Spetta al GIP la nomina dell’amministratore giudiziario, anche in caso di rigetto della richiesta di sequestro, accolta dal tribunale del riesame

«In tema di sequestro preventivo ex articolo 104-bis disp. att. c.p.p., come novellato dalla legge 17 ottobre 2017, numero 161, nel caso in cui la misura cautelare sia disposta dal tribunale del riesame, su appello del pubblico ministero, la competenza a decidere sulla nomina dell’amministratore giudiziario spetta al giudice per le indagini preliminari, quale giudice del procedimento principale».

A seguito di rigetto da parte del GIP della richiesta di sequestro preventivo, il Tribunale del riesame ha accolto l'appello cautelare del Pubblico Ministero e disposto il sequestro di un impianto di depurazione. Il Pubblico Ministero ha quindi avanzato richiesta di nomina di un amministratore giudiziario, ai sensi dell'articolo 104-bis disp. att. c.p.p., dapprima innanzi al GIP, che si è tuttavia dichiarato incompetente, e quindi innanzi al giudice del dibattimento procedente, con il medesimo esito. A fronte di analoga richiesta, avanzata questa volta al Tribunale del riesame, quest'ultimo ha quindi sollevato un conflitto negativo di competenza, evidenziando di aver «esaurito la propria potestas iudicandi» nell'ambito del procedimento incidentale di appello cautelare e imputando la competenza al GIP titolare del procedimento principale, ai sensi dell'articolo 104-bis disp. att. c.p.p. Investita della questione, la Corte di Cassazione ha dichiarato in primo luogo ammissibile il conflitto di competenza, a fronte della situazione di stallo insuperabile venutasi a creare per effetto del rifiuto espresso da ben tre giudici di provvedere in ordine alla nomina dell'amministratore giudiziario. I Giudici di legittimità hanno quindi preso le mosse dall'evoluzione normativa registratasi in materia di sequestro preventivo, la cui disciplina è stata modificata dapprima con l. numero 94/2009, che ha introdotto l'articolo 104-bis disp. att. c.p.p., e quindi con l. numero 161/2017 la Corte ha evidenziato, in particolare, che il legislatore, con la novella del 2009 e, in maggior misura, mediante l'introduzione nel 2017 del comma 1-bis dell'articolo, ha adottato una impostazione analoga a quella previsto in materia di prevenzione patrimoniale, incardinando la competenza ad adottare i provvedimenti relativi alla gestione e amministrazione dei beni sequestrati in capo al giudice che abbia emesso il titolo cautelare. La ratio di tali interventi normativi viene individuata nella necessità di ottimizzare la gestione dei beni in sequestro, concentrando le competenze in capo ad un unico organo giudiziario, che abbia cognizione diretta e competa delle relative vicende, e mantenendola nel corso dell'intero procedimento. Tanto premesso, la Corte ha escluso che il giudice competente possa essere individuato nel tribunale del riesame cha abbia accolto l'appello del Pubblico Ministero e disposto il sequestro in riforma del rigetto opposto dal G.I.P., affermando invece che debba aversi riguardo non già al procedimento incidentale di appello cautelare ma esclusivamente al procedimento principale, a prescindere dalla fase in cui esso venga a trovarsi al momento dell'emissione del provvedimento di sequestro. Sebbene dunque la norma faccia riferimento al “giudice che ha emesso il decreto di sequestro”, non può, secondo i Giudici di legittimità, attribuirsi la competenza a nominare l'amministratore giudiziario e a provvedere sulla gestione dei beni, ad un organo giurisdizionale che abbia la sola funzione di controllo incidentale sui provvedimenti cautelari emessi dal giudice titolare del procedimento principale. Attraverso un'interpretazione logico-sistematica della lettera dell'articolo 104-bis c.p.p., la Corte di Cassazione ha quindi concluso nel senso che il giudice competente alla nomina dell'amministratore giudiziario e a provvedere in ordine alla gestione dei beni in sequestro, anche quando il provvedimento cautelare sia stato emesso in sede di impugnazione, vada individuato nel GIP titolare del procedimento principale, quand'anche quest'ultimo sia progredito nelle fasi successive a quella delle indagini preliminari.

