Speciale Legge di Bilancio 2018: dall'equo compenso alle notificazioni, passando per il legittimo impedimento

Ma non solo. Infatti, nello Speciale, l’avv. Fabio Valerini ha trattato anche le maxi-bollette e le molestie sul posto di lavoro.

Dopo le pubblicazioni di diversi approfondimenti a firma dell’avv. Fabio Valerini, in merito alla Legge di Bilancio 2018, abbiamo deciso di riunire il tutto in un unico Speciale, così da agevolare la lettura degli abbonati. Diversi gli argomenti trattati dall’inizio del nuovo anno, che sono però facilmente consultabili in questa sezione.

Prescrizione di due anni. Orbene, la prima misura introdotta dal legislatore consiste nella previsione di un termine di prescrizione di due anni per il diritto al corrispettivo nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas e in quelli idrici sia nei rapporti tra gli utenti domestici o le microimprese o i professionisti e il venditore, sia nei rapporti tra il distributore e il venditore, sia in quelli con l’operatore del trasporto e con gli altri soggetti della filiera. La sospensione del pagamento. Una seconda misura riguarda il diritto dell'utente alla sospensione del pagamento in attesa della verifica della legittimità della condotta dell'operatore. Questa misura è prevista al concorrere di due presupposti a il primo consiste nell’emissione di fatture a debito nei riguardi dell’utente per conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni e b il secondo consiste nella circostanza che l’Autorità garante della concorrenza e del mercato abbia aperto un procedimento per l’accertamento di violazioni del codice del consumo, di cui al d.l. n. 206/2005, relative alle modalità di rilevazione dei consumi, di esecuzione dei conguagli e di fatturazione adottate dall’operatore interessato . Peraltro, al verificarsi di quest’ultima ipotesi – certamente nota all’operatore siccome destinatario dell’avvio del procedimento - il venditore ha l’obbligo di comunicare all’utente l’avvio del procedimento di cui al periodo precedente e di informarlo dei conseguenti diritti . Orbene, in questo contesto se l’utente ha presentato un reclamo riguardante il conguaglio nelle forme previste dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico ha diritto alla sospensione del pagamento finché non sia stata verificata la legittimità della condotta dell’operatore . Il rimborso degli indebiti conguagli. È in ogni caso diritto dell’utente, all’esito della verifica di cui al quarto periodo, ottenere entro tre mesi il rimborso dei pagamenti effettuati a titolo di indebito conguaglio . Quanto previsto, sia con riferimento alla prescrizione sia con riferimento alla procedura sulla sospensione del pagamento e al rimborso degli indebiti conguagli, non si applica qualora la mancata o erronea rilevazione dei dati di consumo derivi da responsabilità accertata dell’utente. Peraltro, è prevista anche una disciplina transitoria dal momento che le nuove disposizioni si applicano alle fatture la cui scadenza è successiva a per il settore elettrico, al 1° marzo 2018 b per il settore del gas, al 1° gennaio 2019 c per il settore idrico, al 1° gennaio 2020. Una terza misura, infine, è composta da quel gruppo di disposizioni che prevedono la definizione, da parte dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico AEEGSI , di misure a tutela dei consumatori, di misure atte a incentivare l'autolettura, nonché di norme per l'accesso dei clienti finali ai dati riguardanti i propri consumi.

