Il danno estetico è compreso nel risarcimento del danno biologico

«La formula di Balthazard è fondata sul principio per cui alla determinazione della invalidità nella responsabilità civile non può procedersi mediante una mera sommatoria dei gradi di invalidità permanente relativi a ciascuna singola lesione afferente un organo o distretto anatomico diverso, in quanto tale operazione comporterebbe il superamento … del grado massimo di invalidità del 100% […]».

Il danno estetico solitamente rappresenta una componente del danno biologico e, pertanto, deve essere liquidato con quest'ultimo. Questo l'orientamento della Corte di Cassazione, che con ordinanza numero 26584 dello scorso 9 settembre si è espressa su una controversia riguardante il risarcimento dei danni subiti da un uomo, a seguito di un sinistro stradale. Dopo l'incidente subito dall'oggi ricorrente, il Tribunale di Catanzaro accoglieva parzialmente la domanda attorea, sentenza impugnata in secondo grado per denunciare l'erroneità per avere escluso i postumi di carattere estetico dalla liquidazione del danno biologico e per avere ridotto l'invalidità permanente al 20%. La Corte d'Appello, secondo il ricorrente, riteneva che il Tribunale non avesse fatto buon governo della prova presuntiva, perché dalla CTU emergeva che nell'incidente aveva riportato danni fisici con conseguente pregiudizio estetico medio-grave. Pertanto il Tribunale avrebbero dovuto personalizzare il danno non patrimoniale. Il ricorso è inammissibile. Ricorda il Collegio che il cosiddetto danno estetico, è di norma una componente del danno biologico, nel quale la prima è ricompresa ciò tuttavia non vuol dire che il giudice del merito possa liquidare la compromissione dell'integrità psicofisica senza tenere conto del danno estetico, ma comporta che della menomazione estetica si tenga adeguato conto nella liquidazione del danno biologico, attraverso una idonea personalizzazione del parametro monetario di base adottato per il risarcimento. Specifica infatti la Corte di Cassazione che «la formula di Balthazard è «fondata sul principio per cui alla determinazione della invalidità nella responsabilità civile non può procedersi mediante una mera sommatoria dei gradi di invalidità permanente relativi a ciascuna singola lesione afferente un organo o distretto anatomico diverso, in quanto tale operazione comporterebbe il superamento -illogico, rispetto alla valutazione di una residua capacità biologica del soggetto del grado massimo di invalidità del 100% corrispondente all'annullamento di detta capacità, e dunque essendo richiesta una correzione del risultato della predetta sommatoria, mediante applicazione di un coefficiente proporzionalmente riduttivo, idoneo ad esprimere una percentualizzazione della invalidità coerente con la complessiva residua capacità biologica della persona danneggiata» Cass. numero 27482/2018 . Alla luce di questi motivi, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso.

