Destinazione Italia: contenimento di tariffe elettriche e gas, internazionalizzazione, sviluppo e digitalizzazione delle imprese, ma anche misure per l'EXPO 2015

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 21 febbraio 2014 il Parlamento con la Legge n. 9/2014 ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge n. 145/2013, recante interventi urgenti di avvio del piano Destinazione Italia , per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per l’internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015. Secondo le parole del Governo all’approvazione del decreto legge, si trattava delle prime misure attuative del piano Destinazione Italia e, cioè, di quella politica del governo per attrarre investimenti esteri e promuovere la competitività delle imprese italiane composta da un pacchetto di 50 misure che incidono su tutto il ciclo di vita” dell’investimento e sulla capacità dell’Italia di promuovere la sua immagine all’estero per l’attrazione di investimenti esteri e il miglioramento dell’ambiente d’impresa. Rispetto all’articolazione iniziale merita particolare attenzione la soppressione dell’art. 8 del decreto legge e la conseguente eliminazione dal titolo del fine dichiarato di riduzione dei premi RC-auto” e l’introduzione di ulteriori norme in materia ambientale artt. 4- bis e 4 ter nonché di agenda digitale art. 6 e in tema di codice della strada art. 13- bis . Articolo Materia 1 Disposizioni per ridurre il costo dell’energia e certificazione energetica nei contratti. Norme in materia condominiale 2 Nuove imprese e riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale 3 Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo 4 Misure per favorire la realizzazione delle bonifiche dei siti di interesse nazionale e misure particolari per l'area di crisi complessa del porto di Trieste 4 bis Modifica alla disciplina in materia di siti inquinati 4 ter Misure urgenti per accelerare l'attuazione di interventi di bonifica in siti contaminati di interesse nazionale 5 Misure per favorire l'internazionalizzazione delle imprese ed in materia di facilitazione dell'ingresso e del soggiorno in Italia per start-up innovative, ricerca e studi 6 Misure favorire la digitalizzazione e la connettività delle piccole e medie imprese, ed in materia di frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre, comunicazioni ed editoria e di agenda digitale 7 Razionalizzazione dell'istituto del ruling di standard internazionale [8] Assicurazioni RCAuto sconti sulla polizza – banca dati testimoni – tempi richiesta danni à soppresso in sede di conversione 9 Credito di imposta pari al 19% del prezzo di acquisto dei libri da parte del consumatore finale 10 Tribunale per le società estere in 9 sedi 11 Risoluzione delle crisi aziendali e difesa dell’occupazione 12 Credito alle PMI -Norme in materia di cartolarizzazioni per favorire la diffusione dei mini-bond 13 Disposizioni urgenti per EXPO 2015 e le opere pubbliche 13 bis Disposizioni urgenti recanti modifiche al codice della strada 14 Contrasto al lavoro sommerso e irregolare – Tutela e sicurezza nei luoghi di lavoro 15 Entrata in vigore Per quanto riguarda la disciplina temporale ricordiamo che la legge di conversione è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale avvenuta il 21 febbraio 2014 mentre l’entrata in vigore del decreto era stata prevista dall’art. 15 nel giorno successivo a quello della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale avvenuta il 23 dicembre 2013 ma alcune disposizioni come, ad esempio, la norma in materia di foro estero che si applicherà alle controversie instaurate dal 22 febbraio 2014 entrano in vigore in un momento diverso.