Gravidanza e legittimo impedimento. La prima novità consiste nella previsione di un’ipotesi di legittimo impedimento per l’avvocato in stato di gravidanza tanto nel processo civile che in quello penale. Quanto al processo civile, il legislatore ha modificato l’articolo 81-bis delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitori prevedendo che quando il difensore documenta il proprio stato di gravidanza, il giudice, ai fini della fissazione del calendario del processo ovvero della proroga dei termini in esso previsti, tiene conto del periodo compreso tra i due mesi precedenti la data presunta del parto e i tre mesi successivi. La disposizione del primo periodo si applica anche nei casi di adozione nazionale e internazionale nonché di affidamento del minore avendo riguardo ai periodi previsti dall’articolo 26 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 . Resta fermo che, in ogni caso, dall’applicazione non può derivare grave pregiudizio alle parti nelle cause per le quali è richiesta un’urgente trattazione . Quanto al processo penale viene introdotto un comma 5- bis all’art. 420- ter c.p.p. . in base al quale il difensore che abbia comunicato prontamente lo stato di gravidanza si ritiene legittimamente impedito a comparire nei due mesi precedenti la data presunta del parto e nei tre mesi successivi ad esso . Società tra avvocati. Il legislatore ha introdotto all’articolo 4- bis , legge n. 247/2012 due commi proprio riguardo alle società tra avvocati. Il comma 6- bis riguarda un aspetto che riguarda la denominazione delle società e l’applicazione del contributo per la cassa forense. Ed infatti, le società di cui al comma 1, in qualunque forma costituite, sono tenute a prevedere e inserire nella loro denominazione sociale l’indicazione società tra avvocati” nonché ad applicare la maggiorazione percentuale, relativa al contributo integrativo di cui all’articolo 11 della legge n. 576/1980, su tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari ai fini dell’IVA tale importo è riversato annualmente alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense . Il comma 6- ter prevede, poi, che la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, con proprio regolamento da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, provvede a definire termini, modalità dichiarative e di riscossione, nonché eventuali sanzioni applicabili per garantire l’applicazione delle disposizioni del comma 6- bis . Il regolamento di cui al primo periodo è sottoposto ad approvazione ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera a , del decreto legislativo 30 giugno1994, n. 509 . Albo dei cassazionisti. È stata, inoltre, prevista un’ulteriore proroga del precedente regime di accesso all’albo dei cassazionisti tramite il criterio di anzianità di dodici anni di iscrizione all’albo potranno, quindi, iscriversi all’albo coloro i quali avranno maturato i requisiti entro il 9 febbraio 2019. Ed infatti, al comma 4 dell’art. 22, legge n. 247/2012, la parola cinque è sostituita dalla parola sei viene quindi differito ancora il termine decorso il quale l’unico canale di accesso all’albo dei cassazionisti sarà unicamente il superamento di un esame ad hoc . Competenza dei Tribunali di Trapani e Santa Maria Capua Vetere. Il comma 458, infine, prevede a modificare la competenza territoriale dei tribunali di Trapani e Santa Maria Capua Vetere con riferimento alle misure di prevenzione personali e patrimoniali di cui al codice Antimafia d.lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. . È stato così previsto che i tribunali di Trapani e di Santa Maria Capua Vetere sono competenti per l’applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali proposte in relazione a coloro che dimorino nel territorio, rispettivamente, delle province di Trapani e di Caserta in deroga alla regole generale secondo cui la competenza per l'adozione delle misure di prevenzione spetta al tribunale del distretto.

Orbene, la legge di Bilancio modifica in vari punti la legge 20 novembre 1982, n. 890 recante, per l’appunto, Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari. Dalle poste all’operatore postale. In via preliminare, la legge di bilancio introduce un terzo comma all’art. 1 prevedendo che il servizio deve essere erogato da operatori postali in possesso della licenza di cui all’articolo 5, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e deve rispettare gli obblighi di qualità minima stabiliti dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi della legge 4 agosto 2017, n. 124 la notificazione degli atti giudiziari non sarà più, quindi, un servizio che potrà erogare soltanto Poste Italiane S.p.A Conseguentemente vengono meno tutti i riferimenti all’amministrazione postale sia per quanto riguarda i moduli che non saranno più quelli previsti dall’Amministrazione postale bensì quelli conformi al modello approvato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sentito il Ministero della giustizia sia all’ufficio di partenza che non sarà più soltanto quello dell’ufficio postale bensì quello del punto di accettazione dell’operatore postale . Peraltro, le persone addette ai servizi di notificazione a mezzo posta sono considerate pubblici ufficiali a tutti gli effetti . Le nuove indicazioni sulla busta. Per le notificazioni in materia penale e per quelle in materia civile e amministrativa effettuate in corso di procedimento, sull’avviso di