Non concorrono a formare la base imponibile le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate.
L'Agenzia delle Entrata notificava ad un avvocato un avviso di accertamento per le riprese IRPEF, IVA e IRAP relative all'anno di imposta 2021. Il contribuente ha impugnato l'avviso di accertamento dinanzi alla CTP sostenendo l'erroneità dell'inclusione, nel calcolo della base imponibile, delle spese anticipate dal legale per l'acquisto del contributo unificato per conto dei propri clienti, mancando la prova del relativo rimborso da parte di quest'ultimi. I Giudici hanno accolto il ricorso dell'avvocato sia in primo che in secondo grado. La questione è giunta all'attenzione della Suprema Corte. L'Agenzia delle Entrate lamenta violazione e falsa applicazione del d.P.R. numero 633/1972, articolo 15, dell'articolo 109/TUIR nonché dell'articolo 2697 c.c., per avere la CTR erroneamente gravato l'ufficio dell'onere della prova circa la computabilità dei costi per l'acquisto dei contributi unificati, sottesi dunque alla ripresa nella base imponibile. Al contrario, gravava sul contribuente l'onere di dimostrare l'inerenza di siffatte spese all'attività svolta, né essendovi la prova che tali esborsi furono sostenuti dal contribuente in nome e per conto dei propri clienti. Il motivo risulta fondato. La Corte ricorda in primo luogo che «trattandosi di contribuente esercente la professione legale, non trova applicazione la disciplina dell'articolo 109 TUIR quanto, piuttosto, quella di cui ai precedenti articolo 53-54 che si occupano dei redditi da lavoro autonomo derivanti dall'esercizio di arti e, come nella specie, professioni ». Ciò posto, giova ribadire che le somme anticipate dal professionista in nome e per conto del cliente esulano dalla base imponibile laddove regolarmente documentate. Sul punto, la pronuncia della CTR risulta carente, ragion per cui la Cassazione accoglie il ricorso e cassa la pronuncia impugnata con rinvio alla CTR in diversa composizione.
Presidente Esposito – Relatore Chiesi Rilevato in fatto e diritto che l'Agenzia Delle Entrate notificò ad M.A. un avviso di accertamento per riprese I.R.P.E.F., I.V.A. ed I.R.A.P. relative all'anno di imposta 2011 che il contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Catanzaro che, con sentenza numero 2545/2018, accolse parzialmente il ricorso che avverso tale decisione l'Agenzia Delle Entrate propose appello innanzi alla C.T.R. della Calabria, la quale, con sentenza numero 166/2020, depositata il 14/01/2020, rigettò il gravame ritenendo - per quanto in questa sede ancora rileva erronea l'inclusione, nel calcolo della base imponibile del contribuente, delle spese da questi anticipate, quale difensore, per l'acquisto del contributo unificato per conto dei propri clienti, in difetto di prova nella specie, mancante del relativo rimborso, in favore del primo e da parte di questi ultimi, degli esborsi all'uopo sostenuti che avverso tale decisione l'Agenzia Delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo si è costituito, con controricorso, M.A. che sulla proposta avanzata dal relatore, ex articolo 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio Rilevato che con l'unico motivo parte ricorrente si duole in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 3 della violazione e falsa applicazione del D.P.R. numero 633 del 1972, articolo 15, dell'articolo 109 del T.U.I.R. nonché dell'articolo 2697 c.c., per avere la C.T.R. erroneamente gravato l'ufficio dell'onere della prova circa la computabilità dei costi per l'acquisto dei contributi unificati e sottesi alla ripresa per cui è causa nella base imponibile del M., laddove, al contrario, gravava su questi l'onere di dimostrare, mediante elementi certi e precisi, l'inerenza di siffatte spese all'attività svolta, né essendovi la prova che tali esborsi furono sostenuti dal contribuente in nome e per conto dei propri clienti che il motivo - il quale non sconfina affatto in un lamentato vizio motivazionale come pure argomentato dalla difesa del controricorrente , puntando, piuttosto, ad evidenziare la erronea ricognizione normativa operata dalla C.T.R rispetto alla fattispecie concreta sottoposta al proprio vaglio ciò che porta a rigettare l'eccezione di inammissibilità della censura e, con essa, del ricorso - è manifestamente fondato che premesso in linea generale che, trattandosi di contribuente esercente la professione legale, non trova applicazione la disciplina dell'articolo 109 T.U.I.R. quanto, piuttosto, quella di cui ai precedenti articolo 53-54 che si occupano dei redditi da lavoro autonomo derivanti dall'esercizio di arti e, come nella specie, professioni , rileva la Corte come sia la stessa C.T.R. ad evidenziare che e' indubitabile che la spesa per l'acquisto dei contributi unificati sia stata sostenuta dal professionista a suo nome per conto del cliente cfr. sentenza impugnata, p. 3, prime tre righe tale passaggio motivazionale, non oggetto di impugnazione ad opera della difesa del contribuente, pone ex se la fattispecie in esame al di fuori dell'ambito di operatività dell'articolo 15 cit. che, al contrario, presuppone un'anticipazione eseguita in nome e per conto del cliente Non concorrono a formare la base imponibile 3 le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate Ritenuto, in conclusione che il ricorso debba essere accolto, con la conseguente cassazione della decisione impugnata e rinvio alla C.T.R. di Calabria, in diversa composizione, affinché riesamini la vicenda processuale e liquidi, altresì, le spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso. Per l'effetto, cassa la decisione impugnata e rinvia la causa alla C.T.R. di Calabria, in diversa composizione, cui demanda, altresì, la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.