Presidente Scrima - Relatore Gorgoni  Rilevato che M.F. ricorre per la cassazione della sentenza numero 1206-2020 della Corte d'Appello di Catanzaro, pubblicata il 24 agosto 2020, articolando due motivi resiste con controricorso omissis S.p.A. nessuna attività difensiva risulta svolta in questa sede da B.S. e da C.A., rimasti intimati M.F. evocava in giudizio omissis S.p.A., oggi omissis S.p.A., nella qualità di impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada, per essere risarcito dei danni risentiti nell'incidente stradale verificatosi in data omissis , esponendo che mentre era alla guida della sua omissis era stato violentemente urtato da una Fiat Punto di colore nero che dopo l'urto si era allontanata velocemente, rimanendo non identificata l'incidente veniva denunciato in data omissis alle autorità competenti il Tribunale di Catanzaro, dopo aver disposto l'integrazione del contraddittorio, come richiesto dalla convenuta, nei confronti dei terzi trasportati, B.S. e C.A., con sentenza numero 664/18, accoglieva parzialmente la domanda attorea, condannando l'impresa di assicurazioni convenuta a pagare a titolo risarcitorio la somma di Euro 107.713,47, oltre interessi legali M.F.impugnava la predetta sentenza dinanzi alla Corte d'Appello di Catanzaro, adducendone l'erroneità per avere escluso i postumi di carattere estetico dalla liquidazione del danno biologico, per avere ridotto l'invalidità permanente al 20% e chiedendo la liquidazione del maggior importo di Euro 212.031,86 o, in via subordinata, quello di Euro 144.191,55, in applicazione della personalizzazione massima del danno tabellare riconosciuto dal Tribunale la Corte d'Appello, con la decisione oggetto dell'odierno ricorso, dopo aver evidenziato che il primo Giudice, premesso che il danno estetico non può essere liquidato separatamente dal danno biologico e che la ricorrenza del danno non patrimoniale può essere provata anche per presunzioni, ha ritenuto che il Tribunale non avesse fatto buon governo della prova presuntiva, perché dalla CTU emergeva che nell'incidente l'odierno ricorrente aveva riportato la frattura del femore sinistro e del seno mascellare destro nonché postumi cicatriziali con conseguente pregiudizio estetico medio-grave una cicatrice di cm. 10 nella regione temporo-zigomatico-palpebrale inferiore sinistra con lieve ectropion, una cicatrice di cm. 3 nella regione palpebrale superiore e arcata sopraciliare sinistra, cicatrici chirurgiche di cm. 3 e cm. 12, rispettivamente, sul gluteo e sulla coscia sinistra tali esiti avrebbero dovuto indurre il Tribunale a personalizzare il danno non patrimoniale, giacché, secondo l'id quod plerumque accidit, esiti estetici così evidenti dovevano essere giudicati tali da alterare l'aspetto dinamico relazionale di un diciottenne di conseguenza, ha aumentato di Euro 15.902,20, in via equitativa, la somma liquidata dalla sentenza del Tribunale, cioè ha maggiorato il danno da invalidità permanente della percentuale media del 20%, ma ha respinto la richiesta di applicazione della personalizzazione massima consentita dalle tabelle l'importo di Euro 15.902,00 è stato poi attualizzato, applicando gli indici di rivalutazione monetaria Istat, e maggiorato di Euro 2.987,93, pari agli interessi legali sulla somma devalutata alla data del sinistro e rivalutata annualmente fino alla pubblicazione della sentenza il relatore designato, avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell'articolo 380-bis c.p.c., ha redatto proposta che è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza della Corte entrambe le parti hanno depositato memoria. Considerato che 1 con il primo motivo è dedotta, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 5, la ridotta quantificazione del danno per omesso esame di fatti decisivi per la discussione con riferimento alla immotivata esclusione di lesioni considerate dal CTU, cioè il danno estetico medio grave al volto il ricorrente sostiene che il giudice a quo non avrebbe adeguatamente tenuto conto della CTU e che si sarebbe dalla stessa discostato senza fornire adeguata motivazione il motivo è inammissibile è evidente che proprio le risultanze della CTU hanno consentito la riforma parziale della sentenza di primo grado che non aveva personalizzato il danno non patrimoniale, pur in presenza del certo ed evidente peggioramento della fisionomia del volto, perciò difetta il presupposto per invocare l'omesso esame della stessa va osservato, peraltro, che le argomentazioni a supporto del motivo non sono del tutto univoche il ricorrente lamenta a tratti il mancato esame delle risultanze della CTU, a tratti l'omessa valutazione delle proprie doglianze in merito all'incompleto esame della CTU da parte del giudice d'appello, infine, censura la sentenza di secondo grado per essersi discostata