RASSEGNA DELLE SEZIONI CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZ. I ORDINANZA DEL 30 LUGLIO 2020,N. 16410 FAMIGLIA MATRIMONIO SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI EFFETTI PROVVEDIMENTI PER I FIGLI IN GENERE. Posizione del minore nei procedimenti giudiziari che lo riguardano Parte in senso formale Esclusione Parte in senso sostanziale Sussiste Conseguenze Audizione obbligatoria Fondamento Fattispecie. In generale i minori, nei procedimenti giudiziari che li riguardano, non possono essere considerati parti formali del giudizio, perché la legittimazione processuale non risulta attribuita loro da alcuna disposizione di legge essi sono, tuttavia, parti sostanziali, in quanto portatori di interessi comunque diversi, quando non contrapposti, rispetto ai loro genitori. La tutela del minore, in questi giudizi, si realizza mediante la previsione che deve essere ascoltato, e costituisce pertanto violazione del principio del contraddittorio e dei diritti del minore il suo mancato ascolto, quando non sia sorretto da un'espressa motivazione sull'assenza di discernimento, tale da giustificarne l'omissione. La S.C. ha dettato il principio in giudizio nel quale i nonni del minore, che domandavano di essere ammessi ad incontrarlo, avevano contestato la nullità della sentenza a causa della mancata nomina di un difensore del minore, critica respinta, e della sua mancata audizione, censura che è stata invece accolta, con rinvio al giudice dell'appello . Si richiamano i Sez. U, Sentenza n. 22238 del 2009 L'audizione dei minori, già prevista nell'articolo 12 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, è divenuta un adempimento necessario, nelle procedure giudiziarie che li riguardino, ed in particolare in quelle relative al loro affidamento ai genitori, ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996, ratificata con la legge n. 77 del 2003, e dell'articolo 155-sexies cod. civ., introdotto dalla legge n. 54 del 2006, salvo che l'ascolto possa essere in contrasto con gli interessi superiori del minore. Costituisce, pertanto violazione del principio del contraddittorio e dei principi del giusto processo il mancato ascolto che non sia sorretto da espressa motivazione sull'assenza di discernimento che ne può giustificare l'omissione, in quanto il minore è portatore d'interessi contrapposti e diversi da quelli del genitore, in sede di affidamento e diritto di visita e, per tale profilo, è qualificabile come parte in senso sostanziale. ii Sez. 1 ,Sentenza n. 5256 del 2018 Nei giudizi riguardanti l'adozione di provvedimenti limitativi, ablativi o restitutivi della responsabilità genitoriale, riguardanti entrambi i genitori, l'articolo 336, quarto comma, c.c., così come modificato dall'articolo 37, comma 3 l. n. 149 del 2001, richiede la nomina di un curatore speciale, ex articolo 78 c.p.c., ove non sia stato nominato un tutore provvisorio, sussistendo un conflitto d'interessi verso entrambi i genitori. Ne consegue che, nell'ipotesi in cui non si sia provveduto a tale nomina, ilprocedimento deve ritenersi nullo ex articolo 354 primo comma c.p.comma con rimessione della causa al primo giudice perché provveda all'integrazione del contraddittorio. iii Sez. 1 , Ordinanza n. 12018 del 2019 L'audizione dei minori, già prevista nell'articolo 12 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, è divenuta un adempimento necessario nelle procedure giudiziarie che li riguardino ed, in particolare, in quelle relative al loro affidamento ai genitori, ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996, ratificata con la l. n. 77 del 2003, nonché dell'articolo 315-bis c.comma introdotto dalla l. n. 219 del 2012 e degli artt. 336-bis e 337-octies c.comma inseriti dal d.lgs. n. 154 del 2013, che ha altresì abrogato l'articolo 155-sexies c.c. . Ne consegue che l'ascolto del minore di almeno dodici anni, e anche di età minore ove capace di discernimento, costituisce una modalità, tra le più rilevanti, di riconoscimento del suo diritto fondamentale ad essere informato e ad esprimere le proprie opinioni nei procedimenti che lo riguardano, nonché elemento di primaria importanza nella valutazione del suo interesse . SEZ. I ORDINANZA DEL 31 LUGLIO 2020 N. 16556 SOCIETA' DI PERSONE FISICHE NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI SOCIETA' SEMPLICE SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO SOCIALE LIMITATAMENTE A UN SOCIO IN GENERE. Società in nome collettivo Morte del socio Domanda di liquidazione della quota da parte degli eredi Legittimazione passiva esclusiva della società Sussistenza Citazione in giudizio di tutti i soci in luogo della società Regolare instaurazione del contraddittorio Configurabilità Condizioni Limiti. In tema di società in nome collettivo, con riferimento alla domanda di liquidazione della quota da parte degli eredi del socio defunto ai sensi dell'articolo 2284 c.c., il necessario contraddittorio nei confronti della società, titolare esclusiva della legittimazione passiva, può ritenersi regolarmente instaurato anche nel caso in cui sia convenuta in giudizio non la società, ma tutti i suoi soci, ove risulti accertato, attraverso l'interpretazione della domanda e con apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito, che l'attore abbia proposto l'azione nei confronti della società per far valere il proprio credito vantato contro di essa. ARBITRATO LODO SENTENZA ARBITRALE IMPUGNAZIONE PER NULLITA' IN GENERE. Collegio arbitrale Difetto di potestasiudicandi Rilevabilità d'ufficio anche in sede di giudizio di cassazione Condizioni e limiti. Il difetto di potestasiudicandi del collegio decidente, comportando un vizio insanabile del lodo, può essere rilevato di ufficio nel giudizio di impugnazione, anche in sede di legittimità, con il solo limite del giudicato, indipendentementedalla sua precedente deduzione nella fase arbitrale soltanto qualora derivi dalla nullità del compromesso o della clausola compromissoria. Il primo principio è conforme a Cass.Sez. 1, Sentenza n. 5248 del 2012 In tema di società in nome collettivo, con riferimento alla domanda di liquidazione della quota da parte degli eredi del socio defunto ai sensi dell'articolo 2284 cod. civ., il necessario contraddittorio nei confronti della società, titolare esclusiva della legittimazione passiva, può ritenersi regolarmente instaurato anche nel caso in cui sia convenuta in giudizio non la società, ma tutti i suoi soci, ove risulti accertato, attraverso l'interpretazione della domanda e con apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito, che l'attore abbia proposto l'azione nei confronti della società per far valere il proprio credito vantato contro di essa . Il secondo, a sua volta, a Cass.Sez. 1, Sentenza n. 10132 del 2006 Il difetto di potestasiudicandi del collegio decidente, comportando un vizio insanabile del lodo, può essere rilevato di ufficio nel giudizio di impugnazione, anche in sede di legittimità, con il solo limite del giudicato, indipendentemente dalla sua precedente deduzione nella fase arbitrale soltanto qualora derivi dalla nullità del compromesso o della clausola compromissoria . SEZ. I ORDINANZA DEL 31 LUGLIO 2020,N. 16553 ARBITRATO LODO SENTENZA ARBITRALE IMPUGNAZIONE