Auto a noleggio: se il cliente guida con la patente scaduta non è sanzionabile la società

Evidente, secondo i Giudici, la correttezza della condotta tenuta dall'azienda, che per concludere il contratto ha chiesto e ottenuto copia del titolo di guida del cliente, poi rivelatosi però limitato a solo poche ore di utilizzo. Unico responsabile per la violazione è quindi il conducente.

Nessuna sanzione per la società che noleggia automobili se un cliente ha guidato con la patente scaduta. Sufficiente a scagionare l'azienda, chiariscono i Giudici, è l'avere chiesto e ottenuto dal cliente, all'atto della chiusura del contratto, un regolare documento di guida, poi rivelatosi, però, essere limitato, come stabilito dalla Prefettura, a poche ore al giorno. A dare il 'là' alla vicenda giudiziaria è il provvedimento emesso dalla Prefettura nei confronti della società di noleggio , provvedimento con cui la società viene sanzionata in quanto proprietaria di un veicolo condotto da un cliente con patente di guida scaduta che lo aveva preso a noleggio. Inevitabile la reazione dell'azienda che contesta la valutazione compiuta dalla Prefettura e rivendica la correttezza della propria condotta. In questa ottica il legale che rappresenta la società pone in evidenza che la ditta è sì proprietaria del veicolo condotto dal cliente con patente scaduta ma essa «lo ha noleggiato» in modo regolare, poiché «il cliente ha consegnato un documento di guida valido». A dare forza a questa tesi, poi, il legale deposita « copia del contratto di noleggio , unitamente alla copia della patente » del cliente. Prima di entrare nei dettagli della vicenda, il giudice ricorda che il Codice della strada stabilisce che «chiunque, durante il periodo di sospensione della validità della patente, circola abusivamente, anche avvalendosi del permesso di guida in violazione dei limiti previsti dall'ordinanza del Prefetto con cui il permesso è stato concesso, è punito con la sanzione amministrativa». Ciò anche tenendo presente che «il conducente a cui è stata sospesa la patente, solo nel caso in cui dalla commessa violazione non sia derivato un incidente, può presentare istanza al Prefetto intesa ad ottenere un permesso di guida, per determinate fasce orarie, e comunque di non oltre tre ore al giorno». Nella vicenda in esame, però, la società proprietaria del veicolo « lo ha noleggiato previa richiesta della patente di guida, adottando », osserva il giudice, «i controlli a lei riservati, usando la diligenza necessaria ». Di conseguenza, «si ritiene che solo il conducente del veicolo ha posto in essere il comportamento antigiuridico contestato non a mezzo del veicolo – la cui responsabilità potrebbe addebitarsi al proprietario, come, ad esempio, la circolazione senza la copertura assicurativa obbligatoria – ma a mezzo di una sua omissione, ossia quella di circolare con patente sospesa, che non può essere addebitata al proprietario del veicolo, in quanto la responsabilità presuppone l'accertamento non solo di un'azione o una omissione elemento oggettivo dell'illecito , ma anche di un comportamento cosciente e volontario doloso o colposo elemento soggettivo dell'illecito . E sia l'elemento oggettivo che l'elemento soggettivo possono e debbono essere riferiti soltanto all'autore della violazione e non anche al proprietario non conducente del veicolo, il quale ha adottato le cautele a lui riservate, ovvero richiedere la patente di guida». Tirando le somme, non ci sono, secondo il giudice, prove sufficienti per incolpare la società di noleggio, e quindi responsabile della violazione può essere soltanto il conducente del veicolo . Nulla perciò la sanzione emessa a carico della società.

