L’articolo 334 c.p.c., che consente alla parte, contro cui è stata proposta impugnazione o chiamata ad integrare il contraddittorio a norma dell’articolo 331 c.p.c. , di esperire impugnazione incidentale tardiva, senza subire gli effetti dello spirare del termine ordinario o della propria acquiescenza, è rivolto a rendere possibile l’accettazione della sentenza, in situazione di reciproca soccombenza, solo quando anche l’avversario tenga analogo comportamento, e, pertanto, in difetto di limitazioni oggettive, trova applicazione con riguardo a qualsiasi capo della sentenza medesima, ancorché autonomo rispetto a quello investito dall’impugnazione principale.
È questo il principio di diritto espresso dalla Sez. III civile della Cassazione con l'ordinanza numero 26139/22 depositata il 5 settembre sullo sfondo, un contenzioso in materia di opposizione al precetto. Il caso opposizione a precetto. Una debitrice proponeva opposizione al precetto notificatole da una società creditrice. Il titolo esecutivo era costituito da un assegno bancario. Secondo la debitrice tale assegno non era ad essa “personalmente” riferibile, perché invero emesso dalla società di capitali di cui era legale rappresentante, e la sottoscrizione sarebbe avvenuta in tale sua specifica veste. Un ulteriore motivo di opposizione la contestata genuinità della firma. Nel corso del giudizio di prime cure, la debitrice faceva poi valere un'ulteriore contestazione, riferita alla contestata genuinità della sua sottoscrizione seppure nella sua qualità di legale rappresentante della società di capitali . L'esito del giudizio di primo grado. Veniva disposta una CTU che escludeva la riferibilità della sottoscrizione alla debitrice, per cui il Tribunale dichiarava l'insussistenza del diritto della creditrice a procedere ad esecuzione forzata sulla scorta dell'assegno bancario. L'appello e l'impugnazione incidentale tardiva. Peraltro, la debitrice proponeva appello contro tale decisione di prime cure, lamentando una non corretta liquidazione delle spese di lite, ritenute esigue. In tale quadro, la creditrice proponeva appello incidentale tardivo, deducendo l'intempestività del disconoscimento della sottoscrizione operato dalla debitrice. Tardività non rilevata dal giudice di primo grado. L'esito del giudizio d'appello. La Corte d'appello rigettava l'appello principale, sulle spese di lite, ma accoglieva l'impugnazione incidentale tardiva proposta dalla creditrice. Infatti, secondo la Corte territoriale, la debitrice aveva basato la propria opposizione originariamente sulla supposta riferibilità dell'emissione dell'assegno alla società di capitali, mentre solo in corso di causa la debitrice aveva aggiunto una ulteriore ragione di opposizione, relativa alla contestata genuinità della propria firma. Per cui, il disconoscimento doveva essere considerato tardivo ai sensi dell' articolo 215 c.p.c. . Per giunta, sempre secondo la Corte territoriale, l'originaria ragione della domanda, ossia la supposta non riferibilità dell'emissione dell'assegno alla debitrice in proprio, non poteva essere esaminata, perché non riproposta in appello ex articolo 346 c.p.c. Verrebbe da dire oltre al danno, la beffa. Seguiva il ricorso per cassazione. L'appello incidentale tardivo era inammissibile? È questa la tesi della debitrice-ricorrente per cassazione, secondo cui la Corte territoriale avrebbe dovuto rilevare, appunto, l'inammissibilità dell'appello incidentale tardivo, perché avente ad oggetto un capo della sentenza diverso rispetto a quello oggetto dell'appello principale. In altre parole, la Corte d'appello non avrebbe potuto esaminare l'impugnazione incidentale in quanto tardivamente proposta in relazione ad un capo diverso rispetto a quello dell'appello principale, limitato, come sopra detto, al solo regolamento delle spese di lite. I presupposti oggettivi di ammissibilità del gravame incidentale tardivo due orientamenti interpretativi. Gli Ermellini osservano che, con riferimento ai presupposti oggettivi di ammissibilità del gravame incidentale tardivo, in linea generale si registrano diversificati accenti nella giurisprudenza di legittimità, essenzialmente riconducibili a due opzioni ermeneutiche. Secondo un primo orientamento, si ritiene che il gravame incidentale tardivo vada dichiarato inammissibile, laddove l'interesse alla sua proposizione non possa ritenersi insorto per effetto dell'impugnazione principale. Secondo una diversa impostazione, si ritiene, invece, che l'impugnazione incidentale debba sempre considerarsi ammissibile, qualora quella principale metta in discussione l'assetto d'interessi derivante dalla sentenza cui la parte non impugnante aveva prestato acquiescenza, per cui tale impugnazione potrebbe anche riguardare un capo della decisione diverso da quello oggetto del gravame principale o investire lo stesso capo per motivi