PER NULLITA' CASI DI NULLITA'. Pronuncia degli arbitri secondo equità Conseguenze ai fini dell'impugnazione per nullità del lodo Impugnazione per erroresin iudicando Inammissibilità. É preclusa, ai sensi dell'articolo 829, comma 2, ultima parte, comma p.c., l'impugnazione per nullità del lodo di equità per violazione delle norme di diritto sostanziale, o, in generale, per erroresin iudicando , che non si traducano nell'inosservanza di norme fondamentali e cogenti di ordine pubblico, dettate a tutela di interessi generali e perciò non derogabili dalla volontà delle parti, né suscettibili di formare oggetto di compromesso. Principio conforme a quello enunciato da Cass.Sez. 1, Sentenza n. 16755 del 2013 Gli arbitri autorizzati a pronunciare secondo equità sono svincolati, nella formazione del loro convincimento, dalla rigorosa osservanza delle regole del diritto oggettivo, avendo facoltà di utilizzare criteri, principi e valutazioni di prudenza e opportunità che appaiano i più adatti ed equi, secondo la loro coscienza, per la risoluzione del caso concreto, restando così preclusa, ai sensi dell'articolo 829, comma secondo, ultima parte, cod. procomma civ., l'impugnazione per nullità del lodo di equità per violazione delle norme di diritto sostanziale, o, in generale, per erroresin iudicando , che non si traducano nell'inosservanza di norme fondamentali e cogenti di ordine pubblico, dettate a tutela di interessi generali e perciò non derogabili dalla volontà delle parti, né suscettibili di formare oggetto di compromesso. SEZ. I ORDINANZA DEL 5 AGOSTO 2020,N. 16700 OPERE PUBBLICHE APPALTO DI PREZZO CONTABILITA' DEI LAVORI – RISERVE. Appalto di opere pubbliche Rapporti di dare e avere Prova Onere della riserva Eccezioni Comportamenti dolosi o gravemente colposi della P.A. Prova per testi Possibilità Sussistenza Fattispecie . In tema di appalto di opere pubbliche, l'onere della riserva posto a carico dell'appaltatore si estende a tutte le pretese incidenti sul compenso complessivamente dovuto, ad eccezione dei comportamenti dolosi o gravemente colposi dell'Amministrazione nell'esecuzione di adempimenti amministrativi, quando non incidano direttamente sull'esecuzione dell'opera e risultino quindi indifferenti rispetto alle finalità delle riserve. In tale ultimo caso, dunque, trova applicazione la specifica eccezione al divieto di prova per testimoni, prevista dall'articolo 2724, n. 2, c.c., nel caso di impossibilità morale o materiale di procurarsi una prova scritta, eccezione che invece, in tema di riserve, cede, in forza del successivo articolo 2725 c.c., rispetto ad ogni prescrizione di forma che la legge imponga per il documento di cui abbia a trattarsi. Nella specie la S.C. ha ritenuto che la pretesa dell'appaltatore relativa al risarcimento del danno cagionato dal comportamento illecito dell'ente committente, che avrebbe indotto l'appaltatore ad astenersi dall'iscrizione delle riserve, sia sottratta all'onere della loro preventiva formulazione . Si richiama Cass.Sez. 1, Sentenza n. 6131 del 2014 In tema di appalti pubblici, la contabilità dei lavori è disciplinata da regole rigide e pertanto la forma scritta si impone per tutti gli atti del rapporto, con la conseguenza che è inammissibile la prova orale. In applicazione di tale principio la S.C. ha confermato la decisione del giudice di merito che non aveva ammesso alcuna prova testimoniale con riferimento alle riserve apposte sullo stato finale . SEZ. I ORDINANZA DEL 5 AGOSTO 2020,N. 16701 DELIBAZIONE GIUDIZIO DI SENTENZE ARBITRALI STRANIERE. Produzione del compromesso in originale o copia autentica Presupposto processuale Configurabilità Conseguenze Produzione nel corso del giudizio di opposizione Ammissibilità Esclusione Fattispecie. In tema di riconoscimento del lodo arbitrale estero, la produzione del compromesso, in originale o in copia autentica, contestualmente alla proposizione della domanda, prescritta dall'articolo 4 della Convenzione di New Yorkdel 10 giugno 1958 resa esecutiva con la l. n. 62 del 1968 e dall'articolo 839 c.p.c., configura non già una condizione dell'azione ma un presupposto processuale necessario per la valida instaurazione del giudizio che deve pertanto sussistere, quale requisito formale di procedibilità della domanda al momento dell'instaurazione del procedimento, e deve essere rilevato d'ufficio dal giudice. In applicazione di tale principio la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che in mancanza della produzione del compromesso aveva ritenuto sufficiente il richiamo ai ricorsi proposti ex articolo 839 c.p.comma ove si dava atto della produzione di copia conforme dei contratti di vendita stipulati tra le parti . In senso conforme, Cass.Sez. 1, Sentenza n. 17291 del 2009 In tema di riconoscimento dell'efficacia del lodo arbitrale estero, la produzione del compromesso, in originale o in copia autentica, contestualmente alla proposizione della domanda, prescritta dall'articolo 4 della Convenzione di New York del 10 giugno 1958 resa esecutiva con legge 19 gennaio 1968, n. 62 e dall'articolo 839, secondo comma, cod. procomma civ., configura non già una condizione dell'azione, ma un presupposto processuale, necessario per la valida introduzione del giudizio, che deve pertanto sussistere, quale requisito formale di procedibilità della domanda, al momento dell'instaurazione del procedimento. e non può essere integrata mediante il deposito del documento nel giudizio di opposizione al decreto emesso dal presidente della corte d'appello, non essendo soggetta alla disciplina dettata dall'articolo 184 cod. procomma civ. per la produzione di documenti. In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva rigettato l'opposizione al decreto, in quanto la corte d'appello, rilevato che al ricorso era stata allegata una copia del compromesso recante una certificazione di conformità all'originale proveniente da persona non identificabile, aveva rimesso la causa in istruttoria, per consentire all'opposto la produzione dell'originale o di una copia conforme . SEZ. I ORDINANZA DEL 5 AGOSTO 2020,N. 16698 FAMIGLIA MATRIMONIO SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI GIUDIZIALE IN GENERE. Intollerabilità della convivenza Nozione Concezione soggettiva Disaffezione di uno solo dei coniugi Sufficienza Oggettiva apprezzabilità giuridica Necessità Fattispecie. In tema di separazione personale dei coniugi, la condizione di intollerabilità della convivenza deve essere intesa in senso soggettivo, non essendo necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco di una sola delle parti, che sia verificabile in base a fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze negative del tentativo di conciliazione,dovendosi ritenere venuto meno, al ricorrere di tali evenienze, quel principio del consenso che caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale. In senso conforme, Cass.Sez. 1, Sentenza n. 8713 del 2015 Ai sensi dell'articolo 151 cod. civ. la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza, intesa come fatto psicologico squisitamente individuale, riferibile alla formazione culturale, alla sensibilità e al contesto interno della vita dei coniugi, purché oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere da una condizione di disaffezione al matrimonio di una sola delle parti, che renda incompatibile la convivenza e che sia verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione, a prescindere da qualsivoglia elemento diaddebitabilità. Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso ogni addebito alla moglie, dando conto dello stato di depressione in cui ella era piombata, sfociato in un tentativo di suicidio, così ampiamente motivando sull'intollerabilità della convivenza coniugale . SEZ. I ORDINANZA DEL 5 AGOSTO 2020, N. 16702 RISARCIMENTO DEL DANNO COMPENSATIO LUCRI CUM DANNO . Compensatiolucricumdamno Detraibilità del vantaggio conseguito dal danneggiato Condizioni Criterio di adeguata causalità Applicazione Considerazione di vantaggi indipendenti dalla serie causale dell'illecito Esclusione Fattispecie. L'applicazione del principio della compensatiolucricumdamno richiede che il vantaggio conseguito dal danneggiato rientri nella serie causale dell'illecito, da ricostruirsi secondo un criterio adeguato di causalità, dovendosene quindi escludere l'applicazione allorché il vantaggio si presenti come il frutto di scelte autonome e del sacrificio del danneggiato, o come l'effetto di un evento che si sarebbe in ogni caso prodotto, indipendentemente dal momento in cui si è verificato l'illecito, o comunque nell'ipotesi in cui il beneficio trovi altrove la sua fonte e nell'illecito solo un coefficiente causale. Nella specie, la S.C. ha condiviso la decisione della corte territoriale di escludere che nella liquidazione del danno derivante dall'inadempimento di un contratto preliminare si dovesse tenere conto del risarcimento dovuto da una società terza per il mancato rilascio del medesimo immobile promesso in vendita, alla scadenza di un contratto di comodato stipulato con il promittente venditore . In senso conforme, Cass.Sez. U , Sentenza n. 12564 del 2018 Dal risarcimento del danno patrimoniale patito dal familiare di persona deceduta per colpa altrui non deve essere detratto il valore capitale della pensione di reversibilità accordata dall'Inps al familiare superstite in conseguenza della morte del congiunto, trattandosi di una forma di tutela previdenziale connessa ad un peculiare fondamento solidaristico e non geneticamente connotata dalla finalità di rimuovere le conseguenze prodottesi nel patrimonio del danneggiato per effetto dell'illecito del terzo . SEZ. I ORDINANZA DEL 5 AGOSTO 2020,N. 16707 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI FALLIMENTO CESSAZIONE CONCORDATO FALLIMENTARE OMOLOGAZIONE GIUDIZIO DI IN GENERE. Concordato fallimentare – Richiesta di omologazione – Mancato deposito nel termine ex artt. 129 e 26 l.fall. – Effetti – Improcedibilità. In tema di omologazione del concordato fallimentare, se è vero che in difetto di opposizioni il tribunale è esonerato dal condurre un'istruttoria sul merito della proposta, tuttavia, il decreto di omologazione non costituisce l'unico ed indefettibile esito della procedura, ben potendo il tribunale, qualora sia sollevata l'eccezione del difetto di regolarità del giudizio, anche sub specie di intempestività della domanda, decidere per la non omologazione. Ne consegue, pertanto, che, ai sensi dell'articolo 26 l.fall. cui lo stesso articolo 129 comma 3 l.fall. rimanda, qualora nel termine di dieci giorni dalla comunicazione dell'approvazione della proposta da parte dei creditori non sia depositata la richiesta di omologazione, la relativa domanda deve essere dichiarata, anche d'ufficio, improcedibile. Si veda Cass.Sez. 1, Sentenza n. 3274 del 2011 Il procedimento per l'omologazione del concordato fallimentare come disciplinato dall'articolo 129 leggefall., nel testo introdotto dal d.lgs. 9 gennaio, n. 5 non prevede l'impulso d'ufficio, bensì l'iniziativa di parte, mediante ricorso ex articolo 26 leggefall., rispetto alla quale, fissando il giudice delegato il solo termine per la presentazione delle opposizioni, appare ragionevole ritenere in assenza di previsione più specifica che il proponente gode non già dello stesso termine particolare e, quindi, derogatorio, assegnato agli interessati all'opposizione, bensì del termine di dieci giorni dalla comunicazione dell'approvazione, previsto dal cit. articolo 26, in virtù del richiamo complessivo allo speciale giudizio camerale che il riferimento a tale norma comporta . SEZ. I ORDINANZA DEL 5 AGOSTO 2020,N. 16706 CONTRATTI IN GENERE INVALIDITA' NULLITA' DEL CONTRATTO IN GENERE. Imprenditore insolvente Contratto di finanziamento stipulato in violazione dei propri doveri Conseguenze Nullità Fondamento . In sede di insinuazione al passivo del fallimento, deve ritenersi nullo ex articolo 1418 c.comma il titolo negoziale dissimulante un negozio di finanziamento nella specie erogato in più tranches a fronte di forniture non eseguite stipulato dall'imprenditore insolvente, in violazione del dovere di richiedere senza indugio il fallimento o comunque di non aggravare il dissesto dell'impresa con operazioni dilatorie, in quanto contrario a norme imperative, in particolare di natura penale, quali il divieto di aggravare il dissesto e di ordine pubblico economico, integrando la relativa stipula una fattispecie di reato articolo 217, comma 1, n. 4,l.fall. , di cui è chiamato a rispondere, a titolo di concorso, anche il finanziatore. OBBLIGAZIONI IN GENERE OBBLIGAZIONI CONTRARIE AL BUON COSTUME. Art. 2035 c.comma Solutiretentio Ambito applicativo Finanziamento di impresa in stato di decozione Contrarietà al buon costume Condizioni. Ai fini dell'applicazione della solutiretentio prevista dall'articolo 2035 c.c., le prestazioni contrarie al buon costume non sono soltanto quelle che contrastano con le regole della morale sessuale o della decenza, ma sono anche quelle che non rispondo ai principi e alle esigenze etiche costituenti la morale sociale in un determinato ambiente e in un certo momento storico, dovendosi pertanto ritenere contraria al buon costume, e come tale irripetibile, l'erogazione di somme di denaro in favore di un'impresa già in stato di decozione integrante un vero e proprio finanziamento, che consente all'imprenditore di ritardare la dichiarazione di fallimento, incrementando l'esposizione debitoria dell'impresa trattandosi di condotta preordinata alla violazione delle regole di correttezza che governano le relazioni di mercato e alla costituzione di fattori di disinvolta attitudine predatoria nei confronti di soggetti economici in dissesto. Con riferimento al primo dei due principi si richiama a Sez. 2, Sentenza n. 2860 del2008 Ilcontratto stipulato per effetto diretto della consumazione di un reato nella specie, circonvenzione d'incapace, punito dall'articolo 643 cod.pen. deve essere dichiarato nullo ai sensi dell'articolo 1418 cod. civ. per contrasto con norma imperativa, giacché va ravvisata una violazione di disposizioni di ordine pubblico in ragione delle esigenze di interesse collettivo sottese alla tutela penale, trascendenti quelle di mera salvaguardia patrimoniale dei singoli contraenti perseguite dalla disciplina sulla annullabilità dei contratti. b Sez.2 , Sentenza n. 18016 del 2018 In tema di cause di nullità del negozio giuridico, per aversi contrarietà a norme penali ai sensi dell'articolo 