La disciplina della notifica al difensore d’ufficio dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari

«Le notifiche ex articolo 161, comma 4, c.p.p. al difensore d’ufficio dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari e del decreto di citazione diretta a giudizio dell’imputato, che, in fase di indagini preliminari, abbia eletto domicilio presso detto difensore d’ufficio nominato, il quale abbia rifiutato la domiciliazione ai sensi del comma 4-bis dell’articolo 162 c.p.p., deve ritenersi che siano affette da nullità assoluta, benché non omesse, ma solo effettuate in una forma diversa da quella prescritta e tuttavia radicalmente incapace di assicurare l’effettiva conoscenza del processo».

La Corte d'Appello di Milano, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Milano, confermava la condanna di un uomo per tentato furto semplice di alcuni generi alimentari di un supermercato. Avverso la decisione di secondo grado l'imputato proponeva ricorso per Cassazione sulla base di otto motivi di doglianza. Il ricorso è considerato fondato dalla Corte di Cassazione. La vicenda che ruota intorno alla notifica di conclusione delle indagini preliminari nei confronti del ricorrente, grazie alla verifica degli atti processuali ha confermato la prospettazione difensiva del difensore. In sostanza, l'avviso di conclusione delle indagini preliminari nei confronti dell'imputato all'epoca indagato e privo di residenza in Italia, era stata effettuata ai sensi dell'articolo 161, comma 4, c.p.p. presso il difensore d'ufficio, che aveva rifiutato la domiciliazione degli atti del procedimento. Questi fatti hanno spinto la Corte di Cassazione a pronunciare il seguente principio di diritto «le notifiche ex articolo 161, comma 4, c.p.p. al difensore d'ufficio dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e del decreto di citazione diretta a giudizio dell'imputato, che, in fase di indagini preliminari, abbia eletto domicilio presso detto difensore d'ufficio nominato, il quale abbia rifiutato la domiciliazione ai sensi del comma 4-bis dell'articolo 162 c.p.p., deve ritenersi che siano affette da nullità assoluta, benché non omesse, ma solo effettuate in una forma diversa da quella prescritta e tuttavia radicalmente incapace di assicurare l'effettiva conoscenza del processo». Per questi motivi, il Collegio ha accolto il ricorso e annullato la sentenza impugnata.

Presidente Catena – Relatore Brancaccio   Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte d'Appello di Milano, in parziale riforma della decisione emessa in primo grado dal Tribunale di Milano in data 11.2.2020, confermando la condanna di S.C. , ha rideterminato la pena nei suoi confronti nella misura di mesi sei di reclusione ed Euro 150 di multa in relazione a due contestazioni di tentato furto semplice di alcuni generi alimentari da un supermercato del valore in entrambe le occasioni di circa 50 Euro - e per la contravvenzione di cui all'articolo 650 c.p. per non aver osservato l'ordine del Prefetto di non far rientro nel territorio italiano , tutti reati commessi nella stessa giornata e posti in continuazione tra loro, ritenuta sussistente la recidiva reiterata. 2. Ha proposto ricorso l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo otto motivi distinti. 2.1. Il primo argomento ed il secondo argomento di censura denunciano violazione di legge e nullità del decreto di citazione a giudizio, sia perché non preceduto da regolare notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, effettuata ai sensi dell'articolo 161, comma 4, c.p.p. presso il difensore d'ufficio, che aveva rifiutato la domiciliazione degli atti del procedimento, una volta nominato in sede d'indagine, sul presupposto della mancanza di fissa dimora o domicilio sul territorio nazionale del ricorrente sia perché la stessa notifica del decreto di citazione diretta a giudizio era stata effettuata, per le medesime ragioni illegittimamente, ex articolo 161, comma 4, c.p.p Nè la conoscenza del processo da parte del ricorrente può essere desunta dalla notifica diretta e personale di atti precedenti alla vocatio in ius quali erano stati il verbale di perquisizione e sequestro effettuati a suo carico nel processo egli è sempre stato assente. 2.2. La terza censura eccepisce violazione di legge in relazione alla sussistenza della prova del reato, sia quanto all'elemento oggettivo che soggettivo. Non si sarebbe tenuto conto dell'estremo disagio economico del ricorrente, tanto da far sì che dovesse ritenersi integrata la scriminante dello stato di necessità, visto che la sottrazione ha riguardato pochi beni alimentari di scarso valore economico inoltre, mancherebbe l'elemento soggettivo doloso, per l'evidenza contraria rappresentata dal pagamento parziale della merce da parte dell'imputato. 