Unioni civili e convivenze di fatto sono legge, ma cerchiamo di capirne di più

E’ stato approvato mercoledì 11 maggio scorso, alla Camera dei Deputati, il disegno di legge sulle unioni civili con la apposizione da parte del Governo della fiducia, sul testo già approvato al Senato a febbraio. Di conseguenza, il testo è legge, anche se non è ancora dato di sapere quando verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale, e istituisce per la prima volta in Italia l'unione civile tra persone dello stesso sesso, oltre a regolare le convivenze di fatto che possono riguardare tanto coppie eterosessuali quanto coppie omosessuali.

Di seguito una brevissima descrizione delle principali novità. Le unioni civili tra persone dello stesso sesso. Ai sensi della norma approvata mercoledì 11 maggio 2016, l'unione civile tra persone dello stesso sesso che viene valutata come formazione sociale ai sensi degli artt. 2 e 3 della Costituzione - è costituita da due persone maggiorenni dello stesso sesso, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni. Il regime patrimoniale ordinario dell'unione civile omosessuale sarà quello della comunione dei beni art. 159 c.c. , fatta salva la possibilità che le parti stipulino una convenzione patrimoniale diversa. Resta ferma, quindi, la possibilità di optare per la separazione dei beni. Sono disciplinati dalla legge i diritti e doveri derivanti dall'unione civile omosessuale, sulla scorta di quanto previsto dall’art. 143 del codice civile sul matrimonio ad eccezione dell'obbligo di fedeltà, non previsto per le coppie dello stesso sesso . Oltre all'applicazione della disciplina sugli obblighi alimentari prevista dal codice civile, la costituzione dell'unione comporta che le parti acquistino gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri, in particolare, per quanto riguarda il dovere reciproco all'assistenza morale e materiale, alla coabitazione nonché al contributo ai bisogni comuni, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, come accade nel matrimonio. Allo stesso modo, è previsto che l'indirizzo della vita familiare e la residenza comune siano concordati tra le parti. Viene, inoltre, estesa alle unioni civili tra persone dello stesso sesso la disciplina del cd. ordine di protezione da parte del giudice, in caso di grave pregiudizio per l'integrità fisica o morale di una delle parti. In caso di morte, andranno corrisposte al partner sia l'indennità dovuta dal datore di lavoro ex art. 2118 c.c. che quella relativa al trattamento di fine rapporto ex art. 2120 c.c. . In relazione alla successione, si applica ai partner dell'unione civile parte della disciplina contenuta nel libro secondo del codice civile, comprese quelle relative ai diritti dei legittimari. In pratica, le parti hanno diritto all’eredità. A parte le disposizioni del codice civile non richiamate espressamente e di quelle della legge sull'adozione, le disposizioni contenenti le parole coniuge , coniugi , marito e moglie , ovunque ricorrano nelle leggi, nei regolamenti, negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicheranno anche alla parte della unione civile tra persone dello stesso sesso. Quanto allo scioglimento dell'unione civile, viene ripresa gran parte della normativa relativa alle cause di divorzio, sia in relazione alle cause di scioglimento che per quel che riguarda le conseguenze patrimoniali. Saranno, poi, applicabili alle stesse unioni civili le stesse discipline acceleratorie della separazione e dello scioglimento del matrimonio negoziazione assistita, procedura semplificata davanti al sindaco quale ufficiale di stato civile . Viene poi data attuazione a quanto indicato dalla Corte Costituzionale con riguardo alla rettificazione del sesso di uno dei coniugi se, infatti, dopo la rettificazione di sesso, i coniugi manifestano la volontà di non sciogliere il matrimonio o non cessarne gli effetti civili, questo si trasforma automaticamente in unione civile tra persone dello stesso sesso. Le convivenze di fatto. In base alla legge, la convivenza di fatto riguarda sia le coppie eterosessuali che coppie omosessuali. Sono considerati conviventi di fatto due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale e coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune. Ovviamente, avranno meno diritti e tutele rispetto a quelle previste per le unioni civili. I conviventi di fatto avranno alcune prerogative normalmente spettanti ai coniugi. Tra gli altri, i diritti di visita previsti dall'ordinamento penitenziario, il diritto di visita e di accesso ai dati personali in ambito sanitario, questione che fino ad oggi aveva dato il via a grandi polemiche la facoltà di designare il partner come rappresentante per l'assunzione di decisioni in materia di salute e per le scelte sulla donazione di organi di diritti inerenti la casa di abitazione di facoltà riconosciute in materia di interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito. I partner potranno stipulare un contratto di convivenza, attraverso il quale disciplinare i loro rapporti patrimoniali. La legge specifica i possibili contenuti del contratto, con il quale i conviventi possono fissare la comune residenza, indicare le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, scegliere il regime patrimoniale della comunione dei beni, cui si applicano le regole del codice civile. Il contratto di convivenza si risolve in caso di morte di recesso unilaterale o di accordo tra le parti in caso di matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente e un terzo. Alla cessazione della convivenza di fatto potrà conseguire il diritto agli alimenti in capo ad uno dei due partner. Tale diritto deve però essere affermato da un giudice, ove il convivente versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento ex art. 438 c.c. . Spetta allo stesso giudice determinare la misura degli alimenti quella prevista dal codice civile nonché la durata dell'obbligo alimentare in proporzione alla durata della convivenza.

Per quanto riguarda la certificazione, questa dovrà essere attestata dal relativo documento che attesterà la costituzione dell’unione. Questo atto conterrà necessariamente i dati anagrafici delle parti, l’indicazione del regime patrimoniale in mancanza si applica la comunione dei beni , e della residenza, oltre ai dati anagrafici e alla residenza dei due testimoni. Con apposita dichiarazione, le parti possono decidere di stabilire, per la durata dell’unione, un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. La parte può anche decidere di anteporre o posporre al proprio il cognome comune. I diritti e i doveri delle parti sono definiti dal comma 11 in particolare, con la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri dall'unione civile deriva l'obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale e alla coabitazione, ma non l’obbligo di fedeltà decisione presa dopo lunga discussione e che ha dato luogo a diverse polemiche . Come nel matrimonio, entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni. Le parti concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato. Come detto, il regime patrimoniale dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, in mancanza di diversa convenzione patrimoniale, è costituito dalla comunione dei beni. In materia di forma, modifica, simulazione e capacità per la stipula delle convenzioni patrimoniali si applicano gli articoli 162, 163, 164 e 166 del codice civile [1] . In pratica, le convenzioni devono essere stipulate per atto pubblico. Le parti non possono derogare né ai diritti né ai doveri previsti dalla legge per effetto dell'unione civile. Si applicano le disposizioni di cui alle sezioni II, III, IV, V e VI del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile. [2] Nel caso in cui una delle parti tenga una condotta passibile di creare grave pregiudizio all’integrità fisica o morale oppure alla libertà dell’altra parte, il giudice su istanza di parte può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti previsti dall’art. 342 ter e dall’art. 342 bis del c.c. [3] Se vi fosse necessità di nominare un amministratore di sostegno, secondo la legge in commento il giudice dovrebbe preferire l’altra parte dell’unione, ove possibile. L'interdizione o l'inabilitazione possono essere promosse anche dalla parte dell'unione civile, la quale può presentare istanza di revoca quando ne cessa la causa. La violenza è causa di annullamento del contratto perché ricordiamo che si tratta di un contratto anche quando il male minacciato riguarda la persona o i beni dell'altra parte dell'unione civile costituita dal contraente o da un discendente o ascendente di lui. Per quanto riguarda le indennità indicate dagli articoli 2118 e 2120 del codice civile indennità per mancato preavviso e TFR e pensione di reversibilità , in caso di morte del prestatore di lavoro, esse devono corrispondersi anche alla parte dell'unione civile, equiparato quindi totalmente al coniuge per questo aspetto. Inoltre, anche nelle unioni civili uno dei due partner può essere fiscalmente a carico dell’altro, con la possibilità di utilizzare agevolazioni e detrazioni. I vantaggi fiscali si estendono anche alla casa l’abitazione scelta come dimora comune è a tutti gli effetti abitazione principale, e dà quindi diritto a una deduzione IRPEF pari alla rendita catastale, oltre alle agevolazioni previste per le imposte locali. Durante l’unione civile, la prescrizione tra le parti rimane sospesa per quanto riguarda gli alimenti in favore di una parte, si applicano interamente le disposizioni di cui al titolo XIII del libro primo del codice civile, cioè gli articoli da 433 a 448- bis [4] . Di conseguenza, la parte economicamente più debole potrà chiedere di ricevere gli alimenti da tutti gli obbligati previsti dall’art. 433. Si applicano altresì gli articoli 116, primo comma, 146, 2647, 2653, primo comma, numero 4 , e 2659 del codice civile. [5] Da notare, al riguardo ma anche relativamente ad altre disposizioni, l’importante comma 20 Al solo fine di assicurare l’effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole coniuge , coniugi o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché' negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica alle norme del codice civile non richiamate espressamente nella presente legge, nonché' alle disposizioni di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184. Resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti . Si tratta di una cosiddetta clausola generale di estensione, per rendere applicabile, nelle norme richiamate dalla legge in commento, alle parti delle unioni civili la disciplina riservata ai coniugi che hanno contratto matrimonio. Eredità e diritti successori. Alle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni previste dal capo III e dal capo X del titolo I, dal titolo II e dal capo II e dal capo V-bis del titolo IV del libro secondo del codice civile. [6] In pratica, viene estesa alle parti parte della disciplina riguardante la famiglia contenuta nel codice civile, ossia quella riguardante le indegnità, i legittimari, le successioni legittime, la divisione e il patto di famiglia. In sostanza, la parte che ha contratto l’unione civile è del tutto equiparata al coniuge per quanto riguarda i diritti successori della parte defunta, ivi compresi quelli relativi alla legittima. Art. 162. Forma delle convenzioni matrimoniali. Le convenzioni matrimoniali debbono essere stipulate per atto pubblico sotto pena di nullità. La scelta del regime di separazione può anche essere dichiarata nell'atto di celebrazione del matrimonio. Le convenzioni possono essere stipulate in ogni tempo, ferme restando le disposizioni dell'articolo 194. Le convenzioni matrimoniali non possono essere opposte ai terzi quando a margine dell'atto di matrimonio non risultano annotati la data del contratto, il notaio rogante e le generalità dei contraenti, ovvero la scelta di cui al secondo comma. Art. 163. Modifica delle convenzioni. Le modifiche delle convenzioni matrimoniali, anteriori o successive al matrimonio, non hanno effetto se l'atto pubblico non è stipulato col consenso di tutte le persone che sono state parti nelle convenzioni medesime, o dei loro eredi. Se uno dei coniugi muore dopo aver consentito con atto pubblico alla modifica delle convenzioni, questa produce i suoi effetti se le altre parti esprimono anche successivamente il loro consenso, salva l'omologazione del giudice. L'omologazione può essere chiesta da tutte le persone che hanno partecipato alla modificazione delle convenzioni o dai loro eredi. Le modifiche convenute e la sentenza di omologazione hanno effetto rispetto ai terzi solo se ne è fatta annotazione in margine all'atto del matrimonio. L'annotazione deve inoltre essere fatta a margine della trascrizione delle convenzioni matrimoniali ove questa sia richiesta a norma degli articoli 2643 e seguenti. Art. 164. Simulazione delle convenzioni matrimoniali. È consentita ai terzi la prova della simulazione delle convenzioni matrimoniali. Le controdichiarazioni scritte possono aver effetto nei confronti di coloro tra i quali sono intervenute, solo se fatte con la presenza ed il simultaneo consenso di tutte le persone che sono state parti nelle convenzioni matrimoniali. Art. 166. Capacità dell'inabilitato. Per la validità delle stipulazioni e delle donazioni, fatte nel contratto di matrimonio dall'inabilitato o da colui contro il quale è stato promosso giudizio di inabilitazione, è necessaria l'assistenza del curatore già nominato. Se questi non è stato ancora nominato, si provvede alla nomina di un curatore speciale. Si riporta la rubrica relativa alle sezioni II, III, IV, V e VI del capo IV del titolo VI del primo libro del Codice civile Titolo VI - Del matrimonio Capo VI - Del regime patrimoniale della famiglia - Sezione II - Del fondo patrimoniale Sezione III - Della comunione legale Sezione IV - Della comunione convenzionale Sezione V - Del regime di separazione dei beni Sezione VI - Dell'impresa familiare. . Art. 342 bis Ordine di protezione contro gli abusi familiari. Quando la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge o convivente, il giudice, su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui all'articolo 342-ter. Vedi anche la guida legale sugli ordini di protezione contro gli abusi familiari Art. 342 ter Contenuto degli ordini di protezione Con il decreto di cui all'articolo 342-bis il giudice ordina al coniuge o convivente, che ha tenuto la condotta pregiudizievole, la cessazione della stessa condotta e dispone l'allontanamento dalla casa familiare del coniuge o del convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole prescrivendogli altresì, ove occorra, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall'istante, ed in particolare al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia d'origine, ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone ed in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia, salvo che questi non debba frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro. Il giudice può disporre, altresì, ove occorra l'intervento dei servizi sociali del territorio o di un centro di mediazione familiare, nonché delle associazioni che abbiano come fine statutario il sostegno e l'accoglienza di donne e minori o di altri soggetti vittime di abusi e maltrattati il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto dei provvedimenti di cui al primo comma, rimangono prive di mezzi adeguati, fissando modalità e termini di versamento e prescrivendo, se del caso, che la somma sia versata direttamente all'avente diritto dal datore di lavoro dell'obbligato, detraendola dalla retribuzione allo stesso spettante. Con il medesimo decreto il giudice, nei casi di cui ai precedenti commi, stabilisce la durata dell'ordine di protezione, che decorre dal giorno dell'avvenuta esecuzione dello stesso. Questa non può essere superiore a un anno e può essere prorogata, su istanza di parte, soltanto se ricorrano gravi motivi per il tempo strettamente necessario. Con il medesimo decreto il giudice determina le modalità di attuazione. Ove sorgano difficoltà o contestazioni in ordine all'esecuzione, lo stesso giudice provvede con decreto ad emanare i provvedimenti più opportuni per l'attuazione, ivi compreso l'ausilio della forza pubblica e dell'ufficiale sanitario. Art. 433. Persone obbligate All'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell'ordine 1 il coniuge 2 i figli, anche adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi 3 i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi gli adottanti 4 i generi e le nuore 5 il suocero e la suocera 6 i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali. Art. 434. Cessazione dell'obbligo tra affini. L'obbligazione alimentare del suocero e della suocera e quella del genero e della nuora cessano 1 quando la persona che ha diritto agli alimenti è passata a nuove nozze 2 quando il coniuge, da cui deriva l'affinità, e i figli nati dalla sua unione con l'altro coniuge e i loro discendenti sono morti. Art. 436. Obbligo tra adottante e adottato. L'adottante deve gli alimenti al figlio adottivo con precedenza sui genitori di lui. 1 Articolo così modificato dall'art. 65, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014. Art. 437. Obbligo del donatario. Il donatario è tenuto, con precedenza su ogni altro obbligato, a prestare gli alimenti al donante, a meno che si tratti di donazione fatta in riguardo di un matrimonio o di una donazione rimuneratoria. Art. 438. Misura degli alimenti. Gli alimenti possono essere chiesti solo da chi versa in istato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento. Essi devono essere assegnati in proporzione del bisogno di chi li domanda e delle condizioni economiche di chi deve somministrarli. Non devono tuttavia superare quanto sia necessario per la vita dell'alimentando, avuto però riguardo alla sua posizione sociale. Il donatario non è tenuto oltre il valore della donazione tuttora esistente nel suo patrimonio. Art. 439. Misura degli alimenti tra fratelli e sorelle. Tra fratelli e sorelle gli alimenti sono dovuti nella misura dello stretto necessario. Possono comprendere anche le spese per l'educazione e l'istruzione se si tratta di minore. Art. 440. Cessazione, riduzione e aumento. Se dopo l'assegnazione degli alimenti mutano le condizioni economiche di chi li somministra o di chi li riceve, l'autorità giudiziaria provvede per la cessazione, la riduzione o l'aumento, secondo le circostanze. Gli alimenti possono pure essere ridotti per la condotta disordinata o riprovevole dell'alimentato. Se, dopo assegnati gli alimenti, consta che uno degli obbligati di grado anteriore è in condizione di poterli somministrare, l'autorità giudiziaria non può liberare l'obbligato di grado posteriore se non quando abbia imposto all'obbligato di grado anteriore di somministrare gli alimenti. Art. 441. Concorso di obbligati. Se più persone sono obbligate nello stesso grado alla prestazione degli alimenti, tutte devono concorrere alla prestazione stessa, ciascuna in proporzione delle proprie condizioni economiche. Se le persone chiamate in grado anteriore alla prestazione non sono in condizioni di sopportare l'onere in tutto o in parte, l'obbligazione stessa è posta in tutto o in parte a carico delle persone chiamate in grado posteriore. Se gli obbligati non sono concordi sulla misura, sulla distribuzione e sul modo di somministrazione degli alimenti, provvede l'autorità giudiziaria secondo le circostanze. Art. 442. Concorso di aventi diritto. Quando più persone hanno diritto agli alimenti nei confronti di un medesimo obbligato, e questi non è in grado di provvedere ai bisogni di ciascuna di esse, l'autorità giudiziaria dà i provvedimenti opportuni, tenendo conto della prossimità della parentela e dei rispettivi bisogni, e anche della possibilità che taluno degli aventi diritto abbia di conseguire gli alimenti da obbligati di grado ulteriore. Art. 443. Modo di somministrazione degli alimenti. Chi deve somministrare gli alimenti ha la scelta di adempiere questa obbligazione o mediante un assegno alimentare corrisposto in periodi anticipati, o accogliendo e mantenendo nella propria casa colui che vi ha diritto. L'autorità giudiziaria può però, secondo le circostanze, determinare il modo di somministrazione. In caso di urgente necessità l'autorità giudiziaria può altresì porre temporaneamente l'obbligazione degli alimenti a carico di uno solo tra quelli che vi sono obbligati, salvo il regresso verso gli altri. Art. 444. Adempimento della prestazione alimentare. L'assegno alimentare prestato secondo le modalità stabilite non può essere nuovamente richiesto, qualunque uso l'alimentando ne abbia fatto. Art. 445. Decorrenza degli alimenti. Gli alimenti sono dovuti dal giorno della domanda giudiziale o dal giorno della costituzione in mora dell'obbligato, quando questa costituzione sia entro sei mesi seguita dalla domanda giudiziale. Art. 446. Assegno provvisorio. Finché non sono determinati definitivamente il modo e la misura degli alimenti, [il pretore o] 1 il presidente del tribunale può, sentita l'altra parte, ordinare un assegno in via provvisoria ponendolo, nel caso di concorso di più obbligati, a carico anche di uno solo di essi, salvo il regresso verso gli altri. 1 Parole abrogate dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51. _____________ Art. 447. Inammissibilità di cessione e di compensazione. Il credito alimentare non può essere ceduto. L'obbligato agli alimenti non può opporre all'altra parte la compensazione, neppure quando si tratta di prestazioni arretrate. Art. 448. Cessazione per morte dell'obbligato. L'obbligo degli alimenti cessa con la morte dell'obbligato, anche se questi li ha somministrati in esecuzione di sentenza. articolo -bis. 1 Cessazione per decadenza dell'avente diritto dalla responsabilità genitoriale sui figli. Il figlio, anche adottivo, e, in sua mancanza, i discendenti prossimi non sono tenuti all'adempimento dell'obbligo di prestare gli alimenti al genitore nei confronti del quale è stata pronunciata la decadenza dalla responsabilità genitoriale e, per i fatti che non integrano i casi di indegnità di cui all'articolo 463, possono escluderlo dalla successione. 1 Articolo aggiunto dall’art. 1, L. 10 dicembre 2012, n. 219 e, successivamente, così modificato dall'art. 66, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014. Si riporta il testo degli articoli 116, comma 1, 146, 2647, 2653, comma 1, numero 4 , e 2659 del Codice civile Art. 116 Matrimonio dello straniero nella Repubblica . - Lo straniero che vuole contrarre matrimonio nella Repubblica deve presentare all'ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell’autorità competente del proprio paese, dalla quale risulti che giusta le leggi a cui è sottoposto nulla osta al matrimonio nonché un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano. Art. 146 Allontanamento dalla residenza familiare . Il diritto all'assistenza morale e materiale previsto dall'art. 143 è sospeso nei confronti del coniuge che, allontanatosi senza giusta causa dalla residenza familiare rifiuta di tornarvi. La proposizione della domanda di separazione o di annullamento o di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio costituisce giusta causa di allontanamento dalla residenza familiare. Il giudice può, secondo le circostanze, ordinare il sequestro dei beni del coniuge allontanatosi, nella misura atta a garantire l'adempimento degli obblighi previsti dagli articoli 143, terzo comma, e 147. . Art. 2647 Costituzione del fondo patrimoniale e separazione di beni . - Devono essere trascritti, se hanno per oggetto beni immobili, la costituzione del fondo patrimoniale, le convenzioni matrimoniali che escludono i beni medesimi dalla comunione tra i coniugi, gli atti e i provvedimenti di scioglimento della comunione, gli atti di acquisto di beni personali a norma delle lettere c , d , e ed f dell'art. 179, a carico, rispettivamente, dei coniugi titolari del fondo patrimoniale o del coniuge titolare del bene escluso o che cessa di far parte della comunione. Le trascrizioni previste dal precedente comma devono essere eseguite anche relativamente ai beni immobili che successivamente entrano a far parte del patrimonio familiare o risultano esclusi dalla comunione tra i coniugi. La trascrizione del vincolo derivante dal fondo patrimoniale costituito per testamento deve essere eseguita d'ufficio dal conservatore contemporaneamente alla trascrizione dell'acquisto a causa di morte. . Art. 2653 Altre domande e atti soggetti a trascrizione a diversi effetti . - Devono parimenti essere trascritti 1 - 2 - 3 Omissis . 