ricevimento e sul piego devono essere indicati come mittenti, con indicazione dei relativi indirizzi, ivi compreso l’indirizzo di posta elettronica certificata ove il mittente sia obbligato per legge a dotarsene, la parte istante o il suo procuratore o l’ufficio giudiziario, a seconda di chi abbia fatto richiesta della notificazione all’ufficiale giudiziario . In ogni caso – prosegue il nuovo articolo 3 - il mittente che non sia gravato dall’obbligo di cui al periodo precedente può sempre indicare un indirizzo di posta elettronica certificata ai fini della trasmissione della copia dell’avviso di ricevimento ai sensi dell’articolo 6 . Rifiuto del servizio per modulistica non correttamente compilata. Sarà facoltà dell’operatore postale richiedere una nuova compilazione dell’avviso o il riconfezionamento del piego che risultino effettuati in modo non conforme alla modulistica di cui all’art. 2 con la possibilità anche, laddove il mittente non provveda, di poter rifiutare l’esecuzione del servizio. Il rispetto dei termini per la notificazione. Il legislatore adegua, poi, il terzo comma dell’art. 4 al c.d. principio di scissione degli effetti della notificazione introdotto dalla Corte Costituzionale n. 477/2002 ed infatti, prevede che l'avviso di ricevimento costituisce prova dell'eseguita notificazione fermi restando gli effetti di quest’ultima per il notificante al compimento delle formalità a lui direttamente imposte dalle vigenti disposizioni . Lo smarrimento dell’avviso di ricevimento. La legge di Bilancio riscrive interamente l’art. 6 della legge sulle notificazioni postali sullo smarrimento dell’avviso di ricevimento tema molto delicato e che anche recentemente aveva determinato un intervento dell’Autorità garante per la concorrenza e il mercato proprio con riferimento a Poste Italiane che ritardavano nella consegna delle cartoline delle notifiche di atti giudiziari e di cui avevamo dato notizia nell’Edizione del 7 luglio 2016 . La nuova norma prevede che lo smarrimento dell’avviso di ricevimento non dà diritto ad alcuna indennità, ma l’operatore postale incaricato è tenuto a rilasciare, senza spese, un duplicato o altro documento comprovante il recapito del piego in formato cartaceo e a farlo avere al mittente. Quando il mittente ha indicato un indirizzo di posta elettronica certificata, l’operatore forma una copia per immagine su supporto analogico dell’avviso di ricevimento secondo le modalità prescritte dall’articolo 22 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e provvede, entro tre giorni dalla consegna del piego al destinatario, a trasmettere con modalità telematiche la copia dell’avviso al mittente. In alternativa, l’operatore postale genera l’avviso di ricevimento direttamente in formato elettronico ai sensi dell’articolo 21 del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 e lo trasmette in conformità a quanto previsto dal secondo periodo del presente comma. L’originale dell’avviso di ricevimento trasmesso in copia è conservato presso l’operatore postale, dove il mittente può ritirarlo . Resta, infine, che per ogni piego smarrito, l’operatore postale incaricato corrisponde un indennizzo nella misura prevista dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Questa disposizione, peraltro, si applica a partire dal 1° giugno 2018 mentre tutte le altre disposizioni entreranno in vigore a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento del Ministero dello sviluppo economico che disciplina le procedure per il rilascio delle licenze di cui all’art. 5, comma 2, secondo periodo, d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261. Rifiuto della consegna o della sottoscrizione. Il nuovo comma 4 dell’art. 7 prevede che se il destinatario o le persone alle quali può farsi la consegna rifiutano di firmare l’avviso di ricevimento pur ricevendo il piego, ovvero se il destinatario rifiuta il piego stesso o di firmare documenti attestanti la consegna, il che equivale a rifiuto del piego, l’operatore postale ne fa menzione sull’avviso di ricevimento indicando, se si tratti di persona diversa dal destinatario, il nome ed il cognome della persona che rifiuta di firmare nonché la sua qualità, appone la data e la propria firma sull’avviso di ricevimento che è subito restituito al mittente in raccomandazione, unitamente al piego nel caso di rifiuto del destinatario di riceverlo. Analogamente, la prova della consegna è fornita dall’addetto alla notifica nel caso di impossibilità o impedimento determinati da analfabetismo o da incapacità fisica alla sottoscrizione . Impossibilità di consegnare il plico. Nel caso in cui non sia possibile consegnare il plico perché le persone abilitate a riceverlo, lo rifiutano, o per assenza dei destinatari, il plico sarà depositato presso un punto di deposito più vicino al destinatario a tal fine, l’operatore postale dovrà assicurare un adeguato numero di punti di giacenza o modalità alternative di consegna della corrispondenza inesitata al destinatario, secondo criteri e tipologie definite dall'Autorità di Regolamentazione del settore postale. Del tentativo di notifica del piego e del suo deposito dovrà essere data notizia al destinatario, a cura dell'operatore postale avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento e ulteriori specifiche sul luogo di deposito . Il deposito si protrae per 6 mesi ma la notifica si dà per eseguita trascorsi 10 giorni dal ricevimento della raccomandata.

