrada di […] in occasione del sinistro in oggetto essendo state, infatti, rigettate le richieste di prova orale, avanzate dall’attore, nonché di acquisizione degli atti relativi ad un eventuale procedimento penale, a carico del conducente del veicolo investitore, per guida in stato di ebrezza , il giudice di prime cure rigettava la domanda, individuando nella condotta del T. la causa esclusiva del sinistro - che il gravame esperito dall’attore soccombente veniva rigettato dal giudice di appello - che avverso la sentenza della Corte aquilana ricorre per cassazione il T., sulla base - come detto - di un unico motivo - che esso denuncia violazione e falsa applicazione degli articolo 2054, 1227, 2697, comma 1, c.c., degli articolo 140 e 141 C.d.S., nonché degli articolo 115 e 116 c.p.c., con riferimento alla selezione e alla valutazione delle prove nella ricostruzione dei fatti - che hanno resistito all’impugnazione, con il medesimo controricorso, la Groupama Assicurazioni e L.M.O., chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile e, comunque, rigettata - che la proposta del relatore, ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c., è stata ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio per il 4 maggio 2022. Considerato in diritto - che il ricorso va rigettato - che non vale, infatti, richiamarsi - come ha fatto l’odierno ricorrente - al principio secondo cui, stante la presunzione del 100% di colpa in capo al conducente del veicolo di cui all’articolo 2054, comma 1, c.c., ai fini della valutazione e quantificazione di un concorso del pedone investito occorre accertare, in concreto, la sua percentuale di colpa e ridurre progressivamente quella presunta a carico del conducente così, da ultimo, Cass. Sez. 6-3, ord. 28 gennaio 2019, numero 2241, Rv. 652291-01 - che, invero, è stato pure affermato da questa Corte che la presunzione di colpa del conducente di un veicolo investitore, prevista dall’articolo 2054, comma 1, c.c., non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana, e, dunque, non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, l’indagine sull’imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito, che va apprezzata ai fini del concorso di colpa, ai sensi dell’articolo 1227, comma 1, c.c., ed integra un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità se sorretto da adeguata motivazione Cass. Sez. 3, ord. 17 gennaio 2020, numero 842, Rv. 656632-01 - che, nella specie, la sentenza impugnata - nel valorizzare la presenza del pedone, in orario notturno e in assenza di illuminazione, su strada extraurbana, in violazione dell’articolo 175 C.d.S. - non pare esibire profili di manifesta illogicità o irriducibile contraddittorietà, tanto che le ulteriori censure del ricorrente si sostanziano in un non consentito tentativo di mettere in discussione il giudizio di fatto operato dal giudice di merito, mettendo in dubbio proprio le circostanze sopra riferite - che, al riguardo, va tuttavia ribadito il principio secondo cui l’eventuale cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 5 che attribuisce rilievo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio , nè in quello del precedente numero 4 , disposizione che - per il tramite dell’articolo 132, numero 4 , c.p.c. - dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante Cass. Sez. 3, sent. 10 giugno 2016, numero 11892, Rv. 640194-01 in senso conforme, tra le altre, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 12 ottobre 2017, numero 23940 Cass. Sez. 3, sent. 12 aprile 2017, numero 9356, Rv. 644001-01 Cass. Sez. 1, ord. 26 settembre 2018, numero 23153, Rv. 650931-01 Cass. Sez. 3, ord. 30 ottobre 2018, numero 27458, Cass. Sez. 6-2, ord. 18 marzo 2019, numero 7618 . - che le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo - che in ragione del rigetto del ricorso va dato atto - ai sensi dell’articolo 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, numero 115, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, numero 228, articolo 1, comma 17 - della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria Cass. Sez. Unumero , sent. 20 febbraio 2020, numero 4315, Rv. 657198-01 , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso, condannando T.Y. a rifondere, alla società Groupama Assicurazioni S.p.a. e a L.M.O., le spese del presente giudizio di legittimità, liquidandole in Euro 5.100,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, più 15% per spese generali ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R.numero 115 del 30 maggio 2002, articolo 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, numero 228, articolo 1, comma 17, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, se dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.