Presidente Tardio – Relatore Casa Ritenuto in fatto 1. Con atto emesso in data 19 novembre 2021, il G.i.p. del Tribunale di Roma dichiarava non luogo a provvedere sulla richiesta avanzata dal Pubblico ministero perché fosse nominato un amministratore giudiziario ex articolo 104-bis c.p.p., disp. att., in relazione al sequestro preventivo dell'impianto di depurazione omissis disposto dal Tribunale del Riesame di Roma in data 11 novembre 2021, in accoglimento dell'appello cautelare proposto dall'organo dell'Accusa ai sensi dell'articolo 322-bis c.p.p. Osservava il predetto Giudice, a sostegno della declaratoria adottata, che non poteva ravvisarsi la sua legittimazione in quanto non era nè il giudice procedente da individuarsi, dopo il decreto che dispone il giudizio emesso in data 19 ottobre 2021, nel Tribunale di Frosinone , nè quello che aveva disposto il sequestro ossia il Tribunale del riesame di Roma nè, infine, poteva applicarsi, nel caso di specie, l'articolo 104-bis, disp. att. c.p.p., norma eccezionale insuscettibile di estensione analogica, in quanto il sequestro de quo era stato disposto solo per i reati di cui agli articolo 452-bis inquinamento ambientale e 674 getto pericoloso di cose c.p., non contemplati dalle disposizioni dettate dagli articolo 240-bis c.p. e 51, comma 3-bis, c.p.p. 2. Anche il Tribunale di Frosinone in composizione monocratica, adito dai difensori della società AeA s.p.a. per la nomina di un custode giudiziario qualificata dal giudicante come nomina di un amministratore giudiziario dell'impianto in sequestro, can provvedimento del 22 dicembre 2021, si dichiarava incompetente a decidere, ritenendo che la nomina spettasse al giudice che aveva emesso la misura cautelare reale tuttavia, neppure il Tribunale di Frosinone sollevava conflitto di competenza. 3. In pari data il Pubblico ministero di Roma chiedeva, quindi, al G.i.p. del Tribunale di Roma di rivalutare la propria precedente determinazione e di nominare l'amministratore giudiziario, ma il G.i.p., con atto del 3 gennaio 2022, esortava il richiedente a denunciare conflitto di competenza. Il Pubblico ministero, tuttavia, invece di denunciare conflitto di competenza, chiedeva per la seconda volta al Tribunale del Riesame di Roma di provvedere alla nomina dell'amministratore. 4. Il Tribunale del Riesame, pur sostenendo di essere giudice terzo rispetto ai due in conflitto, riteneva, finalmente, con ordinanza del 19 gennaio 2022, di sollevare conflitto negativo di competenza per evitare la situazione di stallo processuale determinatasi. Nel declinare la propria competenza sulla nomina dell'amministratore, in linea con quanto già esposto nel precedente provvedimento del 30 novembre 2021, il Collegio adito ribadiva di aver esaurito la propria potestas iudicandi nell'ambito del procedimento incidentale in cui aveva disposto il sequestro preventivo e di non avere competenza funzionale alcuna in ordine alla nomina dell'amministratore e alla gestione dei beni sottoposti a sequestro, che, a mente dell'articolo 104-bis c.p.p., commi 1-bis e 1-ter, disp. att. spettava al Giudice per le indagini preliminari. Il fatto di aver disposto il sequestro preventivo in luogo dell'Autorità giudiziaria che avrebbe dovuto disporlo, sussistendone i presupposti, non implicava, pertanto, la sua competenza a provvedere anche in ordine alla nomina dell'amministratore giudiziario. Considerato in diritto 1. In primo luogo, il conflitto va dichiarato ammissibile, poiché l'esistenza di una situazione di stasi processuale - frutto del rifiuto, formalmente manifestato addirittura da tre giudici, di conoscere dello stesso procedimento con riferimento alla richiesta di nomina dell'amministratore giudiziario di beni in sequestro appare insuperabile senza l'intervento risolutore previsto dall'articolo 32 c.p.p. 2. Con riguardo al contrasto interpretativo alla base del conflitto, la questione è insorta dopo che il sequestro preventivo, già negato dal Giudice per le indagini preliminari, era stato, invece, autorizzato dal Tribunale investito dal Pubblico ministero ai sensi dell'articolo 322-bis c.p.p. Il contrasto ha ad oggetto la nomina dell'amministratore giudiziario del bene sottoposto a sequestro preventivo. Viene, dunque, in questione l'interpretazione dell'articolo 104-bis disp. att. c.p.p., siccome novellato dalla L. numero 161 del 17 ottobre 2017. 