RASSEGNA DELLE SEZIONI CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZ. UNITE ORDINANZA DEL 21 SETTEMBRE 2020, N. 19665 GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO GIURISDIZIONE SULLO - IN GENERE . Contemporanea pendenza di due giudizi di divorzio o separazione personale dei coniugi dinanzi a giudici di diversi paesi dell’Unione europea - Giudice straniero preventivamente adito e giudice italiano successivamente adito – Regolamento preventivo di giurisdizione – Inammissibilità. Nell'ipotesi di contemporanea pendenza, dinanzi a giudici di diversi paesi dell'Unione europea, di due giudizi di divorzio o separazione personale dei coniugi, il giudice italiano che sia stato successivamente adito è tenuto, ai sensi dell'articolo 19 del reg. CE n. 2201 del 2003, a sospendere il procedimento fino all'accertamento della competenza dell'autorità giurisdizionale preventivamente adita, di modo che, nel processo dinanzi a lui pendente, è inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione. In precedenza a Sez. U, Ordinanza n. 12638 del 2019 Non è esperibile e deve essere dichiarato inammissibile il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione nel caso di conflitto fra clausole di proroga della giurisdizione che attribuiscano la competenza a giudici di diversi paesi dell'Unione europea, relativamente a controversie in cui sussista una ipotesi di litispendenza o connessione, qualora il giudice straniero sia stato preventivamente adito in base a una clausola di attribuzione esclusiva della giurisdizione rispetto al giudice italiano successivamente adito anch'esso in base a una clausola attributiva in via esclusiva della giurisdizione. b Sez. U - , Ordinanza n. 12865 del 2020 In presenza di una clausola di proroga della giurisdizione, nel caso in cui siano promosse più cause in rapporto di litispendenza davanti a giudici di Stati diversi, e dovendosi applicare l'articolo 27 della Convenzione di Lugano, firmata il 30 ottobre 2007 approvata anche dalla Comunità europea con decisione del Consiglio 2009/430/CE del 27 novembre 2008 , è il giudice preventivamente adito a dover verificare l'esistenza della clausola e, con essa, l'effettiva pattuizione di una competenza giurisdizionale esclusiva, mentre l'altro giudice, nell'attesa di tale statuizione, deve sospendere d'ufficio il proprio procedimento, non potendo adottare alcuna statuizione sulla competenza giurisdizionale, sicché, ove sia successivamente adito il giudice italiano, nel processo pendente davanti a quest'ultimo non è consentita neppure la proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione. SEZ. UNITE ORDINANZA DEL 21 SETTEMBRE 2020, N. 19664 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE . Chiusura temporanea di esercizio commerciale a seguito dell’ingresso di un minore nel locale adibito a videogiochi o lotterie ex articolo 24, comma 21, d. l. n. 98 del 2011 - Natura di sanzione afflittiva riferibile a poteri vincolati della P.A. - Conseguenze - Censurabilità dinanzi al giudice ordinario. La sanzione amministrativa della chiusura temporanea dell'esercizio commerciale o del locale destinato al videogioco e alle video lotterie, prevista - in aggiunta a quella pecuniaria, ancorché senza alcun collegamento causale o consequenziale con quest'ultima - dall'articolo 24, comma 21, del d.l. n. 98 del 2011, conv., con modif., dalla l. n. 111 del 2011, per il caso di indebito ingresso, nell'esercizio medesimo, di un soggetto minore d'età, ha natura esclusivamente afflittiva e si riconduce, non già ad un potere discrezionale di vigilanza e controllo, esercitato dall'autorità amministrativa irrogante, sul settore dei giochi vietati ai minori, bensì ad un potere interamente vincolato dalla norma, la quale definisce dettagliatamente il fatto che integra la violazione, stabilisce l'obbligo di applicare la sanzione in seguito all'accertamento dell'illecito da parte dell'autorità di polizia, e ne determina il contenuto anche in relazione alla durata, con la prescrizione inderogabile del minimo e del massimo irrogabili pertanto, la giurisdizione sull'opposizione avverso la predetta sanzione amministrativa spetta al giudice ordinario, dovendosi ritenere devoluto a quella