L’art. 10 d.l. n. 145/2013 ha introdotto il c.d. foro per le società estere oggi la legge di conversione ha mantenuto quella norma modificando soltanto la ripartizione territoriale nel Trentino Alto Adige. Ed infatti, in sede di conversione il legislatore ha previsto l’istituzione della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale e della corte di appello sezione distaccata di Bolzano sulla cui competenza si veda, infra , la tabella riepilogativa . Tribunale delle società con sede all’estero . Orbene, al fine di rafforzare le funzioni del tribunale per le imprese e stimolare la capacità di attrarre investimenti il legislatore ha concentrato su un numero ridotto di sedi 11 anziché le 9 previste dal d.l. del c.d. Tribunale per le imprese tutte le controversie che coinvolgano società con sede principale all’estero, anche se con rappresentanza stabile in Italia. Le 11 sedi prescelte sono quelle di Bari, Bolzano Cagliari, Catania, Genova, Milano, Napoli, Roma, Torino, Trento e Venezia. Rimangono, quindi, fuori Trieste, Bologna e Firenze. Sono sedi individuate, secondo la Relazione illustrativa in quanto ritenute più agevolmente raggiungibili dall’estero ancorché, allora, sarebbe stata meglio - salvi gli effetti sulla distribuzione del carico giudiziario – i 3 fori originari di Milano, Roma e Napoli . Ma quale sarà, quindi, la competenza territoriale delle sezioni specializzate avente sede nelle città appena richiamate? Vediamolo nel dettaglio attraverso quanto previsto dall’art. 10 del decreto legge. Sezione specializzata in materia di impresa Competenza territoriale distretti interessati Bari Bari, Lecce, Taranto sezione distaccata , Potenza Cagliari Cagliari e Sassari sezione distaccata Catania Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Messina, Palermo, Reggio Calabria Genova Bologna, Genova Milano Brescia, Milano Napoli Campobasso, Napoli, Salerno Roma Ancona, Firenze, L'Aquila, Perugia, Roma Torino Torino Venezia Trieste, Venezia Trento Trento Bolzano sezione distaccata Bolzano Ne deriva che, ad esempio, la domanda giudiziaria proposta da Beta N.V con sede in Olanda nei confronti di Alfa s.p.a., con sede a Lucca, che secondo gli ordinari criteri di competenza territoriale avrebbe dovuto essere proposta davanti al Tribunale di Firenze, sezione specializzata, dovrà essere proposta davanti alla sezione specializzata in materia di impresa costituita presso il Tribunale di Roma in quanto una parte ha sede all’estero nel nostro caso Beta N. V. . È il secondo tentativo. Si tratta di una re-introduzione perché l’idea era già apparsa con formula assai diversa, però nell’ambito del decreto del Fare sebbene poi quella specifica misura non venne convertita in legge, forse per effetto delle polemiche che vennero sollevate da più parti per quella nuova ipotesi allora molto ampia di competenza inderogabile del tribunale delle imprese. Ma quali sono le controversie che ai sensi dell’art. 10 d.l. n. 145/2013 saranno affidate alle 11 sezioni specializzate? Si tratta delle controversie di cui all’art. 3 nelle quali è parte, anche nel caso di più convenuti ai sensi dell'articolo 33 del codice di procedura civile, una società, in qualunque forma costituita, con sede all'estero, anche avente sedi secondarie con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato . Differenze con la versione precedente. Rispetto alla versione contenuta nel decreto del Fare e poi abbandonata possiamo vedere alcune fondamentali differenze. In primo luogo le nuove regole di competenza territoriale si applicano alle materia già attribuite alle sezioni specializzate ed infatti, l’ incipit fa proprio riferimento alle controversie di cui all’art. 3 d.lgs. n. 168/2003 e il numero delle sezioni competenti passa dalle 3 originariamente previste Milano, Roma, Napoli alle 9 future Bari, Cagliari, Catania, Genova, Milano, Napoli, Roma, Torino e Venezia . Non è stata, quindi, riproposta l’espressione per tutte le cause civili che avrebbe comportato l’attribuzione alle sezioni specializzate di tutte le controversie in cui era parte una società estera a prescindere dalla materia trattata. In secondo luogo, non è stato riprodotto l’inciso secondo cui quando una società di cui al comma 1 è chiamata in garanzia, la cognizione così della causa principale come dell’azione in garanzia, è devoluta, sulla semplice richiesta della società stessa, con ordinanza del giudice, all’ufficio giudiziario compente a norma del medesimo comma . In terzo luogo, va segnalata la diversa nozione della società estera mentre prima si faceva riferimento alle società con sede all'estero e priva nel territorio dello Stato di sedi secondarie con rappresentanza stabile, oggi la nozione comprende le società con sede principale all’estero, anche se con rappresentanza stabile in Italia . Entrata in vigore. Ed infine, da quando si applicheranno le nuove disposizioni? In base al comma 2 dell’art. 10 le nuove regole si applicano ai giudizi instaurati a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto e, quindi, essendo entrato in vigore il giorno 24 dicembre 2013 giorno successivo alla sua pubblicazione avvenuta il 23 dicembre , le nuove norme si applicheranno dal 22 febbraio 2014 .

