RSA: le spese alberghiere sono a carico del degente

In tema di tariffe per i servizi di degenza presso le RSA, la predeterminazione a monte da parte della Regione della quota complessiva a carico del SSN e della quota sociale a carico dei Comuni o dei privati, non preclude alla casa di cura di prevedere contrattualmente un rialzo della quota alberghiera a carico del degente in ragione della qualità dei servizi offerti.

Una Cooperativa che gestiva una casa anziani otteneva decreto ingiuntivo per il pagamento di rette ancora dovute per la degenza di un'ospite, congiunta del debitore che proponeva opposizione. Secondo l'opponente la cifra richiesta dalla Cooperativa era il risultato di un aumento arbitrario della quota giornaliera a carico del privato, eccedente rispetto alle tariffe previste nel contratto stipulato con la Regione. L'opposizione è stata accolta dal Tribunale di Torino che ha annullato il decreto ingiuntivo. Secondo il giudice e a differenza di quanto sostenuto dalla Cooperativa, le tariffe concordate con la Regione comprendevano non solo la quota sanitaria e sociale del servizio di RSA, ma anche quella per le prestazioni alberghiere fornite agli ospiti. La decisione è stata confermata anche in appello. La questione è dunque giunta all'attenzione della Suprema Corte. La Cooperativa ribadisce con il ricorso la tesi secondo cui le tariffe concordate con la Regione coprono la sola quota sanitaria e la quota sociale, mentre la quota per i servizi alberghieri sarebbe rimessa alla contrattazione autonoma delle parti. Sulla base di alcuni precedenti Cass. 05/10/2018 numero 24546 Id., 28/11/2017 numero 28321 Id., 13/07/2017 numero 17234 Id., 22/03/2012 numero 4558 , la Corte accoglie il ricorso. Nel caso di specie, la Regione nel determinare la quota sanitaria a carico del SSN e la quota sociale e alberghiera a carico dell'utente, non ha dettato disposizioni vincolanti «in tal modo consentendo alla struttura di poter concordare con il degente della quota alberghiera una variazione in aumento». Laddove «la prestazione socio-assistenziale rimanga disgiunta dallo scopo terapeutico, non risultando il ricovero presso una struttura residenziale operato in forza di un piano di cura personalizzato, la prestazione, non ricompresa nell'ambito dell'assistenza sanitaria obbligatoria, resta assoggettata alla legge numero 328/2000 che prevede soltanto una integrazione economica della relativa spesa a carico degli enti pubblici locali Comuni , senza per ciò prescindere dalla conclusione del contratto di ricovero tra l'utente od altra persona che contrae in favore dell'utente-terzo e la struttura residenziale, soggetti tra i quali viene a costituirsi il rapporto obbligatorio le cui condizioni possono essere oggetto di libera contrattazione, in difetto di norme imperative ostative all'esercizio dell'autonomia negoziale dei privati, ben potendo pertanto essere pattuito un diverso corrispettivo commisurato alla differente qualità dei servizi offerti dalla struttura residenziale sent. numero 28321 cit. p. 18 in termini le successive ordinanze nnumero 24546/2018, 27452/2018, 31949/2018 ». Per questi motivi, non essendosi il giudice di merito attenuto a tali principi, la pronuncia impugnata viene annullata con rinvio.

Presidente Campanile – Relatore Casadonte Rilevato che 1. G.P. aveva proposto opposizione avverso. il decreto che gli aveva ingiunto di pagare alla Cooperativa sociale omissis la somma di Euro 6.591,16, a titolo di rette ancora dovute per la degenza di M.A. , congiunta dell'opponente, presso la casa per anziani omissis di proprietà della medesima Cooperativa. 2.A sostegno dell'opposizione, G. deduceva di non essere debitore della somma oggetto del decreto ingiuntivo, in quanto la Cooperativa aveva applicato un aumento arbitrario della quota giornaliera a carico del privato, essendo, invece, tenuta al rispetto delle tariffe previste nel contratto stipulato con la Regione Abruzzo inoltre l'opponente lamentava l'annullabilità della scrittura con cui si era impegnato a pagare la maggior quota a carico del privato, perché tale impegno era stato estorto sotto l'illegittima minaccia di non poter fruire delle prestazioni sanitarie offerte dalla medesima struttura. 3.La Cooperativa si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto dell'opposizione avversaria, sul rilievo che le tariffe concordate con la Regione Abruzzo avevano ad oggetto unicamente la quota della retta relativa alle prestazioni sanitarie e non anche la quota relativa alle prestazioni di tipo alberghiero fornite dalla struttura, oggetto di un separato e diverso contratto concluso con il privato, il quale prevedeva la possibilità, a determinate condizioni, di adeguamento del prezzo da parte della medesima struttura. 4.L'adito Tribunale di Torino già Tribunale di Pinerolo , con sentenza numero 39/2016 pubblicata il 2/03/2016, ha accolto l'opposizione per l'effetto annullando il decreto ingiuntivo. 5.In particolare, il Tribunale ha ritenuto che il corrispettivo maturato dalla struttura per le prestazioni alberghiere rese in residenza assistenziale sarebbe stato esclusivamente quello determinato dall'articolo 12 della convenzione tramite rinvio alla delibera della Regione Abruzzo numero 662 del 2002, adottata per l'articolo 6 del D.P.C.M. numero 191 08/08/1985, emesso ai sensi sensi della L. 833 del 1978 articolo 5, che avrebbe fissato la tariffa globale giornaliera di ricovero nelle RSA convenzionate, comprensiva quindi non solo della quota sanitaria e di quella sociale, ma anche di quella per le prestazioni alberghiere che sarebbe stata, quindi, sottratta alla libera contrattazione. 6. Pertanto, il contratto concluso tra la casa di cura e l'utente, attributivo alla prima, nel ricorso di determinate condizioni, dello ius variandi della quota alberghiera a carico dell'assistito, doveva considerarsi nullo per contrasto con le norme imperative integranti la disciplina di settore e, comunque, suscettibile di integrale sostituzione con la disciplina contenuta nella convenzione intercorsa con la Regione Abruzzo, e la delibera di giunta. 7.La Cooperativa sociale omissis ha spiegato appello avverso la predetta decisione. 8.La Corte d'appello di Torino, con ordinanza ex articolo 348 bis c.p.c. comunicata dalla cancelleria alle parti in data 19/01/2017, ha dichiarato il gravame inammissibile, perché non aveva una ragionevole probabilità di essere accolto, essendo le argomentazioni svolte dal Tribunale pienamente condivisibili. 9.La Cooperativa sociale omissis ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza del Tribunale, con atto notificato in data 20/03/2017, sulla base di due motivi. 10.P.G. ha resistito con controricorso. 11. Entrambe le parti hanno depositato memorie ex articolo 380 bis c.p.c Considerato che 12.Con il primo motivo, si deduce la violazione e/o falsa applicazione del L. numero 833 del 1978 articolo 5, dell'articolo 6, D.P.C.M. 08/08/1985 e dell'articolo 1363 c.c., con riferimento all'articolo 12 della Convenzione, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 3. 13.Ad avviso della ricorrente, la decisione impugnata sarebbe incorsa nella dedotta violazione di legge, laddove non ha rilevato che la delibera numero 662/2002 della Regione Abruzzo, emessa in forza del citato D.P.C.M., determinerebbe soltanto la quota sanitaria e la quota sociale, mentre nulla direbbe in relazione alla quota di corrispettivo per le prestazioni alberghiere, la cui contrattazione sarebbe rimessa all'autonomia delle parti. 14.Sostiene la ricorrente che l'utenza che accede alle prestazioni del Servizio Nazionale per mezzo di strutture private convenzionate eserciterebbe una propria libera scelta, come previsto dall'articolo 2.2 della convenzione, a mente del quale tali prestazioni sanitarie saranno rese in favore degli utenti che esercitando una propria libera scelta opteranno di accedere per il tramite della Struttura alle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionalè. 15.Parimenti, a giudizio della ricorrente, la Cooperativa non avrebbe alcun obbligo di legge ad erogare per conto del Servizio Sanitario le prestazioni oggetto di convenzione, bensì solo l'autorizzazione ad erogarle, con il corrispondente diritto riconosciutole dalla convenzione medesima di percepire dalle ASL locali il pagamento della quota sanitaria, come stabilito dall'articolo 2.1 della Convenzione, a tenore del quale la struttura è autorizzata ad erogare per conto del Servizio Sanitario, e la ASL, nel cui ambito territoriale è ubicata la struttura, si obbliga specularmente a remunerare in favore della Struttura le sole prestazioni sanitarie . 16.Tanto premesso, il motivo è fondato per le ragioni di seguito indicate. 17.Ritiene il Collegio che debba darsi soluzione all'indicata questione in adesione al principio di cui si individua una linea di stabile applicazione in recenti pronunce di questa Corte di legittimità Cass. 05/10/2018 numero 24546 Id., 28/11/2017 numero 28321 Id., 13/07/2017 numero 17234 Id., 22/03/2012 numero 4558 per il quale la Regione, nella specie la Regione Abbruzzo, con delibera numero 662 del 2002, nel fissare le tariffe delle strutture che svolgono attività di rilievo sanitario e socio-assistenziali connesse, predeterminando la somma complessiva giornaliera per il ricovero dei degenti, non vi ricomprenda le prestazioni alberghiere. 