Le spese di registrazione nel procedimento di pignoramento presso terzi

Fermo restando che, nell’ambito del procedimento di pignoramento presso terzi, posto che le spese di registrazione sono necessarie e inerenti al processo esecutivo e trovano dunque soddisfazione dalla e nella capienza, la Cassazione ricorda che l’ordinanza di assegnazione costituisce titolo esecutivo nei confronti del terzo per la soddisfazione del credito e delle spese stesse.

Il ricorrente ha impugnato la sentenza del Tribunale di Roma affermando di aver provveduto a pignoramento presso terzi a danno del Comune di Roma e di aver provveduto al pagamento dell'imposta di registro a fronte dell'avviso di liquidazione dell'amministrazione erariale, domandando poi al debitore originario la ripetizione degli importi. La domanda veniva però rigettata. Secondo il Tribunale infatti le spese in oggetto avrebbero dovuto e potuto essere soddisfatte nell'ambito della procedura esecutiva. La Cassazione ritiene di dover riformare la motivazione della sentenza gravata affermando che «sussiste difetto d'interesse del creditore procedente a ottenere un ulteriore titolo esecutivo da far valere contro il suo originario debitore, avendo egli già conseguito pari titolo di soddisfazione, in sede esecutiva, anche del proprio credito per la spesa di registrazione dell'ordinanza di assegnazione, a valere sui crediti pignorati, nel caso per esplicita statuizione dell'ordinanza di assegnazione ovvero, comunque, per il ricostruito regime normativo». La giurisprudenza è infatti ferma nel ritenere che «il provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione, a norma dell'articolo 553, c.p.c., assegna al creditore procedente le somme di cui il terzo pignorato si è dichiarato debitore verso il debitore espropriato ha, nei confronti del terzo e a favore dell'assegnatario, efficacia di titolo esecutivo non soltanto per le spese liquidate nel provvedimento stesso, ma anche per quelle ad esso conseguenti e necessaria per la concreta sua attuazione come, ad esempio, l'imposta di registro, ancorchè nel provvedimento non se ne faccia espressa menzione Cass. civ., 394/1968 ». Inoltre «il giudice dell'esecuzione, quando provvede alla distribuzione o assegnazione del ricavato o del pignorato al creditore procedente e ai creditori intervenuti, determinando la parte spettante per capitale, interessi e spese, effettua accertamenti funzionali alla soddisfazione coattiva dei diritti fatti valere nel processo esecutivo e, conseguentemente, il provvedimento di liquidazione delle spese dell'esecuzione implica un accertamento meramente strumentale alla distribuzione o assegnazione stessa, sicchè le suddette spese, quando e nella misura in cui restino insoddisfatte, sono irripetibili Cass. civ. 24571/18 Cass. civ. 4243/20 ». Di conseguenza, fermo restando che, nell'ambito del procedimento di pignoramento presso terzi, posto che le spese di registrazione sono necessarie e inerenti al processo esecutivo e trovano dunque soddisfazione dalla e nella capienza, la Cassazione ricorda che l'ordinanza di assegnazione costituisce titolo esecutivo nei confronti del terzo per la soddisfazione del credito e delle spese stesse. In conclusione, il giudice dell'esecuzione laddove, all'esito del procedimento di esecuzione presso terzi, pronunci ordinanza di assegnazione con conseguente addebito al debitore esecutato delle spese di registrazione dell'ordinanza stessa, l'importo deve ritenersi compreso nelle spese di esecuzione liquidate a favore del creditore.