1418 c.c., occorre che il contratto sia vietato direttamente da tali norme, nel senso che lasua stipulazione integri reato, mentre non rileva il divieto che colpisca soltanto un comportamento materiale delle parti e, meno che mai, di una sola di esse . Con riguardo al terzo, si vedano i Sez. 1 , Ordinanza n. 25631 del 2017 La nozione di prestazione non ripetibile di cui all’articolo 2035 c.c., non si identifica con un dato materiale, qual è la ripetibilità in concreto della prestazione, bensì con un dato giuridico, nel senso che la prestazione fornita non può formare oggetto di obbligazione restitutoria, in favore di chi sia stato partecipe del negozio immorale, in quanto fondata su un contratto illecito, non corrispondente, di conseguenza, ad un interesse giuridicamente tutelabile del creditore. ii Sez. L , Sentenza n. 2014 del2018 Ai fini dell'applicabilità della solutiretentio prevista dall'articolo 2035 c.c., la nozione di buon costume non si identifica soltanto con le prestazioni contrarie alle regole della morale sessuale o della decenza, ma comprende anche quelle contrastanti con i principi e le esigenze etiche costituenti la morale sociale in un determinato ambiente e in un certo momento storico pertanto, nell'ipotesi di simulazione assoluta di un rapporto di lavoro, non è ammessa la ripetizione delle somme versate a titolo di retribuzione ovvero di contribuzione, perché esclusivamente finalizzate a costituire il presupposto truffaldino per il conseguimento di benefici pensionistici indebiti. iii Sez. 6 3, Ordinanza n. 8169 del 2018 Ai fini dell'applicabilità della solutiretentio prevista dall'articolo 2035 c.comma la nozione di buon costume non si identifica soltanto con le prestazioni contrarie alle regole della morale sessuale o della decenza, ma comprende anche quelle contrastanti con i principi e le esigenze etiche costituenti la morale sociale in un determinato ambiente e in un certo momento storico pertanto, chi abbia versato una somma di denaro per l'ottenimento di un posto di lavoro nella specie, presso un istituto bancario , a prescindere dall'esito della trattativa immorale, non è ammesso a ripetere la prestazione, perché tale finalità, certamente contraria a norme imperative, è da ritenere anche contraria al buon costume . SEZ. I ORDINANZA DEL 5 AGOSTO 2020,N. 16708 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI FALLIMENTO EFFETTI SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE IN GENERE. Revocatoria fallimentare Fallimento dell'appaltatore Pagamento eseguito dal terzo pignorato in favore del subappaltatore Rilevanza della sospensione di cui all'articolo 118, comma 3, d.lgs. n. 163 del 2006 Esclusione Fondamento. Nell'ipotesi di fallimento dell'appaltatore, in caso di revocatoria fallimentare esercitata dal curatore per la declaratoria di inefficacia del pagamento eseguitodall'Amministrazione committente, quale terzo pignorato, nei confronti del subappaltatore, nessun rilievo assume la circostanza che la stazione appaltante abbia o meno opposto, quale condizione di esigibilità, la prerogativa della sospensione di cui all'articolo 118, comma 3, del d.lgs. n. 163 del 2006, assumendo invece valore assorbente la circostanza che la stessa si sia dichiarata debitrice nei confronti dell'appaltatore e, in quella veste , abbia ottemperato all'ordinanza di assegnazione del giudice dell'esecuzione. Si richiama Cass.Sez. U, Sentenza n. 5685 del 2020 In caso di fallimento dell'appaltatore di opera pubblica, il meccanismo delineato dall'articolo 118, comma 3, d.lgs. n. 163 del 2006 – che consente alla stazione appaltante di sospendere i pagamenti in favore dell'appaltatore, in attesa delle fatture dei pagamenti effettuati da quest'ultimo al subappaltatore – deve ritenersi riferito all'ipotesi in cui il rapporto di appalto sia in corso con un'impresa in bonis e, dunque, non è applicabile nel caso in cui, con la dichiarazione di fallimento, il contratto di appalto si scioglie ne consegue che al curatore è dovuto dalla stazione appaltante il corrispettivo delle prestazioni eseguite fino all'intervenuto scioglimento del contratto e che il subappaltatore deve essere considerato un creditore concorsuale dell'appaltatore come gli altri, da soddisfare nel rispetto della par condicio creditorum e dell'ordine delle cause di prelazione, senza che rilevi a suo vantaggio l'istituto della prededuzione ex articolo 111, comma 2,l.fall SEZ. I SENTENZA DEL 7 AGOSTO 2020,N. 16804 DELIBAZIONE GIUDIZIO DI DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE CONDIZIONI IN GENERE. Decisione di ripudio emanata all'estero da una autorità religiosa Riconoscimento in Italia Esclusione Fondamento Contrarietà all'ordine pubblico sostanziale e processuale. La decisione di ripudio emanata all'estero da un'autorità religiosa nella specie il tribunalesciaraiticopalestinese , seppure equiparabile, secondo la legge straniera, ad una sentenza del giudice statale, non può essere riconosciuta all'interno dell'ordinamento italiano, sotto il duplice profilo dell'ordine pubblico sostanziale violazione del principio di non discriminazione tra uomo e donna e dell'ordine pubblico processuale mancanza della parità difensiva e di un effettivo contraddittorio, oltre che di ogni accertamento sulla definitiva cessazione della comunione di vita tra i coniugi . Si vedano i Sez. U , Sentenza n. 12193 del 2019 In tema di riconoscimento dell'efficacia di un provvedimento giurisdizionale straniero, la compatibilità con l'ordine pubblico, ai sensi dell'articolo 64, comma 1, lett. g , della l. n. 218 del 1995, deve essere valutata non solo alla stregua dei princìpi fondamentali della Costituzionee di quelli consacrati nelle fonti internazionali e sovranazionali, ma anche del modo in cui detti princìpi si sono incarnati nella disciplina ordinaria dei singoli istituti e dell'interpretazione fornitane dalla giurisprudenza costituzionale e ordinaria, la cui opera di sintesi e ricomposizione dà forma a quel diritto vivente, dal quale non può prescindersi nella ricostruzione della nozione di ordine pubblico, quale insieme dei valori fondanti dell'ordinamento in un determinato momento storico. ii Sez. 1, Sentenza n. 11021 del 2013 In tema di riconoscimento di sentenze straniere, il concetto di ordine pubblico processuale è riferibile ai principi inviolabili posti a garanzia del diritto di agire e di resistere in giudizio, non anche alle modalità con cui tali diritti sono regolamentati o si esplicano nelle singole fattispecie, e ciò in ragione delle statuizioni della Corte di Giustizia le cui pronunce non solo il dispositivo ma anche i motivi portanti della decisione costituiscono l'interpretazione autentica del diritto dell'Unione europea e sono vincolanti per il giudice a quo . Ne consegue che anche il diritto di difesa tenuto conto degli orientamenti della Corte di Giustizia sentenza 2 aprile 1999, causa C-394/2007 non costituisce una prerogativa assoluta ma può soggiacere, entro certi limiti, a restrizioni. Nella specie la S.C. ha confermato la validità della delibazione della Corte di appello di una decisione dell'High Court inglese che, pur se resa senza contraddittorio, era stata però preceduta da un procedimento nel corso del quale il ricorrente aveva