2.3. Il quarto motivo di censura enuncia un vizio di violazione di legge e mancanza o manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato, là dove non ha ritenuto di poter configurare, nel caso di specie, un'ipotesi concreta di particolare tenuità del fatto. 2.4. Il quinto motivo di ricorso denuncia vizio di omessa motivazione in relazione alla riduzione della determinazione del trattamento sanzionatorio nella misura massima prevista per il tentativo. 2.6. La sesta ragione eccepita denuncia omessa motivazione relativamente al motivo d'appello con cui si invocava il minimo aumento per la continuazione criminosa. 2.7. Il settimo e l'ottavo motivo di ricorso attingono, infine, rispettivamente - alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, in misura prevalente o equivalente rispetto alla recidiva reiterata ritenuta sussistente, nonostante la natura, i mezzi, l'oggetto e le modalità dei reati fossero tutti di scarso allarme sociale - alla violazione di legge ed al vizio di motivazione avuto riguardo alla dosimetria sanzionatoria, non contenuta nei minimi edittali, ed alla mancata concessione dei doppi benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione. 3. Il PG P.S. ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato nelle pregiudiziali censure difensive, con le quali si deduce la nullità della citazione a giudizio dell'imputato di conseguenza, devono essere annullate sia la sentenza di primo grado che quella di appello, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Milano per l'ulteriore corso. 2. Sia la verifica degli atti processuali che, soprattutto, la stessa ricostruzione del giudice di primo grado - contenuta nell'ordinanza del 26.3.2019, richiamata dalla sentenza d'appello - hanno confermato la prospettazione difensiva l'avviso di conclusione delle indagini preliminari nei confronti dell'imputato, all'epoca indagato, privo di residenza in Italia e senza fissa dimora, è stata effettuata ai sensi dell'articolo 161 c.p.p., comma 4, presso il difensore d'ufficio - l'avvocato Perricone - che aveva, tuttavia, rifiutato la domiciliazione degli atti del procedimento, una volta nominato in sede d'indagine dalla polizia giudiziaria all'indagato era stato dato avviso, contestualmente alla nomina del difensore d'ufficio, nel verbale di identificazione ed elezione di domicilio del 1.11.2017, della mancata disponibilità del citato difensore a svolgere la funzione di domiciliatario e che, pertanto, le notifiche degli atti del procedimento sarebbero state effettuate comunque presso tale difensore, ma sarebbe stato onere dell'indagato acquisire periodicamente informazioni sul procedimento dal domiciliatario. Anche la notifica del decreto di citazione diretta a giudizio era stata effettuata, sui medesimi presupposti, ex articolo 161, comma 4, c.p.p L'imputato, nel corso del processo, non ha mai nominato difensore di fiducia e non è mai comparso in giudizio e si è proceduto, in entrambi i gradi di merito, in sua assenza, con l'assistenza del primo difensore di ufficio nominato, che è anche il firmatario del ricorso per cassazione. Il ricorrente deduce, che, da tale situazione, sia derivata una nullità assoluta dell'atto di vocatio in ius per il giudizio di primo grado, erroneamente ritenuta insussistente dalla sentenza impugnata. L'eccezione di nullità è fondata. Il Collegio rileva come la Corte d'Appello, effettivamente, ha incentrato la sua attenzione sulla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari ed ha sostenuto che la verifica richiesta dalla giurisprudenza di legittimità in tema di assenza circa l'effettiva conoscenza del processo non potesse interferire con la regolarità di una notifica di un atto antecedente a quello di citazione in giudizio, che, invece, era stato legittimamente notificato ex articolo 161, comma 4, c.p.p Inoltre, i giudici di secondo grado hanno sottolineato come la notifica dell'avviso ex articolo 415-bis c.p.p. e quella del decreto di citazione in giudizio siano state comunque effettuate ritualmente ai sensi dell'articolo 161, comma 4, c.p.p., presso il difensore d'ufficio nominato, del quale, nel verbale di elezione di domicilio, erano ben indicati i dati identificativi e tutte le informazioni utili al ricorrente per contattarlo. Da tali due considerazioni, in fatto ed in diritto, la Corte d'Appello fa derivare la regolarità della citazione a giudizio, ma tali conclusioni appaiono frutto di una lettura inesatta e limitata del sistema processuale di garanzia delineato dal legislatore e dalla giurisprudenza di legittimità al fine di consentire all'imputato di essere consapevole del processo celebrato nei suoi confronti e, eventualmente, della scelta di non parteciparvi personalmente ma soltanto venendo rappresentato dal proprio difensore. 