dalla CTU senza adeguata motivazione nessuna di tali censure è, tuttavia, adeguatamente supportata 2 con il secondo motivo il ricorrente lamenta l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti in particolare, sostiene di avere impugnato la decisione del Tribunale per violazione degli articolo 1223,1226,2043,2056,2079,2797 c.c., e dell'articolo 32 Cost., e per motivazione illogica e contraddittoria, avendo escluso il danno estetico dalla liquidazione del danno biologico secondo quanto prospettato, il danno estetico, come accertato dal CTU nella misura del 13%, avrebbe dovuto sommarsi ai punti di invalidità per i postumi permanenti e per il danno funzionale ed avrebbe dovuto comportare una personalizzazione del danno tabellare la Corte territoriale, pur rilevando il mancato riconoscimento del danno estetico, non si sarebbe pronunciata sulla invocata formula di Balthazard 30% e si sarebbe limitata a ritenere giustificata una personalizzazione del danno non patrimoniale nella misura del 20%, ponendosi in contrasto con la giurisprudenza di legittimità che ritiene il danno biologico, quello morale e quello dinamico-relazionale pregiudizi ontologicamente diversi e tutti risarcibili il motivo è erroneamente introdotto denunciando la violazione dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 5, perché in verità l'ubi consistam della censura non è l'omesso esame della CTU - proprio l'esame di questa ha infatti consentito alla Corte territoriale di riformare parzialmente la decisione di prime cure - ma l'erronea liquidazione del danno non patrimoniale il ricorrente, tuttavia, non ha idoneamente argomentato le ragioni della propria censura, atteso che la Corte territoriale ha fatto applicazione proprio della giurisprudenza di legittimità sul punto che qui rileva e che la formula di Balthazard è stata invocata in modo non pertinente essa non consente, infatti, la sommatoria, in caso di lesioni plurime, aventi causa nel medesimo fatto dannoso, dei singoli valori di invalidità riferibili a ciascuna menomazione, come parrebbe adombrare il ricorrente a p. 7 del ricorso, egli sostiene, infatti, che per calcolare i punti di invalidità del danno biologico sarebbe legittimo sommare la percentuale per i postumi permanenti a quella per il danno funzionale e a quella per il danno estetico subiti, invocando erroneamente la giurisprudenza di questa Corte che si esprime in termini affatto diversi la decisione numero 4677/1998, una delle due decisioni citate, l'altro richiamo risulta erroneo, afferma che la lesione dell'integrità fisionomica dell'individuo, il cosiddetto danno estetico, è di norma una componente del danno biologico, nel quale la prima è ricompresa ciò tuttavia non vuol dire che il giudice del merito possa liquidare la compromissione dell'integrità psicofisica senza tenere conto del danno estetico, ma comporta che della menomazione estetica si tenga adeguato conto nella liquidazione del danno biologico, attraverso una idonea personalizzazione del parametro monetario di base adottato per il risarcimento la formula di Balthazard è fondata sul principio per cui alla determinazione della invalidità nella responsabilità civile non può procedersi mediante una mera sommatoria dei gradi di invalidità permanente relativi a ciascuna singola lesione afferente un organo o distretto anatomico diverso, in quanto tale operazione comporterebbe il superamento - illogico, rispetto alla valutazione di una residua capacità biologica del soggetto - del grado massimo di invalidità del 100% corrispondente all'annullamento di detta capacità, e dunque essendo richiesta una correzione del risultato della predetta sommatoria, mediante applicazione di un coefficiente proporzionalmente riduttivo, idoneo ad esprimere una percentualizzazione della invalidità coerente con la complessiva residua capacità biologica della persona danneggiata Cass. 30/10/2018, numero 27482 peraltro, si osserva che, affinché la sentenza si consideri correttamente motivata, essa non deve confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che siano indicati gli elementi su cui sia fondato il convincimento del giudice - come nella specie - dovendo ritenersi disattesi, per implicito, tutti gli altri rilievi che, sebbene non menzionati specificamente, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata Cass. 2/08/2016, numero 16056 e Cass. 15/04/2011, numero 8767 3 ne consegue il rigetto del ricorso 4 le spese del presente giudizio di cassazione - liquidate nella misura indicata in dispositivo - seguono la soccombenza, dandosi atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. numero 228 del 2012, articolo 1, comma 17. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della parte controricorrente, liquidandole in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, se dovuto.