avuto la possibilità di partecipare attivamente alle fasi antecedenti l'emissione del provvedimento e di vedere esaminate le proprie ragioni . iii Sez. 1 , Ordinanza n. 12473 del 2018 La regola del diritto straniero secondo cui il divorzio può essere pronunciato senza la previa separazione personale dei coniugi, ed il decorso di un periodo di tempo adeguato a consentire loro di ritornare sulla decisione assunta, non costituisce ostacolo al riconoscimento in Italia della sentenza straniera per quanto concerne il rispetto dell'ordine pubblico, richiesto dall'articolo 64, comma 1, lett. g , della l. n. 218 del 1995, essendo a tal fine necessario, ma anche sufficiente, che il divorzio segua all'accertamento dell'irreparabile venir meno della comunione di vita tra i coniugi . SEZ. I ORDINANZA DEL 14 AGOSTO 2020,N. 17183 FAMIGLIA MATRIMONIO DIRITTI E DOVERI DEI CONIUGI EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E MANTENIMENTO DELLA PROLE IN GENERE. Mantenimento e assegnazione della casa coniugale In presenza di figli maggiorenni non indipendenti economicamente Presupposti Limiti. Ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, ovvero del diritto all'assegnazione della casa coniugale, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapportoall'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo o l'assegnazione dell'immobile, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori aspirazioni. FAMIGLIA MATRIMONIO DIRITTI E DOVERI DEI CONIUGI EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E MANTENIMENTO DELLA PROLE IN GENERE. Figli maggiorenni economicamente non autosufficienti Diritto al mantenimento a carico dei genitori Condizioni Onere della prova. Il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni. Il primo principio è conforme a Cass.Sez. 1, Sentenza n. 18076 del 2014 Ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, ovvero del diritto all'assegnazione della casa coniugale, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo o l'assegnazione dell'immobile, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori aspirazioni. Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto ingiustificata l'assegnazione della casa coniugale, di proprietà del marito, alla moglie sul mero presupposto, pur inserito in un contesto di crisi economica e sociale, dello stato di disoccupazione dei loro due figli, entrambi ultraquarantenni . In ordine al secondo, si richiama Cass.Sez. 6 1, Ordinanza n. 5088 del 2018 La cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto . SEZ. I ORDINANZA DEL 14 AGOSTO 2020,N. 17175 MANDATO CONTENUTO DEL MANDATO. Procura adnubendum” Contenuto del mandato Scelta del regime di separazione dei beni Validità Condizioni Fattispecie. La procura adnubendum costituisce uno strumento sostitutivo della simultanea presenza degli sposi avanti all'Ufficiale dello stato civile e di manifestazione del consenso alle nozze, che interviene tramite la volontà manifestata dal procuratore, sicché il mandato conferitogli in favore del regime patrimoniale della separazione dei beni, non è sufficiente all'instaurazione del detto regime, che richiede l'accordo di entrambi i nubendi. In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la decisione della corte di merito la quale aveva accertato che nessun accordo delle parti si era espressamente perfezionato nell'atto di celebrazione del matrimonio, tale da consentire di ritenere che le stesse avessero inteso derogare al regime legale di comunione dei beni . Conforme Cass. n. 569/1975,Rv. 373879-01 . FAMIGLIA MATRIMONIO RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI COMUNIONE LEGALE IN GENERE. Regime di comunione legale dei coniugi Acquisto di un bene in regime di separazione Stipulazione di convenzione matrimoniale Necessità Fondamento . I coniugi in regime di comunione legale, al fine di effettuare l'acquisto anche di un solo bene in regime di separazione, sono tenuti a stipulare previamente una convenzione matrimoniale derogatoria del loro regime ordinario, ai sensi dell'articolo 162 c.c., sottoponendola alla specifica pubblicità per essa prevista, non essendo, per converso, sufficiente una esplicita indicazione contenuta nell'atto di acquisto, posto che questo non viene sottoposto alla pubblicità delle convenzioni matrimoniali, unico strumento che conferisce certezza in ordine al tipo di regime patrimoniale cui sono sottoposti gli atti stipulati dai coniugi. In ordine al primo principio non si rilevano precedenti in termini. In ordine al secondo, in senso conforme, Cass.Sez. 2, Sentenza n. 3647 del 2004 I coniugi in regime patrimoniale di comunione legale, al fine di effettuare l'acquisto anche di un solo bene in regime di separazione tale essendo l'eventuale acquisizione in comunione ordinaria, che esige un regime di separazione sono tenuti a previamente stipulare una convenzione matrimoniale derogatoria del loro regime ordinario, ai sensi dell'articolo 162 cod. civ., sottoponendola alla specifica pubblicità per essa prevista, non essendo al riguardo viceversa sufficiente una più o meno esplicita indicazione contenuta nell'atto di acquisto, posto che questo non viene sottoposto alla pubblicità delle convenzioni matrimoniali, le quali solo conferiscono certezza in ordine al tipo di regime patrimoniale cui sono sottoposti gli atti stipulati dai coniugi . SEZ. I ORDINANZA DEL 27 AGOSTO 2020,N. 17949 CONTRATTI DI BORSA IN GENERE. Intermediazione mobiliare Obblighi informativi dell'intermediario Persistenza dopo l'esecuzione dell'operazione Esclusione Fattispecie. In tema di intermediazione mobiliare, gli obblighi informativi gravanti sull'intermediario ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lett. b , d.lgs. n. 58 del 1998 sono finalizzati a consentire al cliente di effettuare investimenti pienamente consapevoli, sicché tali obblighi, al di fuori dei contratti di gestione e di consulenza, devono essere adempiuti in vista dell'operazione da compiere e si esauriscono con essa. Nella specie, la S.C. ha respinto il ricorso dell'investitore, che si era avvalso dell'intermediario per acquistare titoli di stato argentini, evidenziando che, una volta effettuata la negoziazione, quest'ultimo non è tenuto ad informare il cliente circa l'andamento dei titoli, neppure nel caso di abbassamento del loro rating o di rischio di default dell'emittente . In senso conforme Cass.Sez. 1 ,Ordinanza n. 10112 del 2018 In materia di investimenti finanziari, gli obblighi informativi gravanti sull'intermediario ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lett. B , del d.lgs. n. 58 del 1998, sono finalizzati a consentire all'investitore di operare investimenti pienamente consapevoli,sicchètali obblighi, al di fuori del caso del contratto di gestione e di consulenza in materia di investimenti, vanno adempiuti in vista dell'investimento e si esauriscono con esso . SEZ. I ORDINANZA DEL 27 AGOSTO 2020,N. 17944 PROCEDIMENTO CIVILE INTERRUZIONE DEL PROCESSO PERDITA DELLA CAPACITA' PROCESSUALE DI UNA DELLE PARTI. Processo – Dichiarazione di fallimento di una parte in causa – Conseguenze – Interruzione del processo – Riassunzione – Termini – Decorrenza. In caso d'interruzione del processo determinata, ai sensi dell'articolo 43, comma 3,l.fall., dalla dichiarazione di fallimento di una delle parti, il termine per la riassunzione non decorre dalla data dell'evento interruttivo, ma da quella in cui la parte interessata ne ha avuto conoscenza legale, per tale dovendosi intendere quella acquisita non già in via di mero fatto, ma attraverso una dichiarazione, notificazione o certificazione rappresentativa dell'evento stesso, assistita da fede privilegiata. In senso conforme, Cass.Sez. 6 1, Ordinanza n. 8640 del 2018 In caso di interruzione del processo determinata, ipso iure , dall'apertura del fallimento, giusta l'articolo 43, comma 3,l.fall. aggiunto dall'articolo 41 del d.lgs. n. 5 del 2006 , al fine del decorso del termine trimestrale per la riassunzione è necessaria la conoscenza legale dell'evento interruttivo, acquisita cioè non in via di fatto, maper il tramite di una dichiarazione, notificazione o certificazione rappresentativa dell'evento che determina l'interruzione del processo, assistita da fede privilegiata. Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto tardiva la riassunzione del processo calcolando il relativo termine dalla notifica della citazione direttamente alla curatela-ciò che, secondo la Corte d'appello, dimostrava la conoscenza del fallimento-anziché dalla dichiarazione in udienza del procuratore della società fallita . SEZ. I ORDINANZA DEL 27 AGOSTO 2020,N. 17947 CONTRATTI DI BORSA IN GENERE. Intermediazione finanziaria – Promotori finanziari – Violazione dei doveri – Responsabilità solidale dell’intermediario – Condizioni – Nesso di occasionalità necessaria – Contegno anomalo – Interruzione Fattispecie. In tema di intermediazione finanziaria, la società preponente non risponde solidalmente del danno causato al risparmiatore dai suoi promotori finanziari qualora il nesso di occasionalità necessaria tra il danno e l'esecuzione delle incombenze affidate a questi ultimi sia interrotto dalla condotta del danneggiato, il quale, inosservante ai canoni di prudenza e agli oneri di cooperazione nel compimento dell'attività di investimento, serbi un contegno anomalo, contrassegnato da collusione o consapevole acquiescenza alla violazione delle regole ordinarie sul rapporto professionale con il cliente e sulle modalità di affidamento dei capitali da investire. Nel caso di specie, la S.C. ha confermato la sentenza d'appello che aveva respinto il ricorso dell'investitore contro l'istituto di credito per il danno provocato dal suo promotore, il quale si era incamerato le somme ricevute, valorizzando la consegna da parte del cliente di denaro con modalità difformi da quelle con cui il promotore sarebbe stato legittimato a riceverlo, l'omessa compilazione e sottoscrizione di contratti o moduli, l'assenza di evidenza contabile dei supposti investimenti . Si veda Cass.Sez. 3 , Ordinanza n. 25374 del 2018 In tema di contratti di intermediazione finanziaria, la responsabilità dell'intermediario ai sensi dell'articolo 31, comma 3, del d.lgs. n. 58 del 1998, per i danni arrecati ai terzi dai propri promotori finanziari, deve essere esclusa ove il danneggiato ponga in essere una condotta agevolatrice che presenti connotati di anomalia, vale a dire, se non di collusione, quanto meno di consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore, verificandosi in tal caso l'interruzione del nesso di occasionalità necessaria tra il fatto produttivo di danno e l'esercizio delle mansioni cui il promotore finanziario sia adibito, costituente condizione necessaria e sufficiente della responsabilità oggettiva del preponente. Incombe sull'investitore l'onere di provare l'illiceità della condotta del promotore, mentre spetta all'intermediario quello di dimostrare che l'illecito sia stato consapevolmente agevolato dall'investitore. Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto l'estraneità dell'intermediario rispettoalla condotta illecita posta in essere dal proprio promotore finanziario ai danni di risparmiatori che avevano consegnato direttamente al promotore, loro congiunto, rilevanti somme senza chiedere copia del contratto di gestione sottoscritto dall'intermediario e senza verificare personalmente, presso la sede di quest'ultimo, l'esistenza di un conto di gestione e delle specifiche operazioni finanziarie all'origine dei profitti riportati nei prospetti contabili ricevuti direttamente dal promotore e da questi falsificati . SEZ. I ORDINANZA DEL 27 AGOSTO 2020, N. 17948 CONTRATTI DI BORSA IN GENERE. Intermediazione mobiliare Violazione degli obblighi informativi dell'intermediario Condanna al risarcimento del danno Mancata risoluzione del contratto Liquidazione del danno Computo del valore residuo dei titoli e delle cedole riscosse Necessità. In tema di intermediazione mobiliare, ove l'intermediario sia condannato a risarcire il danno cagionato al cliente per avere dato corso a un ordine di acquisto di titoli ad alto rischio in violazione degli obblighi informativi su di lui gravanti, senza che sia pronunciata anche la risoluzione del contratto di negoziazione, si deve tenere conto che l'investitore resta in possesso dei titoli, sicché, in applicazione del criterio generale della compensatiolucricumdamno , dalla liquidazione va decurtato il valore residuo dei titoli acquistati così come risultante dalle quotazioni ufficiali al momento della decisione -, nonché l'ammontare delle cedole nel frattempo riscosse. Si vedano anche a Sez. 1 , Ordinanza n. 16088 del 2018 La corretta applicazione del criterio generale della compensatiolucricumdamno postula che, quando unico è il fatto illecito generatore del lucro e del danno, nella quantificazione del risarcimento si tenga conto anche di tutti i vantaggi nel contempo derivati al danneggiato, perché il risarcimento è finalizzato a sollevare dalle conseguenze pregiudizievoli dell'altrui condotta e non a consentire una ingiustificata locupletazione del soggetto danneggiato. In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che aveva correttamente quantificato il danno, conseguente all'acquisto di obbligazioni argentine, in misura pari al capitale investito, sottraendo da tale importo il valore delle cedole riscosse ed il controvalore dei titoliconcambiati, considerati un arricchimento derivante dal medesimo fatto illecito . b Sez. 1 , Ordinanza n. 29353 del 2018 Nella prestazione del servizio di negoziazione di titoli, l'attività dell'intermediario che proceda all'acquisto di titoli ad alto rischio senza previamente adempiere ai propri obblighi informativi nei confronti del cliente è suscettibile di cagionare un danno risarcibile, consistente nell'aver posto a carico dell'investitore un rischio, che egli, presumibilmente, nonsi sarebbe assunto, da liquidarsi in misura pari alla differenza tra il valore dei titoli al momento del relativo acquisto e quello degli stessi al momento della domanda risarcitoria . SEZ. I ORDINANZA DEL 31 AGOSTO 2020,N. 18121 CONTRATTI DI BORSA IN GENERE. Intermediazione mobiliare – Obblighi di informazione dell’intermediario – Contenuto. In tema di intermediazione mobiliare, la banca intermediaria prima di effettuare le relative operazioni ha l'obbligo di fornire all'investitore un'informazione idonea a soddisfare le specifiche esigenze del singolo rapporto con il cliente avuto riguardo alle caratteristiche personali e alla situazione finanziaria di questo, sicché, a fronte di un'operazione non adeguata, può darvi corso soltanto a seguito di un ordine impartito per iscritto dall'investitore in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute. Si richiama Cass.Sez. 1 , Ordinanza n. 15936 del 2018 In materia di servizi di investimento mobiliare, l'intermediario finanziario è tenuto a fornire al cliente una dettagliata informazione preventiva circa i titoli mobiliari e, segnatamente, con particolare riferimento alla natura di essi ed ai caratteri propri dell'emittente, ricorrendo un inadempimento sanzionabile ogni qualvolta detti obblighi informativi non siano integrati e restando irrilevante, a tal fine, ogni valutazione di adeguatezza dell'investimento . SEZ. I ORDINANZA DEL 31 AGOSTO 2020,N. 18119 CONTRATTI DI BORSA IN GENERE. Intermediazione finanziaria – Obblighi di informazione dell’intermediario – Dichiarazioni del cliente ex articolo 28 reg. Consob n. 11522 del 1998 – Dovere di diffidenza – Insussistenza. In tema di intermediazione finanziaria, non è ravvisabile in capo all'intermediario professionale la sussistenza di un obbligo di diffidenza nei confronti del cliente che, avendo addotto nel contesto delle dichiarazioni ex articolo 28 reg. Consob n. 11522 del 1998 un'alta propensione al rischio e l'intento di perseguire un'elevata redditività degli investimenti, benché dettagliatamente informato sulle criticità delle operazioni conseguentemente prospettategli, abbia nondimeno liberamente scelto di compierle. Non si segnalano precedenti in termini . SEZ. I ORDINANZA DEL 31 AGOSTO 2020,N. 18153 CONTRATTI DI BORSA IN GENERE. Intermediazione finanziaria – Intermediario Obblighi di informazione attiva – Sussistenza – Investitore aduso ad operazioni finanziarie a rischio elevato – Irrilevanza – Fondamento. In tema d'intermediazione finanziaria, l'intermediario non è esonerato, pure in presenza di un investitore aduso ad operazioni finanziarie a rischio elevato che risultino dalla sua condotta pregressa, dall'assolvimento degli obblighi informativi previsti dal d.lgs. n. 58 del 1998 e dalle relative prescrizioni di cui al regolamento Consob n. 11522 del 1998 e successive modificazioni, permanendo in ogni caso il suo obbligo di offrire la piena informazione circa la natura, il rendimento ed ogni altra caratteristica del titolo. Si richiama Cass.Sez. 1 , Sentenza n. 9460 del 2020 in tema di intermediazione finanziaria, nel vigore dell'articolo 36 del Regolamento Consob n. 11522 del 1998, in caso di collocamento fuori sede tramite promotori degli strumenti e degli altri prodotti finanziari, la consegna del prospetto informativo redatto dall'emittente e degli altri documenti informativi è adempimento necessario, ma non sufficiente, per soddisfare l'obbligo informativo gravante sull'intermediario, come evidenziato dalla previsione degli ulteriori oneri d'informazione previsti al comma 1, lett. b e c , della detta disposizione, dovendo quest'ultimo operare in modo che i clienti siano sempre adeguatamente informati sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento, con particolare riguardo ai relativi costi e rischi patrimoniali . SEZ. I ORDINANZA DEL 31 AGOSTO 2020,N. 18121 PROVA CIVILE TESTIMONIALE CAPACITA' A TESTIMONIARE PERSONE AVENTI INTERESSE NEL GIUDIZIO. Intermediazione mobiliare Citazione in giudizio da parte del risparmiatore Dipendenti dell'intermediario Incapacità a testimoniare – Esclusione Fondamento. In tema di intermediazione mobiliare, non importa incapacità a testimoniare ex articolo 246 c.p.comma per i dipendenti dell'intermediario la circostanza che quest'ultimo, evocato in giudizio da un risparmiatore, potrebbe convenirli in garanzia nello stesso giudizio per essere responsabili dell'operazione che ha dato origine alla controversia, poiché le due cause, anche se proposte nello stesso giudizio, si fondano su rapporti diversi ed i dipendenti hanno un interesse solo riflesso ad una determinata soluzione della causa principale, che non li legittima apartecipare al giudizio promosso dal risparmiatore, in quanto l'esito di questo, di per sé, non è idoneo ad arrecare ad essi pregiudizio. In senso conforme, Cass.Sez. 1, Sentenza n. 8462 del 2014 Non importa incapacità a testimoniare articolo 246 cod. procomma civ. per i dipendenti di una banca la circostanza che questa, evocata in giudizio da un cliente, potrebbe convenirli in garanzia nello stesso giudizio per essere responsabili dell'operazione che ha dato origine alla controversia. Infatti, le due cause, anche se proposte nello stesso giudizio, si fondano su rapporti diversi ed i dipendenti hanno un interesse solo riflesso ad una determinata soluzione della causa principale, che non li legittima a partecipare al giudizio promosso dal cliente, in quanto l'esito di questo, di per sé, non è idoneo ad arrecare ad essi pregiudizio . SEZ. I ORDINANZA DEL 31 AGOSTO 2020,N. 18155 CONTRATTI DI BORSA IN GENERE. Intermediazione mobiliare Offerta fuori sede di strumenti finanziari ex articolo 30 d.lgs. n. 58 del 1998 Mera sottoscrizione del contratto nell'abitazione dell’investitore Configurabilità Esclusione Fondamento . In tema di intermediazione mobiliare, nel caso di contratti d'investimento stipulati fuori della sede dell'intermediario, ai sensi dell'articolo 30 del d.lgs. n. 58 del 1998, la circostanza che la sola sottoscrizione del contratto sia avvenuta presso l'abitazione dell'investitore non è sufficiente per qualificare l'offerta come avvenuta fuori sede , occorrendo a tal fine che l'investimento sia stato sollecitato presso il domicilio dell'investitore da un promotore finanziario o da un dipendente della banca intermediaria, tale da sorprendere l'investitore ed indurlo ad aderire ad una proposta non meditata adeguatamente e così far ritenere che la decisione di investimento sia stata assunta fuori sede. Si richiama Cass.Sez. 1 , Ordinanza n. 25996 del 2018 In tema di contratti d'investimento mobiliare stipulati fuori della sede dell'intermediario, l'articolo 30, comma 7, del d.lgs. n. 58 del 1998, prevede il diritto di recesso del risparmiatore, il cui ambito applicativo attiene sia alle vendite di strumenti finanziari, per i quali l'intermediario abbia assunto un obbligo di collocamento nei confronti dell'emittente o dell'offerente, sia le vendite poste in essere in attuazione di un servizio di investimento diverso, ivi compresa l'esecuzione di ordini impartiti dal cliente nel contesto di un contratto quadro. Tale diritto di recesso, che ha la finalità di ripristinare, a posteriori , la carenza di adeguata riflessione preventiva dell'investitore, la quale può essere mancata nel caso di sollecitazione all'acquisto da parte del promotore, deve essere espressamente previsto in contratto, a pena di nullità . SEZ. I ORDINANZA DEL 31 AGOSTO 2020,N. 18122 CONTRATTI DI BORSA IN GENERE. Intermediazione finanziaria Dichiarazione dell'investitore resa su modulo prestampato dalla banca Consapevolezza della rischiosità di un investimento finanziario Confessione Esclusione Ragioni. In tema di intermediazione finanziaria, la dichiarazione resa dal cliente su modulo sottoscritto predisposto dall'intermediario, in ordine alla propria