2.1. Le Sezioni Unite hanno stabilito, in realtà, che, ai fini della dichiarazione di assenza, non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio da parte dell'imputato al contrario, il giudice deve, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale con il legale domiciliatario, tale da fargli ritenere con certezza che l'imputato abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente allo stesso Sez. U, numero 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail, Rv. 279420 . L'evoluzione normativa sul tema delle garanzie di conoscenza e partecipazione del procedimento e la giurisprudenza della Corte EDU costituiscono i due fattori determinati che hanno portato le Sezioni Unite a ritenere l'elezione di domicilio presso il difensore di ufficio non indicativa della concreta e reale conoscenza del procedimento, che sola potrebbe legittimare una notifica non a mani proprie del decreto di citazione a giudizio a meno che, ovviamente, non emerga in concreto l'effettivo instaurarsi del rapporto professionale con il collegato passaggio di informazioni circa la data e il luogo di celebrazione del processo e l'accusa a carico, dal difensore di ufficio all'imputato. Partendo dal presupposto logico-giuridico che il processo in assenza non nasce come forma di sanzione per l'imputato, le Sezioni Unite avvertono che le situazioni di cui all'articolo 420-bis, comma 2, c.p.p. non rappresentano presunzioni di conoscenza del procedimento, pena la regressione dell'attuale sistema - a dispetto delle finalità che lo hanno ispirato e che hanno condotto ad una lunga evoluzione normativa e giurisprudenziale sul tema delle garanzie di partecipazione al procedimento -all'assetto antecedente all'entrata in vigore del nuovo codice di rito. Pertanto, alcun effetto conseguirà ad una impossibilità di regolare notifica risultare sloggiato al domicilio eletto non consentirà di procedere in assenza sulla scorta della notifica quale soggetto irreperibile o presso la casa comunale risultare irreperibile non consentirà che la pur valida notifica ai sensi dell'articolo 161 c.p.p., comma 4, prevalga sul dato sostanziale della non conoscenza aver nominato un difensore di fiducia che ha poi rinunciato al mandato o che sia stato revocato parimenti non consentirà di procedere senza certezza della conoscenza . Ed in particolare, avuto riguardo alle elezioni di domicilio relative a soggetti stranieri più o meno precari in Italia, le Sezioni Unite hanno sostenuto che l'elezione di domicilio deve essere seria e reale, dovendo essere apprezzabile un rapporto tra il soggetto ed il luogo dove dovrebbero essere indirizzati gli atti, onde evitare elezioni di domicilio disattente e poco consapevoli . Nella fattispecie decisa concernente fattispecie precedente all'introduzione dell'articolo 162 c.p.p., comma 4-bis, ad opera della L. 23 giugno 2017, numero 103 , le Sezioni Unite hanno ritenuto corretta la statuizione della Corte di appello che aveva rilevato, di ufficio, la nullità della sentenza di primo grado per essere stata preceduta da una dichiarazione di assenza fondata sull'elezione di domicilio presso un difensore di ufficio da parte di un soggetto straniero, avvenuta in una fase precoce dell'evoluzione procedimentale, ritenendo, altresì, che non vi fosse prova della conoscenza della chiamata in giudizio nè di indicatori di una volontaria sottrazione alla conoscenza del procedimento da parte dell'imputato. 2.2. Da quanto sinora esposto, è evidente che il fondamento del sistema processuale di notifiche in vista della citazione in giudizio è incentrato sull'effettività della conoscenza sull'accertamento che la parte sia personalmente informata del contenuto dell'accusa e del giorno e luogo della udienza e, quindi, il processo in assenza è ammesso solo quando sia raggiunta la certezza della conoscenza da parte dell'imputato sicché, quando il giudice non abbia raggiunto la certezza della conoscenza della chiamata in giudizio da parte dell'imputato, deve disporre la notifica personalmente ad opera della polizia giudiziaria così le Sezioni Unite, che richiamano l'articolo 420 -quater, c.p.p. . Come noto, poi, il percorso interpretativo del massimo collegio nomofilattico aveva già chiaramente indicato che l'effettiva conoscenza del procedimento deve essere riferita all'accusa contenuta in un provvedimento formale di vocatio in iudicium , sicché tale non può ritenersi la conoscenza dell'accusa contenuta nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, fermo restando che l'imputato non deve avere rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione oppure non deve essersi deliberatamente sottratto a tale conoscenza Sez. U, numero 28912 del 28/2/2019, Innaro, Rv. 275716 . 