diversi da quelli già fatti valere. La sintesi e il principio di diritto. All'esito di una attenta disamina delle diverse impostazioni interpretative, la Suprema Corte, nel rigettare la censura sollevata dalla ricorrente e quindi nel confermare la decisione di appello, giunge ad affermare il seguente principio di diritto «L' articolo 334 c.p.c. , che consente alla parte, contro cui è stata proposta impugnazione o chiamata ad integrare il contraddittorio a norma dell' articolo 331 c.p.c. , di esperire impugnazione incidentale tardiva, senza subire gli effetti dello spirare del termine ordinario o della propria acquiescenza, è rivolto a rendere possibile l'accettazione della sentenza, in situazione di reciproca soccombenza, solo quando anche l'avversario tenga analogo comportamento, e, pertanto, in difetto di limitazioni oggettive, trova applicazione con riguardo a qualsiasi capo della sentenza medesima, ancorché autonomo rispetto a quello investito dall'impugnazione principale». L'inammissibilità della domanda ritenuta non riproposta in appello. Un altro aspetto merita attenzione. Come sopra ricordato, secondo la Corte territoriale, l'originaria ragione della domanda ovvero, la supposta non riferibilità dell'emissione dell'assegno alla debitrice in proprio , non poteva essere esaminata, perché non riproposta in appello ex articolo 346 c.p.c. Ma secondo la ricorrente la decisione d'appello doveva essere riformata proprio nella parte in cui si era ritenuto che la questione della non riferibilità del debito ad essa debitrice in proprio non fosse stata riproposta e dovesse intendersi rinunciata, perché un tale onere non è configurabile rispetto a domande integralmente accolte in primo grado, come quella in questione. Natura dell'opposizione vs ragioni di opposizione causae petendi . Tuttavia, secondo gli Ermellini la ricorrente confonde la natura propria dell'opposizione all'esecuzione quale azione diretta all'accertamento dell'inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata con le ragioni poste a sostegno della stessa ossia, con la causa petendi , che ovviamente possono essere le più varie, a seconda della prospettazione della stessa parte opponente. Insomma, altro è opporsi ex articolo 615, comma 1, c.p.c., perché il debito non è riferibile all'intimato, ma ad altro soggetto altro è, invece, opporsi perché il titolo esecutivo assegno di traenza reca una firma apocrifa, non appartenente all'intimato stesso. Ciò è tanto vero che il Tribunale aveva sì accertato l'insussistenza di un tale diritto di procedere in executivis , ma non già perché l'assegno era stato emesso dalla società di capitali, bensì perché la firma di traenza non apparteneva all'intimata. Si tratta, in altre parole, di due causae petendi del tutto diverse, entrambe azionate dall'opponente in primo grado. Per cui, in caso di mancata riproposizione della domanda non decisa, la Corte territoriale l'ha correttamente considerata come rinunciata.
Presidente De Stefano – Relatore Saija Fatti di causa N.E. propose opposizione ex articolo 615 c.p.c. , comma 1, dinanzi al Tribunale di Milano, in relazione al precetto notificatole ad istanza di Vetreria B. s.a.s. di B. E. D. & C. di seguito, Vetreria B. , per l'importo di Euro 24.529,17, fondato su assegno bancario di traenza dell'importo di Euro 23.823,96. L'opponente dedusse che detto assegno era stato emesso da Sapla Legnami s.r.l., in persona dei legali rappresentanti M.C. ed N.E., sicché non era ad essa riferibile in proprio, stante l'autonomia della propria posizione rispetto a quella della società di capitali a seguito di successiva contestazione operata dalla N. circa la genuinità della propria sottoscrizione seppur nella qualità , l'adito Tribunale dispose CTU grafica, che escluse la riferibilità di detta sottoscrizione alla N. stessa e conseguentemente dichiarò l'insussistenza del diritto di Vetreria B. di procedere ad esecuzione forzata nei confronti della opponente, in forza di detto assegno. La N. propose appello in relazione alla liquidazione delle spese, ritenute esigue, mentre l'opposta Vetreria B. gravò incidentalmente la sentenza, seppur tardivamente, deducendo l'intempestività del disconoscimento della sottoscrizione operato dall'opponente, tuttavia non rilevata dal primo giudice. La Corte d'appello di Milano, con sentenza del 29.4.2019, rigettò l'appello principale, ma accolse l'impugnazione incidentale tardiva di Vetreria B., osservando che la N. aveva originariamente basato la propria opposizione all'esecuzione sulla supposta riferibilità dell'emissione dell'assegno a Sapla Legnami s.r.l. e che solo in corso di causa aveva in qualche modo contestato la genuinità della propria firma, donde la tardività del disconoscimento ex articolo 215 c.p.c. , come appunto sostenuto da Vetreria B. il giudice del gravame rilevò, poi, che l'originaria ragione della