Il Tribunale di Gorizia, con l'ordinanza in esame, ha esaminato un caso particolare in cui oggetto dell'eredità erano dei terreni a rischio idrogeologico. Il genitore è stato autorizzato alla rinuncia di eredità poiché, in una prospettiva dinamica, le poste attive sarebbero state sostanzialmente esaurite dai costi necessari per la messa in sicurezza dei suddetti terreni.
Il giudice tutelare friulano ha esaminato la richiesta di autorizzazione a rinunciare all'eredità presentata dai genitori per contro dei propri figli minori, richiesta motivata dalle modeste attività accertate nel patrimonio della de cuius e dalla presenza di alcuni terreni esposti a rischio idrogeologico, terreni peraltro posti in prossimità a delle strade carrabili. In particolare, la necessità di mettere in sicurezza questi ultimi, onde evitare potenziali ripercussioni anche penali a carico dei minori, rendeva l'accettazione dell'eredità addirittura pregiudizievole per il loro patrimonio. Con riferimento ai rischi di natura penale, occorre infatti ricordare che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la mera qualifica di chiamato all'eredità – che sarebbe in tal caso rivestita dai minori - non esclude la responsabilità per il reato di omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina Cass. penumero , ud. 7 novembre 2018 dep. 11 marzo 2019 , numero 10549 . In altri termini, nonostante la giurisprudenza maggioritaria riconosca la possibilità di procedere alla rinuncia all'eredità per conto di minori solo in presenza di debiti rilevanti, nel caso di specie occorre valutare complessivamente la struttura del patrimonio ereditario, in una considerazione dinamica e non statica, onde determinare la soluzione meno pregiudizievole per gli interessi dei minori. Il giudice ha in conclusione accolto la richiesta anche in considerazione del fatto che i costi notarili per procedere alla rinuncia abdicativa del diritto di proprietà, avrebbero sostanzialmente esaurito le poste attive del patrimonio ereditario.
Giudice Di Lauro Letta l'istanza presentata da omissis e omissis, nato a omissis, quali genitori e legali rappresentanti dei minori omissis, volta ad ottenere l'autorizzazione a rinunciare in nome e per contro dei minori, all'eredità relitta da omissis ritenuto, nel caso di specie, che la rinuncia sia utile per i minori, atteso che nel patrimonio ereditario sono ricompresi crediti per circa € 2.781,00, al netto delle passività e terreni agricoli dal valore commerciale pressochè nullo, in quanto soggetti a moderato rischio idrogeologico v.docomma 9 allegato all'istanza rilevato, pertanto, che i costi notarili necessari per procedere alla rinuncia abdicativa del diritto di proprietà dei predetti beni – potenzialmente fonte di gravi responsabilità anche penali per i minori andrebbero sostanzialmente ad esaurire le poste attive del patrimonio ereditario visti gli articolo 320, comma 4, c.c. autorizza la rinuncia all'eredità di cui sopra.