



fallimento | 17 Ottobre 2017
La riforma del fallimento incide sulla tutela degli acquirenti di immobili da costruire
di Donato Palombella - Giurista d'impresa



Lo scorso 11 ottobre il Senato ha approvato il ddl S.2681 contenente la Delega al Governo per la riforma delle “discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza”. In altre parole si tratta della tanta attesa riforma della legge fallimentare. In questa sede ci limiteremo a soffermarci sull'art. 12 dedicato alle «garanzie in favore degli acquirenti degli immobili da costruire», tema reso ancor più attuale dalla crisi economica che ha colpito il settore immobiliare imponendo precise tutele a favore dell'acquirente. Tradizionalmente, nel nostro Paese, l'acquisto di una casa è percepito come un “salvadanaio” destinato a contenere i risparmi delle famiglie, di qui l'esigenza di tutelare la posizione dell'acquirente garantendo, suo tramite, due diritti costituzionali: il risparmio e l'accesso alla casa. I fallimenti delle imprese di costruzione, complice la crisi economica, continuano a ingoiare i risparmi delle famiglie italiane già strangolate dalla congiuntura mentre il Fondo di garanzia, gestito dalla Con.S.A.P.. non rappresenta una valida soluzione. Vista la rilevanza degli interessi in gioco, sia dal punto di vista sociale, che economico, appare evidente l’interesse degli addetti ai lavori.
— Arriviamo ai nostri giorni: la riforma del fallimento






- Il prezzo della vendita viene versato al notaio
- Il locatore deve motivare adeguatamente la disdetta della locazione commerciale
- Del mutuo travestito da apertura di credito
- Quando il contratto di fornitura è assimilabile al subappalto
- Acquisto di case popolari, il trasferimento della proprietà avviene con la stipula del contratto




Network Giuffrè



















