RASSEGNA DELLE SEZIONI CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZ. II SENTENZA DEL 17 FEBBRAIO 2020, N. 3845 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE Sanzioni irrogate dalla Banca d'Italia - Cumulo di funzioni istruttorie e decisorie in capo ad un medesimo organo ovvero affidamento delle funzioni decisorie all'organo gerarchicamente sovraordinato - Violazione dell'art. 6 CEDU - Esclusione - Fondamento. Il cumulo di funzioni istruttorie e decisorie in capo ad un medesimo organo previsto dall'organizzazione interna della Banca d'Italia, ovvero l'affidamento della decisione sulla sanzione all'organo gerarchicamentesopraordinatorispetto a quello preposto allo svolgimento dell'istruttoria, non comporta, di per sé, la violazione dell'art. 6 CEDU, anche quando esso si risolva in una anticipazione del giudizio, dovendosi comunque aver riguardo, per poter configurare un ragionevole timore di mancanza di imparzialità in capo all'organo investito della funzione decisoria, alla portata ed alla natura delle eventuali attività e decisioni preliminari, da valutarsi caso per caso. Si richiama Cass.Sez. 2 - , Sentenza n. 3734 del 2018 Il fatto che la regolamentazione secondaria dell’organizzazione della Consob preveda in capo alla stessa, nell’ambito del procedimento di accertamento e contestazione di illeciti nell’attività soggetta alla sua vigilanza, un cumulo successivo di funzioni decisorie cautelari e nel merito , non comporta per ciò solo alcuna violazione dell’art. 6 CEDU in tema di garanzia del giusto processo per un verso, infatti, detta garanzia è realizzata, alternativamente rispetto alla fase amministrativa, con l'assoggettamento del provvedimento sanzionatorio ad un sindacato giurisdizionale pieno, e, per altro verso, il semplice fatto che siano già state assunte decisioni prima della deliberazione finale non è sufficiente a generare un ragionevole timore di mancanza di imparzialità, dovendosi aver riguardo, intal senso, alla portata ed alla natura di tali decisioni, da valutarsi caso per caso . SEZ. II ORDINANZA DEL 17 FEBBRAIO 2020, N. 3858 DONAZIONE - FORMA - COSE MOBILI - MODICO VALORE DONAZIONE MANUALE Determinazione del modico valore - Criteri - Apprezzamento del giudice di merito - Conseguenze. Ai fini del riconoscimento del modico valore di una donazione, l'art. 783 c.c. non detta criteri rigidi cui ancorare la relativa valutazione, dovendosi essa apprezzare alla stregua di due elementi di valutazione la cui ricorrenza, involgendo un giudizio di fatto ed imponendo il contemperamento di dati analitici, è rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, se non ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. quello obiettivo, correlato al valore del bene che ne è oggetto, e quello soggettivo, per il quale si tiene conto delle condizioni economiche del donante. Ne consegue che l'atto di liberalità, per essere considerato di modico valore, non deve mai incidere in modo apprezzabile sul patrimonio del donante. In senso conforme, Cass.Sez. 1, Sentenza n. 11304 del 1994 La donazione di modico valore art. 783 cod. civ. per la quale non si richiede la forma scritta ad substantiam va accertata alla stregua di due criteri quello oggettivo, correlato al valore del bene che ne è oggetto, e quello soggettivo, per il quale si tiene conto delle condizioni economiche del donante. Ne consegue che l'atto di liberalità, per essere considerato di modico valore, non deve mai incidere in modo apprezzabile sul patrimonio del donante . SEZ. III ORDINANZA DEL 17 FEBBRAIO 2020, N. 3897 EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONE IN PROPRIETA' DELL'ALLOGGIO - IN GENERE Dismissioni in blocco immobili della P.A. - Prelazione del conduttore - Vendita di tutte le proprietà del locatore nell'edificio - Vendita frazionata - Esclusione. In tema di dismissione in blocco del patrimonio immobiliare da parte di amministrazioni pubbliche, della CONSAP e di società derivanti da processi di privatizzazione, al conduttore non spetta il diritto di prelazione, ai sensi dell'art. 3, comma 109, della l. n. 662 del 1996, quando la vendita abbia avuto