La notifica del verbale di accertamento privo della sottoscrizione autografa degli accertatori deve ritenersi legittima, sempre che il verbale stesso risulti redatto con sistema meccanizzato o di elaborazione dati.
Un cittadino proponeva ricorso in Cassazione avverso la sanzione ex articolo 7 C.d.S. emessa dalla Polizia Locale, lamentando la violazione dell'articolo 18 l. numero 689/1981 e dell'articolo 204 C.d.S., avuto riguardo alla mancanza di firma autografa del Prefetto, in relazione all'articolo 360, comma 1, numero 3 e numero 5, c.p.c., che determinerebbe l'incerta provenienza del documento ordinanza-ingiunzione e, per l'effetto, la nullità dello stesso. Il ricorso è infondato. Infatti, qualora l'ordinanza sia stata redatta con sistemi meccanizzati, la sottoscrizione è sostituita dall'indicazione di cui all'articolo 3, comma 2, l. numero 39/1993, secondo cui «nell'ambito delle pubbliche amministrazioni l'immissione, la riproduzione su qualunque supporto e la trasmissione di dati, informazioni e documenti mediante sistemi informatici o telematici, nonché l'emanazione di atti amministrativi attraverso i medesimi sistemi, devono essere accompagnati dall'indicazione della fonte e del responsabile dell'immissione, riproduzione, trasmissione o emanazione. Inoltre, qualora per la validità degli atti adottati sia prevista l'apposizione di firma autografa, quest'ultima è sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile» Cass. civ., numero 18493/2020, numero 12160/2012 . Nel caso in esame, essendo stata l'ordinanza redatta con sistema meccanizzato, il Collegio ha ritenuto sufficiente per la validità del provvedimento l'indicazione a stampa del nominativo del funzionario quale formalità sostitutiva della sottoscrizione, ed ha quindi rigettato il ricorso.
Presidente Bertuzzi – Relatore Poletti Fatti di causa 1 In data 18/2/2019 la Prefettura di Roma notificava al ricorrente due ordinanze ingiunzioni per infrazioni al codice della strada al ricorrente relative a due verbali di accertamento di violazione dell'articolo 7 C.d.S., comma 9, e articolo 157 C.d.S., comma 6. Il ricorrente impugnava tali ordinanze dinanzi al Giudice di Pace di Roma eccependo la nullità/annullabilità dei provvedimenti per 1 vizi di motivazione 2 irritualità del procedimento notificatorio per la convocazione all'audizione personale 3 illegittimità dell'ordinanza per mancanza di firma e carenza di delega 4 nel merito, non commissione dell'infrazione. 2 Si costituiva la Prefettura di Roma chiedendo il rigetto del ricorso. 3 Il Giudice di Pace di Roma, disattese domande ed eccezioni di parte attrice, con sentenza 36634/16 rigettava integralmente l'opposizione. 4 L'Avv. V.M. proponeva appello avverso il rigetto dell'opposizione dinanzi al Tribunale di Roma, prospettando le censure sollevate e disattese in primo grado. 5 Il Tribunale di Roma, con sentenza numero 2246/2019, confermava la decisione di prime cure. 6 Avverso detta decisione l'Avv. V.M. propone ricorso per Cassazione con due motivi di censura, rivolti esclusivamente al rigetto del terzo motivo di appello. 7 La Prefettura di Roma è rimasta intimata. 8 La causa veniva avviata alla trattazione con rito camerale. 9 In prossimità dell'udienza, il ricorrente ha depositato memoria illustrativa ai sensi dell'articolo 381 bis.1 c.p.c. Ragioni della decisione I.- Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione del L. numero 689 del 1981, articolo 18, e dell'articolo 214 C.d.S., in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, nnumero 3 e 5, censurando la decisione impugnata nella parte in cui ha giudicato legittimo il provvedimento di ordinanza-ingiunzione emesso dalla Prefettura di Roma, in quanto doveva ritenersi sussistente per presunzione iuris tantum sino dunque a prova contraria, cui è tenuto l'opponente la delega all'esercizio della suddetta funzione in capo al Vice-prefetto, disconoscendo che il ricorrente non è rimasto inerte, ma ha chiesto più volte al giudice l'ordine di esibizione ex articolo 213 c.p.c Il motivo è infondato. L'opponente ad ordinanza-ingiunzione di pagamento di somme a titolo di sanzione amministrativa, che ne deduca l'illegittimità per insussistenza della delega di firma in capo al funzionario che, in sostituzione del prefetto o del vice-prefetto vicario, abbia emesso il provvedimento, è onerato della prova della carenza di delega, sicché, ove non riesca a procurarsi la relativa attestazione da parte dell'Amministrazione, è tenuto a sollecitare il giudice ad acquisire informazioni ex articolo 213 c.p.c., o ad avvalersi dei poteri istruttori di cui alla L. numero 689 del 1981, articolo 23, comma 6, ora del D.Lgs. numero 150 del 2011, articolo 7, comma 7 Sez. 1, Ord. numero 23073 del 2016 Sez. 2, Ord. numero 20972 del 2018 Sez. 2, Ord. numero 16804/22 . Se invece l'opponente non si sia attivato in tal senso, il giudice non è tenuto ad accertare d'ufficio la legittimità del provvedimento sanzionatorio il potere di assume informazioni ai sensi dell'articolo 213 c.p.c., non può essere esercitato per acquisire atti o documenti che la parte è in condizioni di produrre, inclusi quelli relativi al procedimento sanzionatorio Cass. numero 6101/2013 Cass. numero 6218/2009 . Nello specifico, non si evince dagli atti di causa e dal ricorso che il ricorrente avesse inutilmente richiesto copia degli atti del procedimento sanzionatorio all'autorità procedente e - pertanto - correttamente la pronuncia, richiamando in motivazione il precedente sopra citato ord. numero 20972/2018 , ha ritenuto che l'interessato non avesse assolto l'onere della prova della carenza di delega. La produzione documentale introdotta con la memoria ex articolo 381 bis.1 c.p.c., non può soccorrere al riguardo perché inammissibile e comunque perché attiene a richieste rivolte alla Prefettura riguardanti procedimenti diversi. II.- Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione o falsa applicazione della L. numero 689 del 1981, articolo 18, e dell'articolo 204 C.d.S., avuto riguardo alla mancanza di firma autografa del Prefetto, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, nnumero 3 e 5, che determinerebbe l'incerta provenienza del documento ordinanza-ingiunzione e, per l'effetto, la nullità dello stesso. Anche questo motivo è infondato. Qualora l'ordinanza sia stata redatta con sistemi meccanizzati, la sottoscrizione è sostituita dall'indicazione di cui alla L. numero 39 del 1993, articolo 3, comma 2, secondo cui nell'ambito delle pubbliche amministrazioni l'immissione, la riproduzione su qualunque supporto e la trasmissione di dati, informazioni e documenti mediante sistemi informatici o telematici, nonché l'emanazione di atti amministrativi attraverso i medesimi sistemi, devono essere accompagnati dall'indicazione della fonte e del responsabile dell'immissione, riproduzione, trasmissione o emanazione. Inoltre, qualora per la validità degli atti adottati sia prevista l'apposizione di firma autografa, quest'ultima è sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile Cass. 18493/2020 Cass. 12160/2012 . Poiché, nello specifico, l'ordinanza risulta essere stata redatta con sistema meccanizzato, era sufficiente per la validità del provvedimento l'indicazione a stampa del nominativo del funzionario quale formalità sostitutiva della sottoscrizione. III. Il ricorso va dunque rigettato. IV. Nulla sulle spese, non avendo la Prefettura svolto difese. V. Visto l'esito del ricorso, sussistono i presupposti per dare atto, ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, se dovuto.