domanda, ossia la supposta non riferibilità dell'emissione dell'assegno ad essa N. in proprio, non poteva essere esaminata, perché non riproposta in appello ex articolo 346 c.p.c. . Avverso detta sentenza N.E. ricorre ora per cassazione, affidandosi a sette motivi, cui resiste con controricorso Vetreria B. s.a.s Ragioni della decisione 1.1 - Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell' articolo 132 c.p.c. e articolo 118 disp. att. c.p.c. , per aver la Corte d'appello inserito nella motivazione della sentenza, erroneamente, l'affermazione per cui il precetto era basato su un suo assegno ossia, di essa N. e che i legali rappresentanti della società che si pretendeva emittente dell'assegno erano appunto l'odierna ricorrente e M.C., qualificato come suo marito. 1.2 - Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell' articolo 346 c.p.c. , censurandosi la decisione nella parte in cui s'e' ritenuto che la questione della non riferibilità del debito ad essa N. in proprio non fosse stata riproposta in appello e dovesse intendersi rinunciata, tale onere non essendo configurabile rispetto a domande integralmente accolte in primo grado, come quella in questione. 1.3 - Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell' articolo 2462 c.c. , per essere stato emesso l'assegno in questione da Sapla Legnami s.r.l., cui soltanto il debito è riferibile. 1.4 - Con il quarto, quinto ed ulteriore motivo anch'esso rubricato come quanto, ma in realtà consistente in un sesto motivo , si lamenta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia a in relazione alla alterità soggettiva tra la società emittente ed essa N., nonché riguardo alla accertata sottoscrizione apocrifa b in relazione alla considerazione, effettuata dal giudice d'appello, circa la tardività del disconoscimento, non essendosi considerato che non v'era ragione di disconoscere già con l'opposizione la propria firma, perché l'assegno era stato emesso dalla predetta società c in relazione alla liquidazione delle spese, oggetto dell'impugnazione principale, nulla essendo stato detto al riguardo dal giudice d'appello. 1.5 - Infine, con il settimo motivo formalmente sesto si lamenta la violazione e falsa applicazione degli articolo 334,343 e 371 c.p.c. , per non aver la Corte d'appello rilevato l'inammissibilità dell'appello incidentale proposto da Vetreria B., nonostante fosse stato tardivamente proposto ed in relazione ad un capo della sentenza diverso da quella oggetto dell'appello principale. 2.1 - Deve esaminarsi per primo, nell'ordine logico in quanto potenzialmente dirimente, il settimo motivo. Esso è infondato. 2.2 - La ricorrente si duole del fatto che la Corte d'appello non avrebbe comunque potuto esaminare l'impugnazione incidentale di Vetreria B., in quanto tardivamente proposta ed in relazione ad un capo diverso rispetto a quello dell'appello principale, limitato, come s'e' detto, al solo regolamento delle spese la N. richiama, all'uopo, i precedenti di Cass., Sez. V, 12 luglio 2018, numero 18415 , Cass., Sez. V, 16 novembre 2018, numero 29593 , e Cass., Sez. II, 22 agosto 2018, numero 20963 . Viene così in rilievo il problema concernente le condizioni di proponibilità ed ammissibilità dell'impugnazione incidentale tardiva, ex articolo 334 c.p.c. , comma 1, che assume valenza certamente decisiva, perché - ove dovesse ritenersi l'inammissibilità dell'impugnazione a suo tempo proposta da Vetreria B., certamente ben oltre il termine lungo ex articolo 327 c.p.c. giacché la sentenza di primo grado venne pubblicata il 5.4.2017, mentre l'appello incidentale fu proposto con comparsa del 2.2.2018 - sarebbe inevitabile farne discendere la definitività del capo decisorio della sentenza di primo grado con cui venne dichiarata la mancanza del diritto della creditrice precettante di procedere ad esecuzione forzata nei confronti della N E tanto comporterebbe, in ipotesi, l'assorbimento di tutte le ulteriori doglianze proposte in questa sede dalla stessa N., ad eccezione di quella concernente il regolamento delle spese del giudizio di primo grado, già oggetto dell'appello principale. 2.3 - In riferimento ai presupposti oggettivi di ammissibilità del gravame incidentale tardivo - in linea generale - si registrano in effetti diversificati accenti nella giurisprudenza di legittimità, essenzialmente riconducibili a due opzioni ermeneutiche secondo un primo orientamento, infatti, si ritiene che esso vada dichiarato inammissibile, laddove l'interesse alla sua proposizione non possa ritenersi insorto per effetto dell'impugnazione principale in questo senso, da ultimo, Cass., Sez. III, 29 ottobre 2019 numero 27616 , Rv. 655641-01, nonché Cass., Sez. III, 24 agosto 2020 numero 17614 , Rv. 658685-01 secondo una diversa impostazione, si ritiene invece che l'impugnazione incidentale debba sempre considerarsi ammissibile, qualora quella principale metta in discussione l'assetto d'interessi derivante dalla sentenza cui la parte non impugnante aveva prestato acquiescenza, sicché detta impugnazione può anche riguardare un capo della decisione diverso da quello oggetto del gravame principale, o investire lo stesso capo per motivi diversi da quelli già fatti valere così, di recente, Cass., Sez. III, 11 novembre 2020, numero 25285 , Rv. 659582-01, nonché Cass., Sez. L, 17 novembre 2020 numero 26164, Rv. 659545-01 . 