RASSEGNA DELLE SEZIONI UNITE DELLA CASSAZIONE

SEZ. UNITE SENTENZA DEL 23 FEBBRAIO 2021, N. 4845 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE RICORSO PER - PROCEDIMENTO - IN GENERE. Soppressione ex lege dell’agente di riscossione ex art. 1 d.l. n. 193 del 2016 - Successione dell'Agenzia delle Entrate - Proposizione di ricorso per cassazione avverso sentenza pronunciata nei confronti dell’agente originariamente parte in causa - Ultrattività del mandato conferito al difensore nel giudizio di merito - Esclusione - Conseguenze. In tema di giudizio di legittimità, la notifica del ricorso al successore ex lege dell'agente della riscossione già parte in causa, cioè alla sopravvenuta Agenzia delle Entrate-Riscossione - è invalida se eseguita al difensore nominato dal precedente agente della riscossione, perché l'ultrattività del mandato in origine conferito prima dell'istituzione del nuovo Ente non opera, ai fini della ritualità della notifica del ricorso, essendo la cessazione dell'originario agente della riscossione ed il subentro automatico del suo successore disposti da una norma di legge, l'art. 1 del d.l. n. 193 del 2016 tale invalidità, tuttavia, integra una nullità, suscettibile di sanatoria, vuoi per spontanea costituzione dell'Agenzia, vuoi a seguito della rinnovazione di quella notificazione, da eseguirsi, ove non già avvenuta, all'Agenzia stessa nella sua sede o al suo indirizzo di posta elettronica certificata. In precedenza, le stesse SU, si erano espresse in modo parzialmente difforme. Si veda Cass. Sez. U - , Ordinanza interlocutoria n. 2087 del 2020 In tema di giudizio di legittimità, l'ultrattività del mandato in origine conferito al difensore dell'agente della riscossione, nominato e costituito nel giudizio concluso con la sentenza oggetto del ricorso per cassazione, non opera, ai fini della ritualità della notifica del ricorso avverso la sentenza pronunciata nei confronti dell'agente della riscossione originariamente parte in causa, poiché la cessazione di questo e l'automatico subentro del successore sono disposti da una norma di legge, quale il d.l. n. 193 del 2016 pertanto, la notifica del ricorso eseguita al suo successore ex lege , cioè l'Agenzia dell'entrate - Riscossione, nei confronti di detto originario difensore è invalida ma tale invalidità integra una mera nullità, suscettibile di sanatoria, vuoi per spontanea costituzione dell'agenzia stessa, vuoi a seguito della rinnovazione dell'atto introduttivo del giudizio da ordinarsi -in caso carenza di attività difensiva della parte intimata - ai sensi dell'art. 291 c.p.c. presso la competente avvocatura dello Stato da indentificarsi nell'Avvocatura generale in Roma. SEZ. UNITE SENTENZA DEL 26 FEBBRAIO 2021, N. 5425 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO CONDIZIONE DELLO . Protezione internazionale - Audizione del richiedente - Delega - Dal giudice designato per la trattazione al giudice onorario - Nullità del procedimento - Esclusione. Non è affetto da nullità il procedimento nel cui ambito un giudice onorario di tribunale, su delega del giudice professionale designato per la trattazione del ricorso, abbia proceduto all'audizione del richiedente la protezione ed abbia rimesso la causa per la decisione al collegio della Sezione specializzata in materia di immigrazione, atteso che, ai sensi dell'art 10, commi 10 e 11, del d.lgs. n. 116 del 2017, tale attività rientra senza dubbio tra i compiti delegabili al giudice onorario in considerazione della analogia con l'assunzione dei testimoni e del carattere esemplificativo dell'elencazione ivi contenuta. Si richiama Cass, Sez. 1 - , Ordinanza n. 22968 del 2020 Nelle controversie in materia di protezione internazionale, l'audizione del richiedente può essere delegata al singolo giudice che compone il collegio perché, a norma dell'art. 35 bis del d.lgs. n. 25 del 2008, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 737 e ss. c.c., potendo pertanto l'istruttoria essere demandata a un solo giudice che poi sottoporrà le risultanze acquisite alla valutazione dell'organo decidente, senza che ciò violi il principio di immutabilità del giudice, operante soltanto una volta che sia iniziata la fase di discussione della causa. SEZ. UNITE ORDINANZA DEL 26 FEBBRAIO 2021, N. 5513 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE. Occupazione di area privata da parte della P.A. - Domanda anche risarcitoria