del giudice amministrativo soltanto il sindacato sulle sanzioni di carattere ripristinatorio, la cui applicazione consegua all'esercizio di un potere discrezionale di vigilanza e controllo, funzionale alla tutela dell'interesse pubblico violato. Si veda Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14633 del 2001 La giurisdizione sull'opposizione avverso sanzioni amministrative quella pecuniaria e quella ripristinatoria dello stato dei luoghi , irrogate congiuntamente per previsione normativa - nella specie, del D.L. 7 Settembre 1987, n. 370, convertito, con modificazioni, nella legge 4 novembre 1987, n. 460, concernente le violazioni delle disposizioni relative ai divieti di nuovi impianti di viti e di reimpianti ai sensi degli artt. 6 e 7 del regolamento CEE n. 822 del 1987 - , spetta al giudice ordinario ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, perché non vi è alcuna scelta discrezionale della p.a., diversamente dal caso in cui la norma preveda la sanzione pecuniaria in alternativa a quella ripristinatoria, o il trasgressore si opponga all'ordinanza amministrativa di sospensione o cessazione dell'attività vietata, costituente il mezzo prioritario per attuare la legge violata. SEZ. UNITE ORDINANZA DEL 21 SETTEMBRE 2020, N. 19667 GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE – PREVENTIVA. Azione di nunciazione – Provvedimento emesso nella fase cautelare – Regolamento preventivo di giurisdizione – Ammissibilità – Fondamento. Non osta alla proponibilità del regolamento preventivo di giurisdizione la circostanza che il giudice abbia provveduto nella fase cautelare di un'azione di nunciazione nella specie, una denuncia di nuova opera , sia pure risolvendo in senso affermativo o negativo una questione attinente alla giurisdizione, giacché il provvedimento reso sull'istanza cautelare non costituisce sentenza. Si richiama Cass. Sez. U, Ordinanza n. 3167 del 2011 La proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione non è preclusa dalla circostanza che il giudice adito per il merito abbia provveduto su una richiesta di provvedimento cautelare, pur se, ai fini della pronuncia, abbia risolto in senso affermativo o negativo una questione attinente alla giurisdizione,ovvero sia intervenuta pronunzia sul reclamo avverso il provvedimento cautelare, in quanto il provvedimento reso sull'istanza cautelare non costituisce sentenza e la pronunzia sul reclamo mantiene il carattere di provvisorietà proprio del provvedimento cautelare. SEZ. UNITE ORDINANZA DEL 21 SETTEMBRE 2020, N. 19666 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - IN GENERE. Azione risarcitoria verso FIGC e Lega Nazionale Professionisti - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Fondamento. L'azione risarcitoria proposta dalla curatela di una società calcistica fallita nei confronti della Federazione Italiana Gioco Calcio e della Lega Nazionale Professionisti, per omessa vigilanza sulla regolarità contabile della società assoggettata a fallimento, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo anche dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 104 del 2010 c.p.a. che, all'articolo all'articolo 133, comma 1, lettera z , ha confermato il criterio di attribuzione della giurisdizione preesistente l'azione risarcitoria che venga proposta nei confronti di soggetti privati è invece assoggettata alla giurisdizione del giudice ordinario. In senso conforme, Cass. Sez. U, Ordinanza n. 21577 del 2011 L'azione risarcitoria proposta dalla curatela di una società calcistica fallita nei confronti della Federazione Italiana Gioco Calcio e della Lega Nazionale Professionisti, per omessa vigilanza sulla regolarità contabile della società assoggettata a fallimento, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, così come previsto dall'articolo 3 del d.l. 19 agosto 2003, n. 220 convertito nella legge 17 ottobre 2003, n. 280 , anche dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 Codice del processo amministrativo che, all'articolo 4 dell'allegato 4, ha abrogato il cit. articolo 3 e all'articolo 133, primo comma, lettera z ha confermato il criterio di attribuzione della giurisdizione preesistente l'azione risarcitoria che venga proposta