2.3. Sulla base di tali premesse, la giurisprudenza delle Sezioni semplici ha richiamato la necessità dell'effettiva conoscenza del processo intesa come vocatio in ius , a prescindere dall'esistenza di notifiche formalmente regolari attestanti la conoscenza del procedimento. Si è così condivisibilmente affermato che, nel giudizio in assenza, è affetta da nullità assoluta, deducibile in ogni stato e grado del procedimento, la notifica del decreto di citazione all'imputato eseguita presso il difensore d'ufficio domiciliatario, ove non sia stata accertata la sussistenza dell'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale e l'imputato o di altri elementi idonei a far ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento Sez. 5, numero 22752 del 21/1/2021, Georgieva, Rv. 281315 vedi anche Sez. 3, numero 11813 del 24/11/2020, dep. 2021, Zagar, Rv. 281483 in tema di rescissione del giudicato e notifica al difensore d'ufficio presso cui si sia eletto domicilio, nonché Sez. 5, numero 19949 del 6/4/2021, Olguin, Rv. 281256, in tema di rescissione del giudicato e notifica al difensore di fiducia domiciliatario, successivamente cancellatosi dall'albo degli avvocati . Nella fattispecie oggi in esame, viene in risalto un'ulteriore questione, e cioè se sia corretta o meno la procedura di notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e, successivamente, del decreto di citazione a giudizio, al difensore d'ufficio indicato domiciliatario, il quale si sia rifiutato di ricevere gli atti a tale titolo, ai sensi dell'articolo 162, comma 4-bis c.p.p Ebbene, negli atteggiamenti ermeneutici antecedenti al consolidarsi della giurisprudenza delle Sezioni Unite Ismail ed Innaro, si era fatta strada la tesi secondo cui, in tema di elezione di domicilio effettuata dall'imputato presso il difensore d'ufficio, qualora quest'ultimo non accetti la veste di domiciliatario, come consentito dal comma 4-bis dell'articolo 162 c.p.p., introdotto della L. 23 giugno 2017, numero 103, e l'imputato non provveda ad effettuare una nuova e diversa elezione di domicilio, si deve procedere comunque mediante notifica allo stesso difensore ai sensi dell'articolo 161, comma 4, c.p.p., diversamente determinandosi una situazione di stallo non superabile Sez. 5, numero 37323 del 22/2/2019, Orrù, Rv. 277534 Sez. 2, numero 27935 del 3/5/2019, Betancur, Rv. 276214 Sez. 2, numero 10358 del 14/1/2020, Romanov, Rv. 278427-01 . Tali pronunce, agendo sotto un profilo di intervento diverso da quello dell'eccezione di nullità, hanno ritenuto abnorme il provvedimento col quale il giudice dell'udienza preliminare, oppure il giudice del dibattimento, dichiarino la nullità della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e, conseguentemente, della richiesta di rinvio a giudizio e dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, ovvero del decreto che dispone il giudizio, perché comportante una insuperabile stasi del processo, conseguente all'impossibilità di notificare gli atti del procedimento al domicilio eletto e rifiutato dal domiciliatario, qualora manchi un'ulteriore, diversa indicazione elettiva ad opera dell'indagato. Le sentenze sopra citate affermano che, quando l'imputato eserciti la facoltà di dichiarare o eleggere domicilio ai sensi dell'articolo 161, comma 1, c.p.p., è anche gravato dell'onere di conservare, entro il limite della esigibilità della condotta diligente, i rapporti con il domicilio eletto, onde mantenersi nella condizione di essere effettivamente e tempestivamente informato in ordine alla esistenza di notificazioni concernenti il procedimento in questione, onere ritenuto sussistente anche nell'ipotesi in cui la elezione sia stata effettuata dall'indagato presso il difensore di ufficio. Poiché il rifiuto della persona indicata quale domiciliataria di ricevere l'atto rende l'elezione inidonea a perseguire lo scopo cui essa è diretta, è legittimo il ricorso alla procedura notificatoria mediante