2.4 - Come in parte anticipato, sul tema in parola possono riscontrarsi, in verità, numerosi interventi di questa Corte, anche a Sezioni Unite, che hanno per lo più riguardato il problema in parola nell'ambito del processo litisconsortile, o con pluralità di parti, specie in riferimento a cause scindibili, ex articolo 332 c.p.c. . In questo specifico ambito, in particolare, Cass., Sez. V, 16 novembre 2018, numero 29593 , Rv. 651287-01, peraltro pure invocata dalla ricorrente principale, ha affermato che In base al combinato disposto di cui agli articolo 334,343 e 371 c.p.c. , è ammessa l'impugnazione incidentale tardiva da proporsi con l'atto di costituzione dell'appellato o con il controricorso nel giudizio di cassazione anche quando sia scaduto il termine per l'impugnazione principale, e persino se la parte abbia prestato acquiescenza alla sentenza, indipendentemente dal fatto che si tratti di un capo autonomo della sentenza stessa e che, quindi, l'interesse ad impugnare fosse preesistente, dato che nessuna distinzione in proposito è contenuta nelle citate disposizioni, dovendosi individuare, quale unica conseguenza sfavorevole dell'impugnazione cosiddetta tardiva, che essa perde efficacia se l'impugnazione principale è dichiarata inammissibile. Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto ammissibile l'appello incidentale tardivo avente ad oggetto la cartella esattoriale pur essendo contestata la pronuncia di primo grado dall'appellante principale sul capo relativo al ruolo . Detto principio si pone senz'altro in linea con un più risalente indirizzo, affermato, ormai tre lustri orsono, da Cass., Sez. Unumero , 27 novembre 2007, numero 24627 , Rv. 600589-01, resa a composizione di contrasto, così massimata Sulla base del principio dell'interesse all'impugnazione, l'impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile, a tutela della reale utilità della parte, tutte le volte che l'impugnazione principale metta in discussione l'assetto di interessi derivante dalla sentenza alla quale il coobbligato solidale aveva prestato acquiescenza conseguentemente, è ammissibile, sia quando rivesta la forma della controimpugnazione rivolta contro il ricorrente principale, sia quando rivesta le forme della impugnazione adesiva rivolta contro la parte investita dell'impugnazione principale, anche se fondata sugli stessi motivi fatti valere dal ricorrente principale, atteso che, anche nelle cause scindibili, il suddetto interesse sorge dall'impugnazione principale, la quale, se accolta, comporterebbe una modifica dell'assetto delle situazioni giuridiche originariamente accettate dal coobbligato solidale . In quest'ambito, si registra però un più recente approdo interpretativo che non appare del tutto in linea con quello teste' descritto infatti, Cass., Sez. Unumero , 29 ottobre 2020, numero 23903 , Rv. 659289-02, ha affermato regolando la giurisdizione che In tema di danno erariale, l'azione esercitata contro più soggetti solidalmente responsabili inserisce in un unico giudizio più cause scindibili e indipendenti ne consegue che, proposto ricorso per cassazione da uno dei condebitori solidali, gli altri, per i quali sia ormai decorso il relativo temine, non possono giovarsi dell'impugnazione incidentale tardiva, ai sensi dell' articolo 334 c.p.c. , operando le forme e i termini stabiliti da questa norma esclusivamente per l'impugnazione incidentale in senso stretto, ossia per quella proveniente dalla parte contro la quale è stata proposta l'impugnazione principale, o per quella chiamata ad integrare il contraddittorio a norma dell' articolo 331 c.p.c. . Tuttavia, il problema che viene in rilievo, al riguardo, concerne i processi con pluralità di parti, con specifico riferimento ai confini dell'impugnazione incidentale tardiva adesiva , proposta dal litisconsorte come nel caso del condebitore solidale , o comunque proposta da parte diversa da quella contro la quale l'impugnazione principale venne avanzata. 