Come abbiamo ricordato nella scheda introduttiva una novità significativa della legge di conversione è senz’altro rappresentata dalla soppressione dell’art. 8 d.l. n. 145/2013 e, conseguentemente, dell’obiettivo dichiarato di conseguire una riduzione dei premi delle assicurazioni RCAuto anche grazie ad alcune norme che avrebbero dovuto incidere sia sulla disciplina sostanziale del contratto di assicurazione che sulla disciplina processuale. È quindi soltanto a fine di memoria storica che è opportuno ricordare schematicamente quali erano le norme previste dall’art. 8 e che sono state soppresse. Disciplina contrattuale. Orbene, per quanto riguarda la disciplina contrattuale pensata dal decreto, ma non convertita ricordiamo che essa era volta a realizzare a favore dei consumatori una riduzione dei costi delle polizze. E per realizzare quegli obiettivi il legislatore dell’urgenza aveva pensato ad alcune facoltà e obblighi informativi specifici nonché a taluni abbattimenti obbligati del premio in punti percentuali rispetto al premio dell’anno precedente. In tal senso ricordiamo riduzione del premio assicurativo a fronte dell’installazione della scatola nera le [cui] risultanze del dispositivo [avrebbero dovuto formare] piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento del predetto dispositivo . Vi erano poi altri due altri aspetti sui quali il decreto era intervento e sui quali, peraltro, era intervenuto anche il Consiglio Nazionale Forense, che riguardavano il risarcimento del danno. Da un lato, si era pensato di intervenire sulla classica alternativa risarcitoria in materia assicurativa risarcimento per equivalente o forma specifica? Il decreto aveva pensato che le compagnie avrebbero dovuto prospettare la seguente alternativa di riparazione l’impresa avrebbe potuto stabilire se avvalersi della facoltà di offrire il risarcimento in forma specifica nei confronti dei propri assicurati e dei terzi avvalendosi di società di riparazione convenzionate facendo conseguire all’assicurato una riduzione del premio. Dall’altro lato si era pensato di non consentire la cessione del credito al risarcimento del danno normalmente al carrozziere o a società che noleggiano vetture sostitutive se non previo consenso della compagnia. Si era pensato anche a ridurre il premio nei casi in cui l’assicurato avesse accettato la clausola contrattuale - che le assicurazioni avrebbero dovuto obbligatoriamente proporre - in virtù della quale le prestazioni di servizi medico – sanitari a seguito del sinistro devono essere effettuate da professionisti retribuiti direttamente dalle imprese ed elencati sul sito di queste ultime. In tal caso, la riduzione del premio non può essere di misura inferiore al 7 per cento medico convenzionato . Infine, l’idea era anche quella di ulteriormente limare” il danno alla persona di modesta entità sopprimendo la possibilità che il riscontro dello stesso oltre che strumentalmente possa avvenire anche solo visivamente” che, quindi, ancora esiste nella disciplina normativa . Disciplina processuale. Il decreto legge era intervento, poi, anche sul versante processuale cercando di contrastare il fenomeno del c.d. testimone di professione e, quindi, il più delle volte anche prezzolato . L’idea - in vero anticipata in via di prassi non senza qualche problema connesso al rispetto della legge sulla privacy sulla anagrafe testimoni e anagrafe danneggiati vedi anche il parere del Garante della privacy del 16 dicembre 2013 .- era stata quella, da un lato, di sanzionare come inammissibile la prova testimoniale quando l’identità del testimone non risultava dalla denuncia di sinistro o dalla richiesta di risarcimento del danno o, comunque nei verbali dell’autorità di polizia. Dall’altro lato, poi, era prevista la creazione di una banca dati che avrebbe dovuto essere consultata dal giudice chiamato a decidere su domande risarcitorie per verificare se, per caso, testimone, negli ultimi 5 anni, abbia, per caso, già testimoniato in almeno tre cause nel settore di infortunistica stradale. In quel caso sarebbe la trasmissione da parte del giudice di un’informativa alla Procura della Repubblica competente per gli approfondimenti del caso. Da ultimo, non esiste più nessun nuovo termine decadenziale in materia di richiesta di risarcimento del danno da sinistro stradale poiché non è stata convertita neppure la modifica all’art. 2947 c.c. secondo il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni [nulla di nuovo, nda ] In ogni caso il danneggiato decade dal diritto qualora la richiesta di risarcimento non venga presentata entro 3 mesi dal fatto dannoso, salvo i casi di forza maggiore .