consapevolezza, conseguente alle informazioni ricevute, della rischiosità dell'investimento suggerito dal medesimo intermediario e della inadeguatezza dello stesso rispetto al suo profilo d'investitore, non costituisce dichiarazione confessoria, in quanto è rivolta alla formulazione di un giudizio e non all'affermazione di scienza e verità di un fatto obiettivo. CONTRATTI DI BORSA IN GENERE. Intermediazione finanziaria Contratto quadro e singoli ordini d’investimento Requisito della forma scritta Riferibilità al solo contratto quadro Natura negoziale dei singoli ordini di investimento Configurabilità. L'articolo 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, laddove impone la forma scritta a pena di nullità, per i contratti relativi alla prestazione di servizi di investimento, si riferisce ai contratti-quadro e non ai singoli ordini di investimento o disinvestimento che vengono poi impartiti dal cliente all'intermediario, la cui validità non è soggetta a requisiti formali, salvo diversa previsione dello stesso contratto quadro. Tali ordini, infatti, rappresentano un elemento di attuazione delle obbligazioni previste dal contratto di investimento del quale condividono la natura negoziale come negozi esecutivi, concretandosi attraverso di essi i negozi di acquisizione per il tramite dell'intermediario dei titoli da destinare ed essere custoditi, secondo le clausole contenute nel contratto quadro. Con riferimento al primo principio, in senso conforme, già Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6142 del 2012 In tema di prova civile, la dichiarazione resa dal cliente, su modulo predisposto dalla banca e da lui sottoscritto, in ordine alla propria consapevolezza, conseguente alle informazioni ricevute, della rischiosità dell'investimento suggerito e sollecitato dalla banca nella specie in bond argentini e della inadeguatezza dello stesso rispetto al suo profilo d'investitore, non costituisce dichiarazione confessoria, in quanto è rivolta alla formulazione di un giudizio e non all'affermazione di scienza e verità di un fatto obiettivo. Riguardo al secondo, si vedano i Sez. 1 , Sentenza n. 19759 del 2017 La parte che propone ricorso per cassazione deducendo la nullità della sentenza per un vizio dell'attività del giudice lesivo del proprio diritto di difesa, ha l'onere di indicare il concretopregiudizio derivato, atteso che, nel rispetto dei principi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e di interesse ad agire, l'impugnazione non tutela l'astratta regolarità dell'attività giudiziaria ma mira ad eliminare il concreto pregiudizio subito dalla parte, sicché l'annullamento della sentenza impugnata è necessario solo se nel successivo giudizio di rinvio il ricorrente possa ottenere una pronuncia diversa e più favorevole a quella cassata. Nella specie, in un giudizio regolato dall’abrogato d.lgs. n. 5 del 2003, il ricorrente si era limitato a dedurre l'avvenuta lesione del suo diritto di difesa, a seguito dell’istanza di fissazione dell’udienza contenuta nella comparsa di risposta della controparte, senza indicare quale attività processuale gli fosse stata preclusa per effetto della detta istanza . ii Sez. 1 , Ordinanza n. 20617 del 2017 In tema di intermediazione nella vendita di strumenti finanziari, gli obblighi di comportamento sanciti dall’articolo 21 del d.lgs. n. 58 del 1998 e dalla normativa secondaria contenuta nel reg. Consob n. 11522 del 1998, sorgono sia nella fase che precede la stipulazione del contratto quadro come quello di consegnare il documento informativo sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari e di acquisire le informazioni sull'investitore circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento e la sua propensione al rischio , sia dopo la sua conclusione è il caso dell’obbligo d'informazione cd. attiva circa la natura, i rischi e le implicazioni della singola operazione, di astenersi dal porre in esecuzione operazioni inadeguate e di quelli che sono correlati alle situazioni di conflitto di interessi . Tutti i descritti obblighi, finalizzati al rispetto della clausola generale che impone all’intermediario il dovere di comportarsi con diligenza, correttezza e professionalità nella cura dell'interesse del cliente, assumono rilevanza per effetto dei singoli ordini di investimento, che costituiscono negozi autonomi rispetto al contratto quadro originariamente stipulato dall’investitore. iii Sez. 1 , Ordinanza n. 29111 del 2017 In tema di interpretazione del contratto, il procedimento di qualificazione giuridica consta di due fasi, delle quali la prima consistente nella ricerca e nella individuazione della comune volontà dei contraenti è un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione in relazione ai canoni di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., mentre la seconda concernente l'inquadramento della comune volontà nello schema legale corrispondente risolvendosi nell'applicazione di norme giuridiche può formare oggetto di verifica e riscontro in sede di legittimità sia per quanto attiene alla descrizione del modello tipico della fattispecie legale, sia per quanto riguarda la rilevanza qualificante degli elementi di fatto così come accertati, sia infine con riferimento alla individuazione delle implicazioni effettuali conseguenti alla sussistenza della fattispecie concreta nel paradigma normativo . SEZ. I ORDINANZA DEL 31 AGOSTO 2020,N. 18152 PROCEDIMENTO CIVILE GIUDICE ISTRUTTORE POTERI E OBBLIGHI IN GENERE. Ordine di esibizione di libri e scritture contabili Esercizio officioso Condizioni Fondamento Fattispecie. L'ordine di esibizione dei libri contabili ex articolo 2711, comma 2, c.comma è rimesso al potere discrezionale del giudice di merito e richiede che la prova del fatto da dimostrare non sia acquisibile aliunde tale norma, dovendo coordinarsi con le regole ordinarie dell'onere di allegazione e di prova a carico della parte che fa valere un diritto nonché con il principio dispositivo, deve intendersi in senso restrittivo, potendo il potere officioso essere esercitato solo nel caso in cui una parte non possa essa stessa procurarsi i documenti contabili mediante il ricorso ad altri mezzi di prova, ivi compresa l'istanza di esibizione ex articolo 210 c.p.comma Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la decisione del giudice di merito che, al fine di quantificare le somme dovute da una banca ad un cliente a seguito della dichiarazione di nullità delle clausole anatocistiche, su istanza delc.t.u. lo aveva autorizzato ad acquisire direttamente tutta la documentazione necessaria presso le controparti, giustificando tale decisione con il richiamo ai poteri ex articolo 2711, comma 2 c.c. . Si richiama Cass.Sez. 3, Sentenza n. 9522 del 2012 In tema di prove documentali e di scritture contabili delle imprese,perchèil giudice eserciti legittimamente i suoi poteri istruttori officiosi tra i quali quello di esibizione previsto dall'articolo 2711 cod. civ. occorre che la parte onerata dalla prova abbia tempestivamente e con sufficiente analiticità allegato i fatti specifici da provare e che, sempre tempestivamente, abbia almeno fondatamente allegato di non avere altro mezzo o di avere invano esperito altri mezzi per dimostrarli .