2.5 - Nel caso di cui al ricorso in esame, invece, si tratta di impugnazione incidentale in senso stretto , ex articolo 334 c.p.c. , comma 1 per tale intendendosi, appunto, quella proveniente dalla parte contro la quale è stata proposta l'impugnazione principale - così, ex multis e da ultimo, Cass., Sez. Unumero , 29 ottobre 2020, numero 23903 , Rv. 659289-02 , e quindi, quella da questa diretta contro l'impugnante principale ossia, la c.d. controimpugnazione ciò che può ovviamente verificarsi sia ove si tratti di processo litisconsortile nel rapporto processuale tra i due soli impugnanti , sia ove il processo verta soltanto tra due parti, come quello che occupa. E' proprio in questo specifico ambito che si registra un più risalente arresto Cass., Sez. Unumero , 7 novembre 1989, numero 4640 , Rv. 464074-01 , secondo cui L' articolo 334 c.p.c. , che consente alla parte, contro cui è stata proposta impugnazione o chiamata ad integrare il contraddittorio a norma dell' articolo 331 c.p.c. , di esperire impugnazione incidentale tardiva, senza subire gli effetti dello spirare del termine ordinario o della propria acquiescenza, è rivolto a rendere possibile l'accettazione della sentenza, in situazione di reciproca soccombenza, solo quando anche l'avversario tenga analogo comportamento, e, pertanto, in difetto di limitazioni oggettive, trova applicazione con riguardo a qualsiasi capo della sentenza medesima, ancorché autonomo rispetto a quello investito dall'impugnazione principale in senso conforme, Cass., Sez. Unumero , 23 gennaio 1998, numero 652 , Rv. 511882 . In tal guisa, dunque, si ritenne che a la ratio dell' articolo 334 c.p.c. , è una finalità transattivo-ritorsiva la norma infatti ha lo scopo di indurre la parte parzialmente vittoriosa a rinunciare all'impugnazione, per non correre il rischio che l'appellato, attraverso l'impugnazione tardiva, possa rimettere in discussione anche le parti della sentenza favorevoli all'appellante principale b se questa è la ratio della norma, essa sarebbe frustrata se si impedisse all'appellato di impugnare tardivamente anche capi di sentenza diversi da quelli impugnati in via principale, perché l'esigenza di favorire la definitiva composizione della lite, dissuadendo le parti dall'impugnazione, sussiste anche in questa ipotesi c ergo, l'interesse a proporre l'impugnazione tardiva non coincide con quello che sorge dalla mera soccombenza, ma è un interesse diverso e sorge dall'impugnazione altrui, che tende a modificare l'assetto di interessi che l'impugnato, in mancanza dell'altrui impugnazione principale, avrebbe accettato così l'esegesi del citato arresto, come di recente operata, in motivazione, da Cass., Sez. III, 9 luglio 2020, numero 14596 , Rv. 658319-01 . Risulta, in effetti, che detto indirizzo sia stato seguito da numerose altre pronunce successive tra le tante, Cass., Sez. II, 24 aprile 2012, numero 6470 , Rv. 622126-01 Cass., Sez. L, 27 giugno 2014, numero 631635-01 nonché, in parte qua, la già citata Cass. numero 14596/2020 . Più in dettaglio, Cass., Sez. V, 12 luglio 2018, numero 18415 , Rv. 649766-01, ha chiaramente precisato in motivazione , che a seguito del reiterato intervento delle sezioni unite di questa Corte sentenza numero 4640/1989 numero 652/1998 , è principio ormai consolidato quello per cui l' articolo 334 c.p.c. , che consente alla parte contro cui è stata proposta impugnazione, ed a quella chiamata ad integrare il contraddittorio a norma dell' articolo 331 c.p.c. , di esperire impugnazione incidentale tardiva, senza subire gli effetti dello spirare dei termine ordinario o della propria acquiescenza, integra una disposizione rivolta a rendere possibile l'accettazione della sentenza, in situazione di reciproca soccombenza, solo quando anche l'avversario tenga analogo comportamento, e, pertanto, in difetto di limitazioni oggettive, trova applicazione con riguardo a qualsiasi capo della sentenza medesima, ancorché autonomo rispetto a quello investito dall'impugnazione principale in senso conforme, tra le tante, Cass., numero 20040/2015 , numero 6470/2012 , numero 2126/2006 , e numero 6311/1988 , la quale ha superato il precedente orientamento che riteneva possibile l'impugnazione incidentale tardiva solo in quanto rimanesse nell'ambito del capo investito dall'impugnazione principale o riguardasse un capo connesso con quest'ultimo o da esso dipendente . 2.6 - Non mancano tuttavia decisioni che - pur in tale più ristretta prospettiva - sembrano, prima facie, non del tutto in linea con l'impostazione descritta, essendosi talvolta ritenuto di operare taluni distinguo, in particolare dovendo valutarsi se la reazione tardiva della parte destinataria dell'impugnazione principale sia attinente o meno al medesimo rapporto giuridico oggetto di quest'ultima, ovvero se riguardi un diverso rapporto, pure sub iudice. Così, secondo Cass., Sez. I, 10 ottobre 2008, numero 24902 , Rv. 604923-01, la parte parzialmente soccombente può proporre appello incidentale tardivo, ai sensi dell' articolo 334 c.p.c. , anche in riferimento ai capi della sentenza di merito non oggetto di gravame con l'impugnazione principale, a condizione che si tratti di impugnazioni proposte in relazione ad unico rapporto, mentre, qualora si tratti di distinti