Presidente Scoditti – Relatore Porreca Fatto e diritto Considerato che D.M.D ricorre, sulla base di tre motivi, corredati da memoria, per la cassazione della sentenza numero 475 del 2021 del Tribunale di Roma, esponendo che - aveva proceduto a pignoramento presso terzi in danno del Comune di Roma, concluso con ordinanza di assegnazione   - a fronte dell'avviso di liquidazione notificato dall'amministrazione erariale, aveva pagato la correlativa imposta di registro, a sua volta domandando al debitore originario la ripetizione degli importi - il Giudice di pace aveva rigettato la domanda con pronuncia confermata dal Tribunale secondo cui, a mente della nomofilachia di questa Corte, le spese in parola avrebbero dovuto e potuto essere soddisfatte solo nell'ambito della procedura esecutiva, e nei limiti della relativa capienza, come correttamente disposto dall'ordinanza ex articolo 553 c.p.c. è rimasto intimato il Comune di Roma Rilevato che con il primo e secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. numero 131 del 1986, articolo 37,articolo 91 e 95 c.p.c., poiché il Tribunale avrebbe errato mancando di considerare che l'imposta in parola era legata alla soccombenza e dunque all'originario debitore, risultando estranea al debito e alla responsabilità del terzo, trattandosi di spesa diversa da quelle della procedura coattiva con il terzo motivo si prospetta il vizio di motivazione, poiché il Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi e spiegarsi specificatamente riguardo alle deduzioni, svolte già in quella sede, quali riportate nei primi due motivi di censura Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'articolo 380 bis c.p.c. Rilevato che le censure, da esaminare congiuntamente per connessione, si rivelano, le prime due, inammissibili ex articolo 360 bis c.p.c., numero 1, a mente della giurisprudenza di questa Corte cfr., ad esempio, Cass., 20/11/2018 numero 29855 e Cass., 20/02/2019, numero 4964, Cass., 21/07/2020, numero 15447 e la terza infondata infatti - e in tal senso va corretta integrativamente la motivazione della sentenza gravata - sussiste il difetto d'interesse del creditore procedente a ottenere un ulteriore titolo esecutivo da far valere contro il suo originario debitore, avendo egli già conseguito pari titolo di soddisfazione, in sede esecutiva, anche del proprio credito per la spesa di registrazione dell'ordinanza di assegnazione, a valere sui crediti pignorati, nel caso per esplicita statuizione dell'ordinanza di assegnazione ovvero, comunque, per il ricostruito regime normativo è irrilevante la circostanza che, al momento della richiesta di pagamento degli importi assegnati rivolta al terzo debitor debitoris la somma in questione non fosse stata ovvero non potesse ancora essere pretesa e riscossa, in quanto non era stata ancora effettuata la registrazione dell'ordinanza e non era stata quindi ancora anticipata dal creditore la relativa imposta trattandosi di importo necessariamente compreso in quello oggetto di assegnazione ai sensi dell'articolo 553 c.p.c., infatti, la relativa pretesa poteva essere avanzata anche successivamente e in via esecutiva nei confronti del terzo, sulla base della medesima ordinanza di assegnazione questa Corte ha da tempo risalente chiarito che a il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione, a norma dell'articolo 553 c.p.c., assegna al creditore procedente le somme di cui il terzo pignorato si è dichiarato debitore verso il debitore espropriato, ha, nei confronti del terzo e a favore dell'assegnatario, efficacia di titolo esecutivo non soltanto per le spese liquidate nel provvedimento stesso, ma anche per quelle ad esso conseguenti e necessarie per la concreta sua attuazione come, ad esempio, l'imposta di registro, ancorché nel provvedimento non se ne faccia espressa menzione Cass., 05/02/1968, numero 394 e succ. conf. , restando dunque esclusa solo l'ipotesi dell'espressa e non opposta statuizione in senso contrario qui neppure allegata, laddove, anzi, il Tribunale, come riferito in ricorso, ragiona assumendo che l'ordinanza in parola espressamente indicò il terzo quale soggetto passivo dell'obbligazione, e ciò, infatti, risulta confermato dalla produzione documentale il g.e. assegnò la somma di 1.198,41 oltre agli importi purché documentati, relativi a spese vive di registrazione b il giudice dell'esecuzione, quando provvede alla distribuzione o assegnazione del ricavato o del pignorato al creditore procedente e ai creditori intervenuti, determinando la parte spettante per capitale, interessi e spese, effettua accertamenti funzionali alla soddisfazione coattiva dei diritti fatti valere nel processo esecutivo e, conseguentemente, il provvedimento di liquidazione delle spese dell'esecuzione implica un accertamento meramente strumentale alla distribuzione o assegnazione stessa, sicché le suddette spese, quando e nella misura in cui restino insoddisfatte, sono irripetibili Cass., 05/10/2018, numero 24571, richiamata anche da Cass., 19/02/2020, numero 4243, e, a risalire nel tempo, ad esempio da Cass., 14/02/2020, numero 3720, Cass., 17/01/2020, numero 1004, Cass., 20/02/2019, numero 4964 ne consegue che per un verso le spese di registrazione sono necessarie e inerenti al processo esecutivo, e trovano dunque soddisfazione dalla e nella capienza per altro verso l'ordinanza di assegnazione costituisce titolo esecutivo nei confronti del terzo per la soddisfazione del credito e delle spese stesse, sicché, ferma la legittimazione dell'Erario a chiedere il pagamento dell'imposta a tutte le parti coobbligate secondo il distinto regime tributario, la ripetizione di quanto eventualmente pagato dal creditore a titolo fiscale potrà e dovrà essere chiesta al terzo, nuovo debitore a seguito della modifica soggettiva del rapporto obbligatorio determinata dall'ordinanza ex articolo 553 c.p.c., nel perimetro dell'importo assegnato e, come logico, prioritariamente rispetto all'originario credito per interessi e sorte in altri termini, laddove il giudice dell'esecuzione, all'esito di un procedimento esecutivo di espropriazione di crediti presso terzi, pronunci ordinanza di assegnazione con conseguente addebito al debitore esecutato delle spese di registrazione dell'ordinanza stessa, il relativo importo deve ritenersi ricompreso nelle spese di esecuzione liquidate in favore del creditore stesso ai sensi dell'articolo 95 c.p.c., sicché esso può essere preteso dal creditore in sede di escussione del terzo nei limiti del credito assegnato, in difetto residuandone un'irripetibilità per questa ragione sussiste difetto di interesse del creditore procedente a ottenere un ulteriore titolo esecutivo da far valere contro il suo originario debitore per le indicate spese di registrazione, avendo egli già conseguito soddisfazione in sede esecutiva l'ultima censura è, come anticipato, infondata i principi sopra discussi sono estensibili a tutte le spese di procedura che devono ritenersi ripetute e ripetibili nel perimetro del ricavato c.d. principio della tara , cfr. Cass., 05/10/2018, numero 24571 e in tal senso va letta prim'ancora che integrata la motivazione del Tribunale che, implicitamente, deve logicamente intendersi aver esteso la richiamata nomofilachia al recupero del contributo unificato e delle anticipazioni forfettarie ex articolo 30 del Testo Unico sulle Spese di Giustizia non deve disporsi sulle spese stanti le mancate difese di parte intimata. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.