Naturalizzazione di massa in Brasile nell’800 e cittadinanza italiana: questo diritto è permanente, imprescritibile e giustiziabile in ogni tempo

Considerevoli principi di diritto enunciati dalle Sezioni Unite in materia il diritto di cittadinanza si può perdere per rinuncia ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, quindi mai per rinunzia tacita.

La vicenda. Con sentenza di luglio 2021, la Corte d'appello competente, accogliendo il gravame del Ministero dell'interno e del Ministero degli affari esteri contro l'ordinanza del Tribunale, respingeva la domanda di riconoscimento iure sanguinis della cittadinanza italiana presentata da due uomini, quali discendenti in linea diretta di cittadini italiani emigrati in Brasile alla fine dell'Ottocento. La Corte territoriale motivava la decisione facendo leva sull' articolo 11 del codice civile del 1865, ritenendo del tutto verosimilmente che i padri dei due richiedenti non potessero considerarsi cittadini italiani l'uno per aver perduto la cittadinanza a seguito del provvedimento cd. di grande naturalizzazione brasiliana dell'anno 1889, tacitamente accettato ai sensi dell' articolo 11, numero 2, c.comma 1865, con consequenziale rinuncia tacita alla cittadinanza italiana l'altro per non averla mai acquistata iure sanguinis , e comunque per averla a sua volta perduta, esattamente come il padre, ai sensi dell' articolo 11, numero 3, c.comma 1865, avendo accettato, senza permissione del Governo italiano, un impiego in accezione lata dal Governo estero. Contro la sentenza veniva proposto ricorso per cassazione da parte dei soccombenti, sulla base di diversi motivi e la causa veniva rimessa alle Sezioni Unite per la particolare importanza della questione sottesa, involgente l'istituto della perdita della cittadinanza da parte di cittadini italiani emigrati in Brasile e ivi sottoposti alla naturalizzazione di massa della fine del XIX secolo, attesi i riflessi sulla linea di trasmissione dei discendenti. Dopo un lungo excursus storico-legislativo, le Sezioni Unite, prima di emettere la propria decisione, effettuano una importante considerazione pratica, e come tale anche logica. In particolare, osservano come un emigrato in terra straniera, spesso all'epoca analfabeta e privo di mezzi, niente normalmente sapeva o poteva sapere degli effetti di normative ignote e dell'incidenza di codeste su ciò che, invece, garantiva l'ordinamento dello Stato di nascita. Questo aspetto incide sulla decisione da assumere perché, finanche in termini assoluti, dimostra come difficilmente si può e si sarebbe potuto ascrivere all'inerzia del cittadino di allora il valore di un comportamento volontario concludente. Cittadinanza e diritti fondamentali della persona le conseguenze concrete. La Suprema Corte ha così stabilito i seguenti principi di diritto secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza numero 555 del 1912 e dall'attuale legge numero 91 del 1992 , la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis , e lo stato di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente , è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva, integrata dalla nascita da cittadino italiano. A chi richiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva. l'istituto della perdita della cittadinanza italiana , ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali. In questa prospettiva, l' articolo 11, numero 2, c.comma 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia ottenuto la cittadinanza in Paese estero, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto di una cittadinanza straniera, ad esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo. Invece, l'aver stabilito all'estero la residenza o anche l'aver stabilito all'estero la propria condizione di vita non si può considerare bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento. Alla luce della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo nonché del Trattato di Lisbona si ricava che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente ed imprescrittibile allo stato di cittadino , che congloba distinti ed ugualmente fondamentali diritti. Ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili. Il diritto in parola si può perdere per rinuncia ma purché volontaria ed esplicita , in ossequio alla libertà individuale, quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione. la fattispecie di perdita della cittadinanza italiana , correlata all'accettazione di un impiego da un Governo straniero senza permissione del Governo italiano, deve essere inteso come comprensiva dei soli impieghi governativi strettamente intesi , che abbiano avuto come conseguenza l'assunzione di pubbliche funzioni all'estero tali da imporre obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva, così da non poter essere integrata dalla mera circostanza dell'avvenuto svolgimento all'estero di una qualsivoglia attività di lavoro, pubblico o privato. Per questi motivi, la Corte a Sezioni Unite ha accolto il ricorso, cassato l'impugnata sentenza e rinviata la causa alla Corte di appello, che dovrà attenersi ai principi di diritto sopra elencati, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Presidente Curzio – Relatore Terrusi Fatti di causa Con sentenza depositata il 15-7-2021, non notificata, la Corte d'appello di Roma, accogliendo il gravame del Ministero dell'interno e del Ministero degli affari esteri contro l'ordinanza del Tribunale di Roma in data 2-4-2020, ha respinto la domanda di riconoscimento iure sanguinis della cittadinanza italiana presentata da L.R.R.F. e da L.L.R. quali discendenti in linea diretta del cittadino italiano A.A.M., emigrato in Brasile alla fine dell'Ottocento, nato in omissis e figlio legittimo di padre italiano. Ha motivato la decisione facendo leva sull' articolo 11 c.comma del 1865 d'ora in poi, breviter, anche c.comma abr. e ha ritenuto che del tutto verosimilmente sia A.A.M. sia il di lui figlio A.M. nato in omissis non potessero considerarsi cittadini italiani, l'uno per aver perduto la cittadinanza a seguito del provvedimento cd. di grande naturalizzazione brasiliana dell'anno 1889, tacitamente accettato negli effetti ai sensi dell' articolo 11, numero 2, c.comma abr., con consequenziale rinuncia tacita alla cittadinanza italiana, l'altro per non averla mai acquistata iure sanguinis, e comunque per averla a sua volta perduta, esattamente come il padre, ai sensi dell'articolo 11, numero 3, del citato codice, avendo accettato, senza permissione del governo italiano, un impiego in accezione lata dal governo estero. Contro la sentenza è stato proposto ricorso per cassazione da parte dei soccombenti, sulla base di quattro motivi. L'avvocatura generale dello Stato, in rappresentanza dei Ministeri intimati, ha replicato con controricorso. La causa è stata rimessa alle Sezioni unite per la particolare importanza della questione sottesa, involgente l'istituto della perdita della cittadinanza da parte di cittadini italiani emigrati in Brasile e ivi sottoposti alla naturalizzazione di massa della fine del XIX secolo, attesi i riflessi sulla linea di trasmissione dei discendenti. Le parti ricorrenti hanno depositato memorie. Ragioni della decisione 1. - Col primo motivo i ricorrenti denunziano la violazione o falsa applicazione dell' articolo 11 c.comma abr. poiché la sentenza impugnata, discostandosi dagli orientamenti espressi da questa Corte suprema a partire dalla remota decisione in data 5-10-1907 della allora Corte di cassazione di Napoli, avrebbe affermato la configurabilità di una rinuncia tacita o per fatti concludenti allo status civitatis italiano ciò con particolare riferimento all'avo A.A.M. quando invece - si sostiene - la configurabilità della rinuncia alla cittadinanza italiana implica il riscontro di un atto consapevole e volontario dell'interessato. Al contrario di quanto ritenuto dalla corte d'appello, il mero inserimento del cittadino nel tessuto economico, sociale e lavorativo dello Stato estero non varrebbe a dimostrare, di per sé, la consapevolezza della possibile perdita della cittadinanza, né tantomeno la volontarietà. A diversa conclusione - soggiungono - non poteva condurre la normativa ratione temporis applicabile e il reticolo normativo all'epoca in vigore, volta che proprio il c.comma abr. aveva previsto una dichiarazione di rinuncia formale ed espressa, a fronte peraltro dell'avvenuto previo ottenimento della cittadinanza straniera, evidentemente a domanda. Inconferente sarebbe, da questo punto di vista, il richiamo della corte territoriale al principio di effettività, così come errata dovrebbe reputarsi la linea interpretativa tesa a ritenere che una qualsiasi attività lavorativa svolta dal cittadino italiano all'estero, ancorché non alle dirette dipendenze di un'amministrazione pubblica dello Stato straniero, potesse considerarsi tale da aver integrato l'elemento costitutivo della fattispecie estintiva del diritto alla cittadinanza italiana in base all' articolo 11, numero 3, c.comma abr. II. - Col secondo motivo i ricorrenti censurano la sentenza per violazione della L. numero 555 del 1912, articolo 4,7 e 8, per aver ritenuto la configurabilità di una rinuncia tacita allo status civitatis italiano anche riguardo a A.M., figlio di A., per atto consapevole e volontario e dunque la perdita della cittadinanza italiana da parte sua pur prescindendo dall'asserita naturalizzazione del padre. La corte d'appello ha affermato che M., avendo ottenuto la cittadinanza brasiliana per nascita, a I raggiungimento della maggiore età avrebbe potuto rinunciarvi facendo valere la cittadinanza italiana cosa che non era stata fatta, con conseguente definitiva perdita ai sensi dell' articolo 11, numero 3, c.comma abr Ma a dire dei ricorrenti ciò sarebbe stato enfatizzato a torto, non essendosi tenuto conto del fatto che al momento della maggiore età di A.M. la normativa applicabile era data dalla legge sulla cittadinanza numero 555 del 1912, la quale consentiva il mantenimento della doppia cittadinanza in particolare l'articolo 7 di detta legge, nel prevedere la possibilità di rinuncia alla cittadinanza italiana salvo speciali disposizioni da stipulare con trattati internazionali il cittadino Italiano, nato e residente in uno stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita, conserva la cittadinanza Italiana, ma divenuto maggiorenne o emancipato, può rinunziarvi , faceva riferimento a una rinuncia espressa, e non tacita. Sicché in questo senso, in base all' articolo 4 del c.comma abr., il cd. Ius soli, previsto dalla normativa brasiliana all'epoca vigente, non avrebbe potuto prevalere sulla legge italiana applicabile al momento della nascita di A.M., avvenuta nel 1897. III. - Col terzo e col quarto mezzo, infine, i ricorrenti deducono a la violazione o falsa applicazione dell' articolo 2697 c.comma , articolo 88,112 e 115 c.p.comma , articolo 2699 e 2700 c.comma in combinato disposto con la L. numero 336 del 1993, articolo 1 e 2, in relazione all'articolo 11 del Trattato relativo all'assistenza giudiziaria e al riconoscimento ed esecuzione delle sentenze in materia civile, per avere la sentenza impugnata ribaltato il principio di ripartizione dell'onere della prova, e b l'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio. La violazione in iure terzo motivo sarebbe integrata da ciò che la corte d'appello ha in definitiva attribuito ai ricorrenti l'onere di provare la mancata rinuncia da parte dell'avo italiano A.A.M., per fatto volontario, alla cittadinanza brasiliana a seguito del ripetuto decreto di grande naturalizzazione, mentre, trattandosi di un fatto ostativo all'acquisto della cittadinanza del figlio dell' A., e quindi del riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis degli odierni ricorrenti, l'onere della prova sarebbe dovuto ricadere sulla controparte e peraltro sarebbe stato altresì violato il principio di non contestazione, visto che era giustappunto mancata ogni contestazione in ordine al certificato negativo di naturalizzazione e al certificato di matrimonio del predetto M.A., entrambi aventi natura di atti pubblici. L'omesso esame di fatto decisivo quarto motivo andrebbe a sua volta correlato alla rilevanza dei suddetti certificati e all'espressa indicazione, nel secondo, della nazionalità italiana del citato M.A., segno evidente del fatto che il decreto di grande naturalizzazione non aveva inciso affatto sul di lui status. IV. - La replica dell'avvocatura erariale alle sopra sintetizzate ragioni di censura è invece nel senso della piena configurabilità, a livello di sistema, di una rinuncia tacita o per fatti concludenti alla cittadinanza italiana secondo la normativa pro tempore vigente. In questa prospettiva l'avvocatura si affida alla formula dell' articolo 11 c.comma abr. che, nella parte relativa all'aver ottenuto la cittadinanza in paese estero , implicherebbe non l'intendimento di escludere la possibilità di una rinuncia tacita o per fatti concludenti alla cittadinanza italiana, quanto piuttosto quello di escludere solo l'automatismo della conseguenza rispetto all'acquisto della cittadinanza brasiliana. In pratica ciò varrebbe a dire che la perdita della cittadinanza italiana da parte degli avi dei ricorrenti - con la relativa impossibilità di trasmettere lo status agli eredi andrebbe considerata esattamente come fatto dalla corte d'appello, e cioè come una conseguenza non automatica dell'acquisto per naturalizzazione di massa, sebbene esclusiva del comportamento concludente e inequivoco degli avi medesimi, consistente nel mancato ricorso a uno dei due rimedi all'uopo ritenuti dal legislatore straniero dell'epoca i quello di manifestare la volontà di mantenere la cittadinanza italiana, con conseguente rinuncia a quella brasiliana, entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto di naturalizzazione del 1889 termine poi prorogato a due anni all'esito dell'entrata in vigore della costituzione brasiliana del 1891 ii quello di presentare un'istanza per il recupero della cittadinanza italiana, una volta perduta. Indurrebbe a tale conclusione il principio che, per dignità giuridica, equipara i cd. fatti concludenti a tutte le altre forme di manifestazione espressa della volontà, salvo specifica, contraria e qui inesistente disposizione di legge principio per certi aspetti avallato, secondo l'avvocatura, anche dalla richiamata sentenza del 1907 della Corte di cassazione di Napoli, nel riferimento della motivazione a una possibile accettazione tacita della nazionalità straniera. Da questo punto di vista, quindi, sarebbe errato da parte dei ricorrenti insistere sulle prospettazioni costituzionali, giacché rispetto agli articolo 2 e 3 Cost. mai potrebbe discorrersi di sottrazione alla sfera di protezione dei diritti fondamentali o di irragionevole discriminazione tra gli emigrati giunti in territorio brasiliano prima dell'entrata in vigore del decreto di grande naturalizzazione e quelli sbarcati successivamente. Mancherebbe il presupposto logico rappresentato dall'illegittimo automatismo, fonte di asserita discriminazione, come base della normativa previgente, stante la già vista possibilità, offerta agli stranieri interessati dalla naturalizzazione, di rinunciare - per l'appunto - alla nuova cittadinanza o di recuperare quella italiana. Peccherebbe di logicità, inoltre, quanto affermato dai ricorrenti a proposito degli articolo 11 e 117 Cost. , in relazione all'articolo 20 del TFUE e degli articolo 7 e 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea , per una presunta lesione del principio di proporzionalità. Non solo perché tale principio, non menzionato nell'articolo 20 del TFUE , non potrebbe rilevare nel contesto di causa, in quanto elaborato con precipuo riferimento alla cd. cittadinanza Europea - sicché nulla avrebbe da spartire col caso de quo ma anche perché il già considerato venir meno del presupposto dell'automatismo della perdita della cittadinanza determinerebbe a sua volta il venir meno dell'essenza stessa della censura ai valori di riferimento. V. - Il ricorso è stato assegnato alle Sezioni unite per la particolare rilevanza della sottostante questione di diritto. E deve osservarsi che è fuori discussione la delicatezza del problema. Questa, tuttavia, non si identifica soltanto con l'ambito messo in risalto dall'avvocatura dello Stato, delle possibili ricadute di un fenomeno come quello al fondo della controversia la grande naturalizzazione brasiliana degli emigrati italiani di fine Ottocento siccome coinvolgente un numero indeterminato di persone ipoteticamente avvinte da una linea di trasmissione iure sanguinis, legata alla cittadinanza originaria degli avi e tale da legittimare - oggi - la rivendicazione di quella cittadinanza a opera dei discendenti. Certamente è questo un aspetto di notevole rilevanza pratico-effettuale. Ma non è e non può essere l'unico orizzonte di una decisione qual è quella che si richiede alla Corte suprema. L'orizzonte è disegnato dalla ricostruzione degli istituti giuridici in rapporto alla natura del diritto del quale è chiesta tutela. Un diritto - quello al riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis - che rispecchia uno status dalla cui centralità non si può prescindere, essendo la qualità di cittadino un sostrato delle incondizionate capacità di diritto privato, o del godimento di diritti civili per ripetere l'espressione dell'articolo 16 preleggi, ed essendo il diritto di cittadinanza immanente alla tutela della persona che lo possieda per nascita, considerata nei valori essenziali. Questa interdipendenza - o se si vuole questo nesso logico -, assieme alle ricadute potenziali della decisione, sottintende la caratura per certi versi epocale della questione di massima. VI. - La corte d'appello di Roma si è determinata a sostenere la avvenuta perdita della cittadinanza degli avi dei ricorrenti in forza delle fattispecie estintive disciplinate dall' articolo 11 c.comma abr Da ciò l'impossibilità di rivendicarne la trasmissione da parte dei discendenti. E' però immediatamente riscontrabile un'aporia dell'impugnata sentenza. La grande naturalizzazione del 1889 non esaurì i propri effetti in modo istantaneo, uno actu come verrebbe da dire. Corrispose piuttosto a un fenomeno progressivo di assimilazione un processo. Al tempo del decreto che ne diede avvio, valorizzato dalla corte d'appello, A.M.A., nato nel 1871 per quel che risulta dalla stessa sentenza , non aveva neppure la maggiore età, allora fissata a ventun anni articolo 240 c.comma abr. . A sua volta il figlio, M., nato nel 1897, raggiunse detta maggiore età in piena vigenza della legge sulla cittadinanza del 1912, sì da risultare sottoposto a questa, semmai, e non alle sole norme del codice civile del 1865. La disattenzione su tali punti mina la decisione già sul piano dei percorsi logici. In ogni caso la decisione non è sorretta da valide premesse ermeneutiche quanto alle norme evocate, così da dover essere cassata. Il ricorso è invero meritevole di accoglimento, nel senso che segue, in relazione al primo e, in parte, al secondo motivo, con assorbimento dei restanti. VII. - Sono due i punti considerati dalla corte territoriale. Innanzi tutto essa ha ritenuto del tutto verosimile che A.M.A. avesse perso la cittadinanza italiana per effetto del provvedimento normativo di grande naturalizzazione il decreto numero 58-A del 1889 , non essendo in contrario probante l'attestato prodotto in lite. Il documento, in effetti relativo al non risultare il nome dell' A. compreso in una lista di avvenuta naturalizzazione, è stato ritenuto neutro, in verità, poiché semplicemente spiegabile con la difficoltà di reperire le liste di naturalizzazione per il decorso del tempo. Per contro, venendo alla sostanza della fattispecie, si sarebbe trattato, ad avviso della corte, di un caso classico di sussunzione nell' articolo 11, numero 2, c.comma abr., integrato dalla accettazione tacita degli effetti della naturalizzazione di massa e dalla contestuale rinuncia tacita della cittadinanza italiana. Il provvedimento, difatti, aveva impartito la cittadinanza brasiliana a tutti i soggetti che si fossero trovati nel territorio brasiliano nel 1889, ad eccezione di coloro che avessero espressamente dichiarato di volervi rinunziare e di questa cosa non era stata fornita alcuna prova, né diretta, né indiretta. Dal fatto che A. avesse vissuto in Brasile fino alla morte, stabilendo in quello Stato il luogo della propria vita sociale, lavorativa e familiare - tanto da avervi contratto matrimonio e da avervi generato un figlio M., appunto - la corte ha dedotto che sempre in Brasile egli avesse altresì goduto dei diritti civili e politici. Dacché la possibilità di inferire, appunto, la accettazione tacita dell'avvenuto acquisto della cittadinanza brasiliana e la contestuale rinuncia tacita a quella italiana, alla luce del disposto del menzionato articolo 11 c.comma abr L'articolo 11, in vero, avrebbe dovuto essere interpretato alla stregua della giurisprudenza del tempo, e in particolare della sentenza con la quale, nel 1907, la Corte di cassazione di Napoli ne aveva delineato i contorni. Codesta aveva affermato che, seppure non potesse presumersi la rinunzia alla propria nazionalità se la cittadinanza non fosse derivata dal fatto volontario dell'uomo, nondimeno sarebbe pur sempre valsa la possibilità di verificare l'esistenza di una qualsiasi prova tacita di accettazione della cittadinanza brasiliana, come ad esempio quella derivante dall'esercizio dell'elettorato attivo. Ciò avrebbe imposto agli attori di dimostrare che il proprio antenato fosse rimasto del tutto alieno al nuovo consesso sociale, senza incarichi pubblici, senza prestazione di servizio militare e, comunque, senza esercizio dei diritti politici cosa che non era avvenuta. VIII. - A queste considerazioni la corte territoriale ha aggiunto che la perdita della cittadinanza sarebbe in ogni caso derivata dall'avere A. accettato, senza permissione del governo italiano, un impiego dal governo estero caso specifico di perdita della cittadinanza contemplato dall' articolo 11, numero 3, c.comma abr. in aggiunta all'avere prestato servizio militare per la potenza estera. In particolare, dalla prova dello stabile inserimento in Brasile la sentenza ha desunto anche la prova dello svolgimento di un'attività lavorativa in quel Paese, cosa equivalente all'aver accettato un impiego da un governo estero. Difatti l'espressione governo , nella norma sopra evocata, sarebbe stata da intendere come riferita non tanto all'amministrazione pubblica in sé considerata, ma effettivamente all'organo di governo che avesse regolamentato e consentito al cittadino straniero di vivere e lavorare nel Paese di approdo. IX. - Rilievi analoghi sono state posti dalla corte d'appello a fondamento della ritenuta perdita della cittadinanza anche del figlio dell' A. M. . M.A. aveva perduto la cittadinanza italiana a seguito del decreto di grande naturalizzazione articolo 11, numero 2, c.comma abr. e il figlio M., nato in Brasile e come tale cittadino di quel Paese, non l'aveva di conseguenza ricevuta egli avrebbe potuto rinunciare alla cittadinanza brasiliana al compimento della maggiore età facendo valere quella italiana in base alla legge sulla cittadinanza del 1912, articolo 7 e 8 , ma non v'era prova che l'avesse fatto. In ogni caso pure A.M., ferma l'interruzione della linea di trasmissione iure sanguinis, aveva a sua volta perduto la cittadinanza per la medesima ragione afferente all' articolo 11, numero 3, c.comma abr., anch'egli avendo tacitamente rinunciato alla cittadinanza italiana con i fatti e nel tempo, atteso il godimento dei diritti civili e politici dello Stato brasiliano e atteso il verosimilmente svolgimento di un impiego in quello Stato, con istaurazione in esso di una solidarietà effettiva di esistenza, di interessi e di sentimenti unita a una reciprocità di diritti e doveri. X. - Per entrambe le posizioni soggettive, infine, la corte d'appello ha ritenuto di trovar conferme del ragionamento nel principio di effettività elaborato nel diritto internazionale ai fini della cittadinanza principio che consente a ciascuno Stato di disciplinare l'attribuzione della propria cittadinanza e di conferirla mediante naturalizzazione conformemente alla legislazione nazionale, fatta salva la necessità di verificarne appunto l'effettività alla luce di una constatazione di efficacia del conferimento. XI. - Osserva la Corte che la soluzione dei temi prospettati implica che siano fissati alcuni concetti propedeutici. Innanzi tutto, il principio di effettività. Il richiamo della corte d'appello a tale principio non è dirimente. Indiscusso nel diritto internazionale, il principio di effettività si sostanzia in una constatazione dalle implicazioni specifiche vale a dire che spetta a ciascuno Stato determinare le condizioni che una persona deve soddisfare per essere considerata investita della sua cittadinanza v. Cass. Sez. 1 numero 9377-11 citata dalla stessa corte territoriale, ma v. pure, in ambito unionale, C. giust. 19-10-2004, Zhu, causa C-200/02, C. giust. 11-11-1999, Mesbah, causa C179/98 . Ciò col limite, puramente negativo, rappresentato dall'esistenza di un collegamento effettivo tra quello Stato e la persona di cui si tratta. Spetta alla legislazione nazionale stabilire quale sia questo collegamento. Sicché l'effettività designa il confine della libertà degli Stati di accordare l'acquisto della cittadinanza a chi non presenti alcun vero punto di collegamento con l'insieme di rapporti nei quali si esprime la cittadinanza effettiva o sostanziale . La ragione è che il nesso di cittadinanza non può mai esser fondato su una fictio. Il principio implica, in conclusione, che esista un vincolo reale tra lo Stato e l'individuo sulla base di indici idonei a far risaltare la cittadinanza al di là del dato formale. Pur sempre rileva tuttavia il perimetro della legislazione nazionale afferente, e certamente non è una fictio il vincolo di sangue. Ora il principio di effettività viene di norma richiamato in senso opposto a quanto rilevato dalla corte d'appello di Roma, per inibire semmai le cd. decadenze arbitrarie della cittadinanza ove permangano vincoli reali tra l'individuo e la realtà del proprio paese cfr. C. giust. 2-3-2010, Rottmann, causa C-135/08, in relazione alle conseguenze della determinazione delle modalità di acquisto e perdita della cittadinanza su situazioni coinvolgenti cittadini comunitari, come tali ricadenti nell'ambito del diritto della UE ovvero, ma in modo prudenziale, per contenere gli effetti di possibili previsioni di diritto interno, rimesse peraltro unicamente alla responsabilità del legislatore, che per ipotesi come nel diritto del Paesi Bassi contemplino casi di perdita della cittadinanza discendenti dal venir meno di criteri di collegamento tra la persona e lo Stato. Tali ipotesi sono al giorno d'oggi teoricamente ammissibili, e forse rispondenti a un significato più completo della cittadinanza come tale, incentrato su una trama di rapporti concreti tra una persona e una comunità e va rammentato che sono state ritenute non incompatibili col diritto dell'Unione, purché nel rispetto dei limiti di proporzionalità e purché sia escluso il rischio di apolidia v. C. giust. 12-3-2019, Tjebbes, causa C-221/17 . Tutto ciò va senz'altro rimarcato. Resta fermo però che non in nome di simili ipotetici risvolti può determinarsi il giudice nazionale ove le norme di diritto interno abbiano, come nel caso concreto, una portata diversa. A fronte delle previsioni dettate dal codice civile del 1865 in ordine all'acquisto e alla perdita della cittadinanza, il criterio di effettività, se anche lo si invochi in rapporto alla naturalizzazione brasiliana degli emigrati di fine Ottocento, non assume efficacia dirimente, perché non vale a sostenere che l'attribuzione della cittadinanza da parte del governo del Brasile sia potuta avvenire e in concreto sia avvenuta per factum principis unito a una asserita tacita accettazione con effetto di rinuncia della cittadinanza originaria dell'emigrato in pratica che abbia potuto avere come conseguenza la perdita della cittadinanza originaria desunta essa stessa da fatti concludenti, integrati dall'inserimento del cittadino italiano nel tessuto socio-lavorativo del paese ospitante. XII. - Una ulteriore puntualizzazione deve essere fatta, sempre su base concettuale. In questo caso attiene alla fattispecie costitdagbblicazione 24/08/2022 dell'acquisto della cittadinanza e a quella impeditiva del suddetto acquisto secondo la legge nazionale. Ne resta condizionato invero il regime di ripartizione dell'onere della prova. Viene dopo il profilo implicante la perdita della cittadinanza. XIII. - Essenzialmente la cittadinanza è una qualità, attribuita dalla legge, che indica l'appartenenza di un soggetto a uno Stato. A essa corrisponde un patrimonio variabile di diritti e doveri di matrice pubblica e costituzionale uno status, come si suol dire . A questo riguardo l'ordinamento giuridico italiano mantiene per tradizione un approccio conservatore, senza alterazioni sostanziali rispetto al prevalente criterio di acquisizione della cittadinanza iure sanguinis, praticamente immutato fin dal c.comma del 1865 secondo un impianto ereditato prima dalla L. numero 555 del 1912 e poi dalla attuale L. numero 91 del 1992 . L'acquisto fondamentale è a titolo originario per nascita. Fino al 1992 ciò equivaleva a dire che è cittadino italiano chi sia figlio di padre cittadino, oppure, quando il padre è ignoto o apolide , chi sia figlio di madre cittadina. Una tale formula ha nella sostanza caratterizzato le leggi nazionali nell'arco del divenire storico che qui rileva articolo 4 e 7 del c.comma del 1865, L. numero 555 del 1912, articolo 1. Il quadro è mutato solo con la L. numero 91 del 1992 , frutto di una sopravvenuta maturazione costituzionale, ma semplicemente nel senso che è cittadino per nascita - oggi - chi sia figlio di padre o di madre cittadini, ovvero chi sia nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi o se non segua la loro cittadinanza in base alla legge dello Stato di appartenenza . Guardando alle prime manifestazioni della volontà legislativa esternata dalla legislazione precostituzionale, non è dubitabile che il legislatore italiano si sia espresso in termini di sostanziale continuità di scopo e di intenti ed è infatti comunemente accettata l'opinione che vede nella L. numero 555 del 1912 un semplice punto di perfezionamento della disciplina già insita nel codice civile del 1865. Può osservarsi che il peso della scelta ispirata ai legami di sangue per l'appunto iure sanguinis , rispetto ad altri indici di legame tra la persona e il territorio iure loci o, come anche si dice, iure soli, più o meno temperati da requisiti e condizioni aggiunte , ha giustificato e tuttora in parte giustifica, nella L. numero 91 del 1992 una decisa restrizione delle possibilità di acquisto della cittadinanza di chi non vanti ascendenti italiani, ma anche - per la contraddizione che non consente - una altrettanto decisa restrizione delle possibilità di ravvisare fattispecie estintive della cittadinanza degli italiani all'estero. E' un fatto assolutamente ovvio, da quest'ultimo punto di vista, che l'istituto della perdita della cittadinanza italiana può dipendere solo dalla legislazione nazionale, secondo le previsioni in questa pro tempore rinvenibili, non mai invece da decisioni attuate in un ambito ordinamentale straniero. Proprio da ciò è originato il riconoscimento dei fenomeni di doppia cittadinanza, d'altronde armonici con lo sviluppo e l'evoluzione del diritto internazionale. Fenomeni dei quali l'ordinamento attuale con la citata L. numero 91 del 1992 tende semmai a risolvere le ipotetiche conseguenti situazioni di conflitto. Non può non sottolinearsi come della rilevanza di tali fenomeni di doppia cittadinanza abbia dato atto pure e finanche all'epoca la tanto evocata sentenza della Corte di cassazione di Napoli del 1907. La possibilità di aversi nel tempo una duplice nazionalità venne già allora considerata una conseguenza inevitabile del concetto della sovranità, che include necessariamente le note di autonomia ed indipendenza di ciascuna di esse nel proprio territorio . La risultante di un tale schema è molto semplice. La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Donde la prova è nella linea di trasmissione. Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia v. già Cass. Sez. U numero 4466-09 . Ne segue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro - a legislazione invariata - spetta a lui di dimostrare salvo che questo di essere appunto discendente di un cittadino italiano mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione. XIV. - Nella concreta fattispecie la corte d'appello di Roma ha escluso che i ricorrenti potessero vantare la cittadinanza per acquisizione di sangue, perché l'avevano perduta gli avi. La perdita di cittadinanza degli avi è stata affermata sul duplice concorrente presupposto, legato alla disciplina della cittadinanza del c.comma abr. Il c.comma abr., all'articolo 11, disciplinava la fattispecie estintiva nel seguente modo La cittadinanza si perde 1. Da colui che vi rinunzia con dichiarazione davanti l'uffiziale dello stato civile del proprio domicilio, e trasferisce in paese estero la sua residenza - 2. Da colui che abbia ottenuto la cittadinanza in paese estero 3. Da colui che, senza permissione del governo, abbia accettato impiego da un governo estero, o sia entrato al servizio militare di potenza estera . La corte d'appello ha ritenuto integrate, quanto ad A.A., le ipotesi dei nnumero 2 e 3 del citato articolo 11, e, quanto a A.M., l'ipotesi del numero 3. L'argomentazione che più rileva, riferita al primo dei nominati, discende dalla possibilità di affermare che la cittadinanza italiana venga meno - e nel concreto sia venuta meno - per rinuncia tacita contestuale all'acquisizione di quella brasiliana derivata dal provvedimento di naturalizzazione di massa, provvedimento i cui effetti sarebbero stati a loro volta tacitamente accettati dall'interessato mediante la stabilizzazione di vita, di relazioni sociali e di affetti in Brasile. In questa prospettiva la corte d'appello ha rafforzato l'argomentazione facendo larvato richiamo al criterio di compatibilità delle norme precostituzionali coi principi dettati dalla Costituzione. E ha ritenuto adeguata la suindicata interpretazione dell'articolo 11 c.comma abr. rispetto all'affermata illegittimità delle norme previdenti la perdita automatica della cittadinanza ricordando che alcune di queste norme e in particolare la L. numero 555 del 1912, articolo 10 sono state sì dichiarate incostituzionali v. C. Cost. numero 87 del 1975 e C. Cost. numero 30 del 1983 , ma in relazione alla prescrizione, giustappunto, di una perdita automatica e indipendente dalla manifestazione di volontà del cittadino. Quando invece non potrebbe dirsi contraria alle norme costituzionali la rinuncia alla cittadinanza, anche tacita, purché tuttavia spontanea e volontaria. In particolare, non sarebbe difforme dalla Costituzione l'articolo 11 c.comma abr. perché - così come inteso - non prevede alcun automatismo quale causa di perdita della cittadinanza, bensì la semplice perdita quale effetto della rinuncia, seppur desunta da fatti concludenti e inequivoci, consistenti nell'aver accettato i diritti e i doveri dello Stato di accoglienza. A dire della corte territoriale, quindi, l'articolo 11 in esame avrebbe così tipizzato una forma di rinuncia tacita, ma certamente spontanea a volontaria, alla cittadinanza italiana, in un quadro di piena legittimità anche in rapporto ai sopravvenuti principi costituzionali. XV. - La conclusione non è corretta, e le affermazioni nelle quali il ragionamento si è dipanato non possono trovare consenso. Non lo possono trovare neppure i tentativi dell'avvocatura dello Stato di irrobustirne la trama mediante riferimento a un ipotetico connubio che sarebbe autorizzato nell' articolo 11, numero 2, c.comma abr. dal significato del verbo ottenere , tra la condizione positiva di acquisto della cittadinanza straniera per naturalizzazione di massa e la condizione negativa di mancata reazione a tale effetto entro un termine ragionevole due anni a scopo conservativo della cittadinanza italiana, attesa la permanenza e la stabilizzazione di vita dell'italiano all'estero. XVI. - Letteralmente la parola ottenere ha un significato polivalente. Nei comuni dizionari il significato varia dal riuscire ad avere o a raggiungere ciò che si chiede o si desidera, o a cui si aspira , al più generico riuscire ad avere come base di un risultato in sé, o del conseguimento di un effetto purchessia, fino al più raro valore causativo, costruito con un complemento di termine ottenere qualcosa a qualcuno come sinonimo di fargliela avere . Non in questi significati alternativi il termine può essere tuttavia considerato nell'ambito dell'articolo 11. L'articolo 11, discorrendo di ottenimento della cittadinanza straniera da parte del cittadino italiano, e sanzionando tale ottenimento con la perdita della cittadinanza italiana, disciplinava l'effetto alla stregua di meccanismo simil decadenziale ipso iure come cioè una decadenza necessariamente dipendente da una condotta attiva e volontaria proattiva, potrebbe dirsi di chi, italiano, consapevolmente si fosse proteso a ottenere di esser considerato cittadino dello Stato estero. Nell'impugnata sentenza la visione di un tale effetto non è condivisibile, poiché - al di là delle aporie di stampo motivazionale, essendosi infine la motivazione attestata su affermazioni tutte generiche - prescinde da ogni necessaria verifica di volontarietà della condotta del soggetto, quanto al perseguimento del fine di ottenere la cittadinanza straniera. La condotta è stata apprezzata in base a un atteggiamento privo di significato volontaristico il silenzio, o la mancata reazione, rispetto agli effetti del decreto di naturalizzazione di massa, protratti nel tempo unitamente alla stabilizzazione di vita all'estero. Ma è decisivo osservare che il silenzio non può essere inteso in modo diverso da ciò che e'. Esso è semplice sintomo dell'inerzia di un soggetto, il quale - silente, appunto - non manifesta alcuna volontà, né positiva né negativa. Detto altrimenti, il silenzio non esprime alcun consenso e solo la legge potrebbe attribuire, in date condizioni, il valore di consenso al silenzio della persona destinataria di una fattispecie. Per legge, in questo caso, doveva intendersi la legge italiana, sulla base della quale si assume che sia stata persa la cittadinanza. Una condizione del genere non era data dal codice civile del 1865, e non lo era neppure in base alla legge sulla cittadinanza del 1912. Pertanto non può sostenersi, come fatto dall'impugnata sentenza e come ripetuto con maggiore enfasi dall'avvocatura dello Stato, che vi fosse - per il codice civile del 1865 - un onere degli italiani dell'epoca, emigrati in Brasile, di manifestare il proprio dissenso al decreto di naturalizzazione onde conservare la cittadinanza italiana, né che il silenzio serbato, unitamente alla residenza o alla stabilizzazione di vita all'estero, potesse ricevere valore di consenso. XVII. - La risposta al quesito devoluto alle Sezioni unite non può prescindere, in verità, da un'analisi di contesto vale a dire dalla considerazione del contesto storico-normativo nel quale ebbe a collocarsi la grande naturalizzazione brasiliana di fine Ottocento. L'analisi elide la premessa maggiore del ragionamento della corte d'appello di Roma, incentrata sugli effetti della grande naturalizzazione. XVIII. - Si è già detto che la grande naturalizzazione del 1889 non esaurì in propri effetti in modo istantaneo, ma corrispose a un processo di assimilazione disciplinato in più atti. Peraltro, all'epoca era condiviso il sospetto degli ordinamenti statuali verso il fenomeno delle naturalizzazioni di massa in quanto tali. Ciò discendeva dalla constatazione per cui tali fenomeni erano integrati da processi di stampo autoritativo, spesso arbitrari e oltre tutto accompagnati dalla resistenza ad accordare al naturalizzato, almeno nell'immediatezza, i diritti politici. Gli studi storici e i documenti ufficiali hanno reso il senso di questa diffidenza anche da parte dell'allora Regno d'Italia. In prospettiva assolutamente contraria agli effetti della naturalizzazione del 1889 è dimostrato, ad esempio, che il governo italiano reagì ufficialmente con dispaccio dell'allora presidente del consiglio C.F. del dicembre 1889 , affermando che la conservazione della cittadinanza italiana degli emigrati, dipendente da apposita dichiarazione da fare entro sei mesi ovvero entro due anni, come corresse la sopravvenuta costituzione brasiliana del 1891 dal provvedimento generale, sarebbe stata illusoria, tanto che si scrisse - riuscirà impossibile a numerosi coloni lontanissimi dai centri ove siano autorità, oppure esposti ad influenze ed a pressione, di sfuggire alla sanzione del decreto . Si tratta di un indice ermeneutico significativo. Esso dimostra quanto sia errato anche solo ipotizzare che la legge italiana dell'epoca - la legge dello Stato liberale - potesse tollerare interpretazioni idonee alla perdita della cittadinanza dei suoi emigrati in dipendenza dell'elargizione mera di quella straniera, per nudo arbitrio di un governo estero. Mai in quella condizione si sarebbe potuto prescindere dalla rilevanza della volontà della persona. XIX. - La cifra di una simile rilevanza, verso la quale converge il dato storico, è data dal modo con cui la formula del ripetuto articolo 11, numero 2, c.comma abr. era stata intesa pressoché unanimemente dalla dottrina dell'epoca. L'articolo 11, numero 2, stabiliva che la cittadinanza italiana fosse persa da colui che avesse ottenuto la cittadinanza in paese estero . Ma proprio considerandone l'effetto ablatorio il significato del termine ottenuto era stato valorizzato in senso conforme al primo dei significati della lingua ufficiale, come cioè sintomatico del risultato conseguente a un atto volontario di acquisto della cittadinanza da parte della persona considerata nella sua singolarità e integralità di diritti e volizioni. Sicché il termine implicava l'acquisto della cittadinanza estera come collegato a una spontanea diretta e consapevole manifestazione di volontà dell'interessato, non anche invece alla risultante di condotte neutre e di diverso genere né che si desse la perdita per il semplice fatto dell'accettazione degli effetti di un provvedimento generalizzato, come quello di uno Stato estero con brama di assimilazione degli emigrati dell'epoca. Codesta accettazione, in forza di consolidati insegnamenti, si reputava impossibile che fosse desunta da comportamenti solo passivi. XX. - In eguale direzione si era mossa la giurisprudenza. Per l'appunto la fondamentale sentenza della Corte di cassazione di Napoli del 1907 ne aveva ben messo in luce il fondamento con la considerazione che la parola ottenere presuppone, filologicamente , ciò che sia chiesto o desiderato sicché nel testo letterale della legge è incluso il concetto della domanda di naturalizzazione che poi si ottiene . Ne' altrimenti avrebbe potuto intendere il legislatore italiano, volta che si disse, in coerenza coi dettami dello Stato liberale, che la patria libera vuole uomini liberi , e nei rapporti individuali resta l'importanza fondamentale del diritto che si perde , il quale reclama l'assoluta certezza che il nazionale, per fatto suo volontario e rivelatore della sua coscienza riflessa, voglia permutare la cittadinanza di origine con altra straniera . Si obietta da parte dell'avvocatura erariale che una simile consecuzione non sarebbe risolutiva, perché infine la stessa sentenza della Corte di cassazione di Napoli del 1907 avrebbe in qualche modo legittimato anche l'ipotesi di un'accettazione tacita degli effetti del provvedimento di naturalizzazione, per i fini di cui al medesimo articolo 11, numero 2. Tale accettazione l'avvocatura, in adesione alla tesi sostenuta dalla corte d'appello di Roma, ha detto integrata dal mancato ricorso dell'avo dei ricorrenti alla prospettiva rimediale a tale scopo accordata dalla legislazione brasiliana, di manifestare la volontà di mantenimento della cittadinanza italiana con conseguente rinuncia a quella impartita in massa entro il termine previsto dall'entrata in vigore del decreto di naturalizzazione del 1889. Quest'assunto è infondato, non solo in sé, per le ragioni già dette a proposito della impossibilità di equiparare, in termini generali, un silenzio o un'inerzia a una manifestazione di consenso, ma anche perché risolto in esegesi non corretta della citata sentenza del 1907. Nell'inferire che fosse stata in qualche modo approvata un'accettazione tacita della cittadinanza straniera dovuta alla mancata reazione al provvedimento di naturalizzazione nel termine di legge, la tesi finisce per acclamare una lettura artata di ciò che in effetti venne allora assentito. Il tenore era del tutto diverso, come si ricava dal primo dei periodi motivanti della Corte di cassazione di Napoli il corollario primo si è che se la cittadinanza non devesi dal fatto volontario dell'uomo, ma sia imposta per disposizione di legge, non si può presumere la rinunzia alla propria nazionalità, ma devesi averne la prova chiara ed esplicita . A tanto venne legata la frase successiva, secondo la quale l'accettazione della nazionalità, accordata dal decreto brasiliano del 1889, espressa o tacita che fosse , sarebbe stata sempre necessaria , ferma l'impossibilità di valorizzare fatti solo negativi né potevasi desumere dal fatto negativo di non essersi dichiarata la volontà contraria nel termine stabilito dal decreto e costituzione anzidetti . L'incisività di codeste espressioni rende il senso ultimo il senso vero dell'orientamento, praticamente attestato sulla implausibilità di un'accettazione desunta da mera inerzia appunto dal fatto negativo , anziché da una condotta attiva dell'interessato tesa a ottenere la cittadinanza straniera. A distanza di oltre un secolo questa conclusione va ancora condivisa. La riprova più convincente si rinviene considerando che alla formula dell' articolo 11, numero 2, c.comma abr. diede continuità quella della L. numero 555 del 1912, articolo 8 . Le fattispecie estintive descritte dal codice civile del 1865 furono difatti replicate, secondo la tradizione dell'epoca, nella legge speciale sulla cittadinanza del 1912. La quale, portando a più compiuto sviluppo l'anteriore previsione, chiarì con maggiore enfasi il punto che interessa, dicendo che perde la cittadinanza 1 chi spontaneamente acquista una cittadinanza straniera e stabilisce o ha stabilito all'estero la propria residenza . Venne così confermato che i la perdita poteva conseguire solo a un atto di acquisizione della cittadinanza straniera spontaneo e volontario del soggetto interessato, e che ii mai l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, si sarebbe potuto considerare bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello status. XXI. - Dopodiché è vero che la manifestazione della volontà di acquisire la cittadinanza straniera - e dunque di ottenerla a domanda, secondo l'accezione sopra detta poteva essere il portato di fatti idonei diversi da quello eminentemente dichiarativo proprio di una domanda formale ma a patto di dire che tali fatti dovevano essere integrati da condotte per l'appunto attive dell'interessato, univocamente finalizzate a perseguire l'effetto. Al quesito su quali potessero essere tali condotte risponde la ricostruzione delle norme interne allo Stato del Brasile di fine secolo, e in particolare la costituzione del 1891 e i decreti ulteriori a essa conseguiti. Da tale ricostruzione emerge che, diversamente da quanto presupposto dalla corte capitolina, al decreto di grande naturalizzazione non fu da attribuire altra natura che quella di norma espressiva di una volontà di tipo programmatico. Non anche invece quella di fonte diretta di investitura della cittadinanza brasiliana agli stranieri ivi menzionati. XXII. - Il decreto numero 58-A del 1889 constava di cinque soli articoli, il primo dei quali rifletteva la suddetta volontà del governo brasiliano di considerare cittadini brasiliani gli stranieri che ivi risiedessero al 15-11-1889 a meno che una dichiarazione contraria sia fatta davanti al rispettivo comune entro sei mesi dalla pubblicazione . Il termine fu poi elevato a due anni dalla costituzione brasiliana del 1891 articolo 69 . Gli stranieri naturalizzati - si disse ancora programmaticamente del decreto del 1889 - avrebbero goduto di tutti i diritti civili e politici dei cittadini nativi , e avrebbero potuto ricoprire tutte le cariche pubbliche, tranne quella di Capo dello Stato articolo 3 . Niente il decreto disponeva, però, né per la detta ipotesi, né per le altre pur astrattamente previste, in ordine alle modalità colle quali si dovesse giungere alla traduzione pratica della volontà ripetesi, legislativa dello Stato, non anche peculiare del soggetto di una naturalizzazione ai fini di legge e quindi all'acquisizione di una cittadinanza piena dei naturalizzati articolo 3 , comprensiva dei citati diritti civili e politici. L'evoluzione delle norme successive, e segnatamente i decreti emanati l'anno seguente a integrazione di quello di massa - il decreto numero 277-D del marzo 1890 e il decreto numero 480 del giugno 1890 - definirono il percorso di naturalizzazione precisando il primo, che sarebbero stati considerati cittadini brasiliani a tutti gli effetti dell'articolo 3 del decreto 58 del 14 dicembre del 1889 gli stranieri che avessero chiesto di essere iscritti nelle liste elettorali il secondo, che la cittadinanza sarebbe stata attribuita agli stranieri che avessero richiesto l'iscrizione e i quali, essendo stati inseriti nelle liste elettorali per indicazione delle commissioni municipali, indipendentemente dalla richiesta, avessero reclamato la consegna del titolo elettorale . La situazione per gli stranieri presenti in Brasile alla fine del 1889 era quindi del tutto peculiare il richiamato decreto numero 58-A, seppure dicendo di considerare cittadini brasiliani i residenti in Brasile al 15-11-1889, conferiva loro la semplice possibilità di acquisire la cittadinanza attraverso il compimento di un'attività ulteriore, volontaria e positivamente integrata dalla richiesta di iscrizione alle liste elettorali o di rilascio della tessera elettorale sicché in difetto i diritti primari, connessi allo stato di cittadino, sarebbero stati loro preclusi. E deve osservarsi che in ogni caso preclusi lo sarebbero stati, quei diritti, nei confronti degli analfabeti, giacché in questa prospettiva la costituzione brasiliana del 1891 finì col vietare, per l'appunto, la possibilità di un'iscrizione a domanda nelle liste elettorali per le elezioni federali o per quelle regionali articolo 70 . Il nesso con la volontarietà di un atto conseguente al decreto di grande naturalizzazione venne reso esplicito anche da un ulteriore provvedimento normativo del governo brasiliano, e segnatamente dal decreto numero 6948 del 1908. Con questo fu precisato che la concessione della cittadinanza, possibile in base al decreto del 1889, sarebbe avvenuta sulla base di una ancora duplice condizione i la mancata dichiarazione, entro il 24-8-1891, dell'interesse a mantenere la nazionalità di origine ii la richiesta di divenire cittadino brasiliano e cioè l'apposita domanda da rivolgere da solo o per procura, al Presidente della Repubblica, tramite il Ministro della Giustizia e delle Imprese dell'Interno articolo 4 . Ciò in correlazione con la stessa costituzione brasiliana che articolo 43 esplicitamente avvertì della necessità di emanare, dopo il 1891, leggi finalizzate alla vera naturalizzazione. Donde in tal guisa, in disparte la domanda, si prospettò necessario, fino al 31-12-1907, per gli stranieri tacitamente naturalizzati , di considerare validi, come titoli dichiarati di cittadino brasiliano , quelli costituiti dal titolo ed elettore federale ovvero dai decreti e ordinanze di nomina per uffici pubblici federali o statali articolo 11 del decreto citato . XXIII. - La conclusione indotta dai dati normativi è univoca. Essa è che per lo straniero raggiunto dalla grande naturalizzazione lo status di cittadino brasiliano poteva discendere, fino al 1907, essenzialmente dall'iscrizione alle liste elettorali ovvero dall'assunzione di un impiego pubblico, ovvero ancora da una specifica distinta domanda. E che quindi il richiamato decreto di naturalizzazione di massa, lungi dal conferirla in via diretta e automatica, semplicemente consentiva che gli stranieri acquisissero o meglio, potessero acquisire la cittadinanza brasiliana attraverso il compimento di un'attività ulteriore, questa sì indicativa espressione di volontà finalizzata al risultato della cittadinanza, per lo meno consistente ma per i soli soggetti non analfabeti nella richiesta di iscrizione alle liste elettorali o nel rilascio della tessera elettorale. XXIV. - Rapportata al dato che rileva l'impugnata sentenza è errata in diritto. A torto la corte d'appello di Roma, discorrendo di tacita accettazione degli effetti del decreto di grande naturalizzazione in virtù della stabilizzazione di vita, di relazioni sociali e di affetti dell'emigrato nel territorio brasiliano unita alla mancata manifestazione di una condotta reattiva del tipo di quella prevista nel decreto medesimo, ha ritenuto integrato il requisito stabilito dall' articolo 11, numero 2, c.comma abr La circostanza dell'accettazione - in qualche modo degli effetti di un provvedimento di naturalizzazione di massa non avrebbe potuto e non può desumersi da un contegno solo passivo. Nessun rilievo poteva essere attribuito al mero atteggiamento inerziale, eventualmente manutenuto nel tempo, rispetto alle facoltà concesse dall'ordinamento agli stranieri naturalizzati, per l'elementare ragione che solo una condotta efficiente e attiva, e dunque positiva, sarebbe valsa come manifestazione implicita di volontà tale da corrispondere alla nozione insita nell'espressione ottenere la cittadinanza di cui alla fattispecie contemplata dal codice abrogato. Criticabile si rileva poi l'altra affermazione alla quale la sentenza ha ancorato la perdita dello status sia di A. che di A.M., incentrata questa volta sulla tacita collaterale rinuncia alla cittadinanza italiana da parte di entrambi. Un certo indirizzo interpretativo, di matrice dottrinale, consentiva, all'epoca del codice abrogato, e consente per certi versi anche attualmente, a che una rinuncia spontanea e volontaria alla cittadinanza potesse esser desunta - come praticamente assume la corte d'appello di Roma - da facta condudentia. E sembra che a tale indirizzo abbia inteso far rinvio anche l'avvocatura dello Stato, ripetendo l'argomento principe secondo cui non vi sarebbero, nel sistema, dati normativi implicanti l'adozione di forme sacramentali della rinuncia alla cittadinanza, mentre in generale è accettata la sostanziale equiparazione, nei vari contesti, delle forme di manifestazione della volontà, espressa o tacita, salva specifica espressa e contraria disposizione di legge. Il punto e', però, che simile argomento, anche al netto di quanto evidenziato a proposito della irrilevanza del silenzio quale manifestazione di volontà, non riesce a superare un'obiezione di fondo quella per cui il diritto di cittadinanza appartiene al novero dei diritti fondamentali, e non si addice ai diritti fondamentali l'estensione automatica di presunzioni che, come quelle dettate da un comportamento asseritamente concludente di ordine puramente negativo, possono assumere - a certe condizioni di legge - normale rilievo nel distinto settore dei diritti patrimoniali. XXV. - Il vero è che dagli articolo 3,4,16 e seg. e 22 Cost., dall'articolo 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948 e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 si evince che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti e che può perdersi solo per rinuncia. Forte di tali basi, rispetto alle singole fattispecie implicanti la perdita della cittadinanza, l'orientamento dominante si è fin qui sempre collocato in posizione opposta a quella ritenuta dalla corte romana, e cioè nel senso che la perdita della cittadinanza può derivare solo da un atto consapevole e volontario, espresso in modo lineare al fine di incidere direttamente su un rapporto che, come quello sottostante, corrisponde a un diritto di primaria rilevanza costituzionale ed è contraddistinto da effetti perduranti nel tempo. Codesta linea di tendenza ha caratterizzato in modo lineare la giurisprudenza di questa Corte finanche nel divenire delle discipline di legge. Per tutte può essere citata Cass. Sez. U numero 5250-79 , a proposito della L. numero 555 del 1912 per i riflessi sulla giurisdizione italiana l'acquisto della cittadinanza straniera, pure se accompagnato dal trasferimento all'estero della residenza, non implica necessariamente la perdita della cittadinanza italiana, la quale richieda, ai sensi della L. 13 giugno 1912, numero 555, articolo 8, che detto acquisto sia avvenuto spontaneamente , ovvero se verificatosi senza concorso di volontà dell'interessato che sia stato seguito da una dichiarazione di rinuncia alla cittadinanza italiana. Pertanto il sopravvenuto acquisto della cittadinanza straniera non può essere di per sé invocato, anche al fine della giurisdizione, come causa della perdita della cittadinanza italiana, occorrendo l'allegazione e dimostrazione delle indicate circostanze . In egual senso può essere citata Cass. Sez. 3 numero 622081, sempre riferita alla L. sulla cittadinanza del 1912. Identica è stata la posizione della Corte a proposito della disciplina di cui alla L. numero 91 del 1992 . Si veda Cass. Sez. 1 numero 22271-16, per la quale l'acquisto della cittadinanza straniera, pur se accompagnato dal trasferimento all'estero della residenza, non implica necessariamente la perdita della cittadinanza italiana, a meno che l'interessato non vi rinunci con un atto consapevole e volontario. La natura permanente e imprescrittibile del diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana è parsa in eguale rappresentazione valutata rispetto alle fattispecie di perdita della cittadinanza dei figli di donna italiana coniugata con cittadino straniero residente all'estero perdita correlabile solo alla rinuncia spontanea e volontaria - e come tale esplicita - alla cittadinanza da parte della madre, anziché alla mera circostanza dell'acquisizione della cittadinanza del marito a causa del proprio matrimonio Cass. Sez. 1 numero 620514 . E ciò sempre a motivo del fatto che la perdita della cittadinanza italiana presuppone una rinuncia del genere, per l'appunto spontanea e volontaria da parte del cittadino, mentre non può dirsi propriamente tale quella dettata dalla necessità, legislativamente imposta, di acquisire per esempio la cittadinanza del coniuge straniero, dovendo piuttosto la volontà abdicativa essere oggetto di approfondito accertamento istruttorio, anche officioso, da parte del giudice v. Cass. Sez. 1 numero 22608-15, Cass. Sez. 1 numero 19428-17, Cass. Sez. 1 numero 41686-21 . Insomma, il formante giurisprudenziale si è nel tempo consolidato recependo le antiche e sempre valide opinioni della dottrina specialistica del secolo scorso, secondo le quali la rinunzia alla cittadinanza - anche se associata all'accettazione di quella straniera - suppone la volontarietà del fatto posto a suo fondamento, sicché la cittadinanza mai può dirsi perduta dal cittadino ove a questi sia stata semplicemente impartita una cittadinanza straniera non a seguito di una sua domanda ma per concessione spontanea dello Stato straniero in base a una legge in esso vigente. Ed è appena il caso di sottolineare come una simile unitarietà di intenti sia maturata proprio sulla scia della condivisa posizione dottrinale occasionata dai provvedimenti di naturalizzazione degli emigranti della fine dell'Ottocento, come ben si sarebbe potuto comprende sol che si fossero allineate le diverse rationes decidendi in base al fattore tempo. Invero il problema di fondo conferente peculiarità alla fattispecie in esame era stato da ogni punto di vista già valutato, approfondito e studiato nel dibattito culturale nel Paese. Agli esiti di quel dibattito andavano associati i più consapevoli approdi in ordine agli effetti di provvedimenti, altrove attivati, di naturalizzazione di massa, ai fini della relativa accettazione e della contestuale rinuncia alla cittadinanza italiana degli emigrati che a diverso titolo ne fossero stati interessati. XXVI. - L'impugnata sentenza, attribuendo sbrigativa rilevanza a elementi generici onde presumere, contestualmente, e l'accettazione tacita degli effetti della naturalizzazione da parte di A.A., e la tacita rinuncia alla cittadinanza italiana sia da parte di questi che, poi, da parte del figlio M., non può considerarsi rispettosa dell'ambito di rilevanza del fenomeno infine integrato dalla perdita di un diritto come quello in esame, fondamentale e primario e acquisito a titolo originario per nascita. La caratura del diritto supponeva di arrestarsi dinanzi al dato che la perdita della cittadinanza italiana non può dirsi perfezionata da una qualche forma di accettazione di quella straniera, impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione, desunta dal semplice silenzio, in quanto, in ossequio alla libertà individuale, la perdita della cittadinanza italiana non si può verificare se non per effetto di un atto volontario ed esplicito. Non potevano dunque rilevare i comportamenti meri, se non integrati da fatti positivi, equivalenti alla manifestazione di una volontà tesa scientemente ad acquisire la cittadinanza straniera, giacché il contraltare sarebbe stato quello di attribuire il significato di manifestazione di volontà a condotte indeterminate, e tramite questo di accettare il rischio di perdite della cittadinanza in qualche modo forzate o presunte o comunque automatiche, in chiara contraddizione non solo con le caratteristiche del diritto fondamentale ma anche con gli spunti di costituzionalità offerti - per quanto ad altro fine di rispetto dei principi di eguaglianza - dalle pur richiamate decisioni della Corte costituzionale numero 87 del 1975 e numero 30 del 1983. Una considerazione pratica - e come tale anche logica conforta quanto detto un emigrato in terra straniera, spesso all'epoca analfabeta e privo di mezzi, niente normalmente sapeva degli effetti di normative ignote e dell'incidenza di codeste su ciò che invece garantiva l'ordinamento dello Stato di nascita sicché finanche in termini assoluti difficilmente si sarebbe potuto ascrivere alla sua inerzia il valore di un comportamento volontario concludente. Non per nulla a tali difficoltà ogni dottrina si era ispirata nelle premesse dell'ambito ricostruttivo degli istituti in esame. Vuoi che lo si intenda correlato al codice civile del 1865, vuoi che lo si connetta alla L. numero 555 del 1912 , vuoi ancor più che lo si rapporti all'unitarietà dell'ordinamento dell'epoca come ricostruibile secondo integrazione delle normative citate, resta il fatto che il requisito della accettazione della cittadinanza brasiliana, da connettere a una conseguente rinuncia alla cittadinanza italiana, non poteva che risultare associato a una manifestazione esplicita e consapevole della volontà individuale manifestazione in ordine all'accertamento della quale non v'e' traccia nella motivazione della sentenza impugnata. XXVII. - Il primo motivo di ricorso è fondato anche sul versante dell'esegesi dell' articolo 11, numero 3, c.comma abr Lo è nel senso che segue, in termini coinvolgenti entrambi gli avi degli attuali ricorrenti. XXVIII. - La corte d'appello di Roma ha ritenuto integrata la fattispecie estintiva del diritto alla cittadinanza per derivazione della condotta di chi senza permissione del governo avesse accettato impiego da un governo estero o fosse entrato al servizio militare di potenza estera . Ha opinato che per governo si deve intendere non tanto l'amministrazione pubblica, ma effettivamente l'organo di governo che regolamenta e consente al cittadino straniero di vivere e lavorare nel Paese ove è emigrato e ha integrato l'assunto dicendo che peraltro sul punto non è stato allegato nulla in senso contrario dagli appellati . Quest'ultima affermazione è inutile, dal momento che la sottostante questione richiedeva l'interpretazione e applicazione di una norma giuridica, e dunque l'individuazione di un precetto interamente rimessa al giudice. Anche in questo caso l'interpretazione offerta dalla corte d'appello di Roma non è corretta. Se si seguisse il suo argomentare, dovrebbe dedursi che la norma, nell'enfatizzare la permissione del governo allo svolgimento di una qualunque attività di lavoro, avrebbe alluso al semplice e ben rilevante fatto dello svolgimento in sé una tale attività. Ma da ciò il precetto risulta stravolto, e ne risulta stravolta anche la ratio. La nozione di accettazione di un impiego da un governo estero non può che essere intesa, nell' articolo 11, numero 3, del c.comma abr. come anche nella L. numero 555 del 1912, articolo 8, numero 3, in allusione ai soli impieghi governativi strettamente intesi, quelli cioè che avessero posto la persona alle dirette dipendenze del governo estero nonostante il difetto di autorizzazione del governo italiano. La ratio era invero comune alla tradizione nazionale francese essendo l'origine della norma rinvenibile, come quasi tutte quelle del codice civile del 1865, nel codice napoleonico del 1804 una tradizione refrattaria a che il cittadino potesse svolgere pubbliche funzioni all'estero tali da imporre l'assunzione di obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva. Cosa d'altronde esplicitata nei lavori preparatori del testo del progetto del codice dell'Italia unita, e in particolare nella parte della relazione con cui, a proposito della fattispecie estintiva, si scrisse che nessuno può conciliare i doveri verso il proprio Governo col servire a Governo straniero, sia nella milizia, sia in uffici pubblici . E' di solare evidenza come il periodare della norma fosse indicativo della restrizione verso lo svolgimento, da parte del cittadino, di attività quali il servizio militare o le cariche o gli uffici pubblici necessariamente implicanti giuramenti di fedeltà a governi esteri in quanto tali sì che la cittadinanza si sarebbe perduta, in questi casi, ipso iure, salva permissione del governo nazionale. Ciò rende inutile disquisire del fatto che una successiva legge, la numero 24 del 1901, abbia persino abrogato l' articolo 11, numero 3, del c.comma del 1865 articolo 35 , salva la sostanziale reintroduzione della formula con L. numero 555 del 1912 , in adesione alla volontà di attenuare l'antico rigore discendente dalla tradizione riferita all'epoca del primo impero francese epoca di guerra costante, giustamente ritenuta non più attuale. XXIX. - L'impugnata sentenza va quindi cassata in accoglimento dei primi due motivi di ricorso, assorbiti gli altri. La causa è rinviata alla corte d'appello di Roma, in diversa composizione, per nuovo esame. La corte d'appello si atterrà ai seguenti principi i secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza numero 555 del 1912 e dall'attuale L. numero 91 del 1992 , la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva ii l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla L. numero 555 del 1912 , ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali in questa prospettiva l' articolo 11, numero 2, c.comma 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia ottenuto la cittadinanza in paese estero , sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento iii dagli articolo 3,4,16 e seg. e 22 Cost., dall'articolo 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948 e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, si ricava che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione iv la fattispecie di perdita della cittadinanza italiana, correlata all'accettazione di un impiego da un governo estero senza permissione del governo italiano, deve essere intesa, sia nell' articolo 11, numero 3, del c.comma abr., sia nell' articolo 8, numero 3, della L. numero 555 del 1912 , come comprensiva dei soli impieghi governativi strettamente intesi, che abbiano avuto come conseguenza l'assunzione di pubbliche funzioni all'estero tali da imporre obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva, così da non poter essere integrata dalla mera circostanza dell'avvenuto svolgimento all'estero di una qualsivoglia attività di lavoro, pubblico o privato. XXX. - Il giudice del rinvio provvederà a regolare le spese processuali anche in rapporto al giudizio svoltosi in questa sede. P.Q.M. La Corte, a sezioni unite, accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbiti gli altri, cassa l'impugnata sentenza e rinvia alla corte d'appello di Roma anche per le spese del giudizio di cassazione.