rapporti dedotti nello stesso giudizio, ovvero in cause diverse poi riunite, ciascuna parte deve proporre impugnazione per i capi della sentenza che la riguardino nei termini di cui agli articolo 325 e 327 c.p.c. Fattispecie in tema di risarcimento dei danni da occupazione appropriativa, in cui la S.C., avendo un Comune proposto appello principale riguardo al riparto di responsabilità con l'I.A.C.P., delegato alla realizzazione dell'opera pubblica, ha dichiarato inammissibile l'appello incidentale proposto dall'istituto relativamente all'ammontare del corrispettivo dovuto per la cessione del diritto di superficie in suo favore nel medesimo senso, più di recente, Cass., Sez. L, 17 novembre 2020 numero 26164, Rv. 659545-01 . Si tratta, però, di una peculiare applicazione dei già visti principi al processo con cumulo oggettivo delle domande, non certo di arresti di segno contrario all'insegnamento della citata Cass., Sez. Unumero 4640/1989. 2.7.1 - Ciò è invece sostenibile - da quanto consta e almeno avuto riguardo all'epoca più recente - per effetto di un paio di pronunce di legittimità, infatti rese in processi vertenti tra due sole parti si tratta, in particolare, di Cass., Sez. III, 16 giugno 2016, numero 12387 , Rv. 640222-01, nonché di Cass., Sez. L, 14 marzo 2018, numero 6156, Rv. 647499-01, così massimata L'impugnazione incidentale tardiva, da qualunque parte provenga, va dichiarata inammissibile laddove l'interesse alla sua proposizione non possa ritenersi insorto per effetto dell'impugnazione principale. Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile un ricorso incidentale tardivo riguardante l'omessa pronuncia sulle spese dell'ordinanza d'appello ai sensi dell' articolo 348 ter c.p.c. , affermando che il vizio denunciato determinava per l'impugnante incidentale effetti pregiudizievoli autonomi rispetto all'impugnazione principale . Quest'ultima decisione, come si vede, è stata resa in fattispecie assai simile rispetto a quella che occupa, benché a situazioni invertite, giacché il ricorrente principale aveva impugnato la decisione sul merito della vicenda, mentre il ricorrente incidentale aveva tardivamente reagito proprio sul capo inerente alle spese. 2.7.2 - Quello appena illustrato e', però, un orientamento decisamente minoritario seguito in termini, da quanto consta, soltanto da Cass., Sez. I, 10 luglio 2018, numero 18139 Cass., Sez. I, 25 settembre 2018, numero 22774 Cass., Sez. I, 29 dicembre 2018, numero 33555 Cass., Sez. III, 22 febbraio 2022, numero 5748 e Cass., Sez. VI-L, 7 aprile 2022, numero 11604, tutte non massimate , peraltro motivatamente disatteso, tra le altre, da Cass., Sez. V, 30 maggio 2018, numero 13651 , Rv. 649085-01, secondo cui L'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche se riguarda un capo della decisione diverso da quello oggetto del gravame o se investe lo stesso capo per motivi diversi da quelli già fatti valere, poiché la ratio della relativa disciplina è quella di consentire alla parte, che avrebbe di per sé accettato la decisione, di contrastare l'iniziativa della controparte, ove la stessa rimetta in discussione l'assetto degli interessi derivante dalla pronuncia impugnata, con la conseguenza che sussiste l'interesse ad impugnare tutte le volte che l'eventuale accoglimento del gravame principale darebbe luogo ad una soccombenza totale o più grave, secondo un'interpretazione conforme al principio di ragionevole durata del processo di cui all' articolo 111 Cost. , atteso che una diversa, e più restrittiva, interpretazione, imporrebbe a ciascuna parte di cautelarsi, effettuando un'autonoma impugnazione tempestiva della statuizione rispetto alla quale è rimasta soccombente . Esso nasce, a ben vedere, non tanto dal consapevole ripudio dei principi affermati da Cass., Sez. Unumero , numero 4640/1989 , bensì da una non convincente lettura di Cass., Sez. Unumero , numero 24627/2007 , operata specialmente dal primo degli arresti poc'anzi citati ossia, da Cass. numero 12387/2016 , che peraltro in motivazione indica quest'ultima pronuncia come Cass. civ. sez. unumero 27 novembre 2011, numero 24627 , ovviamente per mero lapsus calami . Infatti, non vi si considerano, in primo luogo, i principi specialmente valevoli per l'impugnazione incidentale in senso stretto già affermati dalla più volte citata Cass., Sez. Unumero , numero 4640/1989 oltre che da Cass., Sez. Unumero , numero 652/1998 , che l'arresto del 2007 - dalla cui peculiare lettura muove, come s'e' detto, l'orientamento minoritario - non mette affatto in discussione, concernendo esso principalmente la tematica dell'impugnazione incidentale adesiva nel processo con pluralità di parti. Ma, soprattutto, deve, qui e ora, rilevarsi come le due pronunce dissonanti non focalizzino adeguatamente un ulteriore aspetto, ossia che - specialmente nel processo con due sole parti o