del privato - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Domanda riconvenzionale di usucapione dell’area - Giurisdizione del giudice ordinario - Fondamento. In tema di espropriazione per pubblica utilità, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario l'accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà del fondo occupato - oggetto della domanda riconvenzionale proposta dalla P.A. -, quale conseguenza non già riconducibile al pregresso esercizio del potere autoritativo bensì meramente occasionale, atteso che, tra quel potere e questo effetto intercorre, necessariamente, la interversio possessionis , dalla detenzione qualificata al possesso, dell'occupante, ferma restando la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulla domanda, anche risarcitoria, relativa all'occupazione preordinata all'espropriazione. Si richiama Cass. Sez. U - , Ordinanza n. 17110 del 2017 In tema di espropriazione per pubblica utilità, sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. g , dell’all. 1 al d.lgs. n. 104 del 2010, allorquando il comportamento della P.A., cui si ascrive la lesione, sia la conseguenza di un assetto di interessi conformato da un originario provvedimento ablativo, legittimo o illegittimo, ma comunque espressione di un potere amministrativo in concreto esistente, cui la condotta successiva si ricollega in senso causale. Pertanto, poiché, diversamente dalla mancata retrocessione del fondo occupato, l’eventuale usucapione della proprietà di quest'ultimo non è immediatamente riconducibile al pregresso esercizio del potere espropriativo, ma ne costituisce una conseguenza meramente occasionale atteso che, tra quel potere e questo effetto intercorre, necessariamente, la interversio possessionis , dalla detenzione qualificata al possesso, dell'occupante , il relativo suo accertamento appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. SEZ. UNITE SENTENZA DEL 4 MARZO 2021, N. 6004 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE. Svolgimento di attività incompatibili con la funzione giudiziaria - Illecito ex art. 3, comma 1, lett. d , del d.lgs. n. 109 del 2006 - Rinvio all'art. 16 r.d. n. 12 del 1941 - Effetti - Delimitazione legislativa delle attività vietate - Circolare del C.S.M. sugli incarichi extragiudiziari - Portata integrativa o interpretativa della disciplina di legge - Esclusione - Conseguenze. Il perimetro dell'illecito disciplinare, consistente nello svolgimento di attività incompatibili con la funzione giudiziaria, è definito esclusivamente dall'art. 16, comma 1, del r.d. n. 12 del 30 gennaio 1941, in quanto richiamato espressamente dall'art. 3, comma 1, lett. d , del d.lgs. n. 109 del 2006, non potendo l'attività di normazione secondaria espletata dal C.S.M. innovare o integrare la portata delle attività vietate, né restringerne l'ambito applicativo. Ne consegue che pur essendo previsto, nella circolare che disciplina gli incarichi extragiudiziari, il divieto di partecipazione, sotto qualsiasi forma ed indipendentemente dalle caratteristiche dimensionali, alla gestione economica, organizzativa e scientifica delle scuole private di preparazione a concorsi o esami per l'accesso alla magistratura, non può ritenersi esclusa dall'illecito disciplinare configurato nell'art. 16, comma 1 del r.d. n. 12 del 1941, la condotta di partecipazione attiva alla gestione organizzativa e scientifica con esclusione della gestione economica. Si richiama Cass. Sez. U, Sentenza n. 27493 del 2013 Con riferimento agli incarichi extragiudiziari, tra la disposizione di cui all'art. 16, secondo comma, del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, secondo cui i magistrati non possono accettare incarichi di qualsiasi specie senza l'autorizzazione del Consiglio superiore della magistratura, e quella - applicabile anche ai magistrati - contenuta nell'art. 53 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, in base alla quale i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza comma 7 , esiste un rapporto di coordinamento e integrazione, atteso che l'esistenza per i dipendenti pubblici di una previsione generale che consente lo svolgimento di incarichi non retribuiti non esclude per i magistrati la potestà autorizzatoria dell'organo di autogoverno ai fini della verifica in concreto delle ragioni connesse al prestigio della magistratura e alla funzionalità dell'ufficio giudiziario.