Abbraccia una ragazza e le tocca il seno: condannato per violenza sessuale

Irrilevante il fatto che in un primo momento la ragazza non si sia opposta all’abbraccio realizzato dall’uomo. A certificare la dinamica dell’episodio anche il racconto fatto da due testimoni, racconto che rende irrilevanti alcune imprecisioni nella versione fornita dalla ragazza.

Palpeggiare a lungo il seno di una ragazza vale una condanna per violenza sessuale. Irrilevante il fatto che inizialmente la ragazza non si sia opposto all'abbraccio dell'uomo Cass. penumero sez. III, ud. 17 giugno 2022 dep. 7 settembre 2022 numero 32846 . Abbraccio. Ricostruito l'episodio incriminato, verificatosi sulla scalinata di una chiesa in territorio siciliano, i giudici di merito condannano l'uomo sotto accusa, ritenendolo colpevole di violenza sessuale per «avere costretto una ragazza di 17 anni, affetta da ritardo mentale medio, a subire atti sessuali» ossia il «palpeggiamento del seno», e fissano la pena in venti mesi di reclusione. Nel contesto della Cassazione, però, l'uomo prova a fornire una differente chiave di lettura dei fatti. In questa ottica egli riconosce di «aver cinto la ragazza con il braccio, toccandole il seno con la mano, scivolata poi verso il basso ventre di lei» e di essersi poi «accostato al viso della ragazza per darle un bacio», ma, aggiunge, il dissenso della ragazza, stando anche alle dichiarazioni da lei fornite, «si è manifestato al momento dell'allungamento della mano verso il basso ventre e non già al momento del toccamento del seno, azione durata circa cinque minuti senza alcuna reazione della ragazza». A rafforzare questa versione l'uomo aggiunge che «una volta esternato da parte della ragazza il proprio dissenso, egli aveva desistito da ogni azione ulteriore toccamento delle parti intime e bacio , allontanandosi» dalla scalinata – di una chiesa – dove si era verificato l'episodio. Dissenso. Chiaro l'obiettivo dell'uomo sotto accusa convincere i giudici che «l'abbraccio con toccamento del seno è avvenuto con il consenso della ragazza». E in questa ottica egli pone anche in evidenza che «era stata la ragazza a invitarlo a raggiungerla sulla scalinata della chiesa dove ella stava seduta in compagnia dei suoi amici» e che «la ragazza non aveva affatto respinto il suo abbraccio né il palpeggiamento del seno, durati qualche minuto». Prima di esaminare in dettaglio la vicenda, i giudici di Cassazione ribadiscono che va escluso «un onere di espressione del dissenso alla intromissione di soggetti terzi nella propria sfera sessuale, dovendosi al contrario ritenere, proprio in ragione dell'intimità della dimensione personale attinta, che tale dissenso sia da presumersi e che pertanto sia necessaria, ai fini dell'esclusione della offensività della condotta, una manifestazione di consenso del soggetto passivo che, quand'anche non espresso, presenti segni chiari ed univoci che consentano di ritenerlo esplicitato in forma tacita». Applicando questa visione alla vicenda in esame, si può escludere radicalmente che «la condotta tenuta dalla ragazza potesse rivelarne una qualche forma di adesione agli atti invasivi della sua sfera sessuale posti in essere dall'uomo». In particolare, «anche a voler ritenere che l'iniziale assenza di reazioni da parte della ragazza all'abbraccio prolungato da parte dell'uomo, sedutosi accanto a lei sulla scalinata della chiesa, potesse essere inteso come una manifestazione di consenso – quantunque la mancanza di rapporti pregressi non sembri giustificare tale intimità di approccio –», risulta dalla ricostruzione del fatto che «già al momento del toccamento del seno, attuato come un'estensione in sequenza all'abbraccio, la ragazza avesse esplicitato il suo dissenso intimando all'uomo di andar via, mentre quest'ultimo ha invece continuato la progressione criminosa estendendo la mano in direzione delle parti intime della ragazza e tentando di baciarla». A fare luce della dinamica dell'episodio hanno contribuito, comunque, le testimonianze fornite da due ragazzi, entrambi presenti sul sagrato della chiesa del paese, testimonianze che hanno reso irrilevanti alcune imprecisioni nel racconto fornito dalla ragazza e «ascrivibili al ritardo mentale da cui ella è affetta». In sostanza, i due testi hanno affermato «l'uno di aver visto l'uomo importunare, attraverso il palpeggiamento del seno per poi scendere con la mano verso le parti intime con profusione di baci, l'amica, che dapprima gli chiedeva di smettere, e che poi, continuando l'uomo nella sua opera di molestia, cercava di divincolarsi senza riuscirvi, tanto da indurre lo stesso teste ad intervenire», e «l'altro di aver sentito la ragazza profferire un secco ‘no'» a fronte del «tentativo dell'uomo di baciarla avvicinando la bocca al suo viso». Chiarissima, quindi, la sequenza delle condotte delittuose, consistite, osservano i giudici, «dapprima nel palpeggiamento del seno della ragazza e poi, malgrado il dissenso esternato dalla ragazza, l'allungamento della mano lungo il corpo di lei e verso il basso ventre e l'accostamento della bocca dell'uomo al viso di lei per baciarla». Tirando le somme, «il contatto fisico della mano dell'uomo con il seno della ragazza, ovverosia con una zona dichiaratamente erogena» consente di ritenere «compiutamente perfezionatasi la violenza sessuale».

