E’ legittima la restituzione al Demanio dello Stato dell’area demaniale sequestrata al privato indagato per abusivismo, anche in caso di sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere.
Il Tribunale di Roma, in accoglimento dell'appello cautelare dell'indagata, annullava il decreto del PM di revoca del sequestro preventivo di un'area del demanio marittimo con restituzione a favore del Demanio dello Stato, misura originariamente disposta in relazione all'articolo 1161 cod. nav. Abusiva occupazione di spazio demaniale e inosservanza di limiti alla proprietà privata . Il Procuratore della Repubblica ha impugnato in Cassazione l'ordinanza sostenendo l'errata interpretazione dell'articolo 231 c.p.p La Corte si discosta da alcuni propri precedenti, secondo cui, in tema di sequestro preventivo, la restituzione che consegue alla revoca della misura per il venir meno dei presupposti disposta a favore del soggetto al quale il bene fu sequestrato va tenuta distinta dall'ipotesi della restituzione per perdita di efficacia del sequestro a seguito di proscioglimento o sentenza di non luogo a procedere che può essere effettuata anche a una persona diversa da quella a cui il bene era stato sequestro. Secondo la pronuncia in oggetto infatti l'articolo 321, comma 3, c.p.p. non prevede che in caso di revoca del sequestro per mancanza dei requisiti il ben debba necessariamente essere restituito al soggetto nei cui confronti la misura era stata eseguita. Il termine “interessato” utilizzato dal legislatore ha infatti un significato ampio e non selettivo, come dimostra l'articolo 322-bis, comma 1, c.p.p. che nell'individuare i soggetti legittimati ad impugnare menziona anche la persona che avrebbe diritto alla restituzione. In tal senso depone anche l'articolo 324, comma 8, c.p.p. per il caso di contestazione della proprietà. In conclusione, l'articolo 323 c.p.p. «non detta una disciplina valida esclusivamente per il caso di perdita di efficacia del sequestro conseguente alla pronuncia di talune sentenze, ma, con riguardo alla situazione ivi disciplinata, si limita a precisare un principio che ha portata generale». La Corte ricorda inoltre che, sia per il sequestro probatorio che per quello preventivo, laddove «emerga la sussistenza di una controversia effettiva in ordine alla proprietà del bene sottoposto a sequestro, occorre un accertamento giudiziale, che neppure il giudice penale può effettuare essendo questi tenuto a rimettere gli atti al giudice civile per la decisione della controversia». Per riprendere le parole dei Supremi Giudici «si tratta di un caso di necessaria pregiudizialità dell'accertamento civile o amministrativo rispetto alla decisione da assumersi in sede penale e il riferimento al solo diritto reale di proprietà va in realtà inteso nel più ampio senso della “appartenenza” che individua il soggetto identificato come “avente diritto”». In conclusione, nel caso di specie, il ricorso risulta infondato.
Presidente Andreazza – Relatore Reynaud Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 14 febbraio 2022, il Tribunale di Roma, accogliendo l'appello cautelare proposto da C.N. , ha annullato il decreto con cui il pubblico ministero, ex articolo 321, comma 3, c.p.p., aveva revocato il decreto di sequestro preventivo disposto in relazione al reato di cui all'articolo 1161 c.numero Il sequestro aveva riguardato un'area del demanio marittimo, su cui insiste anche un cottage con destinazione d'uso residenziale, già oggetto di concessione in favore della predetta C.N. e di V.L.A. ed era stato eseguito nei confronti di costoro, indagate nel procedimento per abusiva occupazione di bene demaniale. In sede di revoca era stata disposta la restituzione del bene in favore del Demanio dello Stato, indicato dal pubblico ministero quale avente diritto. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, lamentando, con il primo motivo, l'errata interpretazione dell'articolo 321 c.p.p., avendo il Tribunale annullato il decreto di revoca del sequestro preventivo sul rilievo che, diversamente da quanto previsto dall'articolo 323 c.p.p. nel caso di perdita d'efficacia del sequestro a seguito di sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, quella disposizione non consentirebbe la restituzione all'avente diritto e imporrebbe invece la restituzione nei confronti del soggetto al quale il bene era stato sequestrato. Pur riconoscendo trattarsi di orientamento condiviso da alcune decisioni di legittimità, il ricorrente ne sollecita la rivalutazione, richiamando altre decisioni di questa Corte che avevano presupposto una diversa interpretazione della disposizione e argomentando come, per un verso, l'articolo 321 c.p.p., comma 3, evocando l'ampia locuzione di interessato , sia idoneo ad includere anche un soggetto diverso dal sequestratario e, per altro verso, l'articolo 322 c.p.p. indichi tra i soggetti legittimati a proporre appello cautelare avverso il decreto di revoca del sequestro preventivo emesso dal pubblico ministero, accanto alla persona alla quale le cose sono state sequestrate, anche quella che avrebbe diritto alla restituzione del bene. Si aggiunge che, a voler seguire l'interpretazione data dal Tribunale, si perverrebbe all'assurda conclusione che, nel caso di condanna senza confisca, il bene in sequestro debba essere restituito all'imputato anche se diverso dall'avente diritto. 3. Con il secondo motivo si lamenta l'errata interpretazione dell'articolo 321 c.p.p. per aver il Tribunale omesso di includere l'intervenuto accertamento della titolarità dei beni sequestrati tra le cause che determinano il venir meno delle condizioni di applicabilità del sequestro preventivo ai fini della revoca. Tale accertamento - allega il ricorrente - è invece idoneo, come nella specie accaduto, ad escludere la funzione specialpreventiva della misura cautelare, facendo venir meno il periculum in mora. 4. In vista dell'udienza di discussione, il difensore di C.N. ha depositato una memoria con cui si è argomentata la richiesta di inammissibilità, ovvero di rigetto, del ricorso proposto dal pubblico ministero. Considerato in diritto 1. Sia pur per motivi diversi da quelli spesi nell'ordinanza impugnata, l'annullamento della revoca del decreto di sequestro preventivo è legittimo ed il ricorso va conseguentemente rigettato. 2. Va premesso che il Collegio non condivide, nella sua assolutezza, il principio di diritto, affermato in talune decisione di questa Corte e di cui l'ordinanza impugnata ha fatto pedissequa applicazione, giusta il quale, in tema di sequestro preventivo, la restituzione che consegue alla revoca postula il venir meno dei presupposti della misura e va disposta in favore del soggetto al quale il bene fu sequestrato distinguendosi da quella - conseguente alla perdita di efficacia del sequestro a seguito di sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere che va disposta in favore dell'avente diritto individuabile anche in una persona diversa da quella alla quale il bene era stato sequestrato sempre che non sussistano contestazioni sulla proprietà, nel quale caso deve applicarsi in via analogica il disposto dell'articolo 324, comma 8, cod. proc, penumero Sez. 1, numero 31388 del 12/01/2021, Bertollini, Rv. 281757 Sez. 2, numero 51753 del 03/12/2013, Casella, Rv. 257359 Sez. 2, numero 39247 del 08/10/2010, Gaias, Rv. 248772 . 2.1. Ed invero, l'articolo 321 c.p.p., comma 3, non prevede che nel caso di revoca per essere risultati mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità della misura, il bene sequestrato debba essere necessariamente restituito al soggetto nei cui confronti la misura è stata eseguita e, come giustamente osserva il pubblico ministero ricorrente, il termine interessato è ampio e non selettivo. Nell'indicare i soggetti legittimati ad impugnare quel provvedimento, peraltro, l'articolo 322 bis, comma 1, cod, proc. penumero ha significativamente menzionato, accanto aula persona alla quale le cose sono state sequestrate, quella che avrebbe diritto alla loro restituzione. Quest'ultimo soggetto, per l'articolo 322 c.p.p., è altresì titolato a proporre richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo e,, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, l'interesse ad impugnare spetta in tal caso proprio a chi abbia titolo alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro Sez. 5, numero 52060 del 30/10/2019, Angeli, Rv. 277753 Sez. 3, numero 3602 del 16/01/2019, Solinas, Rv. 276545 Sez. 3, numero 47313 del 17/05/2017, Ruan e aa., Rv. 271231 , ciò che necessariamente impone la verifica del titolo giuridico del richiedente. Del resto, dall'articolo 324, comma 8, c.p.p., secondo cui il giudice del riesame, nel caso di contestazione della proprietà, rinvia la decisione della controversia al giudice civile, mantenendo il sequestro , sii trae conferma che il dissequestro debba essere effettuato in favore dell'avente diritto anche prima della perdita d'efficacia della misura per la pronuncia di una sentenza, peraltro non irrevocabile, di proscioglimento o non doversi procedere che non disponga confisca, vale a dire anche al di fuori del campo di applicabilità della previsione contenuta nell'articolo 323 c.p.p., cui l'orientamento qui criticato attribuisce particolare rilievo per sostenere la richiamata conclusione. Deve riconoscersi, pertanto, che tale ultima disposizione non detta una disciplina valida esclusivamente per il caso di perdita d'efficacia del sequestro conseguente alla pronuncia di talune sentenze, ma, con riguardo alla situazione ivi disciplinata, si limita a precisare un principio che ha portata generale. Non è revocabile in dubbio, peraltro, che - benché non espressamente previsto - lo stesso debba trovare attuazione anche quando la restituzione consegua ad una sentenza definitiva di condanna che non disponga la confisca cfr. la giurisprudenza citata infra . Che la restituzione dei beni sequestrati disposta dall'autorità giudiziaria anche prima della sentenza - e, dunque, in qualsiasi fase e grado del procedimento debba avvenire nei confronti dell'avente diritto è peraltro previsto dall'articolo 262 c.p.p., comma 1, per il sequestro probatorio, specificandosi anche in questo caso che, laddove sia controversa la proprietà delle cose, il giudice deve rimettere la risoluzione della controversia al competente giudice civile mantenendo il vincolo articolo 263 c.p.p., comma 3 . Non essendovi ragione di distinguere a seconda della natura del sequestro se probatorio o preventivo , in mancanza di una diversa previsione - come detto non individuabile nell'articolo 321 c.p.p., comma 3, - la richiamata disciplina in tema di sequestro probatorio conferma che la restituzione dei beni appresi nel corso di un procedimento penale all'avente diritto è principio generale. 2.2. Di tale principio deve pertanto fare applicazione anched pubblico ministero allorquando il dissequestro consegua alla revoca della misura reale dal medesimo disposta nelle indagini preliminari il bene dovrà essere restituito all'avente diritto e, laddove si tratti di soggetto diverso da quello a cui è stato sequestrato, questi potrà proporre appello ai sensi dell'articolo 322 c.p.p. come pure potrà fare il primo laddove il dissequestro avvenga invece in favore del sequestratario . In conformità ad un risalente orientamento, per lo più formulato con riguardo alle cose sequestrate e non confiscate all'esito del giudizio, deve pertanto ritenersi che, come sempre avviene allorquando l'autorità giudiziaria penale deve procedere alla restituzione di un bene sequestrato, anche il pubblico ministero che revochi il sequestro preventivo nel caso previsto dall'articolo 321, comma 3, c.p.p. può prendere atto dell'effettiva sussistenza del diritto alla restituzione in favore del beneficiario che ne abbia dato dimostrazione, non potendo ipotizzarsi un favor possessionis che prescinda dal jus possidendi cfr. Sez. U, numero 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202268 Sez. U, numero 9149 del 03/07/1996, Chabni Samir, Rv. 205705 di recente Sez. 2, numero 3788 del 11/09/2019, dep. 2020, Papis, Rv. 278236 Sez. 5, numero 9284 del 15/10/2014, dep. 2015, Rv. 262892 . 3. L'affermato principio, tuttavia, dev'essere integrato con altro principio generale, esplicitato, per entrambe le forme di sequestro - probatorio e preventivo - nei già richiamati articolo 263, comma 3, e 324, comma 8, c.p.p., vale a dire quello secondo cui, laddove emerga la sussistenza di una controversia effettiva in ordine alla proprietà del bene sottoposto a sequestro, occorre un accertamento giudiziale, che neppure il giudice penale può effettuare, essendo questi tenuto a rimettere gli atti al giudice civile per la decisione della controversia relativa, mantenendo nel frattempo il sequestro Sez. 2, numero 28555 del 26/03/2013, Fenu, Rv. 256458 , pur in mancanza della formale pendenza della lite innanzi a quest'ultimo Sez. 2, numero 49530 del 24/10/20 19, Manzone, Rv. 277935 e sempre che la controversia sia seria Sez. 1, numero 23333 del 16/04/2014, Pedotti, Rv. 259917 . Si tratta di un caso di necessaria pregiudizialità dell'accertamento civile o amministrativo rispetto alla decisione da assumersi in sede penale e il riferimento al solo diritto reale di proprietà va in realtà inteso nel più ampio senso della appartenenza che individua il soggetto identificato come avente diritto . Il potere di investire il giudice competente, tuttavia, è stato attribuito soltanto al giudice penale, la cui decisione sul punto viene paralizzata, sicché, a fortiori, l'esistenza di una seria controversia sull'appartenenza del bene sequestrato che non sia stata decisa in sede giudiziale impedisce al pubblico ministero di disporre la restituzione, in favore di persona diversa da quella nei cui confronti è avvenuto il sequestro, che l'autorità inquirente reputi essere l'avente diritto. 4. L'applicazione degli affermati principi porta pertanto ad escludere che nel caso di specie possa dirsi legittima la revoca della misura disposta dal pubblico ministero in favore del Demanio dello Stato, reputandosi dunque infondato, sul punto, il secondo motivo di ricorso, che è assorbente rispetto alla questione di diritto trattata nel primo motivo e più sopra analizzata. In via generale, osserva al proposito il Collegio che l'individuazione del soggetto titolare del bene ad altri sequestrato e la conseguente possibilità di restituirlo in favore di soggetto diverso dal sequestratario può effettivamente determinare il venir meno delle condizioni di applicabilità del sequestro preventivo e giustificarne quindi la revoca per sopravvenuta mancanza del periculum in mora. Tenendo conto, tuttavia, della serietà della controversia che da tempo, anche nelle competenti sede giudiziali, oppone il Demanio dello Stato al soggetto sequestratario - già titolare di formale concessione del bene e che allega l'intervenuta proroga del titolo -, nonché dell'insussistenza di alcun accertamento incidentale del giudice penale al proposito, non essendosi ancora svolto il giudizio, a questo stadio iniziale del procedimento non è evidentemente possibile, de plano, individuare nel primo l'avente diritto alla restituzione. Poiché - come sostiene lo stesso pubblico ministero ricorrente l'insussistenza del periculum in mora posto a base della revoca della misura è indefettibilmente collegato allo spossessamento dell'indagat o rispetto al bene demaniale in questione, l'impossibilità, allo stato, di individuare in altri l'avente diritto alla restituzione senza che vi sia il pronunciamento di un giudice e magari del giudice civile competente, in attesa della cui decisione, come si è visto, il bene dovrebbe continuare a restare il sequestro impedisce di ritenere sussistente il presupposto richiesto dall'articolo 321 c.p.p., comma 3 per disporre la revoca. In tal modo meglio precisate le ragioni che determinano la legittimità del provvedimento impugnato, l'accoglimento dell'appello cautelare proposto dal soggetto sequestratario avverso il provvedimento di revoca della misura adottato dal pubblico ministero va ritenuto immune da censure ed il ricorso va conseguentemente rigettato. P.Q.M. Rigetta il ricorso.