Respinta la richiesta di risarcimento avanzata dalla vittima dell’incidente nei confronti dell’automobilista e della sua compagnia assicurativa. Evidente, secondo i Giudici, il comportamento imprudente del motociclista, che, anche a causa della velocità elevata, ha percepito un pericolo in realtà inesistente.
Automobile ferma, con la freccia accesa e pronta a svoltare. Eccessiva la reazione del motociclista che, sopraggiungendo in direzione opposta e ad elevata velocità, ha una ingiustificata percezione di pericolo, esegue una brusca frenata e per questo perde il controllo del mezzo e finisce rovinosamente a terra . Per i giudici non ci sono dubbi l'incidente è addebitabile esclusivamente alla condotta imprudente dell'uomo in sella alla moto. L'incidente risale al 2008, quando il motociclista rimane vittima di una brutta caduta. Due anni dopo arriva l'azione giudiziaria con cui il motociclista chiede la condanna al risarcimento dei danni patiti e chiama in causa perciò il conducente dell'automobile – a cui addebita la responsabilità per l'incidente – e la sua compagnia assicurativa. I giudici di merito rispondono però negativamente. In particolare, in Appello vengono sottolineati alcuni dettagli ritenuti decisivi «al momento dell'incidente il motociclo e l'automobile stavano percorrendo la medesima strada in direzioni contrapposte» «negli attimi che precedettero il sinistro, l'autoveicolo era fermo, con l'indicatore di direzione sinistro azionato, in attesa di svoltare a sinistra» «il motociclista, procedendo ad elevata velocità, a causa d'una erronea ed esagerata percezione di pericolo , in realtà insussistente, eseguì una brusca e lunga frenata, non seppe controllare il proprio mezzo e cadde, senza entrare in collisione con l'automobile». In sostanza, «l' esclusiva responsabilità dell'infortunio va ascritta alla vittima », concludono i giudici d'Appello. Infruttuosa la decisione del motociclista di presentare ricorso in Cassazione, mirando, in sostanza, a vedere accertata almeno una corresponsabilità dell'automobilista. I Giudici di terzo grado ritengono non censurabile la decisione emessa in secondo grado e poggiata, tra l'altro, anche sul rapporto della Polizia stradale intervenuta sul luogo dell'incidente. Impossibile anche ipotizzare un mero « concorso di colpa » del motociclista. I dettagli accertati nella ricostruzione del sinistro consentono di sancire che «la responsabilità dell'incidente va ascritta unicamente al motociclista» che ha tenuto una condotta imprudente , testimoniata dall'elevata velocità del mezzo, e per questo «ha erroneamente percepito una situazione di pericolo, in realtà inesistente», frenando bruscamente, perdendo il controllo della moto e finendo rovinosamente a terra.
Presidente Amendola – Relatore Rossetti Fatti di causa 1. Nel 2010 F.M. e F.G. convennero dinanzi al Tribunale di Perugia B.G. e la società Vittoria Assicurazioni s.p.a., chiedendone la condanna al risarcimento dei danni rispettivamente patiti in conseguenza di un sinistro stradale avvenuto due anni prima, ed ascritto a responsabilità dei convenuti. 2. Con sentenza 1 dicembre 2016 numero 2691 il Tribunale rigettò la domanda. La sentenza venne appellata dai soccombenti. Con sentenza 23 dicembre 2019 numero 803 la Corte d'appello di Perugia rigettò il gravame. 3. Ritenne in punto di fatto la Corte d'appello che - al momento del sinistro il motociclo condotto da F.M. e l'autoveicolo condotto da B.G. stavano percorrendo la medesima strada in direzioni contrapposte - negli attimi che precedettero il sinistro, l'autoveicolo era fermo, con l'indicatore di direzione sinistro azionato, in attesa di svoltare a sinistra - F.M. , procedendo ad elevata velocità, a causa d'una erronea ed esagerata percezione di pericolo , in realtà insussistente, eseguì una brusca e lunga frenata, non seppe controllare il proprio mezzo e cadde, senza entrare in collisione con l'altro veicolo. Sulla base di questi elementi di fatto ritenne la Corte d'appello che l'esclusiva responsabilità dell'infortunio andasse ascritta alla vittima stessa. 4. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione da F.M. e F.G. con ricorso fondato su tre motivi. Ha resistito con controricorso - illustrato da memoria - la sola Vittoria Assicurazioni s.p.a Ragioni della decisione 1. Col primo motivo i ricorrenti prospettano il vizio di omesso esame di fatti decisivi, di cui all' articolo 360 c.p.c. , numero 5, nonché la manifesta implausibilità della motivcqione . Nella illustrazione del motivo si sostiene che erroneamente la Corte d'appello ritenne superata la presunzione di colpa di cui al comma 2 dell' articolo 2054 c.c. gravante su B.G. . Tale valutazione, secondo i ricorrenti, sarebbe errata per plurime ragioni la Corte d'appello ha recepito il rapporto sommario e superficiale della Polizia Stradale ha valorizzato testimonianze non concordanti ha trascurato le dichiarazioni rese da F.M. nel rispondere all'interrogatorio formale deferitogli nel giudizio di primo grado ha erroneamente ritenuto inattendibile la deposizione di uno dei testimoni non ha valutato circostanze indiziarie rilevanti, quali i danni ai veicoli. 