Dentro o fuori dal matrimonio non c’è differenza: tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico

Il decreto legislativo n. 154 del 28 dicembre 2013, recante revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, in attuazione dell’ampia delega prevista dall’art. 2 L. n. 219/2010 Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali , è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, dell’8 gennaio 2014 ed entrerà in vigore il 7 febbraio prossimo. Si tratta di un provvedimento ampio e articolato, composto da ben 108 articoli, che cancella dall’ordinamento italiano ogni restante discriminazione, ormai obsoleta, tra nati all’interno e all’esterno del matrimonio inoltre, esso adegua tutte le norme vigenti in materia di filiazione ai principi previsti dalla legge n. 219/2012 prevedendo l’unificazione delle disposizioni che disciplinano i diritti e i doveri dei genitori nei confronti dei figli nati nel matrimonio e dei figli nati fuori del matrimonio. I principi previsti dalla legge n. 219/2012 hanno modificato la forma giuridica della filiazione, applicando il principio per il quale tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico . In questo modo, tra le altre cose ha disposto la sostituzione, poi effettuata formalmente dal d.lgs. n. 154/2013 nel codice civile e negli altri testi di legge, delle parole figli legittimi e figli naturali cancellando le locuzioni legittimi e naturali e disponendo che sia ripotato esclusivamente figli , con tutte le conseguenze previste dal d.lgs. e dalle norme che esso ha riformato. Come riportano le note all’art. 1 d.lgs. n. 154, resta salvo l'utilizzo delle denominazioni di ‘figli nati nel matrimonio’ o di ‘figli nati fuori del matrimonio’ quando si tratta di disposizioni a essi specificamente relative . Sono stati modificati, in attuazione del principio dell’uguaglianza tra i figli, molti articoli del codice civile, ma anche alcuni del codice penale, di procedura penale e del codice di procedura civile, nonché di alcune leggi speciali, con sostanziali novità in materia, tra cui ad esempio l’adeguamento della disciplina delle successioni e delle donazioni al principio di unicità dello stato di figlio. Numerose sono le nuove disposizioni, che vanno esaminate nel dettaglio.

Il d.lgs. n. 154/2013, sempre nell’ottica di eliminare qualunque differenza tra figli legittimi e figli nati fuori dal matrimonio, ha poi modificato numerose altre norme, cancellando dappertutto ogni riferimento relativo. Novità in materia di successioni Sono stati, ad esempio, modificati alcuni articoli in materia di successioni, con il risultato voluto dell’equiparazione tra tutti i figli anche in materia successoria. nel codice penale e non solo. Anche nel codice penale, sono state poi sostituite ovunque le parole potestà dei genitori con quelle di responsabilità genitoriale . Per quanto riguarda il codice di procedura civile, all'art. 706 il quarto comma è stato sostituito dal seguente Nel ricorso deve essere indicata l'esistenza di figli di entrambi i coniugi e all'art. 709- ter c.c., primo comma, la parola potestà è sostituita, come sempre, da responsabilità . Nello stesso spirito sono state modificate la normative in materia di adozione e la legge sul divorzio, ove è previsto che nel ricorso venga indicata l’esistenza di figli di entrambi i coniugi, e che venga disposto l’ascolto dei minori, nei casi e con le modalità già indicate. Anche qui viene poi eliminata ogni differenza tra i figli, e viene introdotto il concetto di responsabilità genitoriale. In conclusione, è stata eliminata ogni differenza tra figli naturali e legittimi, in attuazione dell’art. 2 della legge delega che prevedeva la sostituzione in tutta la legislazione vigente dei riferimenti figli legittimi e figli naturali con il riferimento al semplice figlio sino ad arrivare, ed è stata operata l’unificazione delle disposizioni che disciplinano i diritti e i doveri dei genitori, nei confronti dei figli nati nel matrimonio e dei figli nati fuori del matrimonio, delineando la nozione della responsabilità genitoriale quale aspetto dell’esercizio della potestà genitoriale. È stata altresì, sempre in attuazione della delega, effettuata la disciplina delle modalità di esercizio del diritto all’ascolto del minore che abbia adeguata capacità di discernimento, ed infine, come detto in precedenza, è stata introdotta la previsione della legittimazione degli ascendenti a far valere il diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minori. Desta però qualche perplessità la sostituzione l’apparente passo indietro rispetto a quanto stabilito dalla legge n. 54/2006 in merito all’affido condiviso, che in base alle nuove norme non solo non sembrerebbe più essere la situazione normale, ma in cui addirittura pare che chi ha l’affido esclusivo abbia un potere sui figli, forse eccessivo.