Giudice Di Vito Svolgimento del processo Con ricorso depositato in data 13.05 .2022, la Società AA Srl con sede in omissis , in p. del I.r.p.t., proponeva opposizione innanzi il Giudice Onorario di Pace di Alatri, avverso l'ordinanza-ingiunzione prot. numero omissis del 5.11.2021 e numero omissis del 9.12.2021, emesse dalla Prefettura di BB, per violazione dell'articolo 218 comma 6° CdS la prima e articolo 213 comma 8 CdS, articolo 218 comma 6° CdS e 73 D.lgs. 150/11 la seconda , quale proprietaria del veicolo Fiat Punto Tg. omissis , condotto da CC con patente di guida scaduta. Con ordinanza del 19.05.2022, depositata in pari data, il Giudice non sospendeva l'esecutività dei provvedimenti impugnati e fissava l'udienza di comparizione al 30.06.2022, ordinando all'autorità che aveva emesso i provvedimenti impugnati, di depositare in cancelleria copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notifica della violazione. Si costituiva parte opposta, sebbene non compariva all'udienza e chiedeva il rigetto del ricorso parte opponente si riportava agli atti depositati chiedendone l'integrale accoglimento. La causa veniva trattenuta in decisione, con lettura del dispositivo. Motivi della decisione L'opposizione allo stato merita accoglimento. Parte opponente a sostegno contesta l'illegittimità della prima ordinanza per tardività della notifica, omessa motivazione per entrambe e carenza dei presupposti nello specifico rappresenta di essere proprietaria del veicolo e di averlo noleggiato al Sig. CC il quale le ha consegnato un documento di guida valido. A sostegno depositava copia del contratto di noleggio unitamente alla copia della patente. Orbene, l'articolo 218 comma 6° CdS recita Chiunque, durante il periodo di sospensione della validità della patente circola abusivamente, anche avvalendosi del permesso di guida di cui al comma 2 in violazione dei limiti previsti dall'ordinanza del prefetto con cui il permesso è stato concesso, è punito con la sanzione amministrativa nel caso che ci occupa, parte opponente quale proprietaria del veicolo, lo ha noleggiato previa richiesta della patente di guida, adottando, a parere di questo Giudice, i controlli a lei riservati, usando la diligenza necessaria. Si ritiene che solo il conducente del veicolo ha posto in essere il compot1amento antigiuridico contestato non a mezzo del veicolo la cui responsabilità potrebbe addebitarsi al proprietario, si pensi alla circolazione dello stesso senza la copertura assicurativa obbligatoria ma a mezzo di una sua omissione quella di circolare con patente sospesa che non può essere addebitato al proprietario del veicolo alla luce dei sopraesposti principi , in quanto la responsabilità presuppone l'accertamento non solo di un'azione o una omissione elemento oggettivo dell'illecito , ma anche di un comportamento cosciente e volontario doloso o colposo elemento soggettivo dell'illecito . E sia l'elemento oggettivo che l'elemento soggettivo possono e debbono essere riferiti soltanto all'autore della violazione e non anche al proprietario non conducente del veicolo, il quale ha adottato le cautele a lui riservate, ovvero richiedere la patente di guida. La legge stabilisce espressamente che il giudice accoglie deve accogliere l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente articolo 23, ult. comma, L. numero 689/81 poi trasfuso nel D.lgs. 150/11 e responsabile della violazione a parere di questo giudice, può essere soltanto il conducente del veicolo. Tali conclusioni inducono il Giudice ad accogliere l'opposizione con conseguente annullamento dell'ordinanza-ingiunzione prot. numero omissis e numero omissis del 9.12.2021, emesse dalla Prefettura di BB, nei soli confronti della AA S.r.l. Si ritiene di compensare le spese di lite. P.Q.M. Il Giudice Onorario di Pace di Alatri, in persona della Dott.ssa Caterina Di Vito, pronunciando sul ricorso in opposizione ad ordinanza-ingiunzione prot. numero omissis del 5.11.2021 e numero omissis del 9.12.2021, emesse dalla Prefettura di Frosinone, a carico della AA Srl con sede in omissis , in p. del I.r.p.t., cosi decide 1 Accoglie iI ricorso 2 Annulla il provvedimento impugnato 3 Compensa le spese di lite.