ad oggetto tutte le proprietà del locatore nell'edificio ove si trova l'immobile locato poiché, in tal caso, non ricorre un'ipotesi di vendita frazionata, che sola dà diritto alla prelazione. In senso conforme, Cass.Sez. 1, Sentenza n. 14847 del 2013 In tema di dismissione in blocco del patrimonio immobiliare da parte di amministrazioni pubbliche, della C.O.N.S.A.P. e di società derivanti da processi di privatizzazione, al conduttore non spetta il diritto di prelazione, ai sensi dell'art. 3, comma 109, della legge 23 dicembre 1992, n. 662 nella formulazione originaria, applicabile rationetemporis ed anteriore alle modifiche dettate dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 quando la vendita abbia avuto ad oggetto tutte le proprietà del locatore nell'edificio ove si trova l'immobile locato, poiché in tal caso non ricorre un'ipotesi di vendita frazionata, che sola dà diritto alla prelazione . SEZ. II ORDINANZA DEL 17 FEBBRAIO 2020,N. 3852 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI NOZIONE, DISTINZIONI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - TITOLO CONTRARIO Presunzione dicondominialitàex art. 1117 c.c. - Superamento - Condizioni. L'individuazione delle parti comuni nella specie, i cortili o qualsiasi area scoperta compresa tra i corpi di fabbrica, che serva a dare luce e aria agli ambienti circostanti o sia destinata a spazi verdi, zone di rispetto, parcheggio di autovetture operata dall'art. 1117 c.c. non si limita a formulare una mera presunzione di comune appartenenza a tutti i condomini, vincibile con qualsiasi prova contraria, potendo essere superata soltanto dalle opposte risultanze di quel determinato titolo che ha dato luogo alla formazione del condominio per effetto del frazionamento dell'edificio in più proprietà individuali. COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI NOZIONE, DISTINZIONI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - IN GENERE Acquisto della comproprietà delle parti comuni - Momento determinante - Opponibilità ai terzi di tale regime condominiale - Dalla trascrizione dei singoli acquisti delle parti in proprietà esclusiva . La comproprietà delle parti comuni dell'edificio indicate nell'art 1117 c.c. sorge nel momento in cui più soggetti divengono proprietari esclusivi delle varieunitaimmobiliari che costituiscono l'edificio, sicché per effetto della trascrizione dei singoli atti di acquisto di proprietà esclusiva - i quali comprendono pro quota , senza bisogno di specifica indicazione, le parti comuni - la situazione condominiale è opponibile ai terzi dalla data dell'eseguita formalità. COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI NOZIONE, DISTINZIONI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - TITOLO CONTRARIO Azione dirivendica di parti comuni riconducibili all'art. 1117 c.c. - Onere della prova gravante sul rivendicante - Probatiodiabolica del regime dicondominialità- Esclusione - Conseguenze in tema di rivendica di tali beni in proprietà esclusiva. La presunzione legale di proprietà comune di parti del complesso immobiliare in condominio, che si sostanzia sia nella destinazione all'uso comune della res , sia nell'attitudine oggettiva al godimento collettivo, dispensa il condominio dalla prova del suo diritto, ed in particolare dalla cosiddetta probatiodiabolica . Ne consegue che quando un condomino pretenda l'appartenenza esclusiva di uno dei beni indicati nell'art. 1117 c.c., poiché la prova della proprietà esclusiva dimostra, al contempo, la comproprietà dei beni che detta norma contempla, onde vincere tale ultima presunzione è onere dello stesso condomino rivendicante dare la prova della sua asserita proprietà esclusiva, senza che a tal fine sia rilevante il titolo di acquisto proprio o del suo dante causa, ove non si tratti dell'atto costitutivo del condominio, ma di alienazione compiuta dall'iniziale unico proprietario che non si era riservato l'esclusiva titolarità del bene. Il primo principio è conforme a quello espresso da Cass.Sez. 2, Sentenza n. 26766 del 2014 In caso di frazionamento della proprietà di un edificio, a seguito del