3. Giova premettere che l'articolo 104 disp. att. c.p.p. rubricato esecuzione del sequestro preventivo , nella sua originaria configurazione, richiamando le disposizioni relative all'esecuzione del sequestro probatorio articolo 81 e 88 disp. att. c.p.p. , consentiva, già secondo la giurisprudenza più risalente, di affidare al custode l'amministrazione attiva dei beni sequestrati Sez. 3, numero 18790 del 5/3/2008, Chiodi, Rv. 239891. Sez. 2, numero 46850 del 05/11/2004, Pallesca, Rv. 230444 Sez. 5, numero 34645 del 9/7/2001, Pane, Rv. 220207 Sez. U, numero 9 del 18/5/1994, Comit Leasing s.p.a. in proc. Longarini, Rv. 199173 la nomina del custode veniva attribuita alla competenza del giudice che aveva emesso il sequestro preventivo Sez. 2, numero 23572 del 6/5/2009, Brigadieci e altri, Rv. 244217 Sez. 6, numero 13067 dell'8/2/2005, Borra, Rv. 232270 Sez. U, numero 9 del 18/5/1994, Comit. Leasing s.p.a. in proc. Longarini, Rv. 199174 . 3.1. Su tale assetto è, poi, intervenuta la L. numero 94 del 2009, il cui articolo 2, comma 9, lett. a ha sostituito l'indicato articolo 104 e il cui articolo 9, comma 2, lett. b ha inserito l'articolo 104-bis disp. att. c.p.p Mentre, in particolare, il nuovo testo dell'articolo 104 disp. att. c.p.p. ha disciplinato in modo dettagliato l'esecuzione del sequestro preventivo E, tra l'altro, ha previsto che detto sequestro sui beni aziendali organizzati per l'esercizio di un'impresa sia eseguito, oltre che con le modalità previste dalla natura del singolo bene sequestrato, con l'immissione dei beni in possesso dell'amministratore e con l'iscrizione del provvedimento nel registro delle imprese presso il quale è iscritta l'impresa , l'articolo 104-bis disp. att. c.p.p. ha stabilito che, quando la misura reale riguardi aziende, società ovvero beni di cui sia necessario assicurare l'amministrazione con esclusione di quelli destinati ad affluire nel Fondo unico giustizia, di cui al D.L. numero 112 del 2008 convertito, con modificazioni, nella L. numero 133 del 2008 , l'autorità giudiziaria nomina un amministratore giudiziario, da individuare nel costituendo albo nazionale degli amministratori giudiziari, pur avendo l'autorità giudiziaria la possibilità di affidare la custodia a soggetti diversi. Dunque, secondo quanto affermato in giurisprudenza, ancor più dopo l'introduzione dell'articolo 104-bis cit., deve ritenersi certamente consentito al G.i.p. nel decreto di sequestro preventivo di tenere conto anche di altre esigenze, come quelle produttive ed occupazionali, nell'esercizio di una sua scelta discrezionale, e di procedere alla nomina di un amministratore del compendio aziendale sequestrato così Sez. 3, numero 35801 del 2/7/2010, P.M. in proc. Spandre e altri, Rv. 248556 in termini Sez. 3, numero 13041 del 28/02/2013, Iaconisi, Rv. 255115 . E, anche dopo tale modifica, questa Corte ha ribadito che l' Autorità giudiziaria deputata alla nomina dell'amministratore giudiziario, cui fa ora riferimento l'articolo 104-bis disp. att. c.p.p., debba essere il giudice che ha emesso il sequestro preventivo Sez. 2, numero 35810 del 29/5/2013, Venditti, Rv. 257396 Sez. 5, numero 28336 del 7/5/2013, Scalera, Rv. 256775 Sez. 5, numero 25118 dell'8/5/2012, Minischetti, Rv. 253223 Sez. 3, numero 35801 del 2/7/2010, P.M. in proc. Spandre e altri, citata . 3.1.1. Quanto, poi, al sequestro preventivo emesso ai sensi dell'articolo 12-sexies di. numero 306 del 1992, conv. in l.A356 del 1992, con la modifica del comma 4-bis dello stesso articolo, introdotta dalla L. numero 94 del 2009, l'autorità preposta ad adottare i provvedimenti in tema di gestione e amministrazione dei beni sequestrati e confiscati è stata individuata, in analogia con ciò che accade nel procedimento di prevenzione patrimoniale, nel giudice che ha emesso il provvedimento, estendendo anche al procedimento penale le disposizioni in materia di amministrazione e gestione dei beni sequestrati e confiscati nel procedimento di prevenzione previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, numero 159, e successive modificazioni Sez. 2, numero 29031 del 16/4/2014, Tripodo, Rv. 260026 Sez. numero 9139 del 115/1/2013, Confl. comp., Rv. 254956 Sez. 1, numero 45612 del 7/11/2012, Confl. comp. in proc. Droghini e altri, Rv. 254523 Sez. 1, numero 3637 del 19/12/2011, dep. 2012, Confl. comp. in proc. Busso Rv. 251852 . Una modifica, questa, che certamente si è inserita nell'ambito di un processo normativo tendente, da un punto di vista sistematico, alla progressiva equiparazione della disciplina dell'amministrazione, gestione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati nel procedimento di prevenzione e in quello penale, al fine di garantire che all'amministrazione, spesso complessa, dei beni sovraintenda il giudice che ha disposto il sequestro e che, pertanto, è già a conoscenza dell'origine, della consistenza e delle problematiche del patrimonio in sequestro e, quindi, può impartire sollecitamente le opportune direttive così Sez. 1, numero 51190 del 16/09/2014, dep. 10/12/2014, Confl. comp. in proc. Bianco e altri Rv. 251981 Sez. 1, numero 45612 del 07/11/2012 in termini anche Sez. 1, numero 7151 del 28/0472015, dep. 23/02/2016, Confl. comp. in proc. Briguori e altri, non massimata . 3.1.2. Nondimeno, dal punto di vista testuale, il D.L. numero 306 del 1992 articolo 12-sexies comma 4bis concerneva, in origine, non soltanto i casi di sequestro e confisca previsti dal citato articolo 12-sexies commi da 1 a 4, ma anche gli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51., comma 3-bis, del codice di procedura penale . E proprio per tale ragione la giurisprudenza aveva concluso nel senso che anche per il caso in cui il sequestro preventivo, emesso ai sensi dell'articolo 321, commi 1 e 2, c.p.p. e non ai sensi dell'articolo 12-sexies D.L. numero 306/92, fosse stato disposto per uno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, c.p.p., sarebbe stato possibile configurare la competenza del giudice per le indagini preliminari emittente il decreto di sequestro preventivo ordinario , con il quale era stato nominato, ai sensi degli articolo 104 e 104-bis disp. att. c.p.p., l'amministratore di beni aziendali e strumentali di alcune società cosi, in motivazione, la già citata Sez. 1, numero 51190 del 16/09/2014, Confl. comp. in proc. Bianco e altri . 4. L'interpretazione fin qui esposta ha tratto ulteriore linfa dalla adozione della L. 17 ottobre 2017, numero 161 intitolata Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al D.lgs. numero 159 del 6 settembre 2011, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate , che, all'articolo 30, comma 2, lett. b , ha disposto l'introduzione, dopo il comma 1 dell'articolo 104-bis disp. att. c.p.p., dei seguenti commi 1-bis. Il giudice che dispone il sequestro nomina un amministratore giudiziario ai fini della gestione. Si applicano le norme di cui al libro I, titolo III, del codice di cui al D.lgs. numero 159 del 6 settembre 2011, e successive modificazioni. 1-ter. I compiti del giudice delegato alla procedura sono svolti nel corso di tutto il procedimento dal giudice che ha emesso il decreto di sequestro ovvero, nel caso di provvedimento emesso da organo collegiale, dal giudice delegato nominato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 35, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, numero 159, e successive modificazioni . 4.1. Tali disposizioni, dunque, hanno portato a compimento il ricordato processo di omologazione della gestione di beni sottoposti a misura cautelare reale e a misure di prevenzione, stabilendo espressamente che il giudice competente a decidere sulle modifiche al regime di amministrazione deve essere individuato in quello che ha disposto il sequestro e che ha nominato l'amministratore giudiziario. Una disciplina che, come detto, è funzionale a ottimizzare le operazioni di gestione, talvolta estremamente complesse, di beni sottoposti a misura ablativa, concentrando le relative competenze in capo a un unico organo giudiziario, il quale, avendo cognizione diretta delle vicende che li hanno riguardati, è in grado di assumere, in una prospettiva di non dispersione delle conoscenze e in definitiva di migliore efficienza delle pratiche gestorie, le iniziative più efficaci per la tutela del patrimonio, in particolare quando vengano in rilievo beni aziendali. In definitiva, va ribadito in questa sede che, in tema di sequestro preventivo, a seguito dell'introduzione, nell'articolo 104-bis disp. att. c.p.p., del comma 1-ter, ad opera della L. 17 ottobre 2017, numero 161, competente a decidere sulle modifiche al regime di amministrazione dei beni sottoposti a vincolo è, anche durante la pendenza del processo, il giudice che ha emesso il provvedimento Sez. 1, numero 56412 del 3/5/201.8, Confl. comp. in proc. Sardagna, Rv. 274868 . 5. Nella illustrata cornice normativa e giurisprudenziale si colloca il caso, peculiare, sottoposto all'odierno vaglio, avente ad oggetto l'individuazione del giudice competente a nominare l'amministrazione giudiziario di un bene sottoposto a sequestro preventivo disposto, su appello del P.M. ex articolo 322-bis c.p.p., dal Tribunale del riesame. Come si è detto, il sistema vigente stabilisce che competente a decidere sulle modifiche al regime di amministrazione dei beni sottoposti a vincolo, e su ogni altra questione connessa, sia, durante tutta la pendenza del procedimento, il giudice che lo abbia disposto, qualunque sia il reato per cui si procede, dovendo ora applicarsi in modo generalizzato le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati stabilite in materia di prevenzione patrimoniale Sez. 1, numero 56412 del 3/5/2018, Confl. comp. in proc. Sardagna, cit. così anche, in motivazione, Sez. 1, numero 28212 del 7/6/2019, Confl. comp. in proc. Ilva-Italsider, Rv. 276146 . 5.1. Non ha, quindi, pregio l'obiezione formulata dal G.i.p. del Tribunale di Roma nel richiamato non liquet del 19 novembre 2021 dichiara non luogo a provvedere , secondo la quale, non essendo riconducibili i reati presupposti articolo 452-bis e articolo 674 c.p. alle ipotesi disciplinate dagli articolo 240-bis c.p. e 51, comma 3-bis c.p.p., non vi sarebbe stato spazio per la competenza funzionale di esso giudice. Trattasi, infatti, di obiezione che non tiene conto dell'attuale assetto normativo. 5.2. Non può, tuttavia, neppure accedersi all'interpretazione proposta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, volta ad attrarre fra i giudici emittenti il provvedimento cautelare reale anche il Tribunale competente e decidere sull'appello cautelare, ai sensi dell'articolo 322-bis c.p.p., quante volte sia stato tale Tribunale a emettere il provvedimento di sequestro preventivo, in accoglimento dell'impugnazione del Pubblico ministero, nell'ambito del procedimento incidentale di controllo del primo provvedimento negativo. Al contrario, questa situazione, ad avviso del Collegio, non va regolata interpretando l'articolo 104-bis disp. att. c.p.p. nel senso di identificare il giudice a cui compete di sovraintendere il compendio in sequestro con il riferimento a quello che, in sede di appello, ha reso il provvedimento autorizzativo della misura cautelare reale ciò, perché il procedimento a cui deve ritenersi la norma si riferisca non è anche quello incidentale scaturito dall'impugnazione del primigenio provvedimento, bensì soltanto il procedimento principale, sia che esso si trovi nella fase delle indagini preliminari, sia che esso sia sfociato nel processo con l'esercizio dell'azione penale. In tal senso, la disciplina novellata - come già evidenziato - ha inteso riferirsi, per l'individuazione del giudice competente a sovraintendere alla gestione, a quello che ha emesso il provvedimento nel procedimento principale, nell'alveo del quale si colloca l'attività di amministrazione e di gestione, laddove il giudice dell'appello cautelare, esaurendo la sua funzione nell'ambito del corrispondente procedimento incidentale, risulta strutturalmente privo di collegamento con il procedimento principale a cui la cautela accede. 5.2.1. È vero che la locuzione letterale della disposizione fa riferimento al giudice che ha emesso il decreto di sequestro tuttavia, tale indicazione va coordinata con il sistema che la norma è finalizzata a disciplinare, tale da escludere l'attribuzione a un organo giurisdizionale avente la sola funzione di controllo incidentale sui provvedimenti di natura cautelare la competenza ulteriore avente ad oggetto le determinazioni inerenti alle attività di custodia, gestione ed amministrazione dei beni sottoposti a sequestro, determinazioni attinenti a una funzione collegata al procedimento principale, da esercitarsi da parte degli organi che in questo procedimento hanno la titolarità del potere di emissione del provvedimento cautelare. Di conseguenza, inquadrando il dato testuale alla luce dell'interpretazione logico-sistematica, si desume che a rilevare per l'individuazione della competenza in tema di attività gestoria del sequestro è - sì - l'avvenuta emissione del provvedimento di sequestro, ma nel senso del provvedimento che decide in prima fase sulla richiesta di sequestro, pure quando l'esito di quella determinazione sia di diniego della misura e il sequestro sia, poi, autorizzato in sede di impugnazione. Tale esegesi della norma, oltre a profilarsi lineare, evita inedite commistioni fra l'esercizio dei poteri di controllo nell'ambito del procedimento incidentale di natura cautelare reale e l'esercizio dei poteri gestori del compendio avvinto dalla misura, al di là degli ulteriori inconvenienti correlati alle ipotesi in cui dovrebbe individuarsi il giudice dell'impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi e gestori posti in essere dal Tribunale di cui all'articolo 322-bis c.p.p Va, quindi, ribadito, in questa sede, il principio già affermato da Sez. 1, numero 2052 del 27/10/2021, dep. 2022, Confl. comp. in proc. Berardi M. e altri, Rv. 282486, secondo il quale In tema di sequestro preventivo ex articolo 104-bis disp. att. c.p.p., come novellato dalla L. 17 ottobre 2017, numero 161, nel caso in cui la misura cautelare sia disposta dal tribunale del riesame, su appello del pubblico ministero, la competenza a decidere sulle istanze relative a custodia, gestione ed amministrazione dei beni sottoposti a vincolo spetta al giudice per le indagini preliminari, quale giudice del procedimento principale . 6. Ci si deve, a questo punto, chiedere se, nella situazione processuale tratteggiata, coincidente con quella che si presenta nel caso di specie, il Giudice per le indagini preliminari debba ritenersi competente anche a provvedere alla nomina dell'amministratore giudiziario. Il Collegio reputa di non poter condividere le conclusioni cui è approdata la richiamata sentenza numero 2052/22, nel senso di attribuire detta competenza al Tribunale del riesame che aveva disposto il sequestro in sede di appello cautelare. Si legge, in motivazione, al riguardo, quanto segue .Nè a contrastare