L’equo compenso. Come si ricorderà il legislatore aveva introdotto a favore degli avvocati la tutela della previsione di un equo compenso nei rapporti diversi dai consumatori e, quindi, anche con quelli che vengono generalmente indicati come clienti forti” quali banche e assicurazioni art. 13- bis l. n. 247/2012, introdotto dal d.l. n. 148/2017 . Disciplina che, in virtù del comma 2 dell’art. 19- quaterdecies d.l. n. 148/2017 si applica, in quanto compatibile, anche alle prestazioni rese dai professionisti di cui all'art. 1 l. 22 maggio 2017, n. 81, anche iscritti agli ordini e collegi, i cui parametri ai fini di cui al comma 10 del predetto art. 13- bis sono definiti dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'art. 9 d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla l. 24 marzo 2012, n. 27. Il riferimento ai parametri. La prima modifica introdotta riguarda l’individuazione dell’equo compenso. Ed infatti, il legislatore ha previsto oggi che si considera equo il compenso determinato nelle convenzioni di cui al comma 1 quando risulta proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, e conforme ai parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6 . Il passaggio dalla formula originaria tenuto conto dei parametri all’attuale formula conforme ai parametri rafforza il collegamento tra i parametri di cui al decreto parametri del Ministero della Giustizia e la quantificazione dell’equo compenso. Tuttavia, la formula tenuto conto dei parametri è rimasta inalterata nel comma 10 dell’art. 13- bis laddove si continua a prevedere che il giudice, accertate la non equità del compenso e la vessatorietà di una clausola a norma dei commi 4, 5 e 6 del presente articolo, dichiara la nullità della clausola e determina il compenso dell'avvocato tenendo conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6 . Peraltro, occorre ricordare che anche recentemente l’ Autorità garante per la concorrenza e il mercato aveva richiamato l’attenzione sul contrasto della disciplina dell’equo compenso quantomeno con riferimento alla determinazione del compenso ai consolidati orientamenti in materia di concorrenza. Secondo l’Autorità, infatti, la norma, nella misura in cui collega l’equità del compenso ai paramenti tariffari contenuti nei decreti anzidetti, reintroduce di fatto i minimi tariffari, con l’effetto di ostacolare la concorrenza di prezzo tra professionisti nelle relazioni commerciali con tali tipologie di clienti cfr. il Bollettino 45/17 del 27 novembre 2017 . La vessatorietà delle clausole. La seconda modifica apportata dalla legge di Bilancio attiene all’individuazione delle clausole vessatorie secondo la nuova versione della norma esiste una presunzione assoluta di vessatorietà delle clausole che tra poco ricorderemo anche laddove siano state oggetto di specifica trattativa e approvazione. Le clausole che si presumono vessatorie sono oggi tutte quelle che consistono a nella riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto b nell'attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto c nell'attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che l'avvocato deve eseguire a titolo gratuito d nell'anticipazione delle spese della controversia a carico dell'avvocato e nella previsione di clausole che impongono all'avvocato la rinuncia al rimborso delle spese direttamente connesse alla prestazione dell'attività professionale oggetto della convenzione f nella previsione di termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente g nella previsione che, in ipotesi di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all'avvocato sia riconosciuto solo il minore importo previsto nella convenzione, anche nel caso in di le spese liquidate siano state interamente o parzialmente corrisposte o recuperate dalla parte h nella previsione che, in ipotesi di nuova convenzione sostitutiva di altra precedentemente stipulata con il medesimo cliente, la nuova disciplina sui compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nella precedente convenzione, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati i nella previsione che il compenso pattuito per l'assistenza e la consulenza in materia contrattuale spetti soltanto in caso di sottoscrizione del contratto. La nullità delle clausole. Molto opportuna, poi, l’eliminazione della norma che, nella versione originaria, stabiliva che la nullità della clausola avrebbe dovuto essere fatta valere, a pena di decadenza, entro 24 mesi decorrenti, per di più, dalla data di sottoscrizione della convenzione. L’abrogazione del comma 9 dell’art. 13- bis della legge, quindi, rende imprescrittibile il rilievo della nullità della clausola. Nullità che continua a operare sempre nell’interesse esclusivo dell’avvocato. L’esclusione a favore degli agenti della riscossione. Da ultimo è da dire della previsione di cui al comma 488 della legge