comunque, ove si tratti di impugnazione incidentale in senso stretto - l'impugnazione principale mira ad alterare comunque l'equilibrio creato dalla sentenza impugnata, nella prospettiva del destinatario di quella stessa impugnazione come è plasticamente esemplificato dalla stessa vicenda che qui occupa, la parte la cui domanda sia stata rigettata può ben accettare l'esito del giudizio a sé sfavorevole, specie a fronte di una condanna alle spese non troppo impegnativa . Tuttavia, ove la parte vittoriosa impugni in via principale il capo che una simile regolamentazione abbia disposto, già per ciò solo detto equilibrio viene ad alterarsi, prospettandosi per il soccombente un possibile esito ossia, una ben più consistente condanna alle spese che questi, nella sua personale e soggettiva valutazione, ben può ritenere a quel punto non più accettabile. In altre parole, la soluzione che qui si propugna - rapportata alla specifica ipotesi dell'impugnazione incidentale in senso stretto , peraltro in tutto conforme a ben due arresti delle Sezioni Unite, ossia le sentenze numero 4640/1989 e numero 652/1998, più volte citate - esprime, al fondo, l'identica ratio sottesa alla valutazione dell'interesse all'impugnazione incidentale in rapporto con l'alterazione dell'equilibrio realizzata dall'impugnazione principale ciò che costituisce, a ben vedere, il trait d'union tra le pur diverse sensibilità che, sul tema dell'impugnazione incidentale tardiva in generale, questa Corte ha più volte manifestato, specialmente con quelle pronunce dichiaratamente in linea con l'ulteriore arresto reso sul tema, di più ampia portata, dalle più volte citata Sezioni Unite numero 24627/2007 arresto tuttavia messo in discussione, per quanto non apertamente, dalla già citata Cass., Sez. Unumero , 23903/2020 deve qui ribadirsi, però, che detta ultima questione qui specificamente non rileva, siccome riferita a fattispecie speciale rispetto a quella cui si attaglia il principio generale affermato in precedenza . 2.8 - Ritiene dunque la Corte non necessario investire nuovamente della specifica questione le Sezioni Unite, giacché quello che si è definito come orientamento minoritario può in realtà ascriversi a fisiologiche oscillazioni giurisprudenziali, non convincenti nell'elaborazione dei presupposti ed in ogni caso non tali da ingenerare un autentico contrasto o contrapposizione tra indirizzi consolidati deve quindi riaffermarsi il seguente principio di diritto l' articolo 334 c.p.c. , che consente alla parte, contro cui è stata proposta impugnazione o chiamata ad integrare il contraddittorio a norma dell' articolo 331 c.p.c. , di esperire impugnazione incidentale tardiva, senza subire gli effetti dello spirare del termine ordinario o della propria acquiescenza, è rivolto a rendere possibile l'accettazione della sentenza, in situazione di reciproca soccombenza, solo quando anche l'avversario tenga analogo comportamento, e, pertanto, in difetto di limitazioni oggettive, trova applicazione con riguardo a qualsiasi capo della sentenza medesima, ancorché autonomo rispetto a quello investito dall'impugnazione principale . 2.9 - Pertanto, avendo il giudice di appello fatto corretta applicazione di tale principio, il motivo in esame è rigettato. 3.1 - Per passare all'esame degli altri mezzi di censura, il primo motivo è inammissibile, per difetto di decisività e di specificità. Infatti, quelli denunciati dalla ricorrente - ossia, l'essersi riferita la Corte d'appello ad un suo assegno bancario , cioè di essa N., o anche al fatto che tale M.C. era suo marito - sono errori ove possano considerarsi tali e non mere imprecisioni che in nulla sorreggono la motivazione, tanto è vero che la questione viene dedotta dalla stessa ricorrente, più che come vero e proprio vizio, come riprova della presunta superficialità con cui il giudice d'appello avrebbe deciso la controversia. 4.1 - Il secondo motivo è infondato. Infatti - nel sostenere la tesi per cui la propria domanda era stata interamente accolta, sicché non v'era alcuna necessità di riproporre in appello, ai sensi dell' articolo 346 c.p.c. , la questione circa l'ascrivibilità del debito alla Sapla Legnami s.r.l., anziché ad essa N., che aveva firmato l'assegno di traenza solo nella qualità di amministratore della società stessa - la ricorrente mostra di confondere la natura propria dell'opposizione all'esecuzione quale azione diretta all'accertamento dell'inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata con le ragioni poste a sostegno della stessa ossia, con la causa petendi - v. Cass., Sez. L, 7 marzo 2003, numero 3477, Rv. 560993-01 Cass., Sez. VI-3, 20 gennaio 2011, numero 1328 , Rv. 615952-01 Cass., Sez. III, 28 giugno 2019, numero 17441 , Rv. 654355-02 , che ovviamente possono essere le più varie, a seconda della prospettazione della stessa parte opponente. Insomma, e per tornare al caso di specie, altro è opporsi ex articolo 615 c.p.c. , comma 1, perché il debito non è riferibile all'intimato, ma ad altro soggetto, altro e', invece, opporsi perché il titolo esecutivo assegno di traenza reca una firma apocrifa, non appartenente all'intimato stesso. Ciò è tanto vero che il Tribunale aveva sì accertato l'insussistenza di un tale diritto di procedere in executivis in capo alla Vetreria B., ma non già perché l'assegno era stato emesso da Sapla Legnami s.r.l., bensì perché la firma di traenza non apparteneva alla intimata N., giacché appunto apocrifa e quindi evidente che si tratti di due causae petendi del tutto diverse, entrambe azionate dall'opponente in primo grado. Del resto, dalla lettura del ricorso non è dato neppure desumere idoneamente in che modo la stessa ricorrente abbia reagito, in sede processuale, all'impugnazione incidentale, ossia se ella abbia o meno depositato comparsa in replica o comunque dedotto alcunché alla prima udienza utile successiva, solo in tali occasioni dovendo comunque eventualmente valutarsi la tempestività della riproposizione della domanda non decisa ossia, quella circa la non riferibilità del debito ad essa N. , ex articolo 346 c.p.c. , che la Corte d'appello ha accertato non essere comunque mai avvenuta e quindi rinunciata. 5.1 - Il terzo motivo resta conseguentemente assorbito, giacché la questione circa la riferibilità dell'assegno alla N. in proprio - e non, come si pretenderebbe col mezzo in discorso, alla Sapla Legnami s.r.l. - è oramai coperta dal giudicato, anche in dipendenza della sorte delle relative censure sul punto formulate in questa sede. 6.1 - I motivi quarto, quinto e sesto formalmente, ancora quinto , sono inammissibili sotto plurimi profili. Anzitutto, essi sono stati proposti per pretesa omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia ossia, circa la validità del titolo esecutivo, il disconoscimento della sottoscrizione e la liquidazione delle spese legali di primo grado si tratta di vizi, però, che fanno inequivoco riferimento al testo non più in vigore dell' articolo 360 c.p.c. , comma 1, numero 5, a seguito della riforma del 2012, dal che discende appunto l'inammissibilità delle doglianze infatti, il vizio motivazionale può ancora oggi denunciarsi col ricorso per cassazione, ma solo nella misura in cui si neghi la ricorrenza, almeno, del minimo motivazionale ex articolo 111 Cost. , comma 6 v. Cass., Sez. Unumero , 7 aprile 2014, numero 8053 , Rv. 629830-01 , ciò che non viene affatto messo in discussione dai mezzi in esame, peraltro ciascuno ulteriormente inammissibile per ragioni proprie. 6.2 - Infatti, il quarto mezzo è pure privo di qualsivoglia censura alla decisione, neppure accennata per implicito, donde l'inammissibilità per difetto di specificità. 6.3 - Ancora, il quinto mezzo è pure inammissibile perché non coglie la ratio decidendi della gravata sentenza poiché la Corte d'appello ha accertato l'onere di disconoscimento dell'assegno a firma della N., ex articolo 215 c.p.c. , non può certo sostenersi - come la ricorrente pretende fare, col mezzo in parola - che non v'era alcun interesse ad operare detto disconoscimento, in quanto l'assegno era riferibile alla società. Come già visto, infatti, si tratta di due causae petendi diverse, tanto è vero che il Tribunale aveva accolto l'opposizione proprio per la natura apocrifa della firma connessa, appunto, al disconoscimento , e non già per la pretesa alterità soggettiva, ex latere debitoris ne consegue che la statuizione in questione non è stata adeguatamente censurata. 6.4 - Il sesto motivo, infine, è inammissibile perché la ricorrente non coglie - neanche in tal caso - la ratio decidendi della gravata sentenza la N. non considera, infatti, che la Corte territoriale ha ritenuto che l'accoglimento dell'appello incidentale travolgesse l'appello principale, che per tale ragione non è stato deciso una volta accertata la soccombenza della N. sul merito, non può ovviamente discutersi della correttezza o meno di un capo della decisione di primo grado quello attinente, cioè, al regolamento delle spese incompatibile con la soccombenza riconosciuta in appello. Pertanto, neppure tale statuizione è stata opportunamente impugnata. 7.1 - In definitiva, il ricorso è rigettato. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. In relazione alla data di proposizione del ricorso successiva al 30 gennaio 2013 , può darsi atto dell'applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, numero 115, articolo 13, comma 1-quater nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, numero 228, articolo 1, comma 17 . P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario in misura del 15%, oltre accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, numero 115, articolo 13 , comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.