In attuazione della delega ricevuta dal Parlamento, il d.lgs. n. 154/2013 ha modificato diverse norme del codice civile, ma anche alcune di quelli di procedura civile, penale e procedura penale. Come detto, lo scopo è quello di cancellare ogni differenziazione tra figli nati fuori e dentro al matrimonio, equiparandoli in ogni loro diritto. Scompare la distinzione tra figli naturali e legittimi. Art. 87 c.c. Parentela, affinità, adozione . Le prime norme modificate sono riportate nel libro I, titolo VI Persone e famiglia del c.c., a cominciare dall’art. 87 c.c., dove nella rubrica sono state soppresse le parole e affiliazione . La rubrica è quindi ora nominata semplicemente come Parentela, affinità, adozione . Di seguito, al primo comma, nell’ottica sopra descritta, sono state cancellate le parole, riferite ai figli, legittimi o naturali inoltre sono stati interamente abrogati il secondo ed il terzo comma, che facevano riferimento ad affiliazione e filiazione naturale. Art. 128 c.c. Matrimonio putativo . Segue poi la modifica dell’art. 128 c.c., quello che tratta del matrimonio putativo. In detto articolo, il secondo comma è sostituito interamente dal seguente Il matrimonio dichiarato nullo ha gli effetti del matrimonio valido rispetto ai figli . Inoltre, nel quarto comma le parole bigamia o sono soppresse e infine, il quinto comma è sostituito dal seguente Nell'ipotesi di cui al quarto comma, rispetto ai figli si applica l'art. 251 . In pratica, rispetto al testo precedente, è stato eliminato qualunque riferimento a figli nati durante il matrimonio pur se dichiarato nullo o figli concepiti prima del matrimonio e riconosciuti, dato che, ai sensi della nuova normativa, i figli sono semplicemente tali, qualunque sia il momento del loro concepimento. Inoltre, è stato eliminato il riferimento alla bigamia quale causa ostativa del riconoscimento del figlio, e per quanto riguarda i figli nati durante il matrimonio dichiarato nullo perché contratto in malafede da entrambi i coniugi, ha introdotto il riferimento all’art. 251 c.c., come modificato dalla normativa attuale, eliminando il richiamo al Tribunale dei Minorenni, sostituito semplicemente da quello al Giudice. Art. 147 e art. 148 c.c. Doveri verso i figli e Mantenimento . Sono stati poi modificati l’art. 147, con l’inserimento alla fine, del riferimento all’art. 351- bis c.c. Diritti e doveri del figlio e con l’inserimento della parola figli al posto di prole . L’art. 148 c.c. è stato radicalmente sostituito in pratica è stato cancellato interamente e sostituito dall’obbligazione dei coniugi di adempiere quanto previsto dall’articolo precedente, ma ai sensi del nuovo art. 316- bis c.c Il nuovo art. 155 c.c., poi prevede che in caso di separazione ai figli si applichino le disposizioni contenute nel Capo II del titolo IX, cioè in pratica i nuovi articoli da 337- bis c.c. a 337- octies c.c., che contengono le nuove disposizioni in materia di affidamento, assegnazione della casa familiare e altro. Art. 165 c.c. Responsabilità genitoriale . L’art. 165 c.c. viene modificato con la cancellazione del termine potestà , sostituita da quello di Responsabilità genitoriale .

