Nei procedimenti «semplificati» disciplinati dal d.lgs. numero 150/2011, nel caso in cui l’atto introduttivo sia proposto con citazione, anziché con ricorso, il procedimento è correttamente instaurato se la citazione sia notificata tempestivamente rispetto al rito concretamente adottato. Tale sanatoria si realizza indipendentemente dalla pronuncia dell’ordinanza di mutamento del rito da parte del giudice, la quale opera solo pro futuro, senza effetti retroattivi penalizzanti.
La vicenda da cui origina la questione esaminata dalla Suprema Corte riguarda l’opposizione proposta da un Comune contro il decreto ingiuntivo di un avvocato. In particolare, in primo grado il Tribunale aveva rilevato che l’atto di citazione era stato notificato tempestivamente, ma era stato tardivamente depositato. Di qui, il ricorso in Cassazione del Comune, secondo il quale l’eventuale errore nella scelta del rito comporta solo la pronuncia di mutamento del rito stesso ma non produce decadenze, dal momento che gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme seguite prima del mutamento. Il ricorso è fondato. La Suprema Corte, infatti, evidenzia che l’opposizione avverso l'ingiunzione ottenuta dall'avvocato nei confronti del proprio cliente ai fini del pagamento degli onorari proposta con atto di citazione, anziché con ricorso, «è da reputare utilmente esperita qualora la citazione sia stata comunque notificata entro il termine di quaranta giorni dalla data di notificazione dell’ingiunzione di pagamento». In sostanza, «all'atto introduttivo, ancorché erroneamente individuato, va assegnata la utile e proficua produzione degli effetti processuali e sostanziali correlati al rito erroneamente prescelto, relegando l‘ordinanza di mutamento del rito a un evento successivo, valevole pro futuro e inidoneo a incidere ex post sulla domanda, o a convalidarne gli effetti già realizzatisi , o a impedire le decadenze e le preclusioni maturate secondo le norme del rito seguito prima del mutamento». Ne consegue che «nei procedimenti semplificati disciplinati dal d.lgs. numero 150/2011, nel caso in cui l'atto introduttivo sia proposto con citazione, anziché con ricorso eventualmente previsto dalla legge, il procedimento - a norma del d.lgs. numero 150/2011, articolo 4 - è correttamente instaurato se la citazione sia notificata tempestivamente, producendo essa gli effetti sostanziali e processuali che le sono propri, ferme restando le decadenze e preclusioni maturate secondo il rito erroneamente prescelto dalla parte tale sanatoria piena si realizza indipendentemente dalla pronuncia dell’ordinanza di mutamento del rito da parte del giudice, la quale opera solo pro futuro, ossia ai fini del rito da seguire all’esito della conversione, senza penalizzanti effetti retroattivi, restando fermi quelli, sostanziali e processuali, riconducibili all'atto introduttivo, sulla scorta della forma da questo in concreto assunta e non a quella che esso avrebbe dovuto avere, dovendosi avere riguardo alla data di notifica della citazione effettuata quando la legge prescrive il ricorso o, viceversa, alla data di deposito del ricorso quando la legge prescrive l'atto di citazione» Cass. civ., sez. unite, numero 758/2022 . Parola, ora, al giudice del rinvio.
Presidente Lombardo – Relatore Giannaccari Fatti di causa Il Tribunale di Benevento, con ordinanza del 15.4.2021, dichiarò inammissibile l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo proposta dal Comune di […] nei confronti dell'Avv. P.R. Il Tribunale rilevò che il decreto ingiuntivo era stato notificato il 4.4.2019, l'atto di citazione in opposizione era stato notificato tempestivamente il 4.4.2019 ma era stato tardivamente depositato il 17.5.2019. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Comune di […] sulla base di un unico motivo. Ha resistito con controricorso P.R. Il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell'articolo 380 bis c.p.c., di manifesta fondatezza del ricorso. In prossimità dell'udienza, il controricorrente ha depositato memoria illustrativa. Ragioni della decisione Va, in primo luogo, rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione, formulata dal controricorrente nella memoria illustrativa, con la quale ha dedotto che al ricorso, notificato via PEC non era allegata alcuna procura ha specificato che il ricorrente aveva depositato, unitamente al ricorso una procura redatta in formato cartaceo su altro foglio, con firma autenticata dal difensore, priva di data certa. L'eccezione è infondata. Come statuito da ultimo dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza numero 35466/2021, L'incorporazione della procura ex articolo 83 c.p.c., comma 3, nell'atto di impugnazione estende la data di quest'ultimo alla procura medesima, per cui si presume che quest'ultima sia stata rilasciata anteriormente alla notifica dell'atto che la contiene. Pertanto, non rileva, ai fini della verifica della sussistenza o meno della procura, l'eventuale mancata riproduzione o segnalazione di essa nella copia notificata, essendo sufficiente, per l'ammissibilità del ricorso per cassazione, la presenza della procura nell'atto originale . Nel caso di specie, il ricorrente ha depositato il ricorso munito di procura su foglio separato da intendersi apposta in calce all'atto, così come riportato nell'intestazione del ricorso per cassazione depositato, nonché notificato a controparte. Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. numero 150 del 2011, articolo 4 e 14, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 3, in quanto sarebbe erronea l'affermazione del Tribunale secondo cui l'opposizione, qualora proposta con citazione, sia da reputare tardiva, se depositata in cancelleria oltre il termine di cui all'articolo 641 c.p.c., atteso che il D.Lgs. numero 150 del 2011, articolo 4, collega all'eventuale errore nella scelta del rito la sola conseguenza della pronuncia dell'ordinanza di mutamento del rito, ma non il prodursi di eventuali decadenze, giacché gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme del rito seguito prima del mutamento . Il motivo è fondato. Va data continuità al principio affermato da questa Corte, secondo cui l'opposizione avverso l'ingiunzione ottenuta dall'avvocato nei confronti del proprio cliente ai fini del pagamento degli onorari proposta con atto di citazione, anziché con ricorso ai sensi dell'articolo 702 bis c.p.c., e del D.Lgs. numero 150 del 2011, articolo 14, è da reputare utilmente esperita qualora la citazione sia stata comunque notificata entro il termine di quaranta giorni dalla data di notificazione dell'ingiunzione di pagamento. In tale evenienza, ai sensi del D.Lgs. numero 150 del 2011, articolo 4, comma 5, gli effetti sostanziali e processuali correlati alla proposizione dell'opposizione si producono alla stregua del rito tempestivamente attivato, ancorché erroneamente prescelto, per cui il giudice adito deve disporre con ordinanza il mutamento del rito, ai sensi del D.Lgs. numero 150 del 2011, articolo 4 comma 1 Cass. 24069/2019 Cass., Sez. H, 28199/2020 . Nel caso di specie, lo stesso Tribunale nel provvedimento impugnato ha dato atto che solo il deposito della citazione in opposizione è stato tardivamente effettuato rispetto al termine previsto per l'opposizione, mentre tale termine risultava essere stato rispettato in relazione al diverso momento della notifica. Il Tribunale ha rilevato che il decreto ingiuntivo era stato notificato il 4.4.2019, l'atto di citazione in opposizione era stato notificato tempestivamente il 4.4.2019, ma era stato tardivamente depositato il 17.5.2019. Va ricordato che le Sezioni Unite di questa Suprema Corte Cass., Sez. Unumero , numero 758 del 2022 , nel risolvere il contrasto giurisprudenziale insorto sull'applicazione della previsione di cui al D.Lgs. numero 150 del 2011, articolo 14, comma 5, hanno sottolineato che, come emerge dalla Relazione illustrativa dello schema del D.Lgs. numero 150 del 2011, il legislatore delegato si è mosso nella direzione di ridurre al minimo l'ambito temporale di incertezza sulle regole destinate a disciplinare il processo, al fine di scongiurare vizi procedurali che, riverberandosi a catena su tutta l'attività successiva, possano far regredire il processo, in contraddizione con i principi di economia processuale e di ragionevole durata sanciti dall'articolo 111 Cost. . Ne deriva che il potenziale consolidamento del rito erroneamente seguito in conseguenza dell'errore nella scelta della forma dell'atto introduttivo trova la sua disciplina nella disposizione del comma 5, la quale sancisce espressamente che gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme del rito seguito prima del mutamento . Ciò comporta che la domanda giudiziale avanzata in forma non corretta citazione anziché ricorso e viceversa produce i suoi effetti propri, da valutare secondo il modello concretamente seguito, seppur difforme da quello legale, ferme restando le decadenze e le preclusioni maturate secondo le norme del rito seguito prima del mutamento articolo 4, comma 5 . Le Sezioni Unite hanno quindi rimarcato il carattere innovativo dell'articolo 4, comma 5, che ha ammesso una sanatoria piena degli effetti processuali e sostanziali prodotti dalla domanda originariamente proposta secondo il rito erroneo concretamente applicato e, quindi, ha escluso che l'errore sulla forma dell'atto introduttivo possa riflettersi sulla tempestività dell'opposizione stessa, tranne quando si siano maturate decadenze e preclusioni che restano ferme secondo le norme seguite precedentemente. La ratio dell'articolo 4, comma 5, consiste, infatti, nell'esigenza di escludere in modo univoco l'efficacia retroattiva del provvedimento che dispone il mutamento medesimo ne consegue che le norme che disciplinano il rito seguito prima del mutamento rilevano come parametro di valutazione di legittimità dell'atto introduttivo del giudizio, nel senso che gli effetti sostanziali e processuali della domanda vanno delibati secondo il rito erroneo concretamente applicato sino ad allora, e non in base al diverso rito che avrebbe dovuto essere invece seguito, senza possibilità di applicare a ritroso preclusioni riconducibili al nuovo rito da seguire nel successivo corso del procedimento. All'atto introduttivo, ancorché erroneamente individuato, va assegnata la utile e proficua produzione degli effetti processuali e sostanziali correlati al rito erroneamente prescelto, relegando l'ordinanza di mutamento del rito ad un evento successivo, valevole pro-futuro e inidoneo ad incidere ex post sulla domanda, o a convalidarne gli effetti già realizzatisi , o ad impedire le decadenze e le preclusioni maturate secondo le norme del rito seguito prima del mutamento . Gli effetti, sostanziali e processuali, della domanda irritualmente avanzata si producono alla stregua del rito concretamente adottato, non soltanto quando il giudice di primo grado abbia adottato tempestivamente l'ordinanza di mutamento, ma anche quando tale provvedimento sia mancato, con conseguente consolidamento o stabilizzazione del rito erroneo. Va quindi dato seguito al principio secondo cui nei procedimenti semplificati disciplinati dal D.Lgs. numero 150 del 2011, nel caso in cui l'atto introduttivo sia proposto con citazione, anziché con ricorso eventualmente previsto dalla legge, il procedimento - a norma del D.Lgs. numero 150 del 2011, articolo 4 - è correttamente instaurato se la citazione sia notificata tempestivamente, producendo essa gli effetti sostanziali e processuali che le sono propri, ferme restando le decadenze e preclusioni maturate secondo il rito erroneamente prescelto dalla parte tale sanatoria piena si realizza indipendentemente dalla pronuncia dell'ordinanza di mutamento del rito da parte del giudice, la quale opera solo pro futuro, ossia ai fini del rito da seguire all'esito della conversione, senza penalizzanti effetti retroattivi, restando fermi quelli, sostanziali e processuali, riconducibili all'atto introduttivo, sulla scorta della forma da questo in concreto assunta e non a quella che esso avrebbe dovuto avere, dovendosi avere riguardo alla data di notifica della citazione effettuata quando la legge prescrive il ricorso o, viceversa, alla data di deposito del ricorso quando la legge prescrive l'atto di citazione Cass., Sez. Unumero , numero 758 del 2022 conf., Cass., Sez. VI, numero 5659 del 2022 . Il ricorso va pertanto accolto. L'ordinanza impugnata va cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Benevento in persona di altro magistrato. P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa l'ordinanza impugnata con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Benevento in persona di altro magistrato.