consegna dell'atto al difensore, sia esso di fiducia o d'ufficio, a norma dell'articolo 161, comma 4, c.p.p Il Collegio ritiene, tuttavia, che l'attuale sistema processuale di garanzie di conoscenza effettiva del processo, disegnato dalle Sezioni Unite calibrandolo sulle modifiche del legislatore, lette nel prisma della giurisprudenza della Corte EDU in particolare, le sentenze Somogyi c. Italia del 18 maggio 2004 e Sejdovic c. Italia del 10 novembre 2004, cfr. anche Corte EDU, Huzuneanu c. Italia, del 1 settembre 2016 , non possa che portare al superamento di tale impostazione interpretativa, ispirato da considerazioni pratiche per la risoluzione di una situazione che obiettivamente determina dilatazione dei tempi e degli adempimenti procedimentali. Ed infatti, già Sez. 1, numero 17096 del 9/3/2021, Joseph Austin, Rv. 281198 - richiamata la sentenza Sez. U, numero 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail, Rv. 279420 - ha affermato il principio, qui ribadito, secondo cui, in tema di elezione di domicilio effettuata dall'imputato presso il difensore d'ufficio, qualora quest'ultimo non accetti la veste di domiciliatario, come consentito dal comma 4-bis dell'articolo 162 c.p.p., introdotto della L. 23 giugno 2017, numero 103, e l'imputato non provveda ad effettuare una nuova e diversa elezione di domicilio, deve procedersi alla notificazione ai sensi degli articolo 157 ed eventualmente 159 c.p.p., in quanto, se si effettuasse la notificazione allo stesso difensore ai sensi dell'articolo 161, comma 4, c.p.p., ne risulterebbe frustrata la specifica finalità del comma 4-bis dell'articolo 162 cit. di rendere reale ed effettiva la conoscenza del processo da parti di chi si trovi sottoposto a procedimento penale ed assistito da un difensore d'ufficio. La pronuncia, avvertendo del pericolo derivante da interpretazioni che finiscono per rendere inoperante la disposizione di cui al comma 4-bis dell'articolo 162 del codice di rito e per eluderne le finalità, evidenzia come detta norma si limiti a stabilire l'inefficacia della designazione, effettuata dall'imputato, del difensore d'ufficio a domiciliatario, se non accompagnata dalla sua accettazione, senza poi contenere un'espressa previsione che offra indicazioni operative sulla successiva sequenza di operazioni notificatorie. Per uscire dall'impasse creata dalla situazione di rifiuto della domiciliazione, si può, in effetti, o consentire che la notifica avvenga comunque mediante consegna dell'atto al medesimo difensore di ufficio, sul presupposto che la designazione quale domiciliatario del difensore, in difetto della sua accettazione, integri una situazione parificabile alla mancanza o all'inidoneità del domicilio dichiarato o eletto, prevista dall'articolo 161, comma 4, c.p.p., ovvero ritenere applicabili le prescrizioni dell'articolo 157 c.p.p. ed i criteri previsti in sequenza dai suoi primi otto commi per effettuare le ricerche della persona del destinatario non detenuto, che non abbia eletto o dichiarato domicilio, con eventuale sua declaratoria di irreperibilità ex articolo 159 c.p.p. in caso di mancato rintracciamento nei luoghi indicati. Il Collegio, aderendo alle ragioni della richiamata sentenza della Prima Sezione Penale, ribadisce la miglior coerenza della seconda opzione con l'attuale sistema processuale garantito , volto a consentire l'effettività della conoscenza della celebrazione del processo nei confronti dell'imputato. Nella condizione del soggetto che sia privo di difensore di fiducia e non sia nemmeno in grado di indicare un luogo ove ricevere le notificazioni degli atti processuali perché privo di fissa dimora, come di frequente accade con i cittadini stranieri e come è avvenuto nel caso di specie , deve ritenersi che l'inefficacia dell'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio vada interpretata come insussistenza di un domicilio da eleggere e non soltanto come inidoneità o insufficienza. Correttamente, pertanto, la sentenza citata evidenzia la portata dirimente - al fine di determinarsi sulla soluzione della questione giuridica in esame - di richiamarsi alla finalizzazione del comma 4-bis dell'articolo 162, introdotto proprio per rendere reale ed effettiva la conoscenza del processo da parte di soggetto indagato ed assistito da difensore d'ufficio, che, non derivando da una scelta fiduciaria dell'interessato, non assicura quei contatti e quelle comunicazioni, che sono necessari per garantire il pieno dispiegamento della difesa. La disposizione normativa di nuovo conio si inserisce innegabilmente in un contesto normativo ed interpretativo orientato a garantire che l'assenza al processo dell'imputato sia ascrivibile ad una determinazione di rinuncia volontaria e non alle 8 disfunzioni che possono crearsi nel rapporto professionale con un difensore d'ufficio, destinatario di un'elezione di domicilio rifiutata e resa priva di efficacia. Ed a voler ritenere, viceversa, di poter riproporre il meccanismo di notifica ex articolo 161, comma 4, c.p.p., nella fattispecie di elezione di domicilio rifiutata, si finirebbe, come anticipato, per rendere inutile la modifica apportata con il comma 4-bis e riproporre quel sistema presuntivo di conoscenza, legato alla sola regolarità formale dell'adempimento, che la norma ha inteso superare e che le Sezioni Unite hanno oramai sterilizzato. 3. In considerazione di quanto esposto, le notifiche ex articolo 161, comma 4, c.p.p. al difensore d'ufficio dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e del decreto di citazione diretta a giudizio dell'imputato, che, in fase di indagini preliminari, abbia eletto domicilio presso detto difensore d'ufficio nominato, il quale abbia rifiutato la domiciliazione ai sensi del comma 4-bis dell'articolo 162 c.p.p., deve ritenersi che siano affette da nullità assoluta, benché non omesse, ma solo effettuate in una forma diversa da quella prescritta e tuttavia radicalmente incapace di assicurare l'effettiva conoscenza del processo. Si condivide, sul tema della natura della nullità, quanto affermato da Sez. 5, numero 22752 del 2021, cit., che si è richiamata alla sentenza delle Sezioni Unite Palumbo Sez. U, numero 119 del 27/10/2004, dep. 2005, Rv. 229541 - con cui è stato chiarito come la nullità assoluta e insanabile prevista dall'articolo 179 c.p.p. ricorra soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti in concreto inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato - e ne ha letto i principi alla luce delle affermazioni delle Sezioni Unite nella pronuncia Ismail. La ricostruzione nel senso della natura assoluta della nullità prodottasi per la citazione dell'imputato secondo una modalità di notifica quella ex articolo 161, comma 4, c.p.p. al difensore d'ufficio che si sia rifiutato di fungere da domiciliatario da ritenersi oramai estranea al sistema di conoscenza effettiva della vocatio in ius - per come emerge dal tessuto normativo, innovato anche con l'introduzione della disposizione dell'articolo 162, comma 4-bis, c.p.p., e si nutre del diritto vivente - è fornita anche da un'ulteriore pronuncia del massimo collegio nomofilattico Sez. U, numero 15498 del 26/11/2021, Lovric, Rv. 280931. La sentenza Lovric, nell'affermare che le nullità assolute ed insanabili derivanti, nel giudizio celebrato in assenza, dall'omessa citazione dell'imputato e/o del suo difensore, non sono deducibili mediante incidente di esecuzione, ai sensi dell'articolo 670 c.p.p., in ragione dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, ma attraverso la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'articolo 629-bis c.p.p., per la necessità di garantire effettivi rimedi restitutori al condannato nel caso di incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che si assuma derivata dalle nullità stesse , ha ricostruito con ampiezza di richiami sistematici l'attuale necessità di garantire primariamente l'effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato, pur in presenza di notifiche apparentemente e formalmente valide e tuttavia incapaci di assicurare detta conoscenza e, in ultima analisi, di assicurare il giusto processo funzionale alla tutela anche della presunzione di innocenza. Da tali radicali vizi di conoscenza processuale non può che derivare una nullità assoluta cui neppure il giudicato formale può fare da definitivo argine, poiché permane la possibilità al condannato di agire con il rimedio straordinario della rescissione del giudicato. Peraltro, deve aggiungersi che, nel caso sottoposto all'attenzione di questo Collegio, l'eccezione è stata comunque sollevata anche nei due gradi di giudizio di merito. Infine, ed a chiusura dell'analisi sin qui condotta, si evidenzia come non si ravvisino, in atti, indici di conoscenza effettiva del procedimento da parte del ricorrente. 4. Alla luce delle considerazioni svolte, vanno annullate sia la sentenza di primo grado che quella di appello e gli atti vanno trasmessi al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, emessa dal Tribunale di Milano in data 11/2/2020, disponendosi la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano per l'ulteriore corso.