trasferimento di alcune unità immobiliari dall'originario unico proprietario ad altri soggetti, si determina una situazione di condominio per la quale vige la presunzione legale di comunione pro indiviso di quelle parti del fabbricato che, per ubicazione e struttura, siano - in tale momento costitutivo del condominio - destinate all'uso comune o a soddisfare esigenze generali e fondamentali del condominio stesso, salvo che dal titolo non risulti, in contrario, una chiara ed univoca volontà di riservare esclusivamente ad uno dei condomini la proprietà di dette parti e di escluderne gli altri. Il secondo, alla risalente Cass.Sez. 2, Sentenza n. 4119 del 1974 La comproprietàdelle parti comuni dell'edificio indicate nell'art 1117 cod.civ.sorge nel momento in cui piùsoggetti divengono proprietari esclusivi delle varie unitàimmobiliari che costituiscono l'edificio, sicchéper effetto della trascrizione dei singoliatti di acquisto di proprietàesclusiva - i quali comprendono pro quota, senza bisogno di specifica indicazione, le parti comuni - la situazione condominiale e opponibile ai terzi dalla data dell'eseguita formalità. Nella specie, essendo stati rivendicati i locali adibiti a portineria dell'edificio condominiale da chi li aveva acquistati dall'originario unico proprietario dell'edificio stesso, la SC, enunciando il principio di cui in massima, ha rimesso al giudice di rinvio l'accertamento circa la natura obiettivamente condominiale dei locali in contestazione al momento dell'acquisto e, in casopositivo, l'ulteriore accertamento dell'eventuale prioritàdella trascrizione degliatti di acquisto delle singole unitàimmobiliari . In ordine al terzo si richiama Cass.Sez. 2, Sentenza n. 3862 del 1988 La presunzione legale di proprietà comune di alcune parti dell'edificio in condominio, che si sostanzia sia nella destinazione all'uso comune del manufatto, sia nell'attitudine oggettiva al godimento collettivo, dispensa il condominio dalla prova del suo diritto ed in particolare dalla cosiddettaprobatiodiabolica, con la conseguenza che quando un condomino pretenda l'appartenenza esclusiva di uno dei beni indicati nell'art. 1117 cod. civ. la cui elencazione non è tassativa è Onere dello stesso condomino, onde vincere detta presunzione, dare la prova della sua asserita proprietà esclusiva, senza che a tal fine sia sufficiente il suo titolo di acquisto ove lo stesso non contenga in modo chiaro ed inequivocabile elementi utili ad escludere lacondominialitàdel bene . SEZ. III ORDINANZA DEL 18 FEBBRAIO 2020,N. 4005 PERSONALITA' DIRITTI DELLA - ONORE REPUTAZIONE - RISARCIMENTO DEL DANNO Dannoall'immagine ed alla reputazione - Danno in reipsa - Esclusione - Onere di allegazione e prova - Necessità - Quantificazione - Criteri - Ricorso alle presunzioni - Ammissibilità - Contestazione in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie. Il danno all'immagine ed alla reputazione nella specie, per un articolo asseritamente diffamatorio , inteso come danno conseguenza , non sussiste in reipsa , dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento. Pertanto, la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice, con accertamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità, sulla base non di valutazioni astratte, bensì del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e dimostrato, anche attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti, che siano fondate, però, su elementi indiziari diversi dal fatto in sé, ed assumendo quali parametri di riferimento la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima. In precedenza, Cass.Sez. 3 - , Ordinanza n. 25420 del 2017 In tema di responsabilità civile per diffamazione a mezzo stampa, il danno all'onore ed alla reputazione, di cui si invoca il risarcimento, non è in reipsa , identificandosi il danno risarcibile non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento ma con le conseguenze di tale lesione, sicchéla sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova,anche attraverso presunzioni, assumendo a tal fine rilevanza, quali parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima .