Le ricerche necessarie ai fini dell’emissione del decreto di irreperibilità vanno eseguite cumulativamente, e non alternativamente, in tutti i luoghi indicati dall’articolo 159 c.p.p. Ciò a pena di nullità assoluta del decreto medesimo e delle conseguenti notificazioni.
È quanto affermato dalla Cassazione con sentenza numero 30772, depositata l'8 agosto 2022, in accoglimento del ricorso di un imputato contro il provvedimento di revoca dell'indulto concessogli nel 2021. In particolare, il ricorrente lamentava l'emissione nei suoi confronti di un decreto di irreperibilità asseritamente nullo, in quanto le ricerche effettuate erano risultate incomplete, non essendo stata svolta alcuna indagine presso l'Amministrazione carceraria centrale, né presso il Comune in cui lo stesso aveva acquistato un immobile ad uso abitativo. Nullità, questa, da estendere anche alle notifiche eseguite presso il difensore d'ufficio. Il Collegio, infatti, ha evidenziato che le ricerche necessarie ai fini dell'emissione del decreto di irreperibilità devono essere eseguite cumulativamente e non alternativamente in tutti i luoghi indicati dall'articolo 159 c.p.p., derivando diversamente la nullità assoluta del decreto di irreperibilità e delle conseguenti notificazioni ex multis, Cass. penumero , numero 44374/2014, numero 11341/2020 . I Giudici, dopo aver rilevato che l'imputato non aveva avuto effettiva conoscenza del procedimento in oggetto, relativo ad un'accusa contenuta in un provvedimento formale di vocatio in ius, hanno quindi concluso per l'annullamento, senza rinvio, della decisione impugnata.
Presidente Iasillo – Relatore Cairo Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il Tribunale di Catania, adito in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta formulata nell'interesse di P.T. con cui era stata avanzata istanza di rivedere il provvedimento di revoca dell'indulto concessole. In particolare, il condono della pena era stato concesso con ordinanza del 15/6/2007, sulla pena di anni due mesi uno di reclusione ed Euro 400 di multa, inflitta con sentenza del Tribunale di Catania in data 4/7/1996, irrevocabile il 27/2/2007. Nel termine di cinque anni dall'entrata in vigore della L. numero 241 del 2006, la P. aveva commesso un nuovo reato in data 20/11/2009 per il quale aveva riportato una condanna a pena non inferiore a due anni. Ciò legittimava la revoca dell'indulto concessole. 2. Ricorre per cassazione P.T., con il ministero del difensore di fiducia e deduce quanto segue. Fissato l'incidente di esecuzione, il 23/6/2020 si era celebrata la prima udienza e il giudice aveva ordinato che si eseguissero le ricerche di P., ai sensi dell'articolo 159 c.p.p. L'attività di ricerca era stata negativa e il decreto di citazione per l'udienza camerale era stato notificato presso il difensore. Il decreto era, tuttavia, nullo, poiché le ricerche si sarebbero dovute eseguire cumulativamente e non alternativamente, in tutti i luoghi indicati nell'articolo 159 c.p.p. Nella specie non vi erano ricerche svolte presso l'Amministrazione carceraria centrale. Trattandosi di vocatio in ius la notifica al difensore aveva determinato una nullità, ai sensi degli articolo 178 e 179 c.p.p. D'altro canto, non era stato svolto nessun accertamento presso il Comune di Acireale dove P. aveva acquistato un immobile ad uso abitativo. 3. Il ricorso è fondato e il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio, con restituzione degli atti al Giudice di merito per il prosieguo. Il decreto di irreperibilità, invero, è un atto formale insostituibile, perché presuppone la valutazione discrezionale della congruità, adeguatezza e validità delle indagini esperite per accertare la residenza dell'imputato e la consequenziale constatazione che le indagini medesime siano risultate infruttuose. Questa Corte ha evidenziato che le ricerche necessarie ai fini dell'emissione del decreto di irreperibilità devono essere eseguite cumulativamente e non alternativamente in tutti i luoghi indicati dall'articolo 159 c.p.p., derivando diversamente, la nullità assoluta del decreto di irreperibilità e delle conseguenti notificazioni Sez. 5, numero 44374 del 20/06/2014, Rv. 262112 Sez 1, numero 11341 del 27/11/2020, dep. 2021 Rv 280976 . Ciò vale anche nella fase esecutiva, perché quel decreto presuppone la valutazione discrezionale della congruità, adeguatezza e validità delle indagini esperite per accertare la residenza del condannato e la consequenziale constatazione che le indagini stesse sono risultate infruttuose. Nel caso di specie la censura è fondata. Risulta che il 23/6/2020 si era celebrata la prima udienza e il giudice aveva ordinato che si eseguissero le ricerche di P., ai sensi dell'articolo 159 c.p.p. L'attività di ricerca era negativa e il decreto di citazione a giudizio era notificato presso il difensore. Le ricerche, tuttavia, si sarebbero dovute eseguire cumulativamente e non alternativamente Sez. 1, numero 11341 del 27/11/2020, dep. 2021 Rv 280976 . Nella specie non vi erano ricerche svolte presso l'Amministrazione carceraria centrale e trattandosi di vocatio in ius si sarebbero dovute eseguire le necessarie ricerche, anche presso l'amministrazione carceraria, oltre che presso il nuovo luogo di domicilio della P. In forza di quanto sopra, l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti per l'ulteriore corso al Tribunale di Catania. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Catania per l'ulteriore corso.