RASSEGNA DELLE SEZIONI CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZ. I ORDINANZA DEL 7 MAGGIO 2020, N. 8611 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - IN GENERE Procedimento prefallimentare - Abbreviazione del termine di comparizione del debitore - Competenza del presidente - Fondamento. Nell'ambito del procedimento prefallimentare, la valutazione della ricorrenza delle particolari ragioni d'urgenza, che giustificano l'abbreviazione del termine per la comparizione del debitore, compete solo al presidente del tribunale ovvero al presidente di sezione tabellarmente designato per l'adozione di tali provvedimenti il quale può disporla anche d'ufficio, per la particolare natura dell'istruttoria prefallimentare, non riducibile ad un processo tra parti contrapposte, in quanto idonea a dar luogo nel caso di accoglimento della domanda ad un accertamento costitutivo valevole erga omnes tuttavia, la facoltà di abbreviare i termini per la comparizione del debitore è delegabile al giudice incaricato dell'esame del ricorso di fallimento dal presidente del tribunale, come previsto dal combinato disposto dei commi terzo e quinto dell'art. 15 l.fall. SEZ. I SENTENZA DEL 05 FEBBRAIO 2014, N. 2561 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - 093 PROCEDIMENTO - IN GENERE FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - IN GENERE Art. 15, quinto comma, legge fall. - Abbreviazione dei termini - Congruità - Criteri - Fattispecie di prossimità della scadenza del termine ex art. 10 legge fall. Nell'ambito dell'istruttoria prefallimentare, allorquando si renda necessario disporre l'abbreviazione dei termini a comparire ai sensi dell'art. 15, quinto comma, legge fall., la congruità del termine di comparizione deve essere apprezzata con un bilanciamento tra le ragioni di urgenza e le concrete possibilità di difesa. Nella specie, la S.C. ha ritenuto correttamente motivata la sentenza della corte d'appello la quale, in presenza dell'impellente scadenza del termine di cui all'art. 10 legge fall., ha escluso che il ritardo del creditore nell'assumere l'iniziativa di fallimento si fosse tradotto in un'indebita compressione del diritto di difesa del debitore, il quale, costituitosi alla prima udienza, si era congruamente difeso nel merito, senza specificare quali facoltà gli fossero state precluse dalla brevità del termine concessogli . Riferimenti normativi legge falliment. art. 10 Corte Cost. Legge falliment. art. 15 com. 5 Massime precedenti vedi n. 16757 del 2010. SEZ. I ORDINANZA DEL 08 FEBBRAIO 2018, N. 3083 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - IN GENERE Termine per la comparizione del debitore - Abbreviazione ex art. 15, quinto comma, l.fall. - Istanza del creditore - Necessità - Esclusione - Abbreviazione d'ufficio - Ammissibilità - Fondamento. Nell'ambito del procedimento prefallimentare, la valutazione della ricorrenza delle particolari ragioni d'urgenza, che giustificano l'abbreviazione del termine per la comparizione del debitore, può essere compiuta anche d'ufficio dal presidente del tribunale, attesi il tenore letterale dell'attuale art. 15, comma 5, l.fall., che non richiede - a differenza di quanto previsto dall'art. 163 bis, comma 2, c.p.c. per il processo a cognizione ordinaria - la presentazione di un'apposita istanza del creditore, nonché l'interesse pubblicistico all'ordinata gestione dell'insolvenza dell'impresa secondo le regole della concorsualità, tuttora tutelato dalla dichiarazione di fallimento, cui fa riscontro la particolare natura dell'istruttoria prefallimentare, non riducibile ad un processo tra parti contrapposte, in quanto idonea a dar luogo nel caso di accoglimento della domanda ad un accertamento costitutivo valevole erga omnes?. SEZ. I SENTENZA DEL 14 MAGGIO 2020, N. 8942 BENI - IMMATERIALI - MARCHIO ESCLUSIVITA' DEL MARCHIO - DEBOLE O FORTE Marchio debole - Registrazione - Ammissibilità - Tutela conseguente - Distinzione rispetto al marchio forte. In tema di marchi d'impresa, la qualificazione del segno distintivo come marchio debole non incide sull'attitudine dello stesso alla registrazione, ma soltanto sull'intensità della tutela che ne deriva, nel senso che, a differenza del marchio forte, in relazione al quale vanno considerate illegittime tutte le modificazioni, pur rilevanti ed originali, che ne lascino comunque sussistere l'identità sostanziale ovvero il nucleo ideologico espressivo costituente l'idea fondamentale in cui si riassume, caratterizzandola, la sua attitudine individualizzante, per il marchio debole sono sufficienti ad escluderne la confondibilità anche lievi modificazioni od aggiunte. BENI - IMMATERIALI - MARCHIO ESCLUSIVITA' DEL MARCHIO - IN GENERE Capacità distintiva - Valutazione - Termine di riferimento - Capacità percettiva del consumatore medio - Riferimento alla particolare categoria dei soggetti destinatari dei beni o dei servizi - Necessità - Criteri. In tema di marchi, ai fini della valutazione della capacità distintiva dei segni utilizzati dall'imprenditore per contraddistinguere i propri prodotti e servizi, in modo da consentire l'immediata individuazione della loro provenienza, differenziandoli da quelli dei concorrenti, occorre fare riferimento alla capacità percettiva non del pubblico in genere, ma di quella particolare categoria di soggetti ai quali i prodotti sono destinati, le cui facoltà di discernimento devono essere rapportate alla capacità critica propria di un destinatario mediamente intelligente, accorto ed informato sui prodotti del genere merceologico di appartenenza. In senso conforme, ai due principi, sopra riportati, si richiamano Quanto al primo, Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 15927 del 2018 In tema di marchi d'impresa, la qualificazione del segno distintivo come marchio cd. debole non incide sull'attitudine dello stesso alla registrazione, ma soltanto sull'intensità della tutela che ne deriva, nel senso che, a differenza del marchio cd. forte, in relazione al quale vanno considerate illegittime tutte le modificazioni, pur rilevanti ed originali, che ne lascino comunque sussistere l'identità sostanziale, ovvero il nucleo ideologico espressivo costituente l'idea fondamentale in cui si riassume, caratterizzandola, la sua attitudine individualizzante, per il marchio debole sono sufficienti ad escluderne la confondibilità anche lievi modificazioni o aggiunte. Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto sufficientemente differenziabili i due marchi in conflitto, in relazione al connotarsi del primo come solo denominativo e dell'altro alla stregua di marchio figurativo e complesso, segnatamente riconducibile nel novero dei cd. marchi d'insieme . Quanto al secondo Cass. Sez. 1, Sentenza n. 21588 del 2014 Ai fini della valutazione della capacità distintiva dei segni utilizzati dall'imprenditore per contrassegnare i propri prodotti e servizi, in modo da consentire l'immediata individuazione della loro provenienza e da differenziarli da quelli degli altri concorrenti, occorre fare riferimento alla capacità percettiva non del pubblico in genere, ma di quelle particolari categorie di soggetti ai quali i prodotti sono destinati, le cui facoltà di discernimento devono essere rapportate alla capacità critica propria di un destinatario mediamente intelligente, accorto ed informato sui prodotti del genere merceologico di appartenenza. SEZ. I SENTENZA DEL 14 MAGGIO 2020, N. 8943 CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITA' DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO - DIFFIDA AD ADEMPIERE Diffida ad adempiere - Natura - Atto recettizio - Termine assegnato - Decorrenza. In tema di risoluzione di diritto del contratto ex art. 1454 c.c., essendo la diffida ad adempiere un atto recettizio, il termine di quindici giorni assegnato al debitore perché provveda all'adempimento decorre dal momento in cui il documento è giunto nella sfera di conoscenza del destinatario, sicché non risulta decisiva la data di invio della comunicazione scritta contenente la diffida, bensì quella in cui l'atto è pervenuto al recapito cui era indirizzato. In precedenza, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4310 del 2002 La diffida ad adempiere può essere fatta nella forma più idonea al raggiungimento dello scopo, non richiedendo la legge una forma particolare, ed essendo sufficiente per la sua operatività che essa pervenga nella sfera di conoscibilità del destinatario. nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., ha ritenuto che l'invio di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla residenza anagrafica del destinatario, indicata anche nel contratto preliminare, costituisce mezzo idoneo a diffidare ed a costituire in mora il contraente inadempiente . SEZ. I SENTENZA DEL 14 MAGGIO 2020, N. 8944 CONCORRENZA DIRITTO CIVILE - SLEALE - ATTI DI CONCORRENZA - CONFUSIONE DI PRODOTTI E ATTIVITA' - IMITAZIONE SERVILE Riproduzione della confezione del prodotto altrui per forma e colore - Presupposto - Caratteristiche esteriori individualizzanti - Necessità. In tema di concorrenza sleale per confusione dei prodotti, l'imitazione rilevante ai sensi dell'art. 2598, n. 1, c.c. non esige la riproduzione di qualsiasi forma del prodotto altrui, ma solo di quella che investe le caratteristiche esteriori dotate di efficacia individualizzante, in quanto idonee, per capacità distintiva, a ricollegare il prodotto ad una determinata impresa, sempreché la ripetizione dei connotati formali non si limiti a quei profili resi necessari dalle caratteristiche funzionali del prodotto. In senso conforme, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3478 del 2009 In tema di concorrenza sleale per confusione dei prodotti, l'imitazione rilevante ai sensi dell'art. 2598, n. 1, cod. civ. non esige la riproduzione di qualsiasi forma del prodotto altrui, ma solo quella che cade sulle caratteristiche esteriori dotate di efficacia individualizzante, e cioè idonee, in virtù della loro capacità distintiva,a ricollegare il prodotto ad una determinata impresa, semprechè la ripetizione dei connotati formali non si limiti a quei profili resi necessari dalle caratteristiche funzionali del prodotto ne consegue che, in caso di utilizzo di confezioni identiche a quelle della impresa concorrente, sussiste l'illecito predetto se tale comportamento è idoneo ad indurre il consumatore in inganno sulla provenienza del prodotto. Principio affermato dalla S.C., in sede di rigetto del ricorso, con riguardo ad un contenitore di colore violetto 6433 , pur non oggetto di marchio di forma o di colore, ma caratterizzante il prodotto - detergente per impianti di mungitura - così commercializzato, essendone stata ritenuta in concreto, dalla sentenza impugnata, la funzione di rappresentare morfologicamente e cromaticamente il prodotto stesso . SEZ. I ORDINANZA DEL 14 MAGGIO 2020, N. 8930 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO CONDIZIONE DELLO Protezione sussidiaria - Minaccia o violenza proveniente da privato - Specificità dell’allegazione - Necessità - Integrazione istruttoria officiosa - Esclusione - Fattispecie. In tema di protezione sussidiaria, quando si deduca un fatto suscettibile di rilevare ex artt. 14 lett. a e b del d. lgs. n. 251 del 2007, riconducibile all'azione di privati,l'onere di allegazione del richiedente deve essere adempiuto in termini sufficientemente specifici, non potendosi, in mancanza, attivare l'obbligo di integrazione istruttoria officiosa ex art. 3 del d.lgs. n. 251 del 2007 e 8 e 27 del d.lgs. n. 25 del 2008 Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza d'appello che aveva ritenuto non fosse riconducibile al concetto di danno grave la mera difficoltà, allegata dal richiedente, di pagare i creditori nel suo paese di origine . Si vedano i Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23604 del 2017 In tema di protezione internazionale, nella forma della protezione sussidiaria, ex art. 3 e 14 lett. a e b del d.lgs. n. 251 del 2007, il rischio effettivo di subire un grave danno nel caso in cui il cittadino faccia rientro nel proprio paese d’origine e non possa, a causa di tale rischio, avvalersi della protezione di tale paese, ricorre anche nel caso in cui lo Stato non sia in grado di offrire una protezione effettiva e non temporanea, adottando adeguate misure che possano impedire atti persecutori o danni gravi, sicché il giudice nel valutare le dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale dovrà considerare se sia stato realizzato ogni apprezzabile sforzo per circostanziare la domanda, produrre gli elementi pertinenti in suo possesso, motivare la mancanza di altri elementi significativi. Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito ritenendola viziata da motivazione perplessa e apparente laddove aveva affermato che la denuncia di blasfemia a carico della ricorrente non era documentata mentre questa aveva solo riferito che il proprio datore di lavoro aveva minacciato di denunciarla . ii Sez. 1 - , Ordinanza n. 26823 del 2019 In tema di protezione sussidiaria, e avuto riguardo alla libertà religiosa dello straniero, il diritto a tale forma di protezione non può essere escluso dalla circostanza che il danno grave possa essere provocato da soggetti privati, qualora nel Paese d'origine non vi sia un'autorità statale in grado di fornire adeguata ed effettiva tutela, con conseguente dovere del giudice di effettuare una verifica officiosa sull'attuale situazione di quel Paese e, quindi, sull'eventuale inutilità di una richiesta di protezione alle autorità locali. Nella specie, il richiedente, cittadino senegalese di religione cristiana, aveva dedotto di essere esposto, in caso di ritorno in Senegal, al pericolo di essere ucciso per aver rifiutato di diventare sacerdote della religione tribale professata dal padre il quale, morendo, gli aveva lasciato tale incarico secondo la tradizione .