Richiesta di part-time del dipendente pubblico: vale il silenzio-assenso

In caso di mancato pronunciamento dell’amministrazione sulla domanda di part-time avanzata dal dipendente entro i termini di legge, opera in automatico la trasformazione del rapporto decorso il suddetto termine.

La Corte d'Appello di Firenze confermava la decisione di prime cure con cui era stata dichiarata l'illegittimità della revoca unilaterale del part-time richiesto da un dipendente del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo. Il lavoratore aveva infatti presentato domanda di part-time per poter intraprendere un'attività autonoma, l'Amministrazione non si era espressa entro il termine di 60 giorni di cui all'articolo 1, comma 58, l. numero 662/1996 – con conseguente trasformazione automatica del rapporto – salvo poi accertare l'incompatibilità dell'attività autonoma con l'impiego assolto e revocare dunque unilateralmente il part-time. La decisione è stata impugnata dal Ministero secondo il quale l'automaticità dell'effetto di trasformazione del rapporto opera solo in caso di liceità della causale giustificativa posta alla base della domanda. Il ricorso è infondato. La Cassazione ribadisce che in caso di mancato pronunciamento dell'amministrazione sulla domanda di part-time avanzata dal dipendente entro i termini di legge, opera in automatico la trasformazione del rapporto decorso il suddetto termine. Di conseguenza, correttamente i giudici di merito hanno ritenuto illegittima la revoca unilaterale dell'instaurato part-time, dovendo avere carattere consensuale l'eventuale nuova trasformazione del rapporto. In tal senso non assume infatti alcuna rilevanza la ragione giustificativa della domanda avanzata dal dipendente, potendo l'amministrazione, in caso di incompatibilità o conflitto di interessi, negare l'accoglimento della richiesta. In conclusione, il ricorso viene rigettato.

Presidente Manna – Relatore De Marinis Rilevato in fatto che, con sentenza del 23 febbraio 2016, la Corte d'Appello di Firenze confermava la decisione resa dal Tribunale di Firenze, accogliendo la domanda proposta da C.L. nei confronti del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo, alle cui dipendenze il C. prestava servizio quale operatore alla vigilanza ed accoglienza presso il polo museale di Firenze quanto alla declaratoria di illegittimità della revoca unilaterale del part-time richiesto a domanda dal C. al fine di intraprendere un'attività autonoma ma accertando nel contempo l'incompatibilità di quell'attività con l'impiego assolto che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto illegittima la revoca unilaterale del part-time dovendo ritenersi, stante il mancato pronunciamento dell'amministrazione sulla domanda del dipendente nel termine di sessanta giorni previsto dalla L. numero 662 del 1996, articolo 1, comma 58, essersi il rapporto trasformato in part-time già allo spirare del termine e validamente restando irrilevante ai fini della validità di un tale effetto l'eventuale incompatibilità dell'attività cui è finalizzata la richiesta che per la cassazione di tale decisione ricorre il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del turismo, affidando l'impugnazione ad un unico motivo, in relazione alla quale il C. , pur intimato, non ha svolto difesa alcuna. Considerato in diritto che, con l'unico motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione della L. numero 662 del 1992, articolo 1, comma 58, e L. numero 183 del 2010, articolo 16, lamenta la non conformità a diritto dell'illegittimità dichiarata dalla Corte territoriale della revoca unilaterale del part-time, dovendosi escludere l'affermata automaticità dell'effetto di trasformazione del rapporto, presupponendo l'operatività di quell'effetto la liceità della causale giustificativa posta a base della domanda avanzata dal dipendente che il motivo si rivela infondato, dovendosi ritenere, nell'ipotesi del mancato pronunciamento dell'amministrazione sulla domanda di part-time avanzata dal dipendente nel termine di legge, l'automaticità dell'effetto della trasformazione del rapporto a part-time decorso il termine stesso, da cui deriva l'illegittimità della revoca unilaterale dell'instaurato part-time stante il carattere necessariamente consensuale di quella che si configurerebbe quale nuova trasformazione e ciò a motivo dell'irrilevanza della ragione giustificativa della domanda di part-time avanzata dal dipendente anche nell'ipotesi che la stessa non legittimi la concessione del part-time, non presupponendo l'operatività dell'effetto della trasformazione del rapporto a part-time la compatibilità della causale, compatibilità che, ove non sussistesse, come accertato dalla Corte territoriale nel caso di specie, risultando l'esercizio dell'attività autonoma cui il ricorrente intendeva dedicarsi in conflitto di interessi con la prestazione del servizio, ben poteva porsi a fondamento del diniego della richiesta trasformazione e comunque opererebbe nel senso di precludere lo svolgimento di quell'attività ai sensi del D.Lgs. numero 165/200, articolo 54 che, pertanto, il ricorso va rigettato, senza attribuzione delle spese di lite per non aver l'intimato svolto alcuna difesa. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.