Presidente Di Nicola – Relatore Galterio Ritenuto in fatto 1.Con sentenza in data 26.5.2021 la Corte di Appello di Caltanissetta ha confermato la pronuncia resa all'esito del primo grado dal Tribunale di Enna che ha condannato G.A. alla pena di un anno ed otto mesi di reclusione in quanto responsabile del reato di cui all' articolo 609 bis ultimo comma c.p. per aver costretto una minore, dell'età di diciassette anni, affetta da ritardo mentale medio, a subire atti sessuali. 2. Avverso il suddetto provvedimento l'imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando tre motivi di seguito riprodotti nei limiti di cui all' articolo 173 disp. att. c.p.p. . 2.1. Con il primo motivo lamenta, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all' articolo 609 bis c.p. e al vizio motivazionale, la contraddittorietà del ragionamento seguito dalla Corte di appello nella ricostruzione del fatto, consistito secondo il capo di accusa nell'aver cinto la ragazza con il braccio toccandole il seno con la mano solo dopo scivolata verso il basso per poi accostarsi al viso di costei per darle un bacio, atteso che stando alle dichiarazioni della stessa vittima il suo dissenso si era manifestato al momento dell'allungamento della mano dell'imputato verso le parti intime e non già al momento del toccamento del seno, azione durata circa cinque minuti senza alcuna reazione della p.o., laddove una volta esternato da parte di costei il proprio dissenso l'uomo aveva desistito da ogni azione ulteriore toccamento delle parti intime e bacio , allontanandosi. Si duole pertanto del travisamento della prova riportando alcuni stralci delle dichiarazioni della p.o. sostenendo che l'unica condotta posta in essere dal prevenuto, ovverosia l'abbraccio con il toccamento del seno era avvenuto con il consenso della ragazza. 2.2. Con il secondo motivo deduce, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all' articolo 56 c.p. e al vizio motivazionale, che avendo la Corte di appello escluso il compimento del gesto di toccamento delle parti intime per effetto del subitaneo dissenso esplicitato dalla vittima, doveva del pari ritenersi venuto meno anche il tentativo del bacio, trattandosi di due condotte entrambe seguite, in un'unica frazione temporale, alla reazione di rifiuto della giovane. 2.3. Con il terzo motivo contesta, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all' articolo 609 bis c.p. e al vizio motivazionale, la sussistenza dell'elemento psicologico del delitto, rilevando che l'errore colposo sul consenso del partner, ritenuto dall'agente sussistente atteso che era stata la ragazza ad aver chiamato l'imputato invitandolo a raggiungerla sulla scalinata della chiesa dove stava seduta in compagnia dei suoi amici e che non aveva affatto respinto il suo abbraccio nè il palpeggiamento del seno durati qualche minuto, esclude la punibilità della condotta. 3. Con memoria trasmessa via Pec in data 11.6.2022 il difensore della parte civile J.D. si è associato alle conclusioni del Procuratore Generale, chiedendo la conferma della sentenza impugnata e la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali Considerato in diritto 1. Il ricorso, compendiandosi in una lettura alternativa delle risultanze istruttorie che, appuntandosi sul procedimento valutativo nell'obiettivo di sostituire al metro del giudicante, peraltro reso in doppia conforme da entrambe le sentenze di merito, altro e diverso apprezzamento, in termini più favorevoli per l'imputato, deve essere dichiarato inammissibile. La pretesa configurabilità del consenso della vittima che costituisce il filo conduttore dei tre sovraesposti motivi si risolve, invero, in un dissenso valutativo rispetto alla ricostruzione e all'apprezzamento del fatto compiuta dalla Corte distrettuale in stretta aderenza alle deposizioni dei due ragazzi presenti al fatto riassemblate alle dichiarazioni della p.o. che, per quanto reputate genuine, presentavano aporie narrative strettamente legate alla sua condizione di ritardo mentale. Va in primo luogo rilevato, muovendo dal terzo motivo, che del tutto vanamente invocato risulta l'errore putativo sul consenso della vittima, ricorrente allorquando l'agente sia ragionevolmente convinto di agire con l'approvazione della persona oggetto delle sue avanches sessuali Sez. 3, numero 37166 del 18/05/2016 - dep. 07/09/2016, B e altri, Rv 268311 . Al di là del rilievo che non è ravvisabile in alcuna fra le disposizioni legislative in materia di delitti sessuali un qualche indice normativo che possa imporre, a carico del soggetto passivo del reato, onde ritenerne sussistenti gli elementi costitutivi, un onere di espressione del dissenso alla intromissione di soggetti terzi nella sua sfera sessuale, dovendosi al contrario ritenere, proprio in ragione dell'intimità della dimensione personale attinta, che tale dissenso sia da presumersi e che pertanto sia necessaria, ai fini dell'esclusione dell'offensività della condotta, una manifestazione di consenso del soggetto passivo che quand'anche non espresso, presenti segni chiari ed univoci che consentano di ritenerlo esplicitato in forma tacita, le risultanze processuali passate in rassegna dalla sentenza impugnata escludono radicalmente che la condotta tenuta dalla p.o. potesse rivelarne una qualche forma di adesione agli atti invasivi della sua sfera sessuale posti in essere dal prevenuto. Anche a voler ritenere che l'iniziale assenza di reazioni da parte della ragazza all'abbraccio prolungato da parte dell'imputato sedutosi accanto a lei sulla scalinata della chiesa potesse essere inteso come una manifestazione di consenso, quantunque la mancanza di rapporti pregressi non sembri giustificare tale intimità di approccio, risulta dalla ricostruzione del fatto da parte dei giudici del gravame, conforme del resto a quella del Tribunale, che già al momento del toccamento del seno, attuato come un'estensione in sequenza all'abbraccio, la p.o. avesse esplicitato il suo dissenso intimando all'uomo di andar via, laddove questi ha invece continuato la progressione criminosa estendendo la mano in direzione delle parti intime della vittima e tentando di baciarla. Ciò è quanto emerge secondo la Corte siciliana dalle testimonianze di G.P. e di M.D. , le cui dichiarazioni, in quanto entrambi presenti al fatto svoltosi sul sagrato della chiesa del paese, e dunque testi de visu, sono state ritenute funzionali alla conferma e al contempo al chiarimento quanto alla dinamica degli eventi del portato narrativo della p.o., le cui imprecisioni, ascrivibili al ritardo mentale da cui è affetta, sono state ritenute bisognevoli di integrazione sulla base delle testimonianze anch'esse dirette degli astanti e dunque aventi la medesima valenza probatoria di quelle della vittima. 2. È dunque un fuor d'opera invocare, come fa la difesa con il primo motivo, il travisamento della deposizione di quest'ultima, peraltro neppure compiutamente documentata essendosi il ricorrente limitato a riportare solo alcuni stralci estrapolati dal verbale della sua audizione - operazione questa di per sé inammissibile in sede di legittimità dove il ricorso deve riportare, o comunque allegare nella sua interezza l'atto che si assume travisato non potendo la frantumazione dei contenuti probatori, funzionale a trarre rafforzamento alla tesi sostenuta, consentire di valutare nella sua portata il dedotto travisamento Sez. 1, numero 23308 del 18/11/2014 - dep. 29/05/2015, Savasta e altri, Rv. 26360101 e comunque preclusa dalla doppia valutazione conforme delle due sentenze di merito, atteso che è sulla lettura congiunta delle testimonianze dirette che si fonda l'affermazione di responsabilità dell'imputato. I testi suddetti hanno infatti affermato l'uno di aver visto il prevenuto importunare attraverso il palpeggiamento del seno, per poi scendere con la mano verso le parti intime con profusione di baci, l'amica che dapprima gli chiedeva di smettere dal suo intento e che poi, continuando l'uomo nella sua opera di molestia, cercava di divincolarsi senza riuscirvi, tanto da indurre lo stesso teste ad intervenire, e l'altra di aver sentito la p.o. profferire un secco no nel mentre l'imputato tentativo dell'uomo di baciarla avvicinando la bocca al suo viso. Emerge quindi chiaramente la sequenza delle condotte delittuose, costituite dapprima nel palpeggiamento del seno della ragazza, prontamente seguito dalle rimostranze della stessa, e dopo, malgrado il dissenso già esternato, l'allungamento della mano lungo il corpo verso il basso ventre e l'accostamento della bocca di costui al viso della vittima per baciarla. 3. Da tale ricostruzione discende, a cascata, la manifesta infondatezza del secondo motivo, le cui doglianze prescindono integralmente dalla puntuale e compiuta disamina delle risultanze istruttorie compiuta dai giudici di appello, sollecitando una rivalutazione degli elementi di fatto su cui si fonda la decisione impugnata non consentita in sede di legittimità. Ed invero il contatto fisico della mano dell'imputato con il seno della vittima, ovverosia con una zona dichiaratamente erogena preclude alla radice l'eccepita riconducibilità della condotta al tentativo di violenza sessuale, delitto per contro compiutamente perfezionatosi All'esito del ricorso segue, a norma dell' articolo 616 c.p.p. , l'onere delle spese del procedimento, nonché, non sussistendo elementi per ritenere che società ricorrente abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo. A carico del ricorrente devono essere altresì poste, in ragione del principio della soccombenza, le spese sostenute nel presente grado di giudizio dalla parte civile, liquidate in applicazione del tariffario vigente P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi Euro 3.500, oltre accessori di legge.