Sono state modificate alcune rubriche del libro primo, in particolare del titolo VII e del titolo IX, del codice civile, e precisamente 1. La rubrica del titolo VII, del libro primo del codice civile è sostituita dalla seguente Dello stato di figlio . 2. La rubrica del capo I del titolo VII del libro primo del codice civile è sostituita dalla seguente Della presunzione di paternità . 3. Le parole Sezione I. Dello stato di figlio legittimo sono soppresse. 4. La Sezione II del capo I del titolo VII del libro primo del codice civile è sostituita dalla seguente Capo II. Delle prove della filiazione . 5. La Sezione III del capo I del titolo VII del libro primo del codice civile è sostituita dalla seguente Capo III. Dell'azione di disconoscimento e delle azioni di contestazione e di reclamo dello stato di figlio . 6. Le parole Capo II. Della filiazione naturale e della legittimazione sono soppresse. 7. Le parole Sezione I. Della filiazione naturale sono soppresse. 8. La rubrica del paragrafo 1 della Sezione I del capo II del libro primo del codice civile è sostituita dalla seguente Capo IV. Del riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio . 9. La rubrica del paragrafo 2 della sezione I del capo II del libro primo del codice civile è sostituita dalla seguente Capo V. Della dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità . 10. La rubrica del titolo IX del libro primo del codice civile è sostituita dalla seguente Della responsabilità genitoriale e dei diritti e doveri del figlio . 11. Dopo il titolo IX del libro primo del codice civile è inserito il seguente Capo I. Dei diritti e doveri del figlio . 12. Dopo l'art. 337 c.c. è inserito il seguente Capo II. Esercizio della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all'esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio . Art. 231 c.c. Paternità del marito . Secondo il nuovo art. 231 c.c., Il marito è padre del figlio concepito e nato durante il matrimonio . Premesso che sono state aggiunte le parole o nato durante , detto articolo va letto in combinato disposto con quello che lo segue, cioè l’art. 232 c.c., secondo la cui nuova formulazione Si presume concepito durante il matrimonio il figlio nato quando non sono ancora trascorsi 300 giorni dalla data dell'annullamento, dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio . Ciò significa, rispetto alla stesura precedente, che prima della riforma il marito veniva considerato come padre del figlio concepito durante il matrimonio, ora è considerato tale anche quello o nato durante detto rapporto. Questa disposizione, come detto, va coordinata con quella di cui all’articolo seguente, il 232 c.c., nella cui nuova dizione è previsto che si presume concepito durante il matrimonio il figlio nato entro 300 giorni dallo scioglimento o dall’annullamento o dalla cessazione degli effetti civili. La differenza, rispetto alla stesura precedente, è l’eliminazione delle parole quando sono trascorsi 180 giorni dalla celebrazione del matrimonio , in modo tale che il figlio si presume concepito durante il matrimonio anche se sono trascorsi pochi giorni dalla sua celebrazione, purché sia soddisfatta la seconda condizione. Per quanto riguarda il successivo art. 234 c.c., il terzo comma è stato così sostituito In ogni caso il figlio può provare di essere stato concepito durante il matrimonio . In pratica, nel comma che prevede che, nel caso in cui il figlio sia nato dopo i 300 giorni dal termine del matrimonio, voglia reclamare il suo status , nell’ottica che pervade tutta la nuova normativa, è stata eliminata la locuzione stato di legittimo , sostituendola con la previsione riportata, per quale egli può in ogni caso provare il concepimento. All’art. 236 c.c., sempre seguendo la stessa logica, sono state soppresse le parole legittima e legittimo . Di conseguenza, si parla solo di filiazione e di figlio. All’art. 237 c.c., riguardante i fatti costitutivi del possesso di stato, sono state apportate alcune modifiche è stato eliminato il riferimento al fatto di aver portato il cognome del padre è stato eliminato anche il riferimento al padre, sostituito da quello di genitore, per quello che riguarda i rapporti con il figlio. Nel successivo art. 238 c.c., è stata modificata la rubrica, da Atto di nascita conforme al possesso di stato , modificata in Irreclamabilità di uno stato di figlio contrario a quell’attribuito dall’atto di nascita . Inoltre, sono stati modificati i riferimenti ad altri articoli, inserendo quelli previsti dalle modifiche, ed è stato interamente abrogato il secondo comma. L’art. 239 c.c., che si intitolava Supposizione di parto o sostituzione di neonato , è stato interamente sostituito da un nuovo articolo, che stabilisce, tra l’altro, che qualora si tratti di sostituzione di neonato o di supposizione di