Superbonus: uno Speciale con tutte le novità

Il superbonus è un’agevolazione introdotta dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, di conversione del decreto legge n. 34/2020 c.d. Decreto Rilancio che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute, dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per specifici interventi di efficientamento energetico e l’adozione di misure antisismiche, nonché per l’installazione di impianti fotovoltaici o di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

Il Superbonus si aggiunge alle detrazioni già previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, compresi quelli per la riduzione del rischio sismico c.d. Sismabonus e di riqualificazione energetica degli edifici cd. Ecobonus . L’obiettivo dichiarato del Governo è quello di fornire uno stimolo generalizzato all’economica – duramente colpita dall’emergenza COVID-19 – permettendo l’esecuzione di lavori in casa ed in condominio sostanzialmente gratis”. Tuttavia, le prime incertezze applicative hanno fatto temere che gli effetti attesi dalla misura potessero essere in buona parte vanificati. Anche per questo motivo, il quadro normativo è stato recentemente completato, oltre che dai decreti del MISE su requisiti ed asseverazioni, prima dai chiarimenti forniti dalla circolare n. 24/E dell’Agenzia delle Entrate dell’8 agosto 2020 e, poi, da alcune modifiche apportate dalla legge di conversione del c.d. Decreto Agosto legge del 13 ottobre 2020, n. 126 di conversione del decreto legge del 14 agosto 2020, n. 104 .

Possono accedere al superbonus - le persone fisiche , al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni - i condomìni - gli istituti autonomi case popolari IACP o gli altri istituti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing” - le cooperative di abitazione a proprietà indivisa - le Onlus e le associazioni di volontariato - le associazioni e le società sportive dilettantistiche , limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi. Con al circolare n. 24/E dell’8 agosto 2020, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’espressione al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni vale a circoscrivere il Superbonus alle sole unità immobiliari non riconducibili ai cc.dd. beni relativi all’impresa” o a quelli strumentali per l’esercizio di arti o professioni. Tale precisazione, di fatto, riserva l’agevolazione ai soli edifici residenziali , escludendo gli immobili commerciali e direzionali tout court . Pertanto, i contribuenti persone fisiche che svolgono attività di impresa possono accedervi solo a condizione le spese sostenute si riferiscano a lavori effettuati su immobili appartenenti all’ambito privatistico”. Inoltre, i soggetti titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni possono fruire del Superbonus per le spese sostenute per interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici condominiali quando i medesimi soggetti partecipano alla ripartizione delle spese in qualità di condòmini. Di contro, non occorre essere proprietari dell’immobile oggetto dell’intervento, potendo beneficiare dell’agevolazione fiscale anche i titolari di diritto reale di godimento usufrutto, uso e abitazione , i nudi proprietari, i detentori con contratto di locazione o comodato regolarmente registrato, purché muniti del consenso all’esecuzione dei lavori da parte sia del proprietario che dei familiari del possessore o detentore. Con la conversione del c.d. Decreto Agosto, al fine di agevolare l’accesso dei condominii al Superbonus, è stata dettata una disciplina ad hoc in tema di maggioranze assembleari adesso, per deliberare l’esecuzione dei lavori incentivati e l’eventuale cessione del credito, basta un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti all’assemblea ed almeno un terzo del valore dell’edificio. Al contempo, il Decreto Agosto, in sede di conversione, ha riconosciuto che i lavori sulle parti comuni dei condominii possano rientrare nell’ambito dell’agevolazione anche qualora sussistano abusi edilizi in qualche appartamento in questi casi, le asseverazioni ed i relativi accertamenti, infatti, verteranno esclusivamente sulle parti comuni interessati dagli interventi. Sono esclusi dal beneficio gliimmobiliclassificati nelle categorie catastali dimaggior pregio A/1 abitazioni di tipo signorile e A/8 ville . Inizialmente erano stati tenuti fuori anche gli immobili accatastati come A/9 castelli , ma il Decreto Agosto, in sede di conversione, ha ammesso all’incentivo anche castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici a condizione che siano aperti al pubblico. Per gli immobili vincolati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, invece, la riqualificazione energetica è premiata” anchein assenza di interventi trainanti”. In sede di conversione del Decreto Rilancio, la misura è stataestesa alle seconde case , con possibilità, per ogni contribuente, di fruirneal massimo su due immobili, contetti di spesaagevolabile agganciati al numero delle unità che compongono l’edificio.

L’agevolazione può essere chiesta per i seguenti interventi - interventi di isolamento termico sugli involucri ad es., cappotto termico e coibentazione del tetto - sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni impianti a pompa di calore o a condensazione, impianti di microgenerazione, impianti a collettori solari - sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti - interventi antisismici in particolare, opere di messa in sicurezza statica . Oltre a tali interventi cc.dd. interventi trainanti , rientrano nel superbonus anche le spese perinterventi eseguiti insieme ad almeno uno degli interventi principalidi isolamento termico, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o di riduzione del rischio sismico cc.dd. interventi trainati . Si tratta di - interventi di efficientamento energetico - installazione di impianti solari fotovoltaici - infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici. Ai fini dell'accesso al Superbonus, gli interventi di isolamento termico o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti devono a rispettare i requisiti previsti dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico b assicurare, nel loro complesso, anche congiuntamente agli interventi di efficientamento energetico, all'installazione di impianti solari fotovoltaici ed, eventualmente, dei sistemi di accumulo, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’immobile, ovvero, se non possibile in quanto l’edificio o l’unità immobiliare è già nella penultima classe, il conseguimento della classe energetica più alta pertanto, qualora l’immobile si trovi in classe energetica A3”, basterà salire alla classe successiva A4” per accedere alla detrazione del 110%. Qualora l’edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio o gli interventi trainanti di efficientamento energetico siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione in parola si applica in ogni caso a tutti gli interventi trainati, fermo restando il rispetto della condizione che tali interventi portino a un miglioramento minimo di due classi energetiche oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta. Pertanto, se l’edificio è vincolato o il rifacimento dell’isolamento termico è vietato da regolamenti edilizi, urbanistici o ambientali, il Superbonus si applica, comunque, ai singoli interventi ammessi all’Ecobonus ad esempio, sostituzione degli infissi , purché sia certificato il miglioramento energetico. Il miglioramento energetico è dimostrato dall' Attestato di Prestazione Energetica A.P.E. , di cui all'art. 6 del d. lgs. 19 agosto 2005, n. 192, ante e post intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata. Per i limiti di spesa è possibile consultare la tabella 4 contenuta nella Guida pubblicata dall’Agenzia delle Entrate.

Anche ai fini del Superbonus, è necessario effettuare gli adempimenti già previsti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di efficientamento energetico degli edifici, inclusi quelli antisismici e quelli finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, nonché quelli di installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici. In particolare, anche per accedere al Superbonus, il pagamento delle spese per l’esecuzione degli interventi deve essere effettuato mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA, ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. L'obbligo di effettuare il pagamento mediante bonifico non riguarda i soggetti esercenti attività d'impresa. Inoltre, è necessario acquisire - ai fini del Superbonus nonché dell’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente al predetto Superbonus, l’ asseverazione del rispetto dei requisiti tecnici degli interventi effettuati nonché della congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati - ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto, il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al Superbonus. Per gli interventi di efficientamento energetico , l’asseverazione rilasciata da un tecnico abilitato consente di dimostrare che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell’asseverazione è trasmessa, esclusivamente per via telematica, all’ Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile ENEA , secondo le modalità stabilite con il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 3 agosto 2020. Per gli interventi antisismici , l’asseverazione da parte dei professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza, dell'efficacia degli interventi. L’asseverazione deve essere depositata presso lo sportello unico dell’edilizia. L’asseverazione è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori. Ferma l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. Inoltre, la non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio. Ai fini del Superbonus, il contribuente deve conservare le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi e – per i soggetti tenuti – la ricevuta del bonifico bancario o postale attraverso il quale è stato effettuato il pagamento. Se i lavori sono effettuati dal detentore dell’immobile, deve essere acquisita anche la dichiarazione del proprietario di consenso all’esecuzione dei lavori. Nel caso in cui gli interventi sono effettuati su parti comuni degli edifici va, altresì, acquisita copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese. Tale documentazione può essere sostituita dalla certificazione rilasciata dall’amministratore del condominio. È necessario, inoltre, conservare una copia dell’ asseverazione trasmessa all’ENEA per gli interventi di efficientamento energetico, nonché, per gli interventi antisismici, una copia dell’asseverazione depositata presso lo sportello unico dell’edilizia.

La detrazione fiscale del 110% consentita dal Superbonus si applica alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 , indipendentemente dalla data di effettuazione degli interventi. Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 24/E, la detrazione può essere ripartita tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo. L’importo massimo riferito al singolo intervento agevolabile andrà suddiviso tra i soggetti detentori o possessori dell’immobile che partecipano alla spesa in ragione dell’onere da ciascuno effettivamente sostenuto e documentato. In alternativa alla fruizione diretta del Superbonus, è possibile optare per - un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi, d’intesa con i fornitori stessi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante - per la cessionedi uncredito d’imposta di pari ammontaread altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. L’esercizio dell’opzione deve essere effettuato secondo le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento emesso il 12 ottobre 2020, al quale sono allegati ilmodello, le istruzioni per la compilazione e le specifiche tecniche. La comunicazione può essere inviata esclusivamente in via telematica dal 15 ottobre 2020 al 16 marzodell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione. L’Agenzia ha precisato che i fornitori ed icessionari possono utilizzare i crediti d’imposta esclusivamente in compensazione. In alternativa, gli stessi possono cedere i crediti d’imposta ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione. L’opzione tra sconto in fattura o cessione del credito può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori . Per esercitare l’opzione, bisogna arrivare ad uno stato di avanzamento di almeno il 30%, per un massimo di due. Il modello deve essere trasmesso dal beneficiario della detrazione per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari o dall’amministratore di condominio per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici, anche tramite intermediari abilitati. A seguito dell’invio della comunicazione, è rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico o lo scarto.