4 le domande di separazione degli immobili dotali e quelle di scioglimento della comunione tra coniugi avente per oggetto beni immobili. La sentenza che pronunzia la separazione o lo scioglimento non ha effetto a danno dei terzi che, anteriormente alla trascrizione della domanda, hanno validamente acquistato dal marito diritti relativi a beni dotali o a beni della comunione 5 Omissis . . Art. 2659 Nota di trascrizione . - Chi domanda la trascrizione di un atto tra vivi deve presentare al conservatore dei registri immobiliari, insieme con la copia del titolo, una nota in doppio originale, nella quale devono essere indicati 1 il cognome ed il nome, il luogo e data di nascita e il numero di codice fiscale delle parti, nonché' il regime patrimoniale delle stesse, se coniugate, secondo quanto risulta da loro dichiarazione resa nel titolo o da certificato dell'ufficiale di stato civile la denominazione o la ragione sociale, la sede e il numero di codice fiscale delle persone giuridiche, delle società previste dai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto e delle associazioni non riconosciute, con l'indicazione, per queste ultime e per le società semplici, anche delle generalità delle persone che le rappresentano secondo l'atto costitutivo. Per i condominii devono essere indicati l'eventuale denominazione, l'ubicazione e il codice fiscale 2 il titolo di cui si chiede la trascrizione e la data del medesimo 3 il cognome e il nome del pubblico ufficiale che ha ricevuto l'atto o autenticato le firme, o l’autorità giudiziaria che ha pronunziato la sentenza 4 la natura e la situazione dei beni a cui si riferisce il titolo, con le indicazioni richieste dall'art. 2826, nonché, nel caso previsto dall'art. 2645-bis, comma 4, la superficie e la quota espressa in millesimi di cui a quest'ultima disposizione. Se l'acquisto, la rinunzia o la modificazione del diritto sono sottoposti a termine o a condizione, se ne deve fare menzione nella nota di trascrizione. Tale menzione non è necessaria se, al momento in cui l'atto si trascrive, la condizione sospensiva si è verificata o la condizione risolutiva è' mancata ovvero il termine iniziale è scaduto. . Si riporta la rubrica del capo III e X del titolo I, del titolo II e del capo II e V-bis del titolo IV del libro secondo del Codice civile TITOLO I - Disposizioni generali sulle successioni Capo III - Dell’indegnità Capo X - Dei legittimari TITOLO II - Delle successioni legittime TITOLO IV - Della divisione Capo II - Della collazione Capo V-bis. - Del patto di famiglia. . La certificazione Il cognome I diritti e i doveri delle parti Per quanto riguarda la certificazione, questa dovrà essere attestata dal relativo documento che attesterà la costituzione dell’unione. Questo atto conterrà necessariamente i dati anagrafici delle parti, l’indicazione del regime patrimoniale in mancanza si applica la comunione dei beni , e della residenza, oltre ai dati anagrafici e alla residenza dei due testimoni. Con apposita dichiarazione, le parti possono decidere di stabilire, per la durata dell’unione, un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. La parte può anche decidere di anteporre o posporre al proprio il cognome comune. I diritti e i doveri delle parti sono definiti dal comma 11 in particolare, con la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri dall'unione civile deriva l'obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale e alla coabitazione, ma non l’obbligo di fedeltà decisione presa dopo lunga discussione e che ha dato luogo a diverse polemiche . Come nel matrimonio, entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni. Le parti concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato. Come detto, il regime patrimoniale dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, in mancanza di diversa convenzione patrimoniale, è costituito dalla comunione dei beni. In materia di forma, modifica, simulazione e capacità per la stipula delle convenzioni patrimoniali si applicano gli articoli 162, 163, 164 e 166 del codice civile [1] . In pratica, le convenzioni devono essere stipulate per atto pubblico. Le parti non possono derogare né ai diritti né ai doveri previsti dalla legge per effetto dell'unione civile. Si applicano le disposizioni di cui alle sezioni II, III, IV, V e VI del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile. [2] Nel caso in cui una delle parti tenga una condotta passibile di creare grave pregiudizio all’integrità fisica o morale oppure alla libertà dell’altra parte, il giudice su istanza di parte può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti previsti dall’art. 342 ter e dall’art. 342 bis del c.c. [3] Se vi fosse necessità di nominare un amministratore di sostegno, secondo la legge in commento il giudice dovrebbe preferire l’altra parte dell’unione, ove possibile. L'interdizione o l'inabilitazione possono essere promosse anche dalla parte dell'unione civile, la quale può presentare istanza di revoca quando ne cessa la causa. La violenza è causa di annullamento del contratto perché ricordiamo che si tratta di un contratto anche quando il male minacciato riguarda la persona o i beni dell'altra parte dell'unione civile costituita dal contraente o da un discendente o ascendente di lui. Per quanto riguarda le indennità indicate dagli articoli 2118 e 2120 del codice civile indennità per mancato preavviso e TFR e pensione di reversibilità , in caso di morte del prestatore di lavoro, esse devono corrispondersi anche alla parte dell'unione civile, equiparato quindi totalmente al coniuge per questo aspetto. Inoltre, anche nelle unioni civili uno dei due partner può essere fiscalmente a carico dell’altro, con la possibilità di utilizzare agevolazioni e detrazioni. I vantaggi fiscali si estendono anche alla casa l’abitazione scelta come dimora comune è a tutti gli effetti abitazione principale, e dà quindi diritto a una deduzione IRPEF pari alla rendita catastale, oltre alle agevolazioni previste per le imposte locali. Durante l’unione civile, la prescrizione tra le parti rimane sospesa per quanto riguarda gli alimenti in favore di una parte, si applicano interamente le disposizioni di cui al titolo XIII del libro primo del codice civile, cioè gli articoli da 433 a 448- bis [4] . Di conseguenza, la parte economicamente più debole potrà chiedere di ricevere gli alimenti da tutti gli obbligati previsti dall’art. 433. Si applicano altresì gli articoli 116, primo comma, 146, 2647, 2653, primo comma, numero 4 , e 2659 del codice civile. [5] Da notare, al riguardo ma anche relativamente ad altre disposizioni, l’importante comma 20 Al solo fine di assicurare l’effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole coniuge , coniugi o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché' negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica alle norme del codice civile non richiamate espressamente nella presente legge, nonché' alle disposizioni di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184. Resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti . Si tratta di una cosiddetta clausola generale di estensione, per rendere applicabile, nelle norme richiamate dalla legge in commento, alle parti delle unioni civili la disciplina riservata ai coniugi che hanno contratto matrimonio. Eredità e diritti successori. Alle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni previste dal capo III e dal capo X del titolo I, dal titolo II e dal capo II e dal capo V-bis del titolo IV del libro secondo del codice civile. [6] In pratica, viene estesa alle parti parte della disciplina riguardante la famiglia contenuta nel codice civile, ossia quella riguardante le indegnità, i legittimari, le successioni legittime, la divisione e il patto di famiglia. In sostanza, la parte che ha contratto l’unione civile è del tutto equiparata al coniuge per quanto riguarda i diritti successori della parte defunta, ivi compresi quelli relativi alla legittima. Art. 162. Forma delle convenzioni matrimoniali. Le convenzioni matrimoniali debbono essere stipulate per atto pubblico sotto pena di nullità. La scelta del regime di separazione può anche essere dichiarata nell'atto di celebrazione del matrimonio. Le convenzioni possono essere stipulate in ogni tempo, ferme restando le disposizioni dell'articolo 194. Le convenzioni matrimoniali non possono essere opposte ai terzi quando a margine dell'atto di matrimonio non risultano annotati la data del contratto, il notaio rogante e le generalità dei contraenti, ovvero la scelta di cui al secondo comma. Art. 163. Modifica delle convenzioni. Le modifiche delle convenzioni matrimoniali, anteriori o successive al matrimonio, non hanno effetto se l'atto pubblico non è stipulato col consenso di tutte le persone che sono state parti nelle convenzioni medesime, o dei loro eredi. Se uno dei coniugi muore dopo aver consentito con atto pubblico alla modifica delle convenzioni, questa produce i suoi effetti se le altre parti esprimono anche successivamente il loro consenso, salva l'omologazione del giudice. L'omologazione può essere chiesta da tutte le persone che hanno partecipato alla modificazione delle convenzioni o dai loro eredi. Le modifiche convenute e la sentenza di omologazione hanno effetto rispetto ai terzi solo se ne è fatta annotazione in margine all'atto del matrimonio. L'annotazione deve inoltre essere fatta a margine della trascrizione delle convenzioni matrimoniali ove questa sia richiesta a norma degli articoli 2643 e seguenti. Art. 164. Simulazione delle convenzioni matrimoniali. È consentita ai terzi la prova della simulazione delle convenzioni matrimoniali. Le controdichiarazioni scritte possono aver effetto nei confronti di coloro tra i quali sono intervenute, solo se fatte con la presenza ed il simultaneo consenso di tutte le persone che sono state parti nelle convenzioni matrimoniali. Art. 166. Capacità dell'inabilitato. Per la validità delle stipulazioni e delle donazioni, fatte nel contratto di matrimonio dall'inabilitato o da colui contro il quale è stato promosso giudizio di inabilitazione, è necessaria l'assistenza del curatore già nominato. Se questi non è stato ancora nominato, si provvede alla nomina di un curatore speciale. Si riporta la rubrica relativa alle sezioni II, III, IV, V e VI del capo IV del titolo VI del primo libro del Codice civile Titolo VI - Del matrimonio Capo VI - Del regime patrimoniale della famiglia - Sezione II - Del fondo patrimoniale Sezione III - Della comunione legale Sezione IV - Della comunione convenzionale Sezione V - Del regime di separazione dei beni Sezione VI - Dell'impresa familiare. . Art. 342 bis Ordine di protezione contro gli abusi familiari. Quando la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge o convivente, il giudice, su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui all'articolo 342-ter. Vedi anche la guida legale sugli ordini di protezione contro gli abusi familiari Art. 342 ter Contenuto degli ordini di protezione Con il decreto di cui all'articolo 342-bis il giudice ordina al coniuge o convivente, che ha tenuto la condotta pregiudizievole, la cessazione della stessa condotta e dispone l'allontanamento dalla casa familiare del coniuge o del convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole prescrivendogli altresì, ove occorra, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall'istante, ed in particolare al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia d'origine, ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone ed in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia, salvo che questi non debba frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro. Il giudice può disporre, altresì, ove occorra l'intervento dei servizi sociali del territorio o di un centro di mediazione familiare, nonché delle associazioni che abbiano come fine statutario il sostegno e l'accoglienza di donne e minori o di altri soggetti vittime di abusi e maltrattati il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto dei provvedimenti di cui al primo comma, rimangono prive di mezzi adeguati, fissando modalità e termini di versamento e prescrivendo, se del caso, che la somma sia versata direttamente all'avente diritto dal datore di lavoro dell'obbligato, detraendola dalla retribuzione allo stesso spettante. Con il medesimo decreto il giudice, nei casi di cui ai precedenti commi, stabilisce la durata dell'ordine di protezione, che decorre dal giorno dell'avvenuta esecuzione dello stesso. Questa non può essere superiore a un anno e può essere prorogata, su istanza di parte, soltanto se ricorrano gravi motivi per il tempo strettamente necessario. Con il medesimo decreto il giudice determina le modalità di attuazione. Ove sorgano difficoltà o contestazioni in ordine all'esecuzione, lo stesso giudice provvede con decreto ad emanare i provvedimenti più opportuni per l'attuazione, ivi compreso l'ausilio della forza pubblica e dell'ufficiale sanitario. Art. 433. Persone obbligate All'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell'ordine 1 il coniuge 2 i figli, anche adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi 3 i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi gli adottanti 4 i generi e le nuore 5 il suocero e la suocera 6 i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali. Art. 434. Cessazione dell'obbligo tra affini. L'obbligazione alimentare del suocero e della suocera e quella del genero e della nuora cessano 1 quando la persona che ha diritto agli alimenti è passata a nuove nozze 2 quando il coniuge, da cui deriva l'affinità, e i figli nati dalla sua unione con l'altro coniuge e i loro discendenti sono morti. Art. 436. Obbligo tra adottante e adottato. L'adottante deve gli alimenti al figlio adottivo con precedenza sui genitori di lui. 1 Articolo così modificato dall'art. 65, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014. Art. 437. Obbligo del donatario. Il donatario è tenuto, con precedenza su ogni altro obbligato, a prestare gli alimenti al donante, a meno che si tratti di donazione fatta in riguardo di un matrimonio o di una donazione rimuneratoria. Art. 438. Misura degli alimenti. Gli alimenti possono essere chiesti solo da chi versa in istato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento. Essi devono essere assegnati in proporzione del bisogno di chi li domanda e delle condizioni economiche di chi deve somministrarli. Non devono tuttavia superare quanto sia necessario per la vita dell'alimentando, avuto però riguardo alla sua posizione sociale. Il donatario non è tenuto oltre il valore della donazione tuttora esistente nel suo patrimonio. Art. 439. Misura degli alimenti tra fratelli e sorelle. Tra fratelli e sorelle gli alimenti sono dovuti nella misura dello stretto necessario. Possono comprendere anche le spese per l'educazione e l'istruzione se si tratta di minore. Art. 440. Cessazione, riduzione e aumento. Se dopo l'assegnazione degli alimenti mutano le condizioni economiche di chi li somministra o di chi li riceve, l'autorità giudiziaria provvede per la cessazione, la riduzione o l'aumento, secondo le circostanze. Gli alimenti possono pure essere ridotti per la condotta disordinata o riprovevole dell'alimentato. Se, dopo assegnati gli alimenti, consta che uno degli obbligati di grado anteriore è in condizione di poterli somministrare, l'autorità giudiziaria non può liberare l'obbligato di grado posteriore se non quando abbia imposto all'obbligato di grado anteriore di somministrare gli alimenti. Art. 441. Concorso di obbligati. Se più persone sono obbligate nello stesso grado alla prestazione degli alimenti, tutte devono concorrere alla prestazione stessa, ciascuna in proporzione delle proprie condizioni economiche. Se le persone chiamate in grado anteriore alla prestazione non sono in condizioni di sopportare l'onere in tutto o in parte, l'obbligazione stessa è posta in tutto o in parte a carico delle persone chiamate in grado posteriore. Se gli obbligati non sono concordi sulla misura, sulla distribuzione e sul modo di somministrazione degli alimenti, provvede l'autorità giudiziaria secondo le circostanze. Art. 442. Concorso di aventi diritto. Quando più persone hanno diritto agli alimenti nei confronti di un medesimo obbligato, e questi non è in grado di provvedere ai bisogni di ciascuna di esse, l'autorità giudiziaria dà i provvedimenti opportuni, tenendo conto della prossimità della parentela e dei rispettivi bisogni, e anche della possibilità che taluno degli aventi diritto abbia di conseguire gli alimenti da obbligati di grado ulteriore. Art. 443. Modo di somministrazione degli alimenti. Chi deve somministrare gli alimenti ha la scelta di adempiere questa obbligazione o mediante un assegno alimentare corrisposto in periodi anticipati, o accogliendo e mantenendo nella propria casa colui che vi ha diritto. L'autorità giudiziaria può però, secondo le circostanze, determinare il modo di somministrazione. In caso di urgente necessità l'autorità giudiziaria può altresì porre temporaneamente l'obbligazione degli alimenti a carico di uno solo tra quelli che vi sono obbligati, salvo il regresso verso gli altri. Art. 444. Adempimento della prestazione alimentare. L'assegno alimentare prestato secondo le modalità stabilite non può essere nuovamente richiesto, qualunque uso l'alimentando ne abbia fatto. Art. 445. Decorrenza degli alimenti. Gli alimenti sono dovuti dal giorno della domanda giudiziale o dal giorno della costituzione in mora dell'obbligato, quando questa costituzione sia entro sei mesi seguita dalla domanda giudiziale. Art. 446. Assegno provvisorio. Finché non sono determinati definitivamente il modo e la misura degli alimenti, [il pretore o] 1 il presidente del tribunale può, sentita l'altra parte, ordinare un assegno in via provvisoria ponendolo, nel caso di concorso di più obbligati, a carico anche di uno solo di essi, salvo il regresso verso gli altri. 1 Parole abrogate dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51. _____________ Art. 447. Inammissibilità di cessione e di compensazione. Il credito alimentare non può essere ceduto. L'obbligato agli alimenti non può opporre all'altra parte la compensazione, neppure quando si tratta di prestazioni arretrate. Art. 448. Cessazione per morte dell'obbligato. L'obbligo degli alimenti cessa con la morte dell'obbligato, anche se questi li ha somministrati in esecuzione di sentenza. articolo -bis. 1 Cessazione per decadenza dell'avente diritto dalla responsabilità genitoriale sui figli. Il figlio, anche adottivo, e, in sua mancanza, i discendenti prossimi non sono tenuti all'adempimento dell'obbligo di prestare gli alimenti al genitore nei confronti del quale è stata pronunciata la decadenza dalla responsabilità genitoriale e, per i fatti che non integrano i casi di indegnità di cui all'articolo 463, possono escluderlo dalla successione. 1 Articolo aggiunto dall’art. 1, L. 10 dicembre 2012, n. 219 e, successivamente, così modificato dall'art. 66, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014. Si riporta il testo degli articoli 116, comma 1, 146, 2647, 2653, comma 1, numero 4 , e 2659 del Codice civile Art. 116 Matrimonio dello straniero nella Repubblica . - Lo straniero che vuole contrarre matrimonio nella Repubblica deve presentare all'ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell’autorità competente del proprio paese, dalla quale risulti che giusta le leggi a cui è sottoposto nulla osta al matrimonio nonché un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano. Art. 146 Allontanamento dalla residenza familiare . Il diritto all'assistenza morale e materiale previsto dall'art. 143 è sospeso nei confronti del coniuge che, allontanatosi senza giusta causa dalla residenza familiare rifiuta di tornarvi. La proposizione della domanda di separazione o di annullamento o di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio costituisce giusta causa di allontanamento dalla residenza familiare. Il giudice può, secondo le circostanze, ordinare il sequestro dei beni del coniuge allontanatosi, nella misura atta a garantire l'adempimento degli obblighi previsti dagli articoli 143, terzo comma, e 147. . Art. 2647 Costituzione del fondo patrimoniale e separazione di beni . - Devono essere trascritti, se hanno per oggetto beni immobili, la costituzione del fondo patrimoniale, le convenzioni matrimoniali che escludono i beni medesimi dalla comunione tra i coniugi, gli atti e i provvedimenti di scioglimento della comunione, gli atti di acquisto di beni personali a norma delle lettere c , d , e ed f dell'art. 179, a carico, rispettivamente, dei coniugi titolari del fondo patrimoniale o del coniuge titolare del bene escluso o che cessa di far parte della comunione. Le trascrizioni previste dal precedente comma devono essere eseguite anche relativamente ai beni immobili che successivamente entrano a far parte del patrimonio familiare o risultano esclusi dalla comunione tra i coniugi. La trascrizione del vincolo derivante dal fondo patrimoniale costituito per testamento deve essere eseguita d'ufficio dal conservatore contemporaneamente alla trascrizione dell'acquisto a causa di morte. . Art. 2653 Altre domande e atti soggetti a trascrizione a diversi effetti . - Devono parimenti essere trascritti 1 - 2 - 3 Omissis . 4 le domande di separazione degli immobili dotali e quelle di scioglimento della comunione tra coniugi avente per oggetto beni immobili. La sentenza che pronunzia la separazione o lo scioglimento non ha effetto a danno dei terzi che, anteriormente alla trascrizione della domanda, hanno validamente acquistato dal marito diritti relativi a beni dotali o a beni della comunione 5 Omissis . . Art. 2659 Nota di trascrizione . - Chi domanda la trascrizione di un atto tra vivi deve presentare al conservatore dei registri immobiliari, insieme con la copia del titolo, una nota in doppio originale, nella quale devono essere indicati 1 il cognome ed il nome, il luogo e data di nascita e il numero di codice fiscale delle parti, nonché' il regime patrimoniale delle stesse, se coniugate, secondo quanto risulta da loro dichiarazione resa nel titolo o da certificato dell'ufficiale di stato civile la denominazione o la ragione sociale, la sede e il numero di codice fiscale delle persone giuridiche, delle società previste dai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto e delle associazioni non riconosciute, con l'indicazione, per queste ultime e per le società semplici, anche delle generalità delle persone che le rappresentano secondo l'atto costitutivo. Per i condominii devono essere indicati l'eventuale denominazione, l'ubicazione e il codice fiscale 2 il titolo di cui si chiede la trascrizione e la data del medesimo 3 il cognome e il nome del pubblico ufficiale che ha ricevuto l'atto o autenticato le firme, o l’autorità giudiziaria che ha pronunziato la sentenza 4 la natura e la situazione dei beni a cui si riferisce il titolo, con le indicazioni richieste dall'art. 2826, nonché, nel caso previsto dall'art. 2645-bis, comma 4, la superficie e la quota espressa in millesimi di cui a quest'ultima disposizione. Se l'acquisto, la rinunzia o la modificazione del diritto sono sottoposti a termine o a condizione, se ne deve fare menzione nella nota di trascrizione. Tale menzione non è necessaria se, al momento in cui l'atto si trascrive, la condizione sospensiva si è verificata o la condizione risolutiva è' mancata ovvero il termine iniziale è scaduto. . Si riporta la rubrica del capo III e X del titolo I, del titolo II e del capo II e V-bis del titolo IV del libro secondo del Codice civile TITOLO I - Disposizioni generali sulle successioni Capo III - Dell’indegnità Capo X - Dei legittimari TITOLO II - Delle successioni legittime TITOLO IV - Della divisione Capo II - Della collazione Capo V-bis. - Del patto di famiglia. .