La legge 9/2014 di conversione del decreto legge incide anche sui commi 7 e 8 dell’art. 1 del decreto legge Destinazione Italia relativi al rapporto tra la certificazione energetica e la disciplina della validità dei contratti di compravendita immobiliare nonché quelli di locazione sempre d’immobili andando a modificare il d.lgs. n. 192/2005 attuativo della direttiva comunitaria in materia di rendimento energetico nell’edilizia disciplinando anche le competenze dei certificatori e la loro indipendenza di giudizio. Orbene, nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione è inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici copia dell'attestato di prestazione energetica deve essere altresì allegata al contratto, tranne che nei casi di locazione di singole unità immobiliari. Sanzioni amministrative e non più civilistiche. L’aspetto innovativo e certamente più importante per i rischi che si corrono è l’apparato sanzionatorio previsto dalla legge. Se prima, infatti, poteva parlarsi addirittura di nullità del contratto rispetto al quale fosse stata omessa la consegna della certificazione, oggi le sanzioni sono amministrative di tipo pecuniario secondo il modello della legge 689/1981 . Ed infatti, sempre il nuovo comma 3 del d.lgs. 192/2005 prevede che in caso di omessa dichiarazione o allegazione, se dovuta, le parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000 la sanzione è da euro 1.000 a euro 4.000 per i contratti di locazione di singole unità immobiliari e, se la durata della locazione non eccede i tre anni, essa è ridotta alla metà”. L'accertamento e la contestazione della violazione saranno svolti dalla Guardia di Finanza o, all'atto della registrazione di uno dei contratti previsti dal presente comma, dall'Agenzia delle Entrate. Oggi, la legge di conversione nel confermare la disciplina inserisce un nuovo periodo nel comma 7 in base al quale si chiarisce che il pagamento della sanzione amministrativa non esenta comunque dall'obbligo di presentare la dichiarazione o la copia dell'attestato di prestazione energetica entro quarantacinque giorni . Quale sanzione per i vecchi contratti? Il decreto era poi intervento a regolare anche gli effetti temporali del passaggio delle sanzioni dall’invalidità dell’atto alla sanzione amministrativa pecuniaria. Ed infatti, prevede che su richiesta di almeno una delle parti o di un suo avente causa, la stessa sanzione amministrativa di cui al comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 192 del 2005 si applica altresì ai richiedenti, in luogo di quella della nullità del contratto anteriormente prevista, per le violazioni del previgente comma 3-bis dello stesso articolo 6 commesse anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, purché' la nullità del contratto non sia già stata dichiarata con sentenza passata in giudicato”. Secondo la Relazione illustrativa in questo modo, senza pregiudizio del principio di irretroattività delle sanzioni ammnistrative per l’espressa istanza in tal senso dei soggetti interessati [in realtà rispettato se fossero state entrambe le parti a chiedere la conversione della sanzione, nda ] si disinnesca il gravissimo pericolo per la certezza del commercio giuridico che era insito nella previgente sanzione di nullità contrattuale, per sua natura idonea a propagarsi senza limiti [ma non avrebbero operato le norme in materia di trascrizione?, nda ] in danno di ogni successivo acquirente del medesimo bene . Annunci. Da ultimo, per quanto più rileva in questa sede, la legge di conversione prevede che nel caso di offerta di vendita o di locazione, ad eccezione delle locazioni degli edifici residenziali utilizzati meno di quattro mesi all'anno , i corrispondenti annunci tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali riportano gli indici di prestazione energetica dell'involucro e globale dell'edificio o dell'unita' immobiliare e la classe energetica corrispondente” in neretto la parte aggiunta dalla legge di conversione, nda .

La legge n. 9/2014 apporta soltanto qualche modifica al comma 9 dell’art. 1 del decreto legge Destinazione Italia in materia di condominio sopprimendo, come vedremo, la lettera b e lasciando inalterato tutto il resto. Vediamo, quindi, quali sono le disposizioni normative contenute nel comma 9, oltre all’attribuzione al Ministero della giustizia della competenza ad emanare un regolamento contenente i requisiti necessari per esercitare l’attività di formazione degli amministratori di condominio nonché i criteri, i contenuti e le modalità di svolgimento dei corsi della formazione iniziale e periodica prevista in capo agli amministratori di condominio. Contenimento del consumo e delibere. Orbene, iniziando proprio dalla modifica apportata dalla legge di conversione è da dire che è stata abrogata la modifica secondo cui il d.l. aveva modificato l’art. 1120, comma 2, n. 2 c.c. sopprimendo dal relativo elenco le parole per il contenimento del consumo energetico degli edifici . In sede di primo commento si era rilevato che con riferimento a quella disposizione non era chiaro in che cosa avrebbe dovuto consistere il maggior favore forse che quanto necessario per il contenimento del consumo energetico non avrebbe necessitato della maggioranza degli intervenuti e la maggioranza del valore dell’immobile? Anagrafe condominiale e sicurezza delle parti comuni. Passando, ora, alle conferme ricordiamo che il d.l. aveva modificato il n. 6 dell’art. 1130 c.c. relativo all’anagrafe del condominio. In particolare il testo specifica ora che ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza deve essere inteso come relativo soltanto dalle parti comuni dell'edificio . Fondo appalti. Ulteriore intervento sulla disciplina condominiale peraltro da poco modificata riguarda lo speciale fondo per i lavori di manutenzione straordinaria e per le innovazioni previsto dall’art. 1135 comma 1, n. 4. Con quella norma era stato previsto che l’assemblea provvede alle opere di manutenzione straordinaria e alle innovazioni, costituendo obbligatoriamente un fondo speciale di importo pari all'ammontare dei lavori. Il decreto intendendo superare eventuali ritrosie nel deliberare i lavori a causa della difficoltà di reperire immediatamente i fondi necessari, aveva precisato che se i lavori devono essere eseguiti in base a un contratto che ne prevede il pagamento graduale in funzione del loro progressivo stato di avanzamento, il fondo può essere costituito in relazione ai singoli pagamenti dovuti” il fondo resta, quindi, obbligatorio. Sanzioni per violazione del regolamento condominiale. Da ultimo, ricordiamo che è prevista la competenza dell’assemblea in ordine all’irrogazione delle sanzioni derivanti dalla violazione del regolamento condominiale. Ed infatti è stato modificato l’art. 70 disp. Att. c.c. che prevede oggi che l’irrogazione della sanzione è deliberata dall'assemblea con le maggioranze di cui al secondo comma dell'articolo 1136 del Codice .