nei confronti di soggetti privati nella specie, ex amministratori ed ex sindaci è, invece, assoggettata alla giurisdizione del giudice ordinario. SEZ. UNITE ORDINANZA DEL 21 SETTEMBRE 2020, N. 19667 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE. Azioni di nunciazione nei confronti della pubblica amministrazione - Riparto di giurisdizione – Criterio discretivo - Fattispecie. In tema di azioni di nunciazione nei confronti della P.A., sussiste la giurisdizione del giudice ordinario qualora l'attore denunci attività materiali dell'amministrazione che possano recare pregiudizio a beni di cui egli si assume proprietario o possessore e, in relazione al petitum sostanziale della sottostante pretesa di merito, la domanda risulti diretta a tutelare una posizione di diritto soggettivo e non si lamenti l'emissione di atti o provvedimenti ricollegabili all'esercizio di poteri discrezionali spettanti alla P.A. Nella specie, la S.C. ha ravvisato la giurisdizione del G.A. in relazione ad una denuncia di nuova opera esperita da un privato nei confronti di una società, risultata concessionaria di opera pubblica all'esito di una procedura di project financing , relativamente al se ed al come dell'opera da realizzarsi, consistente nell'edificazione, a ridosso dell'abitazione dell'originario attore, di un'autostazione di pullman con tettoia . In precedenza, Cass. Sez. U - , Ordinanza n. 25456 del 2017 In tema di azioni di nunciazione nei confronti della P.A., sussiste la giurisdizione del giudice ordinario qualora il petitum sostanziale della domanda tuteli un diritto soggettivo e non lamenti l'emissione di atti o provvedimenti ricollegabili all'esercizio di poteri discrezionali spettanti alla P.A. Fattispecie in tema di denuncia di nuova opera esercitata, da un privato, nei confronti di ente locale territoriale al fine di tutelare di una servitù di passaggio . SEZ. UNITE ORDINANZA DEL 24 SETTEMBRE 2020, N. 20164 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE. Persona disabile - Progetto individuale ex articolo 14 l. n. 328 del 2000 - Mancata attuazione - Controversia - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie. In tema di riparto di giurisdizione, spetta al giudice ordinario e non al giudice amministrativo conoscere della controversia relativa alla mancata attuazione, in favore di una persona disabile, del progetto individuale predisposto dalla P.A. ai sensi dell'articolo 14 l. n. 328 del 2000 poiché, a seguito dell'adozione di tale progetto, il portatore di disabilità diviene titolare di una posizione di diritto soggettivo alla concreta erogazione delle prestazioni e dei servizi ivi programmati, per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di alcuna potestà autoritativa. La S.C. ha affermato il principio, risolvendo un conflitto negativo di giurisdizione, in un giudizio promosso dall'amministratore di sostegno di un soggetto disabile, al fine di ottenere l'accertamento della natura discriminatoria del comportamento della P.A., che non aveva attivato i servizi previsti nel progetto individuale, oltre alla condanna alla immediata attivazione di tali servizi e al risarcimento del danno . Si vedano a Sez. U - , Ordinanza n. 25101 del 2019 La predisposizione di un piano educativo individualizzato, elaborato con il concorso di insegnanti della scuola di accoglienza e di operatori della sanità pubblica, che abbia indicato il numero di ore necessarie per il sostegno scolastico dell'alunno che versa in situazione di handicap particolarmente grave, priva l'amministrazione scolastica del potere discrezionale di rimodulare o di sacrificare in via autoritativa, in ragione della scarsità delle risorse disponibili per il servizio, la misura del supporto integrativo come individuato dal detto piano. L'Amministrazione ha, di conseguenza, il dovere di assicurare l'assegnazione, in favore dell'alunno interessato, del personale docente specializzato, anche ricorrendo all'attivazione di un posto di sostegno in deroga al rapporto insegnanti-alunni. Ove si verifichi l'omissione o l' insufficienza nell'apprestamento, da parte dell'amministrazione scolastica, della sua attività doverosa si configura la contrazione di un diritto fondamentale del