Lo scioglimento dell’unione civile si ha per a Morte b Dichiarazione di morte presunta c Casi previsti dall'articolo 3, numero 1 e numero 2 , lettere a , c , d ed e , della legge 1 dicembre 1970, n. 898 legge sul divorzio 1 quando, dopo la celebrazione del matrimonio, l'altro coniuge è stato condannato, con sentenza passata in giudicato, anche per fatti commessi in precedenza a all'ergastolo ovvero ad una pena superiore ad anni quindici, anche con più sentenze, per uno o più delitti non colposi, esclusi i reati politici e quelli commessi per motivi di particolare valore morale e sociale b a qualsiasi pena detentiva per il delitto di cui all'art. 564 del codice penale e per uno dei delitti di cui agli articoli 519, 521, 523 e 524 del codice penale, ovvero per induzione, costrizione, sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione c a qualsiasi pena per omicidio volontario di un figlio ovvero per tentato omicidio a danno del coniuge o di un figlio d a qualsiasi pena detentiva, con due o più condanne, per i delitti di cui all'art. 582, quando ricorra la circostanza aggravante di cui al secondo comma dell'art. 583, e agli articoli 570, 572 e 643 del codice penale, in danno del coniuge o di un figlio. Nelle ipotesi previste alla lettera d il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio accerta, anche in considerazione del comportamento successivo del convenuto, la di lui inidoneità a mantenere o ricostituire la convivenza familiare. Per tutte le ipotesi previste nel n. 1 del presente articolo la domanda non è proponibile dal coniuge che sia stato condannato per concorso nel reato ovvero quando la convivenza coniugale è ripresa 2 nei casi in cui a l'altro coniuge è stato assolto per vizio totale di mente da uno dei delitti previsti nelle lettere b e c del numero 1 del presente articolo, quando il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio accerta l'inidoneità del convenuto a mantenere o ricostituire la convivenza familiare In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale. L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta omissis c il procedimento penale promosso per i delitti previsti dalle lettere b e c del n. 1 del presente articolo si è concluso con sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato, quando il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio ritiene che nei fatti commessi sussistano gli elementi costitutivi e le condizioni di punibilità dei delitti stessi d il procedimento penale per incesto si è concluso con sentenza di proscioglimento o di assoluzione che dichiari non punibile il fatto per mancanza di pubblico scandalo e l'altro coniuge, cittadino straniero, ha ottenuto all'estero l'annullamento o lo scioglimento del matrimonio o ha contratto all'estero nuovo matrimonio L’unione civile si scioglie. Quando le parti hanno manifestato anche disgiuntamente la volontà di scioglimento dinanzi all’ufficiale di stato civile. In questo caso, trascorsi tre mesi, si potrà poi depositare in Tribunale la vera e propria domanda di scioglimento dalla manifestazione di volontà anche con le procedure previste dalla negoziazione assistita in pratica, manca del tutto la fase della separazione. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 4, 5, primo comma, e dal quinto all'undicesimo comma, 8, 9, 9-bis, 10, 12-bis, 12-ter, 12-quater, 12-quinquies e 12-sexies della legge 1 dicembre 1970, n. 898, nonché' le disposizioni di cui al Titolo II del libro quarto del codice di procedura civile ed agli articoli 6 e 12 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162. In pratica, si tratta delle disposizioni che regolano il procedimento per lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e quelle relative alla procedura. [1] Lo scioglimento, come detto, può anche essere perfezionato con la Negoziazione assistita, ai sensi degli articoli 6 e 12 del Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 162/2014. La sentenza di rettificazione del sesso, ovviamente, è altra causa di scioglimento. In caso di rettificazione del sesso tra coniugi, se questi non manifestino la volontà di sciogliere il matrimonio, consegue l’automatica instaurazione dell’unione civile. Il Governo, entro sei mesi dalla data in entrata in vigore della legge, è delegato uno o più decreti legislativi in materia di iscrizioni, annotazioni e trascrizioni, nonché in materia di diritto internazionale privato, prevedendo l'applicazione della disciplina dell'unione civile tra persone dello stesso sesso regolata dalle leggi italiane alle coppie formate da persone dello stesso sesso che abbiano contratto all'estero matrimonio, unione civile o altro istituto analogo. Disposizioni varie. All'articolo 86 del codice civile, dopo le parole da un matrimonio sono inserite le seguenti o da un'unione civile tra persone dello stesso sesso . All'articolo 124 del codice civile, dopo le parole impugnare il matrimonio sono inserite le seguenti o l'unione civile tra persone dello stesso sesso . Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono stabilite le disposizioni transitorie necessarie per la tenuta dei registri nell'archivio dello stato civile nelle more dell'entrata in vigore dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 28, lettera a della legge in commento. Si applica la legge 1 dicembre 1970 n. 989 limitatamente agli articoli, in quanto compatibili Articolo 4. La domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio si propone al tribunale del luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza, del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio. Qualora il coniuge convenuto sia residente all'estero o risulti irreperibile, la domanda si propone al tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente e, se anche questi è residente 9 all'estero, a qualunque tribunale della Repubblica. La domanda congiunta può essere proposta al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'uno o dell'altro coniuge. 2. La domanda si propone con ricorso, che deve contenere l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la domanda di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso è fondata. 3. Del ricorso il cancelliere dà comunicazione all'ufficiale dello stato civile del luogo dove il matrimonio fu trascritto per l'annotazione in calce all'atto. 4. Nel ricorso deve essere indicata l'esistenza di figli di entrambi i coniugi. 5. Il presidente del tribunale, nei cinque giorni successivi al deposito in cancelleria, fissa con decreto la data di comparizione dei coniugi davanti a sé, che deve avvenire entro novanta giorni dal deposito del ricorso, il termine per la notificazione del ricorso e del decreto ed il termine entro cui il coniuge convenuto può depositare memoria difensiva e documenti. Il presidente nomina un curatore speciale quando il convenuto è malato di mente o legalmente incapace. 6. Al ricorso e alla prima memoria difensiva sono allegate le ultime dichiarazioni dei redditi rispettivamente presentate. 7. I coniugi devono comparire davanti al presidente del tribunale personalmente, salvo gravi e comprovati motivi, e con l'assistenza di un difensore. Se il ricorrente non si presenta o rinuncia, la domanda non ha effetto. Se non si presenta il coniuge convenuto, il presidente può fissare un nuovo giorno per la comparizione, ordinando che la notificazione del ricorso e del decreto gli sia rinnovata. All'udienza di comparizione, il presidente deve sentire i coniugi prima separatamente poi congiuntamente, tentando di conciliarli. Se i coniugi si conciliano, il presidente fa redigere processo verbale della conciliazione. 8. Se la conciliazione non riesce, il presidente, sentiti i coniugi e i rispettivi difensori nonché, disposto l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento, dà, anche d'ufficio, con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole, nomina il giudice istruttore e fissa l'udienza di comparizione e trattazione dinanzi a questo. Nello stesso modo il presidente provvede, se il coniuge convenuto non compare, sentito il ricorrente e il suo difensore. L'ordinanza del presidente può essere revocata o modificata dal giudice istruttore. Si applica l'articolo 189 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile. 9. Tra la data dell'ordinanza, ovvero tra la data entro cui la stessa deve essere notificata al convenuto non comparso, e quella dell'udienza di comparizione e trattazione devono intercorrere i termini di cui all'articolo 163-bis del codice di procedura civile ridotti a metà. 10. Con l'ordinanza di cui al comma 8, il presidente assegna altresì termine al ricorrente per il deposito in cancelleria di memoria integrativa, che deve avere il contenuto di cui all'articolo 163, terzo comma, numeri 2 , 3 , 4 , 5 e 6 , del codice di procedura civile e termine al convenuto per la costituzione in giudizio ai sensi degli articoli 166 e 167, primo e secondo comma, dello stesso codice nonché per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio. L'ordinanza deve contenere l'avvertimento al convenuto che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all'articolo 167 del codice di procedura civile e che oltre il termine stesso non potranno più essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio. 11. All'udienza davanti al giudice istruttore si applicano le disposizioni di cui agli articoli 180 e 183, commi primo, secondo, quarto, quinto, sesto e settimo, del codice di procedura civile. Si applica altresì l'articolo 184 del medesimo codice. 12. Nel caso in cui il processo debba continuare per la determinazione dell'assegno, il tribunale emette sentenza non definitiva relativa allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Avverso tale sentenza è ammesso solo appello immediato. Appena formatosi il giudicato, si applica la previsione di cui all'articolo 10. 13. Quando vi sia stata la sentenza non definitiva, il tribunale, emettendo la sentenza che dispone l'obbligo della somministrazione dell'assegno, può disporre che tale obbligo produca effetti fin dal momento della domanda. 14. Per la parte relativa ai provvedimenti di natura economica la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva. 15. L'appello è deciso in camera di consiglio. 