1.1. Nella parte in cui prospetta il vizio di omesso esame di fatti decisivi il motivo è inammissibile ai sensi dell' articolo 348 ter, comma quinto, c.p.c. , essendovi stata una doppia decisione conforme nei gradi di merito. 1.2. Nella parte in cui prospetta il vizio di contraddittorietà della motivazione il motivo è del pari inammissibile. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno infatti stabilito Sez. U, Sentenza numero 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830 che per effetto della modifica dell' articolo 360 c.p.c. , numero 5 non più censurabile in sede di legittimità il vizio di motivazione, tranne che in due casi quando la motivazione manchi del tutto, oppure quando sia assolutamente incomprensibile. Nè l'una, nè l'altra di tali ipotesi ricorrono però nel caso di specie, dal momento che nel provvedimento impugnato la motivazione non manca la responsabilità del sinistro va ascritta unicamente a F.M. - ha stabilito la Corte d'appello - perché erroneamente percependo una situazione di pericolo in realtà inesistente, frenò bruscamente e cadde a causa dell'elevata velocità. La motivazione dunque esiste ed è ben chiara lo stabilire poi se essa sia coerente con le prove raccolte è questione di puro merito, insindacabile in sede di legittimità. 2. Col secondo motivo i ricorrenti lamentano, ai sensi dell' articolo 360 c.p.c. , numero 3, la violazione di tre diverse norme del codice civile, due norme del codice di procedura civile e quattro norme del codice della strada . Nella illustrazione del motivo si torna a sostenere che la sentenza d'appello ha erroneamente dato credito ad una testimonianza non attendibile e comunque insufficiente, e che dando credito a tale testimonianza la Corte d'appello avrebbe violato l' articolo 244 c.p.c. . Aggiungono i ricorrenti che comunque alla vittima si sarebbe potuto attribuire al massimo un concorso di colpa, ma non la responsabilità esclusiva, e tornano a ribadire che la Corte d'appello non ha attentamente valutato tutte le prove a sua disposizione. 2.1. Il motivo è inammissibile. Esso infatti, come il primo, pretende da questa Corte quel che essa non può dare, e cioè una valutazione delle prove ulteriore e diversa rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, a nulla rilevando che quelle prove potessero essere valutate anche in modo differente rispetto a quanto ritenuto dal giudice di merito ex permultis, Sez. L, Sentenza numero 7394 del 26/03/2010, Rv. 612747 Sez. 3, Sentenza numero 13954 del 14/06/2007, Rv. 598004 Sez. L, Sentenza numero 12052 del 23/05/2007, Rv. 597230 Sez. 1, Sentenza numero 7972 del 30/03/2007, Rv. 596019 Sez. 1, Sentenza numero 5274 del 07/03/2007, Rv. 595448 Sez. L, Sentenza numero 2577 del 06/02/2007, Rv. 594677 Sez. L, Sentenza numero 27197 del 20/12/2006, Rv. 594021 Sez. 1, Sentenza numero 14267 del 20/06/2006, Rv. 589557 Sez. L, Sentenza numero 12446 del 25/05/2006, Rv. 589229 Sez. 3, Sentenza numero 9368 del 21/04/2006, Rv. 588706 Sez. L, Sentenza numero 9233 del 20/04/2006, Rv. 588486 Sez. L, Sentenza numero 3881 del 22/02/2006, Rv. 587214 e così via, sino a risalire a Sez. 3, Sentenza numero 1674 del 22/06/1963, Rv. 262523, la quale affermò il principio in esame, poi ritenuto per sessant'anni e cioè che la valutazione e la inteTretaione delle prove in senso dorme da quello sostenuto dalla parte è incensurabile in Cassaione . 3. Col terzo motivo è censurata la regolazione delle spese di lite. Il motivo non contiene alcuna censura avverso la sentenza d'appello, ma si limita ad invocare l'ovvio principio per cui, se il ricorso per cassazione fosse stato accolto, sarebbe stato necessario procedere ad una nuova regolazione delle spese. 4. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell' articolo 385, comma 6, c.p.c. , e sono liquidate nel dispositivo. P.Q.M. - dichiara inammissibile il ricorso - condanna F.M. e F.G. , in solido, alla rifusione in favore di Vittoria Assicurazioni s.p.a. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 13.200, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex D.M. numero 55 del 10 marzo 2014 articolo 2 , comma 2 - ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13 , comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.