disabile che si concretizza, ove non sia accompagnata da una equivalente contrazione dell'offerta formativa riservata agli alunni normodotati, in una discriminazione indiretta, vietata dall'articolo 2, l. n. 67 del 2006, per tale intendendosi pure il comportamento omissivo della P.A. preposta all'organizzazione del servizio scolastico che metta la bambina od il bambino con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto agli altri alunni. La giurisdizione in materia spetta, pertanto, al giudice ordinario, senza che il ricorrente debba esplicitamente dedurre nella sua domanda di tutela l'esistenza di un comportamento discriminatorio dell'amministrazione interessata. b Sez. U - , Ordinanza n. 1870 del 2020 La domanda con la quale i genitori di un minore portatore di handicap invochino la condanna dell'amministrazione scolastica al risarcimento del danno non patrimoniale derivato al minore dalla omessa tempestiva attuazione di un precedente provvedimento cautelare, con il quale la stessa amministrazione era stata condannata ad integrare il numero delle ore didattiche previste dal piano educativo individualizzato PEI per insufficienza delle stesse, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, atteso che l'ordine giudiziale rimasto disatteso si è sostituito al predetto piano educativo, facendo sorgere il diritto soggettivo del minore disabile a fruire del maggior numero di ore di servizio scolastico stabilite dall'autorità giudiziaria, non residuando alcun ambito di esercizio di potere discrezionale per la pubblica amministrazione. SEZ. UNITE SENTENZA DEL 30 SETTEMBRE 2020, N. 20866 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI – DECORRENZA. Termine breve per impugnare - Notifica della sentenza di primo grado nei confronti del procuratore della parte o della parte presso il suo procuratore – Espressa menzione del procuratore quale destinatario - Necessità - Fondamento - Notifica ad una pubblica amministrazione - Elezione di domicilio dell’ente presso la propria sede - Rappresentanza da parte di un avvocato facente parte dell’avvocatura interna dell’ente - Notificazione della sentenza all’ente presso tale domicilio senza riferimento nominativo all’avvocato - Inidoneità alla decorrenza del termine breve. A garanzia del diritto di difesa della parte destinataria della notifica in ragione della competenza tecnica del destinatario nella valutazione dell'opportunità della condotta processuale più conveniente da porre in essere ed in relazione agli effetti decadenziali derivanti dall'inosservanza del termine breve di impugnazione, la notifica della sentenza finalizzata alla decorrenza di quest'ultimo, ove la legge non ne fissi la decorrenza diversamente o solo dalla comunicazione a cura della cancelleria, deve essere in modo univoco rivolta a tale fine acceleratorio e percepibile come tale dal destinatario, sicché essa va eseguita nei confronti del procuratore della parte o della parte presso il suo procuratore, nel domicilio eletto o nella residenza dichiarata di conseguenza, la notifica alla parte, senza espressa menzione - nella relata di notificazione - del suo procuratore quale destinatario anche solo presso il quale quella è eseguita, non è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione, neppure se eseguita in luogo che sia al contempo sede di una pubblica amministrazione, sede della sua avvocatura interna e domicilio eletto per il giudizio, non potendo surrogarsi l'omessa indicazione della direzione della notifica al difensore con la circostanza che il suo nominativo risulti dall'epigrafe della sentenza notificata, per il carattere neutro o non significativo di tale sola circostanza. In senso conforme, Cass. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 14054 del 2016 In caso di ente nella specie l'INPS rappresentato in giudizio da un avvocato facente parte dell'organo di avvocatura interna, presso la cui sede sia anche stato eletto il domicilio, la notifica ivi compiuta senza indicazione del procuratore domiciliatario è inidonea a far decorrere il termine breve in quanto, trattandosi di organizzazioni complesse con assetti organizzativi diversi in ragione delle dimensioni dell'ente e delle prassi locali, la sola identità di domiciliazione non assicura che la sentenza giunga a conoscenza della parte tramite il suo rappresentante processuale. In senso difforme, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18640 del 2011 Ai fini del decorso del termine breve previsto dall'articolo 326 cod. proc. civ., la notifica della sentenza effettuata alla parte, nel domicilio eletto presso il difensore, equivale a quella compiuta, ai sensi degli articolo 170 e 285 cod. proc. civ., al procuratore costituito, atteso che entrambe le forme d'impugnazione assicurano l'esigenza della piena conoscenza del contenuto della sentenza per la parte tramite il suo difensore, qualificato professionalmente a valutare l'opportunità dell'impugnazone. A maggior ragione deve ritenersi idonea tale forma di notifica ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare, nell'ipotesi in cui il domicilio eletto presso il procuratore sia situato nella medesima sede in cui è domiciliata la parte, garantendo in tal modo un univoco collegamento tra di essa, il suo procuratore costituito e il domicilio di quest'ultimo. Nella specie, la sentenza è stata notificata presso il domicilio eletto dal Comune di Napoli, ovvero presso il servizio di avvocatura municipale, che si trova nell'identico luogo di domicilio del sindaco, ovvero palazzo S. Giacomo, ufficio destinato a ricevere la notifica di tutti gli atti, a qualunque titolo indirizzati al comune a mezzo di ufficiale giudiziario . SEZ. UNITE ORDINANZA DEL 06 OTTOBRE 2020, N. 21433 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE. Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza - Facoltà del commissario straordinario di sciogliersi dai contratti ineseguiti o non interamente eseguiti - Esercizio - Impugnazione del contraente in bonis” - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento. In tema di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, la facoltà, attribuita dall'articolo 50 del d.lgs. n. 270 del 1999 al commissario straordinario, di sciogliersi dai contratti ancora inseguiti o non interamente eseguiti da entrambe le parti alla data di apertura della procedura, non costituisce manifestazione di un potere autoritativo o di supremazia pubblicistica, ma espressione di un diritto potestativo di natura privatistica, coessenziale agli strumenti di gestione ed indirizzo dei rapporti patrimoniali dell'imprenditore insolvente in funzione della risoluzione della crisi, che trova il suo fondamento generale nel disposto dell'articolo 1372 c.c., a norma del quale lo scioglimento del contratto può conseguire, oltre che al mutuo consenso delle parti, anche alle cause ammesse dalla legge , tra cui rientrano quelle riconducibili alla regolamentazione legale dei rapporti giuridici pendenti nelle procedure di insolvenza pertanto, la controversia scaturente dall'impugnazione, ad opera del contraente in bonis , dell'atto con cui il commissario straordinario ha esercitato la predetta facoltà, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, integrando esso, per un verso, una manifestazione recettizia di volontà prettamente negoziale e non provvedimentale e, per l'altro, un atto diretto ad incidere sulle posizioni di diritto soggettivo derivanti dal rapporto contrattuale in capo all'impugnante. Si richiama Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 20215 del 2019 In tema di contratto preliminare di compravendita immobiliare ed in ipotesi di fallimento del promittente venditore, l'esercizio da parte del curatore della facoltà di scelta tra lo scioglimento o il subingresso nel contratto, ai sensi dell'articolo 72 l.fall. nel testo previgente alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 5 del 2006 , può anche essere tacito, ovvero espresso per fatti concludenti, non essendo necessario un negozio formale, né un atto di straordinaria amministrazione soggetto ad autorizzazione del giudice delegato, in quanto tale scelta costituisce espressione di una prerogativa discrezionale del curatore stesso. Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il curatore avesse validamente espresso la volontà di sciogliersi dal vincolo contrattuale, proponendo l'azione di rilascio dell'immobile promesso in vendita dal fallito .