16. La domanda congiunta dei coniugi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio che indichi anche compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, è proposta con ricorso al tribunale in camera di consiglio. Il tribunale, sentiti i coniugi, verificata l'esistenza dei presupposti di legge e valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse dei figli, decide con sentenza. Qualora il tribunale ravvisi che le condizioni relative ai figli sono in contrasto con gli interessi degli stessi, si applica la procedura di cui al 10 co. 8. Art. 5 commi I, 5-11 1. Il Tribunale adito, in contraddittorio delle parti e con l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, accertata la sussistenza di uno dei casi di cui all'art. 3, pronuncia con sentenza lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed ordina all'ufficiale dello stato civile del luogo ove venne trascritto il matrimonio di procedere alla annotazione della sentenza. 5. La sentenza è impugnabile da ciascuna delle parti. Il pubblico ministero può ai sensi dell'art. 72 del codice di procedura civile, proporre impugnazione limitatamente agli interessi patrimoniali dei figli minori o legalmente incapaci. 6. Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive. 7. La sentenza deve stabilire anche un criterio di adeguamento automatico dell'assegno, almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria. Il Tribunale può, in caso di palese iniquità, escludere la previsione con motivata decisione. 8. Su accordo delle parti la corresponsione può avvenire in unica soluzione ove questa sia ritenuta equa dal Tribunale. In tal caso non può essere proposta alcuna successiva domanda di contenuto economico. 9. I coniugi devono presentare all'udienza di comparizione avanti al presidente del Tribunale la dichiarazione personale dei redditi e ogni documentazione relativa ai loro redditi e al loro patrimonio personale e comune. In caso di contestazioni il Tribunale dispone indagini sui redditi, sui patrimoni e sull'effettivo tenore di vita, valendosi, se del caso, anche della polizia tributaria. 10. L'obbligo di corresponsione dell'assegno cessa se il coniuge, al quale deve essere corrisposto, passa a nuove nozze. 11. Il coniuge, al quale non spetti l'assistenza sanitaria per nessun altro titolo, conserva il diritto nei confronti dell'ente mutualistico da cui sia assistito l'altro coniuge. Il diritto si estingue se egli passa a nuove nozze. Art. 8 1. Il Tribunale che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può imporre all'obbligato di prestare idonea garanzia reale o personale se esiste il pericolo che egli possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 5 e 6. 2. La sentenza costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'art. 2818 del codice civile. 3. Il coniuge cui spetta la corresponsione periodica dell'assegno, dopo la costituzione in mora a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento del coniuge obbligato e inadempiente per un periodo di almeno trenta giorni, può notificare il provvedimento in cui è stabilita la misura dell'assegno ai terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al coniuge obbligato con l'invito a versargli direttamente le somme dovute, dandone comunicazione al coniuge inadempiente. 4. Ove il terzo cui sia stato notificato il provvedimento non adempia, il coniuge creditore ha azione diretta esecutiva nei suoi confronti per il pagamento delle somme dovutegli quale assegno di mantenimento ai sensi degli articoli 5 e 6. 5. Qualora il credito del coniuge obbligato nei confronti dei suddetti terzi sia stato già pignorato al momento della notificazione, all'assegnazione e alla ripartizione delle somme fra il coniuge cui spetta la corresponsione periodica dell'assegno, il creditore procedente e i creditori intervenuti nell'esecuzione, provvede il giudice dell'esecuzione. 6. Lo Stato e gli altri enti indicati nell'art. 1 del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, nonché gli altri enti datori di lavoro cui sia stato notificato il provvedimento in cui è stabilita la misura dell'assegno e l'invito a pagare direttamente al coniuge cui spetta la corresponsione periodica, non possono versare a quest'ultimo oltre la metà delle somme dovute al coniuge obbligato, comprensive anche degli assegni e degli emolumenti accessori. 11 7. Per assicurare che siano soddisfatte o conservate le ragioni del creditore in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 5 e 6, su richiesta dell'avente diritto, il giudice può disporre il sequestro dei beni del coniuge obbligato a somministrare l'assegno. Le somme spettanti al coniuge obbligato alla corresponsione dell'assegno di cui al precedente comma sono soggette a sequestro e pignoramento fino alla concorrenza della metà per il soddisfacimento dell'assegno periodico di cui agli articoli 5 e 6. Art. 9 1. Qualora sopravvengono giustificati motivi dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Tribunale, in camera di consiglio e, per i provvedimenti relativi ai figli, con la partecipazione del pubblico ministero, può, su istanza di parte, disporre la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli e di quelle relative alla misura e alle modalità dei contributi da corrispondere ai sensi degli articoli 5 e 6. 2. In caso di morte dell'ex coniuge e in assenza di un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, il coniuge rispetto al quale è stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e sempre che sia titolare di assegno ai sensi dell'art. 5, alla pensione di reversibilità, sempre che il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza. 3. Qualora esista un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, una quota della pensione e degli altri assegni a questi spettanti è attribuita dal Tribunale, tenendo conto della durata del rapporto, al coniuge rispetto al quale è stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che sia titolare dell'assegno di cui all'art. 5. Se in tale condizione si trovano più persone, il Tribunale provvede a ripartire fra tutti la pensione e gli altri assegni, nonché a ripartire tra i restanti le quote attribuite a chi sia successivamente morto o passato a nuove nozze. 4. Restano fermi, nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, i diritti spettanti a figli, genitori o collaterali in merito al trattamento di reversibilità. 5. Alle domande giudiziali dirette al conseguimento della pensione di reversibilità o di parte di essa deve essere allegato un atto notorio, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal quale risultino tutti gli aventi diritto. In ogni caso, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica la tutela, nei confronti dei beneficiari, degli aventi diritto pretermessi, salva comunque l'applicabilità delle sanzioni penali per le dichiarazioni mendaci. Art. 9-bis 1. A colui al quale è stato riconosciuto il diritto alla corresponsione periodica di somme di denaro a norma dell'art. 5, qualora versi in stato di bisogno, il Tribunale, dopo il decesso dell'obbligato, può attribuire un assegno periodico a carico dell'eredità tenendo conto dell'importo di quelle somme, della entità del bisogno, dell'eventuale pensione di reversibilità, delle sostanze ereditarie, del numero e della qualità degli eredi e delle loro condizioni economiche. L'assegno non spetta se gli obblighi patrimoniali previsti dall'art. 5 sono stati soddisfatti in unica soluzione. 2. Su accordo delle parti la corresponsione dell'assegno può avvenire in unica soluzione. Il diritto all'assegno si estingue se il beneficiario passa a nuove nozze o viene meno il suo stato di bisogno. Qualora risorga lo stato di bisogno l'assegno può essere nuovamente attribuito. Art. 10 1. La sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, quando sia passata in giudicato, deve essere trasmessa in copia autentica, a cura del cancelliere del tribunale o della Corte che l'ha emessa, all'ufficiale dello stato civile del comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238. 2. Lo scioglimento e la cessazione degli effetti civili del matrimonio, pronunciati nei casi rispettivamente previsti dagli articoli 1 e 2 della presente legge, hanno efficacia, a tutti gli effetti civili, dal giorno dell'annotazione della sentenza. Art. 12-bis 1. Il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno ai sensi dell'art. 5, ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza. 12 2. Tale percentuale è pari al quaranta per cento dell'indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio. Art. 12-ter 1. In caso di genitori rispetto ai quali sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la pensione di reversibilità spettante ad essi per la morte di un figlio deceduto per fatti di servizio è attribuita automaticamente dall'ente erogante in parti eguali a ciascun genitore. 2. Alla morte di uno dei genitori, la quota parte di pensione si consolida automaticamente in favore dell'altro. 3. Analogamente si provvede, in presenza della predetta sentenza, per la pensione di reversibilità spettante al genitore del dante causa secondo le disposizioni di cui agli articoli 83 e 87 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. Art. 12-quater 1. Per le cause relative ai diritti di obbligazione di cui alla presente legge è competente anche il giudice del luogo in cui deve essere eseguita l'obbligazione dedotta in giudizio. Art. 12-quinquies 1. Allo straniero, coniuge di cittadina italiana, la legge nazionale del quale non disciplina lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, si applicano le disposizioni di cui alla presente legge. Art. 12-sexies 1. Al coniuge che si sottrae all'obbligo di corresponsione dell'assegno dovuto a norma degli articoli 5 e 6 della presente legge si applicano le pene previste dall'art. 570 del codice penale. Libro IV, titolo II codice procedura civile Articoli 706 742-bis c.p.c. Il richiamo riguarda, poiché compatibili Artt. 712 720-bis c.p.c. dove è previsto coniuge è da intendersi anche unito civilmente Artt. 735 736 c.p.c. rapporti patrimoniali tra coniugi Art. 736-bis ordini di protezione

Si intendono per conviventi di fatto due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile. L’esistenza di uno di questi rapporti giuridici esclude la convivenza di fatto. Ferma restando la sussistenza dei presupposti sopra indicati e di cui al comma 36 della legge, per l'accertamento della stabile convivenza si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 4 e alla lettera b del comma 1 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223. [1] I diritti. I conviventi di fatto hanno gli stessi diritti visita etc. previsti per il coniuge dall’ordinamento penitenziario. In caso di malattia o di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza nonché' di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per i coniugi e i familiari. Ciascun convivente di fatto può designare l'altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati a in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute b in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie. La designazione è' effettuata in forma scritta e autografa oppure, in caso di impossibilità di redigerla, alla presenza di un testimone. Salvo quanto previsto dall'articolo 337- sexies del codice civile [2] , in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e comunque non oltre i cinque anni. Ove nella stessa coabitino figli minori o figli disabili del convivente superstite, il medesimo ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni. Il diritto di cui al comma precedente viene meno nel caso in cui il convivente superstite cessi di abitare stabilmente nella casa di comune residenza o in caso di matrimonio, di unione civile o di nuova convivenza di fatto. Nei casi di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto di locazione della casa di comune residenza, il convivente di fatto ha facoltà di succedergli nel contratto. Nel caso in cui l'appartenenza ad un nucleo familiare sia titolo o causa di preferenza nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, di tale titolo o causa di preferenza possono godere, a parità di condizioni, i conviventi di fatto, che quindi possono subentrare nel diritto. Nella sezione VI del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile, dopo l'articolo 230-bis [3] , la legge in commento inserisce il seguente Art. 230-ter Diritti del convivente . - Al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente spetta una partecipazione agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché' agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, commisurata al lavoro prestato. Il diritto di partecipazione non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato . All'articolo 712, secondo comma, del codice di procedura civile [4] Interdizione e inabilitazione dopo le parole del coniuge sono inserite le seguenti o del convivente di fatto , con ulteriore equiparazione del convivente di fatto, che quindi potrà chiedere l’interdizione o l’inabilitazione, al coniuge. Il convivente di fatto può essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno, qualora l'altra parte sia dichiarata interdetta o inabilitata ai sensi delle norme vigenti ovvero ricorrano i presupposti di cui all'articolo 404 del codice civile. In caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nell'individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite. Il contratto di convivenza. I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto, detto appunto di convivenza. Il contratto, le sue modifiche e la sua risoluzione devono essere redatti in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico scrittura privata, con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato, che ne attestano la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico. È la prima volta, quindi, che viene consentito anche agli avvocati di autenticare la firma apposta ad un contratto, attestandone anche la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico. Il professionista che ha ricevuto l'atto in forma pubblica o che ne ha autenticato la sottoscrizione, deve provvedere, ai fini dell’opponibilità ai terzi, entro i successivi dieci giorni a trasmetterne copia al comune di residenza dei conviventi per l'iscrizione all'anagrafe. Il contratto di cui deve recare l'indicazione dell'indirizzo indicato da ciascuna parte al quale sono effettuate le comunicazioni inerenti al contratto medesimo. Il contratto può contenere a l'indicazione della residenza b le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo c il regime patrimoniale della comunione dei beni, di cui alla sezione III del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile. Il regime patrimoniale scelto nel contratto di convivenza può essere modificato in qualunque momento nel corso della convivenza con le modalità di cui al comma 51 della legge atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio o avvocato . Il contratto di convivenza non può essere sottoposto a termine o condizione. Se venisse inserito un termine o una condizione, si avrà per non apposta. La nullità. II contratto di convivenza è' affetto da nullità insanabile che può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse se concluso a in presenza di un vincolo matrimoniale, di un'unione civile o di un altro contratto di convivenza b in violazione del comma 36 si intendono per conviventi di fatto due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile . c da persona minore di eta' d da persona interdetta giudizialmente e in caso di condanna per il delitto di cui all'articolo 88 del codice civile. Gli effetti del contratto di convivenza restano sospesi in pendenza del procedimento di interdizione giudiziale o nel caso di rinvio a giudizio o di misura cautelare disposti per il delitto di cui all'articolo 88 del codice civile [5] , fino a quando non sia pronunciata sentenza di proscioglimento. La risoluzione del contratto di convivenza. Il contratto di convivenza si risolve per a accordo delle parti b recesso unilaterale c matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona d morte di uno dei contraenti. La risoluzione del contratto di convivenza per accordo delle parti o per recesso unilaterale deve essere redatta nelle forme di cui al comma 51 atto pubblico o scrittura priva autenticata . Qualora il contratto di convivenza preveda, a norma del comma 53, lettera c , il regime patrimoniale della comunione dei beni, la sua risoluzione determina lo scioglimento della comunione medesima e si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla sezione III del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile. Resta in ogni caso ferma la competenza del notaio per gli atti di trasferimento di diritti reali immobiliari comunque discendenti dal contratto di convivenza. Nel caso di recesso unilaterale da un contratto di convivenza il professionista che riceve o che autentica l'atto è tenuto, oltre che agli adempimenti di cui al comma 52 notifica al Comune , a notificarne copia all'altro contraente all'indirizzo risultante dal contratto. Nel caso in cui la casa familiare sia nella disponibilità esclusiva del recedente, la dichiarazione di recesso, a pena di nullità, deve contenere il termine, non inferiore a novanta giorni, concesso al convivente per lasciare l'abitazione. Nel caso di cui alla lettera c del comma 59 matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente e altra persona , il contraente che ha contratto matrimonio o unione civile deve notificare all'altro contraente, nonché' al professionista che ha ricevuto o autenticato il contratto di convivenza, l'estratto di matrimonio o di unione civile. Nel caso di cui alla lettera d del comma 59 morte di uno dei conviventi il contraente superstite o gli eredi del contraente deceduto devono notificare al professionista che ha ricevuto o autenticato il contratto di convivenza l'estratto dell'atto di morte affinché' provveda ad annotare a margine del contratto l'avvenuta risoluzione e a notificarlo all'anagrafe del comune di residenza. Gli alimenti. La parte più debole economicamente, in caso di cessazione, potrebbe aver diritto alla corresponsione degli alimenti, Infatti, n caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice, su istanza di parte, stabilirà il diritto del convivente di ricevere dall'altro convivente e gli alimenti qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento. Gli alimenti saranno assegnati per un periodo proporzionale alla durata della convivenza e nella misura determinata ai sensi dell'articolo 438, secondo comma, del codice civile [6] . Ai fini della determinazione dell'ordine degli obbligati ai sensi dell'articolo 433 del codice civile [7] , l'obbligo alimentare del convivente in oggetto è adempiuto con precedenza sui fratelli e sorelle. La legge applicabile Ai contratti di convivenza è quella nazionale comune dei contraenti. Ai contraenti di diversa cittadinanza si applica la legge del luogo in cui la convivenza è prevalentemente localizzata. Sono fatte salve le norme nazionali, europee ed internazionali che regolano il caso di cittadinanza plurima. All’uopo, la legge in commento ha provveduto comma 64 all’inserimento, dopo l'articolo 30 della legge 31 maggio 1995, n. 218, dell’art. 30- bis , che prevede quanto sopra descritto. D.P.R. 30 MAGGIO 1989, N. 223 Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente 4. Famiglia anagrafica. 1. Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune. 2. Una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona. 13. Dichiarazioni anagrafiche. 1. Le dichiarazioni anagrafiche da rendersi dai responsabili di cui all'art. 6 del presente regolamento concernono i seguenti fatti b costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella composizione della famiglia o della convivenza 337 sexies. Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell'articolo 2643. In presenza di figli minori, ciascuno dei genitori è obbligato a comunicare all'altro, entro il termine perentorio di trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio. La mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico del coniuge o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto. Articolo 230 Bis Impresa familiare Salvo che sia configurabile un diverso rapporto, il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantità e alla qualità del lavoro prestato. Le decisioni concernenti l'impiego degli utili e degli incrementi nonché quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell'impresa sono adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano alla impresa stessa. I familiari partecipanti all'impresa che non hanno la piena capacità di agire sono rappresentati nel voto da chi esercita la potestà su di essi. Il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell'uomo. Ai fini della disposizione di cui al primo comma si intende come familiare il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo per impresa familiare quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo. Il diritto di partecipazione di cui al primo comma è intrasferibile, salvo che il trasferimento avvenga a favore di familiari indicati nel comma precedente col consenso di tutti i partecipi. Esso può essere liquidato in danaro alla cessazione, per qualsiasi causa, della prestazione del lavoro, ed altresì in caso di alienazione dell'azienda. Il pagamento può avvenire in più annualità, determinate, in difetto di accordo, dal giudice. In caso di divisione ereditaria o di trasferimento dell'azienda i partecipi di cui al primo comma hanno diritto di prelazione sull'azienda. Si applica, nei limiti in cui è compatibile, la disposizione dell'art. 732. Le comunioni tacite familiari nell'esercizio dell'agricoltura sono regolate dagli usi che non contrastino con le precedenti norme. La domanda per interdizione o inabilitazione si propone con ricorso diretto al tribunale del luogo dove la persona nei confronti della quale è proposta ha residenza o domicilio. Nel ricorso debbono essere esposti i fatti sui quali la domanda è fondata e debbono essere indicati il nome e cognome e la residenza del coniuge, dei parenti entro il quarto grado, degli affini entro il secondo grado e, se vi sono, del tutore o curatore dell'interdicendo o dell'inabilitando. Non possono contrarre matrimonio tra loro persone delle quali l'una è stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altra. Se ebbe luogo soltanto rinvio a giudizio ovvero fu ordinata la cattura, si sospende la celebrazione del matrimonio fino a quando non è pronunziata sentenza di proscioglimento. Gli alimenti possono essere chiesti solo da chi versa in istato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento. Essi devono essere assegnati in proporzione del bisogno di chi li domanda e delle condizioni economiche di chi deve somministrarli. Non devono tuttavia superare quanto sia necessario per la vita dell'alimentando, avuto però riguardo alla sua posizione sociale. Il donatario non è tenuto oltre il valore della donazione tuttora esistente nel suo patrimonio. Articolo 433 Persone obbligate All' obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell'ordine 1 il coniuge 2 i figli, anche adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi 3 i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi gli adottanti 4 i generi e le nuore 5 il suocero e la suocera 6 i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.

La legge 76/2016, dopo un lungo dibattito e sull’esempio di molti Paesi dell’UE, ha istituito anche in Italia la figura delle Unioni Civili tra persone dello stesso sesso, definita dall’art. 1 quale specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione . [1] . In pratica, la normativa equipara, per molti aspetti tra cui quello successorio e quello previdenziale, le unioni civili al matrimonio. Ai sensi dell’art. 1, due persone ovviamente maggiorenni, dello stesso sesso, possono costituire un’unione civile mediante dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni. L’ufficiale di stato civile, secondo quando disposto dal successivo comma 3, provvederà poi alla registrazione degli atti nell’archivio dello stato civile. È sufficiente, quindi, una semplice dichiarazione alla presenza di due testimoni, davanti all’ufficiale di stato civile. Cause impeditive. Per quanto riguarda le cause impeditive, esse sono, per la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso a la sussistenza, per una delle parti, di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra persone dello stesso sesso b l'interdizione di una delle parti per infermità di mente se l'istanza d'interdizione è stata soltanto promossa, ma non definita, il pubblico ministero può chiedere che si sospenda la costituzione dell'unione civile in tal caso il procedimento di unione non può aver luogo finché la sentenza che ha pronunziato sull'istanza non sia passata in giudicato c la sussistenza tra le parti dei rapporti di cui all'articolo 87 Parentela, affinità, adozione , primo comma, del codice civile non possono altresì contrarre unione civile tra persone dello stesso sesso lo zio e il nipote e la zia e la nipote si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 87 d la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l'altra parte se è stato disposto soltanto rinvio a giudizio, ovvero sentenza di condanna di primo o secondo grado, ovvero una misura cautelare la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è sospesa sino a quando non è pronunziata sentenza di proscioglimento. La sussistenza di una delle cause impeditive sopra descritte, comporterà di diritto la nullità dell’unione civile, alla cui disciplina si applicano gli articoli 65 e 68 [2] , nonché' le disposizioni di cui agli articoli 119, 120, 123, 125, 126, 127, 128, 129 e 129-bis del codice civile, riportati qui nella nota 3. Si tratta delle disposizioni relative alla dichiarazione di assenza e alla sua revoca, nonché di quelle relative all’interdizione, all’incapacità di intendere e di volere, alla simulazione, all’impossibilità per il pm di proporre l’azione dopo la morte di uno dei coniugi, della separazione quando è stata proposta domanda di nullità, del matrimonio putativo, dei diritti dei coniugi in buona fede, e della responsabilità del coniuge in mala fede e del terzo. [3] Impugnazioni. Per quanto riguarda le impugnazioni, l'unione civile costituita in violazione di una delle cause impeditive di cui al comma 4, oppure in violazione dell’articolo 68 del codice civile, può essere impugnata da ciascuna delle parti dell'unione civile, dagli ascendenti prossimi, dal pubblico ministero e da tutti coloro che abbiano per impugnarla un interesse legittimo e attuale. L'unione civile costituita da una parte durante l’assenza dell'altra non può essere impugnata finche' dura l'assenza e può essere impugnata dalla parte il cui consenso è stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravità determinato da cause esterne alla parte stessa. Può essere impugnata dalla parte il cui consenso è stato dato per effetto di errore sull’identità della persona o di errore essenziale su qualità personali dell'altra parte. L'azione non può essere proposta se vi è stata coabitazione per un anno dopo che è cessata la violenza o le cause che hanno determinato il timore ovvero sia stato scoperto l'errore. L’errore sulle qualità personali è essenziale qualora, tenute presenti le condizioni dell’altra parte, si accerti che la stessa non avrebbe prestato il suo consenso se le avesse esattamente conosciute e purché' l'errore riguardi a l'esistenza di una malattia fisica o psichica, tale da impedire lo svolgimento della vita comune b le circostanze di cui all'articolo 122, terzo comma, numeri 2 , 3 e 4 , del codice civile. La parte può in qualunque tempo impugnare il matrimonio o l'unione civile dell'altra parte. Se si oppone la nullità della prima unione civile, tale questione dovrà essere preventivamente giudicata. Art. 2. - La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. . Art. 3. - Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. . Art. 65. Nuovo matrimonio del coniuge. Divenuta eseguibile la sentenza che dichiara la morte presunta, il coniuge può contrarre nuovo matrimonio. Art. 68. Nullità del nuovo matrimonio. Il matrimonio contratto a norma dell'articolo 65 è nullo, qualora la persona della quale fu dichiarata la morte presunta ritorni o ne sia accertata l'esistenza. Sono salvi gli effetti civili del matrimonio dichiarato nullo. La nullità non può essere pronunziata nel caso in cui è accertata la morte, anche se avvenuta in una data posteriore a quella del matrimonio. Art. 119. Interdizione. Il matrimonio di chi è stato interdetto per infermità di mente può essere impugnato dal tutore, dal pubblico ministero e da tutti coloro che abbiano un interesse legittimo se, al tempo del matrimonio, vi era già sentenza di interdizione passata in giudicato, ovvero se la interdizione è stata pronunziata posteriormente ma l'infermità esisteva al tempo del matrimonio. Può essere impugnato, dopo revocata l'interdizione, anche dalla persona che era interdetta. L'azione non può essere proposta se, dopo revocata l'interdizione, vi è stata coabitazione per un anno. Art. 120. Incapacità di intendere o di volere. Il matrimonio può essere impugnato da quello dei coniugi che, quantunque non interdetto, provi di essere stato incapace di intendere o di volere, per qualunque causa, anche transitoria, al momento della celebrazione del matrimonio. L'azione non può essere proposta se vi è stata coabitazione per un anno dopo che il coniuge incapace ha recuperato la pienezza delle facoltà mentali. Art. 123. Simulazione. Il matrimonio può essere impugnato da ciascuno dei coniugi quando gli sposi abbiano convenuto di non adempiere agli obblighi e di non esercitare i diritti da esso discendenti. L'azione non può essere proposta decorso un anno dalla celebrazione del matrimonio ovvero nel caso in cui i contraenti abbiano convissuto come coniugi successivamente alla celebrazione medesima. Art. 125. Azione del pubblico ministero. L'azione di nullità non può essere promossa dal pubblico ministero dopo la morte di uno dei coniugi. Art. 126. Separazione dei coniugi in pendenza del giudizio. Quando è proposta domanda di nullità del matrimonio, il tribunale può, su istanza di uno dei coniugi, ordinare la loro separazione temporanea durante il giudizio può ordinarla anche d'ufficio, se ambedue i coniugi o uno di essi sono minori o interdetti. Art. 127. Intrasmissibilità dell'azione. L'azione per impugnare il matrimonio non si trasmette agli eredi se non quando il giudizio è già pendente alla morte dell'attore. Art. 128. Matrimonio putativo. Se il matrimonio è dichiarato nullo, gli effetti del matrimonio valido si producono, in favore dei coniugi, fino alla sentenza che pronunzia la nullità, quando i coniugi stessi lo hanno contratto in buona fede, oppure quando il loro consenso è stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravità derivante da cause esterne agli sposi. Il matrimonio dichiarato nullo ha gli effetti del matrimonio valido rispetto ai figli. 1 Se le condizioni indicate nel primo comma si verificano per uno solo dei coniugi, gli effetti valgono soltanto in favore di lui e dei figli. Il matrimonio dichiarato nullo, contratto in malafede da entrambi i coniugi, ha gli effetti del matrimonio valido rispetto ai figli nati o concepiti durante lo stesso, salvo che la nullità dipenda da incesto. 2 Nell'ipotesi di cui al quarto comma, rispetto ai figli si applica l'articolo 251. 3 1 Comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. a , D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014 2 Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. b , D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014 . 3 Comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. c , D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014 Art. 129. Diritti dei coniugi in buona fede. Quando le condizioni del matrimonio putativo si verificano rispetto ad ambedue i coniugi, il giudice può disporre a carico di uno di essi e per un periodo non superiore a tre anni l'obbligo di corrispondere somme periodiche di denaro, in proporzione alle sue sostanze, a favore dell'altro, ove questi non abbia adeguati redditi propri e non sia passato a nuove nozze. Per i provvedimenti che il giudice adotta riguardo ai figli, si applica l'articolo 155. Art. 129-bis. Responsabilità del coniuge in mala fede e del terzo. Il coniuge al quale sia imputabile la nullità del matrimonio, è tenuto a corrispondere all'altro coniuge in buona fede, qualora il matrimonio sia annullato, una congrua indennità, anche in mancanza di prova del danno sofferto. L'indennità deve comunque comprendere una somma corrispondente al mantenimento per tre anni. E' tenuto altresì a prestare gli alimenti al coniuge in buona fede, sempre che non vi siano altri obbligati. Il terzo al quale sia imputabile la nullità del matrimonio è tenuto a corrispondere al coniuge in buona fede, se il matrimonio è annullato, l'indennità prevista nel comma precedente. In ogni caso il terzo che abbia concorso con uno dei coniugi nel determinare la nullità del matrimonio è solidalmente responsabile con lo stesso per il pagamento dell'indennità.