Appalto: l’azione dell’INPS nei confronti del committente per omesso versamento di contributi è soggetta a decadenza?

In tema di appalto di opere e servizi, il termine di decadenza di due anni previsto dall’articolo 29, comma 2, d.lgs. numero 276/2003, nella versione precedente alle modifiche di cui al d.l. numero 5/2012, conv. con modif. in l. numero 35/2012, non è applicabile all’azione promossa degli enti previdenziali nei confronti del committente, essendo la stessa soggetta al solo termine di prescrizione.

La Corte d'Appello di Milano confermava la pronuncia di prime cure di rigetto della domanda proposta dall'INPS per il pagamento di contributi previdenziali evasi, sanzioni e more dovuti da una società cooperativa, poi fallita, quale soggetto assuntore in subappalto del servizio appaltato ad un Consorzio da un'altra società, soggetti ritenuti dall'istituto solidalmente responsabili. La decisione di merito si fondava sull'avvenuto decorso del termine decadenziale di due anni dalla cessazione dell'appalto previsto dall'articolo 29, comma 2, d.lgs. numero 276/2003 applicabile anche nei confronti degli enti previdenziali. L'INPS ha proposto ricorso in Cassazione sostenendo, per quanto d'interesse, la violazione e falsa applicazione dell'articolo 29, comma 2, d.lgs. 276/20036 così come modificato prima dall'articolo 6, commi 1 e 2, d.lgs. numero 251/2004 e poi dall'articolo 1, comma 911, l. numero 296/2006. La Corte ritiene fondata la censura. Secondo la consolidata giurisprudenza infatti, in tema di appalto di opere e servizi, il termine di decadenza di due anni previsto dall'articolo 29, comma 2, d.lgs. numero 276/2003, nella versione precedente alle modifiche di cui al d.l. numero 5/2012, conv. con modif. in l. numero 35/2012, non è applicabile all'azione promossa degli enti previdenziali nei confronti del committente, essendo la stessa soggetta al solo termine di prescrizione cfr. Cass. civ. 18004/2019 e Cass. civ. 23038/2020 . Il ricorso viene dunque accolto con la conseguente cassazione della pronuncia impugnata e il rinvio alla Corte d'Appello di Milano.  