l'illustrata conclusione vale decisivamente il rilievo che, nel caso di specie, il Tribunale, accogliendo l'appello e disponendo il sequestro, ha proceduto alla nomina dell'amministratore giudiziario. Questa nomina, avvenuta in adempimento del disposto dell'articolo 104-bis, comma 1-bis, disp. att. c.p.p., costituisce l'effetto dell'esercizio di un potere configurato dalla norma in stretta connessione con la decisione in tema di emissione della cautela reale, anche quando essa venga autorizzata dal tribunale all'esito dell'appello, siccome essa completa lo iussum necessario e sufficiente per l'esecuzione del provvedimento. Essa, tuttavia non costituisce parte dell'attività di impulso o di controllo della incipiente, ma non ancora iniziata - amministrazione del bene o dei beni oggetto del sequestro attività di impulso e di controllo nell'ambito della quale, poi, il giudice competente, nell'ambito del suo espletamento, può e deve verificare, secondo la normativa richiamata in primis, l'articolo 35 D.Lgs. numero 159 del 2011 , anche la regolarità e la funzionalità dell'azione dell'amministratore, ad ogni fine stabilito dall'ordinamento . . Ritiene, viceversa, il Collegio, in sintonia con Sez. 1, numero 183/2022 del 14 maggio 2021, e in coerenza con l'attuale assetto normativo come interpretato dalle numerose pronunce richiamate, che, anche in tale peculiare situazione processuale, competente a nominare l'amministratore giudiziario debba essere il Giudice delle indagini preliminari che si è pronunciato, in prima battuta, sulla richiesta di sequestro preventivo. Ed invero, non appare in alcun modo ragionevole che, una volta individuato nel Giudice emittente il sequestro - nel senso prima precisato - quello competente ad occuparsi delle istanze relative a custodia, gestione e amministrazione del bene sottoposto a vincolo, dunque a sovraintendere all'attività complessiva dell'amministrazione giudiziario, esso debba, inspiegabilmente, essere privato - tra l'altro, nel solo caso di sequestro disposto in sede di appello cautelare dal Tribunale del riesame il che determinerebbe una ulteriore, ingiustificata, distinzione - proprio della decisione in ordine alla nomina dell'amministratore giudiziario, che costituisce l'atto presupposto della successiva attività di gestione del bene in sequestro. D'altra parte, il comma 1-bis dell'articolo 104-bis disp. att. c.p.p., quanto alla nomina e revoca dell'amministratore, rinvia alle disposizioni del Codice Antimafia Libro I, titolo III, D.Lgs. numero 159 del 2011 che prevedono la competenza del Tribunale che dispone il sequestro alla nomina dell'Amministratore giudiziario oltre che del G.D. , ossia, ancora una volta, la competenza del giudice del procedimento principale. Non è trascurabile, infine, il vincolo fiduciario che deve legare, seppure coniugato a criteri di rotazione.t trasparenza, l'amministratore al giudice che lo ha nominato e che sovraintenderà alla complessiva attività di gestione, giudice che, perciò, sarebbe irragionevole individuare nell'Organo del riesame, che di quell'attività non si occuperà per nulla. Va, quindi, affermato il seguente principio di diritto In tema di sequestro preventivo ex articolo 104-bis disp. att. c.p.p., come novellato dalla L. 17 ottobre 2017, numero 161,. nel caso in cui la misura cautelare sia disposta dal tribunale del riesame, su appello del pubblico ministero, la competenza a decidere sulla nomina dell'amministratore giudiziario spetta al giudice per le indagini preliminari, quale giudice del procedimento principale. 7. Da quanto fin qui esposto discende, conclusivamente, che il conflitto negativo di competenza deve essere risolto nel senso di dichiarare la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, al quale vanno trasmessi gli atti. P.Q.M. Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, cui dispone trasmettersi gli atti.