di Bilancio secondo cui le disposizioni del presente articolo non si applicano agli agenti della riscossione, che garantiscono, comunque, al momento del conferimento dell’incarico professionale, la pattuizione di compensi adeguati all’importanza dell’opera, tenendo conto, in ogni caso, dell’eventuale ripetitività delle prestazioni richieste . La previsione inserita dalla commissione bilancio è stato originato dalla relazione dell'Agenzia delle Entrate e Riscossione che aveva evidenziato che dal primo comma sarebbero scaturiti maggiori oneri per la finanza pubblica quantificati in circa 150 milioni di euro, se non fosse stato inserito il secondo comma in esame. Natura privilegiata dei crediti per contributi integrativi da versare alle Casse di previdenza dei professionisti. Sempre con riferimento al compenso è da dire anche del comma 474 della legge di Bilancio 2018 che interviene rispetto alla disciplina del privilegio spettante ai professionisti e previsto dall’art. 2751- bis , n. 2, c.c. riconoscendo il privilegio generale sui beni mobili del debitore per le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d’opera intellettuale dovute per gli ultimi due anni di prestazione . In base alla nuova disciplina non vi è alcun dubbio su ciò, che il privilegio spetta anche con riferimento al contributo integrativo da versare alla rispettiva cassa di previdenza ed assistenza e il credito di rivalsa per l’imposta sul valore aggiunto .

Obbligo di sicurezza ex art. 2087 c.c In via preliminare è bene richiamare l’attenzione su ciò che il legislatore ha introdotto un comma 3- ter all’art. 26 secondo il quale i datori di lavoro sono tenuti, ai sensi dell’art. 2087 c.c., ad assicurare condizioni di lavoro tali da garantire l’integrità fisica e morale e la dignità dei lavoratori, anche concordando con le organizzazioni sindacali dei lavoratori le iniziative, di natura informativa e formativa, più opportune al fine di prevenire il fenomeno delle molestie sessuali nei luoghi di lavoro. Le imprese, i sindacati, i datori di lavoro e i lavoratori e le lavoratrici si impegnano ad assicurare il mantenimento nei luoghi di lavoro di un ambiente di lavoro in cui sia rispettata la dignità di ognuno e siano favorite le relazioni interpersonali, basate su princìpi di eguaglianza e di reciproca correttezza . La tutela del denunciante. Ciò posto il legislatore ha previsto una forma di tutela per chi agisce in giudizio in relazione una molestia o molestia sessuale sul luogo di lavoro. Ed infatti, in base al neo introdotto comma 3- bis la lavoratrice o il lavoratore che agisce in giudizio per la dichiarazione delle discriminazioni per molestia o molestia sessuale poste in essere in violazione dei divieti di cui al presente capo non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, determinati dalla denuncia stessa . Ecco allora che il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto denunciante è nullo, come nulli sono anche il mutamento di mansioni ai sensi dell’art. 2103 c.c., nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del denunciante. Il limite alla tutela. Per la legge, però, le tutele di cui al presente comma non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del denunciante per i reati di calunnia o diffamazione ovvero l’infondatezza della denuncia . La legge 30 novembre 2017, n. 179. Quanto così previsto deve essere confrontato con quanto recentemente previsto dalla legge 30 novembre 2017, n. 179 recante Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato c.d. whistleblowing . Ed infatti, quanto al settore privato – similmente a quello pubblico già in precedenza oggetto di un intervento normativo - il comma 2- quater dell’art. 2 prevede che il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'art. 2103 c.c., nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. E' onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa . Orbene, quest’ultima previsione – unitamente alla giurisprudenza del lavoro sul tema della ritorsività del licenziamento o del trasferimento del lavoratore – dovrebbe far concludere che anche al datore di lavoro dovrebbe spettare laddove ci si muova nell’ambito del d.lgs. n. 198/2006 come oggi modificato la prova liberatoria che il provvedimento adottato non ha alcuna giustificazione o movente unico nella reazione all’azione in giudizio c.d. motivo determinante . Viceversa, sembra omogeneo – sebbene non perfettamente coincidente – la disciplina del limite all’operatività della forma di tutela di chi agisce nei confronti di molestie e molestie sessuali e quello del lavoratore pubblico che denuncia forme di illecito. Ed infatti, anche in quest’ultimo caso è previsto all’art. 1, comma 9 che Le tutele di cui al presente articolo non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia di cui al comma 1 ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave .