RASSEGNA DELLE SEZIONI UNITE DELLA CASSAZIONE

SEZ. UNITE CIVILI ORDINANZA DEL 12 OTTOBRE 2020, N. 21993 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE. Immissioni acustiche provenienti da aree pubbliche - Domanda dei cittadini residenti di risarcimento del danno e di eliminazione o riduzione nella soglia di tollerabilità - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento. In tema di immissioni acustiche provenienti da aree pubbliche, appartiene alla giurisdizione ordinaria la controversia avente ad oggetto la domanda, proposta da cittadini residenti nelle zone interessate, di condanna della P.A. a provvedere, con tutte le misure adeguate, all'eliminazione o alla riduzione nei limiti della soglia di tollerabilità delle immissioni nocive, oltre che al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti, atteso che l'inosservanza da parte della P.A. delle regole tecniche o dei canoni di diligenza e prudenza nella gestione dei propri beni può essere denunciata dal privato davanti al giudice ordinario non solo per conseguire la condanna della P.A. al risarcimento dei danni, ma anche per ottenerne la condanna ad un facere , tale domanda non investendo scelte ed atti autoritativi della P.A., ma un'attività soggetta al principio del neminemlaedere . Si richiama Cass.Sez. U - , Ordinanza numero 20350 del 2018 La giurisdizione si determina in base alla domanda e, ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il petitum sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della causapetendi , ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione. Nella specie, la S.C. ha ritenuto la giurisdizione del giudice ordinario sulla controversia avente ad oggetto l'accertamento, in via riconvenzionale, del diritto di un Comune al rimborso delle spese per la messa in sicurezza e bonifica ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. numero 22 del 1997, applicabile rationetemporis , conseguente all'adozione di un provvedimento amministrativo, diretto ad imporre al responsabile privato l'esecuzione degli interventi di ripristino ambientale, la cui legittimità era stata definitivamente accertata dal giudice amministrativo . SEZ. UNITE CIVILI ORDINANZA DEL 12 OTTOBRE 2020, N. 21990 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - OPERE PUBBLICHE. Appalto di opere o di servizi pubblici - Clausola contrattuale di revisione del prezzo - Controversia relativa - Giurisdizione - Individuazione - Criteri. Nelle controversie relative alla clausola di revisione del prezzo negli appalti di opere e servizi pubblici, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in conformità alla previsione di cui all'art. 133, comma 1, lett. e , numero 2 , del d.lgs. 104 del 2010, sussiste nell'ipotesi in cui il contenuto della clausola implichi la permanenza di una posizione di potere in capo alla P.A. committente, attribuendo a quest'ultima uno spettro di valutazione discrezionale nel disporre la revisione, mentre, nella contraria ipotesi in cui la clausola individui puntualmente e compiutamente un obbligo della parte pubblica del contratto, deve riconoscersi la corrispondenza di tale obbligo ad un diritto soggettivo dell'appaltatore, il quale fa valere una mera pretesa di adempimento contrattuale, come tale ricadente nell'ambito della giurisdizione ordinaria. Si vedano a Sez. U, Sentenza numero 6595 del 2009 In tema di revisione dei prezzi nell'appalto di opere pubbliche, ove la pretesa dell'appaltatore venga espressamente ricondotta alla previsione di una specifica clausola del contratto e si sostanzi nell'affermazione per la quale quella clausola obbligherebbe l'Amministrazione appaltante al riconoscimento della revisione del prezzo, la questione sottoposta all'esame del giudice a prescindere dalla sua fondatezza nel merito si traduce in una mera pretesa di adempimento contrattuale e, quindi, comporta l'accertamento dell'esistenza di un diritto soggettivo, che ricade nell'ambito della giurisdizione ordinaria. b Sez. U - , Ordinanza numero 3160 del 2019 In tema di revisione prezzi negli appalti di opere pubbliche, l'ampia e generale portata assunta dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, per effetto del disposto dell'art. 244 del d.lgs. numero 163 del 2006, prima, e dell'art. 133, comma 1, lett. e , numero 2,c.p.a., poi, nella quale rientra ogni controversia concernente detta revisione, compreso il profilo del quantumdebeatur , incontra un limite nel solo caso in cui sia in contestazione esclusivamente l'espletamento di una prestazione già puntualmente prevista nel contratto e disciplinata in ordine all' an ed al quantum , avendo in tal caso la domanda ad oggetto una mera pretesa di adempimento contrattuale, ossia l'accertamento di un diritto soggettivo che, stante la natura paritetica della situazione in cui si trova la P.A., rientra nella giurisdizione del giudice ordinario. Nella specie, la S.C. ha affermato la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulla domanda dell'appaltatore di revisione del prezzo in base ad un meccanismo revisionale di indicizzazione diverso da quello contrattualmente pattuito . SEZ. UNITE CIVILI ORDINANZA DEL 12 OTTOBRE 2020, N. 21991 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE. Bene immobile di proprietà comunale -Concessione in uso a privato per lo svolgimento di servizi socio-assistenziali - Assenza di un provvedimento amministrativo di destinazione a servizio pubblico - Controversia relativa alla restituzione del bene - Giurisdizione del giudice ordinario - Fondamento. In tema di beni di proprietà degli enti pubblici, l'immobile comunale che, a titolo oneroso, sia stato concesso in uso ad un privato per lo svolgimento di servizi socio-assistenziali, in mancanza di un provvedimento amministrativo che lo destini a pubblico servizio, appartiene al patrimonio disponibile dell'ente, con la conseguenza che la controversia relativa alla sua restituzione rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, avendo ad oggetto un rapporto privatistico di carattere paritetico riconducibile a quello locatizio. Si richiamano i Sez. U, Sentenza numero 24563 del 2010 L'appartenenza di un bene al patrimonio indisponibile di un ente territoriale discende non solo dalla esistenza di un atto amministrativo che lo destini ad servizio pubblico, ma anche dalla concreta utilizzazione dello stesso a tale fine, l'atto e la destinazione in questione non discendono automaticamente dalla inclusione del bene nell'area di un parco regionale istituito con normativa nella specie, con legge reg. Sicilia 6 maggio 1981, numero 98 istitutiva del Parco delle Madonie che viene anzi sovente a configurare un complesso quadro di precetti conservativi dell'ambiente limitativi dei diritti di utilizzazione privata e non necessariamente fondanti un uso pubblico, per la presenza di divieti edificatori, di coltivazione e persino di accesso indiscriminato ai cittadini e di percorribilità viaria. ii Sez. U, Ordinanza numero 6019 del 2016 Affinché un bene non appartenente al demanio necessario possa rivestire il carattere pubblico proprio dei beni patrimoniali indisponibili, in quanto destinati a un pubblico servizio ai sensi dell'art. 826, comma 3, c.c., deve sussistere il doppio requisito soggettivo e oggettivo della manifestazione di volontà dell'ente titolare del diritto reale pubblico e, perciò, un atto amministrativo da cui risulti la specifica volontà dell'ente di destinare quel determinato bene a un pubblico servizio e dell'effettiva e attuale destinazione del bene al pubblico servizio in difetto di tali condizioni e della conseguenteascrivibilitàdel bene al patrimonio indisponibile, la cessione in godimento del bene medesimo in favore di privati non può essere ricondotta a un rapporto di concessione amministrativa, ma, inerendo a un bene facente parte del patrimonio disponibile, al di là del nomeniuris che le parti contraenti abbiano inteso dare al rapporto, essa viene ainquadrasinello schema privatistico della locazione, con la conseguente devoluzione della cognizione delle relative controversie alla giurisdizione del giudice ordinario. iii Sez. U - , Ordinanza numero 13664 del 2019 Spetta al giudice ordinario la giurisdizione in ordine alla domanda di licenza per finita locazione di un'area appartenente a un Comune, concessa in godimento per lo svolgimentodell'attività di distribuzione di carburanti in forza di un contratto che, per il nomeniuris scelto dalle parti e per il suo contenuto, sia riconducibile allo schema del contratto di locazione ad uso commerciale, atteso che, affinché un bene non appartenente al demanio necessario possa rivestire il carattere pubblico proprio dei beni patrimoniali indisponibili ai sensi dell'art. 826, comma 3, c.c. e la sua concessione in godimento possa essere qualificata come concessione-contratto, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo, deve sussistere il doppio requisito soggettivo e oggettivo della manifestazione di volontà dell'ente titolare del diritto reale pubblico e dell'effettiva e attuale destinazione del bene al pubblico servizio. Nella specie, la S.C. ha escluso la sussistenza di entrambi i requisiti, in quanto la conclusione di un contratto privatistico evidenziava l'assenza di volontà autoritativa del Comune e l'attività di distribuzione di carburanti, in precedenza soggetta a concessione prefettizia, era divenuta, ai sensi dell'art. 1 del d. lgs. numero 32 del 1998, un'attività liberamente esercitabile sulla base di una semplice autorizzazione comunale, anche su suoli di proprietà privata . SEZ. UNITE CIVILI SENTENZA DEL 26 OTTOBRE 2020, N. 23418 ARBITRATO - LODO SENTENZA ARBITRALE - IMPUGNAZIONE - PER NULLITA' - IN GENERE. Arbitrato rituale - Natura giurisdizionale - Conseguenze - Questione relativa alla noncompromettibilitàdella controversia per essere la stessa devoluta alla giurisdizione amministrativa - Rilievo anche d’ufficio - Ammissibilità. L'attività degli arbitri rituali, anche alla stregua della disciplina complessivamente ricavabile dalla l. numero 25 del 1994 e dal d.lgs. numero 40 del 2006, ha natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario, sicché lo stabilire se una controversia spetti alla cognizione dei primi o del secondo si configura come questione di competenza, mentre il sancire se una lite appartenga alla competenza giurisdizionale del giudice ordinario e, in tale ambito, a quella sostitutiva degli arbitri rituali, ovvero a quella del giudice amministrativo o contabile, dà luogo ad una questione di giurisdizione pertanto la questione circa l'eventuale noncompromettibilitàad arbitri della controversia, per essere la stessa riservata alla giurisdizione del giudice amministrativo, integra una questione di giurisdizione che, ove venga in rilievo, il giudice dell'impugnazione del lodo arbitrale è tenuto ad esaminare e decidere anche d'ufficio. Si veda Cass.Sez. U - , Ordinanza numero 27847 del 2019 Nell'ipotesi di deferimento a collegio arbitrale, mediante convenzione stipulata nella vigenza dell'art. 6, comma 2, della l. numero 205 del 2000, di controversie concernenti diritti soggettivi devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, si pone una questione di rapporto tra le differenti giurisdizioni, ordinaria e speciale, e nonuna questione di merito circa la validità della compromissione in arbitrato della controversia pertanto, deve essere applicato, ai sensi dell'art. 5 c.p.c., il sopravvenuto art. 12 del d.lgs. numero 104 del 2010, che generalizza la possibilità di risolvere mediante arbitrato rituale le predette controversie, con conseguenteravvisabilitàdella giurisdizione ordinaria degli arbitri .