La configurazione del reato di porto abusivo di armi

La Corte di Cassazione accoglie il ricorso di un minore condannato per porto abusivo di armi, in virtù di un’errata qualificazione del tipo di strumento da taglio posseduto dal giovane.

Un minore veniva condannato per porto abusivo di armi, con riferimento ad un coltello con lama di 12 centimetri. Avverso la sentenza della Sezione Minorenni della Corte d'Appello di Napoli, il ragazzo ricorreva per Cassazione, sulla base di due motivi di doglianza, ricorso in seguito accolto dal Collegio. La vicenda in esame ruota intorno alla qualificazione dell'arma abusivamente detenuta cercando di fare luce se il tipo di strumento fosse un comune coltello a serramanico o un'arma bianca. Specifica la Corte di Cassazione che «salvo che si tratti di un'arma bianca propria, il coltello è di regola un'arma bianca impropria, cioè si tratta di uno strumento da punta e da taglio. Il porto senza giustificato motivo di uno strumento da punta e/o taglio arma bianca impropria è punito ai sensi dell'articolo 4, l. numero 110/1975, con la pena congiunta dell'arresto e dell'ammenda, salvo che ricorra l'ipotesi lieve, punita con la sola sanzione pecuniaria dell'ammenda». Tuttavia, sulla base di quanto appena detto, i giudici di merito avevano errato nel qualificare il fatto come porto abusivo di armi, in ragione della sola presenza del meccanismo di scatto e di blocco della lama, essendo mancato un accertamento sull'esistenza della lama dotata di due taglienti, caratteristica che consente di ascrivere l'arma, nella categoria delle armi bianche proprie, ai sensi dell'art 699 c.p. Essendo mancato tale accertamento, la Corte di Cassazione sottolinea che non ci possa essere, nel caso di specie, una rideterminazione della pena, come richiesto invece dal Sostituto Procuratore. Pertanto, il Collegio accoglie il ricorso e annulla la sentenza impugnata.  

Presidente Mogini – Relatore Cappuccio   Ritenuto in fatto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Napoli Sezione Penale Minorenni ha confermato la sentenza pronunciata nei confronti di R.C. dal Tribunale per i Minorenni di Napoli in data 2 dicembre 202028 con la quale è stato condannato per la contravvenzione di cui all'articolo 699 c.p., con riferimento a un coltello avente lama di 12 centimetri. 2. Ricorre per cassazione R.C., a mezzo del proprio difensore, difensore denunciando due motivi. 2.1. Con il primo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla qualifica di arma propria, tenuto conto che si trattava di un coltello a serramanico privo delle caratteristiche necessarie per qualificarlo alla stregua dell'articolo 699 c.p. 2.2. Con il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche, al mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena, infine al trattamento sanzionatorio, da rimodulare in senso favorevole all'imputato. 3. Il Sostituto Procuratore generale, con conclusioni scritte, ha prospettato l'annullamento senza rinvio e conseguente rideterminazione della pena con riferimento al primo motivo di ricorso e la declaratoria d'inammissibilità del secondo motivo. 4. La difesa ha depositato conclusioni scritte con le quali ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato con riguardo alla qualificazione giuridica del fatto, sicché la sentenza impugnata va annullata con rinvio sul punto, non potendosi però procedere alla determinazione della pena in sede di legittimità, come richiesto dal Sostituto Procuratore generale. 2. Va, in primo luogo, affrontata la quaestio iuris della definizione giuridica della condotta imputata al ricorrente. Entrambi i giudici di merito hanno concordemente ritenuto il coltello a scatto di cui all'imputazione rientrante nella previsione dell'articolo 699 c.p. Sez. 1, numero 45548 del 23/09/2015, Marchesi, Rv. 265278 . 2.1. Sebbene con qualche oscillazione, pur se a volte meramente terminologica cfr. Sez. 6, numero 5943 del 21/5/1986, Meneghino, Rv. 173183 Sez. F, numero 33396 del 28/7/2009, Balacco, Rv. 244643 e Sez. 1, numero 33244 del 9/5/2013, Sicuro, Rv. 256988 , nella giurisprudenza di questa Corte è consolidato l'orientamento secondo il quale il comune coltello a serramanico cioè l'utensile dotato di lama pieghevole nella cavità della impugnatura la quale, così, funge anche da guaina costituisce strumento da punta e/o da taglio, ovverosia arma impropria, il cui porto ingiustificato,, fuori della abitazione o delle relative appartenenze, è sanzionato ai termini della L. 18 aprile 1975, numero 110, articolo 4, Sez. 1, numero 37080 dell'11/10/2011, Scarcella, Rv. 250817 Sez. 1, numero 46264 dell'8/11/2012, Visendi, Rv. 253968 Sez. 1, numero 15945 del 21/3/2013, Cancellieri, Rv. 255640 mentre è arma propria bianca , sicché il porto abusivo è punito ai sensi dell'articolo 699 c.p., quella particolare specie di coltello a serramanico detto coltello a molla, o molletta, ovvero, anche, coltello a scatto o coltello a scrocco, dotato di congegni che consentono la fuoriuscita della lama dal manico senza la manovra della estrazione manuale e il successivo bloccaggio della lama stessa in assetto col manico Sez. 1, numero 2208 del 18/1/1995, Mininni, Rv. 200423 Sez. 1 , numero 16785 del 7/4/2010, P.G. in proc. Pierantoni, Rv. 246947 .207720 . Come pure, secondo altro orientamento, costituisce arma propria anche il coltello a serramanico privo di congegno di scatto che, tuttavia, assicura il blocco della lama - una volta snudata e in linea con l'impugnatura sicché la successiva chiusura necessita di un meccanismo di disincaglio Sez. 1, numero 5213 del 19/4/1996, P.M. in proc. Ben Hassime, Rv. 204670 Sez. 1, numero 16685 del 27/3/2008, Papagni, Rv. 240278 Sez. F, numero 33604 del 30/8/2012, Luciani, Rv. 253427 Sez. 1, numero 29483 dell'11/6/2013, Roso, non massimata . In tutte le sopra ricordate sentenze, relative alla qualificazione del coltello a scatto o a molla come arma propria, la Corte di legittimità non ha mancato di correlare la qualificazione del coltello come arma propria alla attitudine ad assumere le caratteristiche di un pugnale o di uno stiletto Sez. 1, numero 4514 del 20/3/1995, P.M. e Di Renzo, Rv. 201136 Sez. 1, numero 563 del 30/1/1995 proc. Caruso, Rv. 200927 Sez. 1, r. 4938 del 4/10/1996, P.M. in proc. Giuliani,Rv. 207720 . Sicché, in definitiva, quali che siano le particolari caratteristiche di costruzione del coltello , alla stregua della varia tipologia, il discrimen tra l'arma impropria cioè lo strumento da punta e/o da taglio atto ad offendere e l'arma propria è costituito dalla presenza delle caratteristiche tipiche delle armi bianche corte, quali, appunto, i pugnali o gli stiletti, e, cioè, la punta acuta e la lama a due tagli Sez. 1, numero 19927 del 9/4/2014, Teti, Rv. 259539 . 2.2. Deve, quindi, concludersi che, salvo che si tratti di una arma bianca propria nel senso sopra ricordato, il coltello è di regola una arma bianca impropria , cioè si tratta di uno strumento da punta e da taglio. Il porto senza giustificato motivo di uno strumento da punta e/o taglio arma bianca impropria è punito ai sensi del L. numero 110 del 1975 articolo 4, con la pena congiunta dell'arresto e dell'ammenda, salvo che ricorra l'ipotesi lieve, punita con la sola sanzione pecuniaria dell'ammenda. Il relativo accertamento spetta al giudice di merito. 3. Sulla base di quanto sopra esposto, deve concludersi che i giudici di merito hanno errato nel qualificare il fatto alla stregua dell'articolo 699 c.p., in ragione della sola presenza del meccanismo di scatto e di blocco della lama, essendo mancato un accertamento sulla esistenza di una lama dotata di due taglienti, caratteristica che consente di ascrivere l'arma, nella categoria delle armi bianche proprie di cui all'articolo 699 c.p. La sentenza impugnata va, dunque, annullata sul punto poiché, sulla scorta delle caratteristiche del coltello, siccome descritte concordemente dai giudici di merito, non è possibile addivenire alla corretta qualificazione giuridica del fatto, essendo necessario verificare se il coltello oggetto di imputazione sia o meno dotato dei due taglienti. 4. La necessità di tale accertamento per un verso impone di ritenere assorbito il secondo motivo di ricorso e, per altro verso, impedisce la rideterminazione della pena da parte di questa Corte, così come richiesto dal Sostituto procuratore generale. Ciò in quanto il pur intervenuto ampliamento del contenuto della clausola contenuta nell'articolo 620, comma 1, lettera I , cod. proc penumero - che attribuisce al giudice di legittimità, qualora proceda all'annullamento del provvedimento impugnato, di non disporre il giudizio di rinvio - fissa contemporaneamente il limite di tale potere, chiarendo che ciò è possibile quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto o se è possibile rideterminare la pena sulla base delle statuizioni del giudice di merito ovvero se è possibile adottare i provvedimenti necessari, nonché in ogni altro caso in cui il rinvio risulta superfluo . Il limite del potere della Corte è, dunque, fissato dal contenuto del provvedimento impugnato, sulla base del quale deve risultare imposta l'adozione di una decisione che si sostituisce a quella assunta dal giudice del merito, senza però che vi sia la necessità di effettuare approiFondimenti in fatto o di compiere nuove valutazioni. Ciò che invece è necessario nel caso che occupa, non potendo il Collegio - come già detto - dirimere la quaestio fatti concernente la qualificazione giuridica sulla scorta della sola descrizione contenuta nelle sentenze di merito. 5. La sentenza dev'essere, dunque, annullata limitatamente alla qualificazione giuridica del fatto, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli - Sezione Minorenni per un nuovo giudizio, ossequiante del principio di diritto suindicato. In caso di diffusione del presente provvedimento vanno omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. numero 196 del 2003 articolo 52, in quanto imposto dalla legge. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla qualificazione giuridica del fatto e rinvia per un nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli - Sezione Minorenni. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. numero 196 del 2003 articolo 52, in quanto imposto dalla legge.