Presidente Esposito – Relatore De Marinis Rilevato in fatto che, con sentenza del 9 luglio 2019, la Corte d'Appello di Milano, confermava la decisione resa dal Tribunale di Milano e rigettava la domanda proposta dall'INPS nei confronti del Fallimento omissis Soc. Coop., del Consorzio Dream Work in liquidazione e di Fos Nova S.r.l., avente ad oggetto il pagamento di contributi previdenziali evasi per il periodo 2010/2012, sanzioni e mora dovuti dalla omissis , poi fallita, assuntrice in subappalto del servizio oggetto dell'appalto commesso, il Consorzio Dream Work, titolare del medesimo, la Fos Nova S.r.l., committente, tutti solidalmente responsabili D.Lgs. numero 276 del 2003, ex articolo 29 che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso in appello dell'INPS sollevata ex articolo 434 c.p.c., dal Consorzio Dream Work ed infondata altresì la domanda dell'Istituto per aver questo azionato in sede giudiziaria la garanzia solidale apprestata dal D.Lgs. numero 276 del 2003, articolo 29, comma 2, una volta decorso il termine decadenziale di due anni dalla cessazione dell'appalto ivi previsto anche nei confronti degli enti previdenziali che per la cassazione di tale decisione ricorre l'INPS, affidando l'impugnazione a due motivi, cui resistono, con controricorso, la Fos Nova S.r.l. ed il Consorzio Dream Work in liquidazione, il quale, a sua volta, propone ricorso incidentale articolato su un unico motivo, cui resiste, con controricorso, l'INPS che, chiamata per la trattazione all'udienza del 13 luglio 2021, la causa veniva rinviata a nuovo ruolo per difetto di notifica del decreto di fissazione dell'udienza di discussione al Consorzio Dream Work che la proposta del relatore, ai sensi dell'articolo 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata. Considerato in diritto - che, con il primo motivo, l'Istituto ricorrente principale, nel denunciare la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. numero 276 del 2003, articolo 29, comma 2, così come modificato prima dal D.Lgs. numero 251 del 2004, articolo 6, commi 1 e 2, e poi dalla L. numero 296 del 2006, articolo 1, comma 911, lamenta la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale, sostenendo non operare nei confronti degli enti previdenziali il previsto termine decadenziale della garanzia solidale del committente per il pagamento dei contributi in favore dei lavoratori impiegati nell'esecuzione dei lavori commessi, nel caso di specie, dalla subappaltatrice omissis Soc. Coop. - che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. numero 276 del 2003, articolo 29, comma 2, così come modificato prima dal D.Lgs. numero 251 del 2004, articolo 6, commi 1 e 2, e poi dalla L. numero 296 del 2006, articolo 1, comma 911, e successivamente dal D.L. numero 5 del 2012, articolo 21, comma 1, conv. con modif. nella L. numero 35 del 2012, ed infine dalla L. numero 92 del 2012, articolo 4, comma 31, lett. a e b , e degli articolo 2964, 2966 e 2967 c.c., l'Istituto ricorrente principale, subordinatamente all'ipotesi del rigetto del motivo che precede, lamenta l'erroneità del convincimento espresso dalla Corte territoriale circa l'inefficacia impeditiva del compiersi della decadenza della notificazione del verbale ispettivo, nella specie effettuata con anticipo sulla scadenza del termine - che, dal canto suo, il Consorzio Dream Work in liquidazione, ricorrente incidentale, con l'unico motivo, rubricato con generico riferimento all'articolo 360 c.p.c., numero 5, e così al vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, deduce l'illegittimità della sentenza per aver ritenuto assorbita, omettendo a riguardo la relativa pronunzia, la sollevata eccezione di prescrizione dei crediti vantati dall'INPS, della cui fondatezza peraltro dà atto la stessa Corte territoriale nell'affermare aver l'INPS instaurato il giudizio a ben più di cinque anni dalla cessazione dell'appalto - che il primo motivo del ricorso principale merita accoglimento alla stregua dell'orientamento accolto da questa Corte cfr. Cass. numero 18004/2019 e a seguire Cass. 23038/2020, alle cui argomentazioni qui integralmente ci si riporta secondo cui In tema di appalto di opere e servizi, il termine di decadenza di due anni previsto dal D.Lgs. numero 276 del 2003, articolo 29, comma 2, nella versione anteriore alle modifiche apportate dal D.L. numero 5 del 2012, conv. con modif. in L. numero 35 del 2012, non è applicabile all'azione promossa dagli enti previdenziali nei confronti del committente, essendo la stessa soggetta al solo termine di prescrizione - che da quanto sopra consegue l'assorbimento del secondo motivo del ricorso principale - che l'unico motivo del ricorso incidentale si rivela inammissibile atteso che, mentre il dichiarato assorbimento dell'eccezione di prescrizione, suscettibile di riesame nel giudizio di rinvio, non richiede l'impugnazione in via incidentale della relativa statuizione, del resto qui erroneamente sollevata con riferimento al vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, la censura formulata si risolve nella richiesta a questa Corte di pronunziare su un'eccezione di merito in difetto di qualsiasi accertamento in fatto e così al di là dei limiti del giudizio di legittimità - che, pertanto, va accolto il primo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo, dichiarato inammissibile il ricorso incidentale e, in relazione al motivo accolto, cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d'Appello di Milano, in diversa composizione, che provvederà in conformità, disponendo altresì in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo, dichiara inammissibile il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese alla Corte d'Appello di Milano, in diversa composizione. Ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso incidentale a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, se dovuto.