18.Segnata mente, con lo specificare secondo le indicazioni contenute nelle Linee guida del 1994, l'entità della quota sanitaria da porsi a carico del SSN e della quota sociale e alberghiera posta a carico dell'utente della struttura salva la contribuzione dei privati o dei Comuni in caso di redditi insufficienti la Regione non ha dettato disposizioni vincolanti quanto a quest'ultima, in tal modo consentendo alla struttura di poter concordare con il degente della quota alberghiera una variazione in aumento. 19.Con ordinanza di questa Corte di legittimità numero 28321 del 2017, adottata nei confronti della medesima casa di cura per una fattispecie di identico contenuto a quella in esame, e con la giurisprudenza ivi richiamata, si è valorizzato, nella premessa fisiologica gratuità delle prestazioni sanitarie pubbliche L. numero 833 del 1978, articolo 3, comma 2, ed articolo 54 che per le prestazioni socio assistenziali che non rientrano nella prima categoria anche ove attinte da limiti derivanti da atti di normazione di fonte primaria o secondaria o da provvedimenti amministrativi generali quanto alle quote di partecipazione alla spesa di enti pubblici territoriali o istituzionali non deve escludersi l'autonoma determinazione del corrispettivo tra struttura di erogazione del servizio ed utente. 20.Nell'indicata affermazione di principio, resta fermo il limite del nesso di strumentalità necessaria tra le prestazioni socio-assistenziali e quelle sanitarie che, ove esistente, determina la gratuità della prestazione complessivamente resa, o prestazione di cura integrata in quanto diretta alla cura dell'assistito e come tale sottratta ad un accordo di natura privatistica tra utente e struttura convenzionata diretto a fissare elementi di costo aggiuntivi, variabili a discrezione della seconda. 21.Là dove, invece, la prestazione socio-assistenziale rimanga disgiunta dallo scopo terapeutico, non risultando il ricovero presso una struttura residenziale operato in forza di un piano di cura personalizzato, la prestazione, non ricompresa nell'ambito dell'assistenza sanitaria obbligatoria, resta assoggettata alla L. numero 328 del 2000 che prevede soltanto una integrazione economica della relativa spesa a carico degli enti pubblici locali Comuni , senza per ciò prescindere dalla conclusione del contratto di ricovero tra l'utente od altra persona che contrae in favore dell'utente-terzo e la struttura residenziale, soggetti tra i quali viene a costituirsi il rapporto obbligatorio le cui condizioni possono essere oggetto di libera contrattazione, in difetto di norme imperative ostative all'esercizio dell'autonomia negoziale dei privati, ben potendo pertanto essere pattuito un diverso corrispettivo commisurato alla differente qualità dei servizi offerti dalla struttura residenziale sent. numero 28321 cit. p. 18 in termini le successive ordinanze nnumero 24546/2018, 27452/2018, 31949/2018 . 22.La predeterminazione a monte da parte della Regione della quota complessiva , pari alla quota sanitaria, a carico del SSN, ed alla quota sociale, a carico di Comuni o privati, non preclude al contratto tra casa di cura e degente di rivedere al rialzo la quota alberghiera in ragione della qualità dei servizi offerti dalla struttura. 23.11 Tribunale di Torino incorrendo nella dedotta violazione di legge, non facendo applicazione degli indicati principi che delle invocate norme governano il significato, non ha provveduto ad apprezzare in alcun modo, nella presupposta distinzione tra prestazione sociale integrata , e quindi inscindibile rispetto a quella di cura, e prestazione socio-assistenziale pura , l'esistenza del percorso terapeutico in concreto adottato dal soggetto ricoverato presso la struttura residenziale e gli eventuali trattamenti in corso. 24.Con il secondo motivo, si deduce la violazione e/o falsa applicazione degli articolo 1418 c.c., comma 1, articolo 1339 e 1419 c.c., comma 2, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 3 25.Ad avviso della ricorrente, la sentenza impugnata sarebbe incorsa nella dedotta violazione di legge, laddove ha accertato la nullità del contratto, pur in assenza di alcuna imposizione ex lege del prezzo dei servizi alberghieri erogati in RSA, non essendo in alcun modo espressamente prevista la inderogabilità delle tariffe concordate, con la conseguenza che tale corrispettivo resterebbe liberamente determinabile di comune accordo. 26.L'esame del secondo motivo risulta assorbito dall'accoglimento della prima censura proposta. 27.La sentenza impugnata va pertanto, in accoglimento del ricorso nei termini sopra indicati, cassata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Torino, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso nei sensi di cui in motivazione, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Torino, in persona di diverso magistrato, anche per la regolazione delle spese del presente giudizi.