parto, il figlio può reclamare uno stato diverso, senza necessità di atto di nascita conforme, il cui riferimento è stato eliminato. Inoltre, viene data la possibilità di agire anche a chi è nato nel matrimonio ma fu registrato come figlio di ignoti, salvo sentenza di adozione. Art. 241 c.c. Prova in giudizio . Secondo la nuova formulazione dell’articolo, quando mancano l’atto di nascita e il possesso di stato, la prova della filiazione può essere data in giudizio con ogni mezzo. Il secondo comma, che poneva delle limitazioni sulla prova, è abrogato. È stato inserito poi il nuovo art. 243- bis c.c., il quale dispone che l’azione di disconoscimento di paternità del figlio nato nel matrimonio può essere esercitata dal marito, dalla madre e dal figlio, e che la sola dichiarazione della madre non esclude la paternità. Per quanto riguarda i termini dell’adozione di disconoscimento della paternità da parte della madre, il nuovo testo dell’art. 244 c.c. stabilisce che essa deve essere proposta entro i 6 mesi dalla nascita del figlio ovvero da quando è venuta a conoscenza dell’impotenza del marito al tempo del concepimento. Non può essere più proposta, nei casi previsti dai primi commi dell’art. 244 c.c., un volta trascorsi 5 anni dalla nascita. L’azione del figlio diviene imprescrittibile, e come prima può essere promossa da un curatore speciale del minore, il quale ora è sufficiente che abbia compiuto 14 anni e non più 16. Gli artt. 245 e 246 c.c. apportano modifiche al regime della sospensione del termine e della trasmissibilità dell’azione. La nuova rubrica dell’art. 248 c.c., stabilisce l’imprescrittibilità dell’azione di contestazione dello stato di figlio. L’articolo poi, dichiara che la legittimazione spetta a chi dall’atto di nascita risulti genitore e a chiunque vi abbia interesse. Come detto, la nuova formulazione stabilisce che l’azione è imprescrittibile. Analogamente, il nuovo testo dell’art. 249 c.c. statuisce che l’azione per reclamare lo stato di figlio spetta al medesimo, e che anche questa azione è imprescrittibile. Nell’azione devono essere chiamati entrambi i genitori.

Il nuovo art. 337- bis c.c. modifica sostanzialmente la disciplina, stabilendo che in caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili del matrimonio, annullamento, nullità del matrimonio e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio, si applicano le nuove disposizioni, previste dal nuovo capo inserito nel codice. Bisogna garantire la bigenitorialità. In particolare, l’art. 337- ter c.c. disciplina i provvedimenti riguardo ai figli, nell’ottica di garantire la c.d. bigenitorialità, e che di conseguenza il giudice dovrà adottare i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale della stessa. In apparente contrasto con la normativa sull’affidamento condiviso, stabilisce però che il giudice valuterà prioritariamente la possibilità che i figli siano affidati congiuntamente, oppure stabilirà a quale dei coniugi andranno affidati. Apparentemente, sembra un passo indietro rispetto al principio dell’affidamento condiviso salvo casi estremi. Viene poi ribadito il principio della bigenitorialità, nel senso che le decisioni di maggiore importanza devono essere assunte dai genitori congiuntamente, e che in caso di disaccordo essi possono ricorrere al giudice. Valido l’accordo tra le parti. Per quanto riguarda il mantenimento dei figli, viene introdotto il principio per cui essi possono sottoscrivere liberamente accordi diversi, per derogare a quello generale di dovere congiunto di partecipare in misura proporzionale al proprio reddito. Il giudice stabilirà, secondo l’articolo in questione, ove necessario la corresponsione di un assegno periodico, da determinare tenendo conto di criteri quali le attuali esigenze di vita del figlio, il suo tenore di vita durate la convivenza con i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche dei genitori, e infine la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. In teoria quello dell’assegno periodico dovrebbe essere il criterio residuale, da introdurre solo ove necessario, quando manchino accordi diversi o quando il criterio proporzionale non sia sufficiente. Il successivo, e anch’esso nuovo, art. 337- quater c.c., stabilisce che possa essere disposto dal giudice l’affidamento esclusivo, con provvedimento motivato, quanto questi ritenga che l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse del minore e che ciascuno dei genitori possa chiedere tale provvedimento, quando ritenga sussistere le condizioni sopra indicate, in ogni momento. Se il giudice ritiene la domanda manifestamente infondata, può dedurre dal comportamento del genitore istante dei motivi validi per la determinazione dei provvedimenti da adottare nei confronti dei figli, fermo restando l’applicazione dell’art. 96 c.p.c Il genitore, che ai sensi di quest’articolo, abbia l’affido esclusivo sui figli, ha anche l’esclusiva della responsabilità genitoriale, ma deve attenersi alle condizioni stabilite dal giudice l’altro genitore deve vigilare e può ricorrere al giudice quando ritiene che siano state prese decisioni pregiudizievoli. Assegnazione della casa familiare Per quanto riguarda l’assegnazione della casa familiare e le prescrizioni in tema di residenza, il successivo, e ancora una volta nuovo, art. 337- sexies c.c., dispone che il godimento della casa familiare viene deciso tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli. Novità importante è poi quella per cui dell’assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i coniugi. Inoltre, viene stabilito che il diritto di godimento della casa familiare viene meno se l’assegnatario non vi risiede o se conviva more uxorio o se contragga nuovo matrimonio. Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili ai terzi ai sensi dell’art. 2643 c.c e se si cambia residenza? Infine, il coniuge che cambi residenza, in presenza di figli minori, è tenuto a comunicarlo all’atro entro 30 giorni, pena risarcimento del danno. Secondo le nuove disposizioni, poi, art. 337- septies c.c. , il giudice potrà disporre il pagamento di un assegno in favore dei figli maggiorenni, da versarsi direttamente all’avente diritto. Ascolto del minore. Il successivo art. 337- octies c.c., dispone che, prima dell’adozione dei provvedimenti che riguardano i figli e di cui all’art. 337- ter c.c., il giudice può assumere mezzi di prova anche d’ufficio e dispone l’ascolto del minore di età superiore a 12 anni o anche di età inferiore, ove munito di capacità di discernimento. Nei procedimenti in cui si omologano accordi tra i genitori, non vi sarà ascolto se in contrasto con l’interesse del minore o ove sia superfluo. La norma dispone che il giudice possa rinviare l’adozione dei provvedimenti e con il consenso dei coniugi, per consentire che i coniugi tentino una mediazione con l’ausilio di esperti. Il giudice art. 348 c.c. modificato dovrà provvedere all’ascolto anche in caso di nomina del tutore, come anche per quanto riguarda art. 371 c.c. il luogo dove il minore deve essere cresciuto, i suoi studi, la professione.

Nella rubrica del nuovo art. 251 è sparito il riferimento ai figli incestuosi la nuova dizione parla semplicemente di Autorizzazione al riconoscimento , e stabilisce che il riconoscimento del figlio nato da persone che hanno un vincolo di parentela o di affinità può essere riconosciuto previa autorizzazione del giudice, avuto riguardo al suo interesse e alla necessità di evitargli ogni pregiudizio. Nello spirito che pervade tutta la legge, nell’art. 252 non vi sono più riferimenti ai figli naturali, e alla famiglia legittima. Le modifiche all’articolo sono poi tutte apposte secondo lo stesso spirito. Addio alla parola naturale . Si riporta qui il testo come modificato 1. All'art. 252 c.c. sono apportate le seguenti modificazioni a la rubrica è sostituita dalla seguente Affidamento del figlio nato fuori del matrimonio e suo inserimento nella famiglia del genitore b al primo comma la parola naturale è sostituita dalle seguenti nato fuori del matrimonio c al secondo comma la parola naturale è sostituita dalle seguenti nato fuori del matrimonio le parole e dei figli legittimi sono sostituite dalle seguenti convivente e degli altri figli le parole genitore naturale sono sostituite dalla seguente genitore l'ultimo periodo è sostituito dal seguente In questo caso il giudice stabilisce le condizioni cui ciascun genitore deve attenersi. d al terzo comma le parole legittima e la parola naturale sono soppresse e al quarto comma la parola naturale è soppressa f dopo il quarto comma è inserito il seguente In caso di disaccordo tra i genitori, ovvero di mancato consenso degli altri figli conviventi, la decisione è rimessa al giudice tenendo conto dell'interesse dei minori. Prima dell'adozione del provvedimento, il giudice dispone l'ascolto dei figli minori che abbiano compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capaci di discernimento . Uguali modifiche, nel senso di eliminare ogni riferimento a figli naturali e legittimi, sono apportate agli artt. 254, 255 e 262 c.c In quest’ultimo, viene stabilito che se la filiazione nei confronti del padre viene stabilita o accertata dopo quella della madre, il figlio può assumere il cognome del padre, sostituendolo o anteponendolo a quello della madre. Nel caso di figlio minore, questi deve essere sentito ove abbia compiuto dodici anni. L’art. 263 c.c. disciplina l’azione di accertamento per difetto di veridicità, tra l’altro ribadendone l’imprescrittibilità ma solo per quanto riguarda il figlio e modificandone i termini per l’autore del riconoscimento un anno e