La placca antitaccheggio apposta sui prodotti esposti al pubblico nei supermercati costituisce parte integrante della res, con la conseguenza che in caso di rimozione e successivo furto o tentato furto sussiste l’aggravante della violenza sulle cose.
La Corte d'Appello di Salerno riqualificava i fatti di cui all'imputazione nell'ipotesi di furto tentato con violenza sulle cose e, riconosciuta l'attenuante del danno di particolare tenuità furto di una bottiglia di whisky da un supermercato , rideterminava la pena inflitta in prime cure all'imputato. La difesa ha proposto ricorso in Cassazione, dolendosi per il riconoscimento dell'aggravante della violenza sulle cose per aver l'imputato rimosso dalla bottiglia la placca antitaccheggio. Secondo il ricorso, l'imputato si era limitato a sfilare la placca senza produrre alcuna manomissione, alterazione o distruzione della stessa, circostanza che avrebbe dunque dovuto portare all'esclusione dell'aggravante in parola. La Corte rigetta il ricorso. I giudici di merito hanno infatti correttamente applicato gli indirizzi giurisprudenziali secondo cui la violenza esercitata sulla placca antitaccheggio integra la circostanza aggravante di cui all'articolo 625, comma 1, numero 2, c.p. trattandosi di un meccanismo che costituisce parte integrante della res furtiva Cass. penumero , sez. V, numero 33898 del 12/06/2017 e Cass. penumero , sez. II, numero 3372 del 18/12/2012 . In tal senso depone anche l'articolo 392, comma 2, c.p. secondo cui si ha violenza sulle cose laddove esse vengano danneggiate, trasformate o comunque ne venga mutata la destinazione. Risulta dunque irrilevante il fatto che l'imputato avesse semplicemente manomesso la placca senza produrre alcuna rottura, guasto, danneggiamento, trasformazione o mutamento di destinazione della stessa. Ribadisce in conclusione la pronuncia in commento che la placca antitaccheggio costituisce parte integrande della res che si intende salvaguardare dall'azione furtiva, trattandosi di merce esposta al pubblico e quindi suscettibile di agevole apprensione. Di conseguenza «il semplice distacco dell'apparato placca, etichetta, collarino che determina l'attivazione dei segnali acustici una volta che il bene sia stato portato oltre il controllo della cassa, determina una trasformazione dello stesso, sia sotto il profilo strutturale, in quanto non più integro nelle sue componenti principali ed accessorie, sia dal punto di vista funzionale, laddove la rimozione dell'apparato che consente il controllo a distanza e la localizzazione del prodotto, ne preclude definitivamente, con riferimento a quella specifica res, la funzione di protezione».
Presidente Di Salvo – Relatore Bellini Ritenuto in fatto 1.La Corte di Appello di Salerno con la sentenza impugnata in parziale riforma della sentenza di primo grado, qualificati i fatti di cui all'imputazione quale ipotesi di furto tentato con violenza sulle cose e, riconosciuta la circostanza attenuante del danno di particolare tenuità, trattandosi della sottrazione di una bottiglia di whisky e confermato il giudizio di equivalenza tra circostanze di senso contrario, rideterminava la pena nei confronti di B.L.A. in mesi due di reclusione ed Euro 120 di multa. 2.Con riferimento al riconoscimento della circostanza aggravante della violenza sulle cose in ragione della rimozione sulla bottiglia della placca antitaccheggio, così da consentire la disapplicazione del meccanismo acustico di rilevazione, evidenziava che si era comunque in presenza di una modifica e di un'alterazione della merce sottratta, cui era stata applicata la placca antitaccheggio, che ne costituiva elemento integrante, applicata richiamando sul punto giurisprudenza di legittimità. 3. Ha proposto ricorso per la cassazione della suddetta sentenza la difesa del B. il quale, mediante un unico motivo di ricorso, rileva come il giudice di appello non avesse bene interpretato il senso della doglianza atteso che l'appellante non intendeva disquisire sulla natura e la funzione della placca antitaccheggio, che faceva corpo con il bene oggetto di condotta predatoria, ma voleva richiamare l'attenzione della corte distrettuale sulla circostanza dell'eventuale manomissione, alterazione, distruzione della suddetta placca in quanto, se l'imputato si fosse limitato a sfilarla o a staccarla senza produrre alcuna manomissione della stessa, così da renderla non più utilizzabile non sarebbe stato possibile riconoscere la violenza, ma si sarebbe trattato di mera manipolazione. A tale proposito richiamava i principi espressi da una recente giurisprudenza di legittimità che aveva fatto il punto proprio in relazione a ipotesi analoga di rimozione del sistema antitaccheggio dal collo di una bottiglia di liquore, la quale aveva indicato la necessità di accertare se gli strumenti antitaccheggio fossero stati resi inservibili o danneggiati o soltanto rimossi ai fini della verifica della sussistenza della circostanza aggravante. Previa pertanto verifica di tale evenienza chiedeva pronunciarsi l'annullamento della sentenza impugnata e la pronuncia di proscioglimento dell'imputato per non essere stata proposta querela. Considerato in diritto 1.II ricorso è infondato e deve essere disatteso. Il giudice distrettuale ha correttamente applicato la giurisprudenza di legittimità che riconosce la circostanza aggravante di cui all'articolo 625 comma 1 numero 2 c.p. quando la violenza sia esercitata sull'apparato antitaccheggio applicato sulla merce esposta in vendita, trattandosi di meccanismo che costituisce parte integrante della res furtiva sez.5, numero 33898 del 12/06/2017, Temelie, Rv. 270478-01 sez.2, numero 3372 del 18/12/2012, Moisescu, Rv.254782-01 . 2. Quanto poi alla necessità di procedere ad una ulteriore verifica, non svolta dai giudici di merito, sul fatto che, nella specie, si fosse trattato di una mera manipolazione del sistema antitaccheggio, che non lo aveva distrutto, alterato o reso inservibile, inidonea ad alterare la destinazione della res, dal cui accertamento dovrebbe discenderebbe l'esclusione della circostanza aggravante della violenza sulla cosa, la prospettazione difensiva non risulta cogliere nel segno. 2. Invero stabilisce l'articolo 392 c.p. comma 2 che si ha violenza sulle cose, allorché la cosa viene danneggiata o trasformata o ne è mutata la destinazione . Ne consegue che in tema di furto, l'aggravante della violenza sulle cose non è configurabile ove l'energia spiegata sulla cosa, mediante la sua forzatura, non determina una manomissione ma si risolve in una semplice manipolazione che non comporta alcuna rottura,. guasto, danneggiamento, trasformazione o mutamento di destinazione, per cui sia necessaria un'attività di ripristino sez.4, numero 57710 del 13/11/2018, Rv.274771-01 sez.5, numero 20476 del 17/01/2018, Sforzato, Rv.272705 in relazione ai calci sferrati su un portone di ingresso sez.5, numero 11720 del 29/11/2019, Romeo, Rv.279042 in relazione all'effrazione di un nastro che teneva chiusa un'apertura . 3. Orbene applicando i principi sopra esposti alla fattispecie in esame e riconosciuto che la placca antitaccheggio risulta essere parte integrante della res che si intende salvaguardare dall'azione furtiva? trattandosi di merce esposta al pubblico e pertanto suscettibile di agevole apprensione, il semplice distacco dell'apparato placca, etichetta, collarino che determina l'attivazione dei segnali acustici una volta che il bene sia stato portato oltre il controllo della cassa, determina una trasformazione dello stesso, sia sotto il profilo strutturale, in quanto non più integro nelle sue componenti principali ed accessorie, sia dal punto di vista funzionale, laddove la rimozione dell'apparato che consente il controllo a distanza e la localizzazione del prodotto, ne preclude definitivamente, con riferimento a quella specifica res, la funzione di protezione. In sostanza, a seguito della eliminazione del sistema antitaccheggio, il bene viene a smarrire una sua componente, che ne integra la struttura, essenziale per la sua protezione, e nessuna rilevanza può assumere, con riferimento all'ambito dello strumento di protezione antitaccheggio applicato sulla res, la circostanza che la placca etichetta, collarino, apparato mobile , sia stata sfilata o rimossa, piuttosto che distrutta o strappata ovvero che la stessa possa essere nuovamente applicata allo stesso prodotto, da cui era stata rimossa, ovvero ad un nuovo prodotto. La placca antitaccheggio viene in considerazione nella specie quale strumento di completamento e di protezione della res principale, cui accede mediante un collegamento organico e stabile, con la conseguenza che, sotto il profilo strutturale la rimozione dell'apparato antitaccheggio determina una trasformazione oggettiva della res, che smarrisce una sua componente essenziale e, sotto il profilo funzionale, viene precluso lo scopo di protezione della merce dal pericolo di furto, in quanto l'apparato antitaccheggio risulta inefficace ed inutile e il bene risulta più facilmente aggredibile. 4. Va infatti ulteriormente evidenziato che l'azione furtiva risulta diretta sul prodotto dotato di apparato antitaccheggio e l'azione di rimuovere l'apparato rappresenta una manifesta espressione della volontà dell'autore di separare la protezione dal prodotto, così da renderne più agevole la sottrazione, ma in tale modo si realizza una irreversibile trasformazione di quel bene specifico, che perde una sua componente strutturale e diventa privo di protezione, mentre il fatto che le modalità del distacco dell'apparato antitaccheggio non siano violente o non determinino la distruzione o l'impossibilità del reimpiego della placca risulta del tutto irrilevante, atteso l'irreversibile mutamento della res nella sua composita struttura originaria mediante distacco e l'inutilizzabilità definitiva della protezione rimossa a difesa della res principale. 4.1 Sul punto va richiamata e ribadita la più recente giurisprudenza del S.C. che ha affermato che la circostanza aggravante della violenza sulle cose si realizza tutte le volte in cui il soggetto faccia uso di energia fisica provocando la rottura, il guasto, il danneggiamento, la trasformazione, il mutamento di destinazione della cosa altrui o il distacco di una componente essenziale ai fini della funzionalità, tali da rendere necessaria un'attività di ripristino per restituire alla res la propria funzionalità, ponendo appunto in rilievo in relazione al furto di pneumatici rimossi da un'autovettura , la relazione tra la res nel suo complesso e componenti essenziali della stessa e riconoscendo la circostanza della violenza sulle cose in ragione della trasformazione realizzata a seguito del distacco di una componente, così da rendere necessaria una attività di ripristino sez.5, numero 13431 del 25/02/2022, Pirroncello, Rv.282974 . 5. In conclusione il ricorso deve esser rigettato ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.