per gli altri legittimati 5 anni , sempre dal giorno dell’annotazione del riconoscimento sull’atto di nascita. Il successivo art. 264 c.c. disciplina l’impugnazione da parte del figlio minore che abbia compiuto quattordici anni, ed elimina la previsione riguardante l’infermità di mente. Riconoscimento per trasmissibilità. Ai sensi del nuovo art. 267 c.c., vengono modificate le modalità di impugnazione del riconoscimento per trasmissibilità, nel senso che, nel caso indicato dal primo comma dell'art. 263 c.c., se l'autore del riconoscimento è morto senza aver promosso l'azione, ma prima che sia decorso il termine previsto dal terzo comma dello stesso articolo, sono ammessi ad esercitarla in sua vece i discendenti o gli ascendenti, entro un anno decorrente dalla morte dell'autore del riconoscimento o dalla nascita del figlio se si tratta di figlio postumo o dal raggiungimento della maggiore età da parte di ciascuno dei discendenti. Se il figlio riconosciuto è morto senza aver promosso l'azione di cui all'art. 263 c.c., sono ammessi ad esercitarla in sua vece il coniuge o i discendenti nel termine di un anno che decorre dalla morte del figlio riconosciuto o dal raggiungimento della maggiore età da parte di ciascuno dei discendenti. La morte dell'autore del riconoscimento o del figlio riconosciuto non impedisce l'esercizio dell'azione da parte di coloro che ne hanno interesse, nel termine di cui al quarto comma dell'art. 263 c.c. All’art. 269 c.c. e all’art. 270 c.c. viene soppressa ovunque la parola naturale e la parola legittimi e quindi i riferimenti precedentemente esistenti a detta tipologia di figlio e qualunque differenza tra loro. Da potestà a responsabilità genitoriale . L’art. 273 c.c., come fa tutta la nuova normativa, elimina la parola potestà , con la nuova locuzione responsabilità genitoriale . Ogni riferimento alla potestà scompare da tutta la normativa di riferimento, anche da tutti gli articoli che seguono.

Come abbiamo detto, già dalla rubrica si può notare, come anche da qualche articolo precedente, la sostituzione, in ogni dove, della parola potestà , con quelle di responsabilità genitoriale . Nell’art. 316 c.c., denominato ora appunto responsabilità genitoriale , viene stabilito che la suddetta responsabilità compete ad entrambi i genitori, i quali stabiliscono di comune accordo la residenza del minore. Anche in questo caso, ove non vi sia accordo e debba decidere il giudice, viene stabilito che venga sentito il minore che abbia compiuto 12 anni e anche di età inferiore ove capace di discernimento. Obbligo di concorrere al mantenimento. Importante è poi l’inserimento dell’art. 316- bis c.c., che ribadisce l’obbligo di entrambi i genitori di concorrere nel mantenimento dei figli. Nello stesso articolo si dice che, quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti sono tenuti a provvedere. In caso di inadempimento, il presidente del Tribunale può ordinare con decreto che una quota dei redditi dell’obbligato sia versata direttamente all’altro genitore o a chi sopporta le spese per il mantenimento, l’istruzione o l’educazione della prole. Il decreto del Presidente, in questo caso, costituisce titolo esecutivo ma le parti e il terzo debitore hanno 20 giorni, dalla notifica, per proporre opposizione. Essi possono poi chiedere la modificazione e la revoca del provvedimento con le forme del processo ordinario. Nell’art. 317 c.c. viene stabilito che la responsabilità genitoriale non cessa a seguito della fine del matrimonio. Gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni. Interessante e innovativo è il nuovo art. 317- bis c.c., che cristallizza un principio già peraltro stabilito dalla giurisprudenza della Cassazione. La nuova disposizione stabilisce che gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni e che, se viene impedito loro di godere di tale diritto, essi possono ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del minore. Nei successivi articoli viene sempre ribadita la sostituzione della parola potestà con responsabilità genitoriale . L’art. 336 c.c. prevede, ancora una volta, che nell’ambito dei provvedimenti del Tribunale, che vengono presi in camera di consiglio, può essere disposto l’ascolto del minore che abbia compiuto 12 anni e anche di età inferiore ove abbia capacità di discernimento. Concetto poi ribadito e rafforzato dal nuovo art. 336- bis c.c., che prevede detto ascolto quando vi siano da prendere provvedimenti nell’interesse del minore, salvo che il giudice, con provvedimento motivato, non decida diversamente in quanto ritenga l’ascolto in contrasto con l’interesse del minore o manifestamente superfluo. L’ascolto sarà tenuto dal giudice, con esperti o altri ausiliari. Potranno assistere i genitori, i difensori, l’eventuale curatore speciale, se autorizzati dal giudice.